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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 627/2023 R.A.C.L. promossa da
, nata a [...] il 1° febbraio 1958, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Silvia Obino che, unitamente con l'avv. Giuseppe Nobile, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del in carica, elettivamente Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, docente presso il Liceo Parte_1
Classico Linguistico e Scienze Umane “B.R. Motzo” di Quartu Sant'Elena, titolare di cattedra a tempo pieno di 18 ore settimanali fino al collocamento a riposo (avvenuto con decorrenza dall'1° settembre 2022), ha adito il Tribunale di Cagliari per impugnare il provvedimento di sospensione del dirigente scolastico n. 37/2022 del 3 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
La ricorrente ha premesso di essere stata in malattia dal 23 settembre 2021 fino al 31 dicembre
2021 e di essersi nuovamente assentata, sempre per malattia, dal 6 dicembre 2021 con prognosi fino al 5 maggio 2022.
Ha riferito di aver ricevuto, durante tale periodo di assenza, la comunicazione prot. 16641 del 21 dicembre 2021 con la quale il dirigente scolastico l'ha invitata a produrre, nel termine di cinque giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2 ovvero pagina 1 di 8 l'esenzione o il differimento dall'obbligo, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 1° aprile 2021
n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76.
La ricorrente ha affermato di aver riscontrato l'invito con lettera del 29 dicembre, sostenendo che, trovandosi in malattia, la procedura di verifica non avrebbe potuto essere avviata.
Ciononostante – ha dedotto la ricorrente – il dirigente scolastico ha comunque proceduto ad accertare la violazione dell'obbligo vaccinale e, con lettera prot. 180 del 7 gennaio 2022, le ha comunicato la sospensione dall'attività lavorativa senza stipendio e senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto (provvedimento prot. 2644 del 3 gennaio
2022).
Secondo la ricorrente, tale sospensione l'ha privata della retribuzione e di ogni altro emolumento fino alla riammissione in servizio, avvenuta con decorrenza dal 1° aprile 2022 (nota del dirigente scolastico prot. 5088 del 31 marzo).
La docente ha dichiarato di aver ripreso servizio in data 2 maggio 2022, al termine della malattia,
e di essere stata adibita ad attività di supporto all'Istituzione scolastica secondo l'orario di 36 ore settimanali previsto per i docenti temporaneamente inidonei all'insegnamento, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, fino al 4 giugno 2022; dal giorno successivo avrebbe fruito delle ferie fino al termine dell'anno scolastico.
La ricorrente ha sostenuto che la sospensione del rapporto di lavoro, già sospeso per altra causa legittima, deve considerarsi illecita e, conseguentemente, nullo il decreto che l'ha disposta, poiché adottato, a suo dire, in violazione della normativa emergenziale.
Ha osservato che il d.l. n. 44/2021 mirava alla prevenzione della diffusione del contagio nei luoghi di lavoro, obiettivo perseguito mediante il divieto di accesso per i lavoratori non vaccinati,
e che tale rischio doveva ritenersi inesistente per il personale assente per malattia, il quale non accedeva comunque ai locali scolastici.
A sostegno della propria ricostruzione, la ricorrente ha richiamato il d.p.c.m. 17 giugno 2021, confermato dal d.p.c.m. 17 dicembre 2021, che prevede la verifica del green pass esclusivamente per il personale in servizio e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, ritenendo tale previsione coerente con il principio secondo cui, nel lavoro pubblico, la sospensione disciplinare del dipendente in malattia può essere disposta solo al momento del suo rientro.
La ricorrente ha inoltre affermato che il provvedimento sarebbe illegittimo anche in relazione al diritto al trattamento economico durante la malattia, che non potrebbe essere derogato dalla normativa emergenziale richiamata (d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 172/2021).
pagina 2 di 8 Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia dell'invito formulato ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, del decreto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della sanzione irrogata con decreto prot. 2644 del 3 gennaio 2022; e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione al pagamento delle somme non corrisposte nel periodo di sospensione, quantificate in euro 9.067,74.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. I fatti essenziali risultano pacifici tra le parti: è incontestato che la ricorrente, all'epoca docente in servizio presso il Liceo “Motzo”, si trovasse in stato di malattia dal 23 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, e nuovamente dal 6 dicembre 2021 con prognosi fino al 5 maggio 2022; è altresì pacifico che, durante tale periodo, il dirigente scolastico le abbia rivolto l'invito a documentare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 e che, all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta, sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio senza trattamento retributivo.
Secondo la ricorrente, il provvedimento con cui il dirigente scolastico l'ha invitata a documentare l'effettuazione della vaccinazione obbligatoria, ovvero la sussistenza di motivi di esenzione o differimento, è illegittimo, così come il successivo decreto di sospensione, in quanto la stessa si trovava già in uno stato di sospensione dal rapporto lavorativo, poiché in malattia fin dal mese di settembre (malattia dal 23 settembre fino al 31 dicembre, poi rinnovata dal 6 dicembre fino al 5 maggio 2022).
2.2. Sul punto è sufficiente richiamare il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1881, e ribadito dalla successiva sentenza 1° febbraio 2025, n. 2412, che, pur riferito al personale sanitario, ha enunciato principi di carattere generale, applicabili a tutte le categorie di lavoratori sottoposte alla normativa emergenziale, ivi inclusi i docenti (di seguito, per comodità, i richiami giurisprudenziali sono riferiti alla sentenza n. 1881/2025).
La Corte ha illustrato la disciplina introdotta dal d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, il quale ha previsto l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie quale “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (art. 4, comma 1).
Osserva la Corte che, con le modifiche introdotte mediante il d.l. del 26 novembre 2021 n. 176, il legislatore ha scelto di adottare “un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e pagina 3 di 8 automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» (Corte Cost. n. 186/2023)”.
La tenuta costituzionale di tale sistema è stata positivamente vagliata da numerose pronunce della
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023) la quale ha concluso per “la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del
2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.)”.
Su questo quadro, così definito dalla giurisprudenza costituzionale, si innesta coerentemente anche l'elaborazione della Suprema Corte, la quale, richiamando le proprie precedenti pronunce, ha quindi osservato che “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo «si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile»”.
Fatte tali premesse normative e richiamati i principi giurisprudenziali ormai consolidati, la Corte di Cassazione ha quindi affrontato la questione relativa agli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione qualora esso riguardi un rapporto di lavoro già sospeso per altra diversa causa, pagina 4 di 8 ritenendo che essa non possa essere risolta facendo applicazione del principio della c.d. priorità della causa sospensiva, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa di sospensione verificatasi per prima.
In primo luogo, ostano a una soluzione in tal senso orientata l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa introdotta, la quale ha previsto che durante il periodo di sospensione non sono dovuti né l'ordinaria retribuzione né qualsivoglia altro compenso o emolumento, comunque denominato, e che ha altresì imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale da parte degli appartenenti alle categorie individuate, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive diverse dall'accertato rischio di pericolo per la salute.
In secondo luogo, il principio della priorità della causa sospensiva è stato circoscritto dalla stessa giurisprudenza di legittimità alle sole cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, comunque, esclude che trovi applicazione qualora la causa di sospensione sopravvenuta sia conseguenza dell'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa.
La Corte ha infine chiarito che non “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
Ne risulta, dunque, che la disciplina emergenziale non determina alcuna compressione indebita delle tutele proprie dello stato di malattia o del congedo familiare, in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale si innesta su un diverso piano: essa deriva non dalla condizione soggettiva del lavoratore, ma dalla mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di vigenza della normativa speciale. pagina 5 di 8 2.3. Nel caso di specie, sulla base di quanto illustrato dalla Suprema Corte, il comportamento tenuto dal dirigente scolastico deve ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
Per quanto riguarda il personale scolastico, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n.
76/2021 e modificato dal decreto-legge n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021, rendendolo requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti (art. 44 ter comma 1, lettera a), assegnando ai dirigenti scolastici la funzione di controllo sull'osservanza dell'obbligo vaccinale (art. 44 ter, comma 2).
Il medesimo articolo 44 ter ha inoltre stabilito che: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. pagina 6 di 8 Da un lato, la disciplina emergenziale ha introdotto l'obbligo vaccinale per categorie di lavoratori individuate in ragione della loro particolare esposizione al rischio di diffusione del contagio, determinata dal tipo di attività svolta, dal contesto operativo e dalla natura dei soggetti con cui vengono in contatto (persone anziane, inferme, minori, ecc.).
Si tratta di una scelta normativa che, pur non distinguendo tra le specifiche vicende dei singoli rapporti, è stata ritenuta pienamente legittima in quanto espressione di un criterio di semplificazione funzionale a garantire un'efficace ed uniforme risposta all'emergenza sanitaria, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Dall'altro lato, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, deve essere qualificato come disposizione speciale, destinata quindi a prevalere sulla disciplina ordinaria delle sospensioni del rapporto di lavoro.
La norma, infatti, regola una fattispecie peculiare e transitoria, caratterizzata dall'assenza di rilievi disciplinari, dalla conservazione del posto e dalla previsione di una sospensione automatica del diritto alla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In ragione di tali elementi, l'art. 4 ter non può ritenersi in contrasto con la disciplina comune, poiché realizza un equilibrio specifico e coerente con le finalità di tutela della salute collettiva perseguite dal legislatore emergenziale.
2.4. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che anche nel caso della ricorrente l'adozione del provvedimento di sospensione sia conforme al dettato normativo.
Al momento dell'invito alla produzione della documentazione vaccinale e del successivo accertamento dell'inadempimento, la docente rientrava infatti tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, e il dirigente scolastico era tenuto, quale soggetto deputato alla verifica, a procedere secondo la scansione procedimentale imposta dalla legge.
La circostanza che la ricorrente si trovasse contestualmente in stato di malattia non escludeva né sospendeva l'operatività dell'obbligo vaccinale né, correlativamente, l'obbligo del dirigente di procedere agli adempimenti previsti: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale opera automaticamente in ragione della carenza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, prevale sulle altre cause di sospensione del rapporto, non incidendo in alcun modo sulla possibilità del lavoratore di permanere nello stato di malattia né di usufruire delle relative tutele.
Nel caso concreto, pertanto, il provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico risulta pienamente legittimo, trovando fondamento nella normativa speciale applicabile al personale scolastico e nei principi elaborati dalla Suprema Corte.
Ne consegue che le domande attoree non possono essere accolte. pagina 7 di 8 3. In considerazione della novità della questione posta e del fatto che l'indirizzo interpretativo dirimente della Corte di Cassazione è stato elaborato solo successivamente al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese tra le parti.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 627/2023 R.A.C.L. promossa da
, nata a [...] il 1° febbraio 1958, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Silvia Obino che, unitamente con l'avv. Giuseppe Nobile, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del in carica, elettivamente Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, docente presso il Liceo Parte_1
Classico Linguistico e Scienze Umane “B.R. Motzo” di Quartu Sant'Elena, titolare di cattedra a tempo pieno di 18 ore settimanali fino al collocamento a riposo (avvenuto con decorrenza dall'1° settembre 2022), ha adito il Tribunale di Cagliari per impugnare il provvedimento di sospensione del dirigente scolastico n. 37/2022 del 3 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
La ricorrente ha premesso di essere stata in malattia dal 23 settembre 2021 fino al 31 dicembre
2021 e di essersi nuovamente assentata, sempre per malattia, dal 6 dicembre 2021 con prognosi fino al 5 maggio 2022.
Ha riferito di aver ricevuto, durante tale periodo di assenza, la comunicazione prot. 16641 del 21 dicembre 2021 con la quale il dirigente scolastico l'ha invitata a produrre, nel termine di cinque giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2 ovvero pagina 1 di 8 l'esenzione o il differimento dall'obbligo, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 1° aprile 2021
n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76.
La ricorrente ha affermato di aver riscontrato l'invito con lettera del 29 dicembre, sostenendo che, trovandosi in malattia, la procedura di verifica non avrebbe potuto essere avviata.
Ciononostante – ha dedotto la ricorrente – il dirigente scolastico ha comunque proceduto ad accertare la violazione dell'obbligo vaccinale e, con lettera prot. 180 del 7 gennaio 2022, le ha comunicato la sospensione dall'attività lavorativa senza stipendio e senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto (provvedimento prot. 2644 del 3 gennaio
2022).
Secondo la ricorrente, tale sospensione l'ha privata della retribuzione e di ogni altro emolumento fino alla riammissione in servizio, avvenuta con decorrenza dal 1° aprile 2022 (nota del dirigente scolastico prot. 5088 del 31 marzo).
La docente ha dichiarato di aver ripreso servizio in data 2 maggio 2022, al termine della malattia,
e di essere stata adibita ad attività di supporto all'Istituzione scolastica secondo l'orario di 36 ore settimanali previsto per i docenti temporaneamente inidonei all'insegnamento, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, fino al 4 giugno 2022; dal giorno successivo avrebbe fruito delle ferie fino al termine dell'anno scolastico.
La ricorrente ha sostenuto che la sospensione del rapporto di lavoro, già sospeso per altra causa legittima, deve considerarsi illecita e, conseguentemente, nullo il decreto che l'ha disposta, poiché adottato, a suo dire, in violazione della normativa emergenziale.
Ha osservato che il d.l. n. 44/2021 mirava alla prevenzione della diffusione del contagio nei luoghi di lavoro, obiettivo perseguito mediante il divieto di accesso per i lavoratori non vaccinati,
e che tale rischio doveva ritenersi inesistente per il personale assente per malattia, il quale non accedeva comunque ai locali scolastici.
A sostegno della propria ricostruzione, la ricorrente ha richiamato il d.p.c.m. 17 giugno 2021, confermato dal d.p.c.m. 17 dicembre 2021, che prevede la verifica del green pass esclusivamente per il personale in servizio e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, ritenendo tale previsione coerente con il principio secondo cui, nel lavoro pubblico, la sospensione disciplinare del dipendente in malattia può essere disposta solo al momento del suo rientro.
La ricorrente ha inoltre affermato che il provvedimento sarebbe illegittimo anche in relazione al diritto al trattamento economico durante la malattia, che non potrebbe essere derogato dalla normativa emergenziale richiamata (d.l. n. 44/2021 e d.l. n. 172/2021).
pagina 2 di 8 Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia dell'invito formulato ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, del decreto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della sanzione irrogata con decreto prot. 2644 del 3 gennaio 2022; e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione al pagamento delle somme non corrisposte nel periodo di sospensione, quantificate in euro 9.067,74.
Il ha resistito in giudizio con articolate difese. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. I fatti essenziali risultano pacifici tra le parti: è incontestato che la ricorrente, all'epoca docente in servizio presso il Liceo “Motzo”, si trovasse in stato di malattia dal 23 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, e nuovamente dal 6 dicembre 2021 con prognosi fino al 5 maggio 2022; è altresì pacifico che, durante tale periodo, il dirigente scolastico le abbia rivolto l'invito a documentare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter d.l. n. 44/2021 e che, all'esito della mancata produzione della documentazione richiesta, sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio senza trattamento retributivo.
Secondo la ricorrente, il provvedimento con cui il dirigente scolastico l'ha invitata a documentare l'effettuazione della vaccinazione obbligatoria, ovvero la sussistenza di motivi di esenzione o differimento, è illegittimo, così come il successivo decreto di sospensione, in quanto la stessa si trovava già in uno stato di sospensione dal rapporto lavorativo, poiché in malattia fin dal mese di settembre (malattia dal 23 settembre fino al 31 dicembre, poi rinnovata dal 6 dicembre fino al 5 maggio 2022).
2.2. Sul punto è sufficiente richiamare il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1881, e ribadito dalla successiva sentenza 1° febbraio 2025, n. 2412, che, pur riferito al personale sanitario, ha enunciato principi di carattere generale, applicabili a tutte le categorie di lavoratori sottoposte alla normativa emergenziale, ivi inclusi i docenti (di seguito, per comodità, i richiami giurisprudenziali sono riferiti alla sentenza n. 1881/2025).
La Corte ha illustrato la disciplina introdotta dal d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, il quale ha previsto l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie quale “requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (art. 4, comma 1).
Osserva la Corte che, con le modifiche introdotte mediante il d.l. del 26 novembre 2021 n. 176, il legislatore ha scelto di adottare “un sistema «per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e pagina 3 di 8 automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro» con la finalità di «evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti» (Corte Cost. n. 186/2023)”.
La tenuta costituzionale di tale sistema è stata positivamente vagliata da numerose pronunce della
Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023;
Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023) la quale ha concluso per “la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire «in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del
2023)» (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.)”.
Su questo quadro, così definito dalla giurisprudenza costituzionale, si innesta coerentemente anche l'elaborazione della Suprema Corte, la quale, richiamando le proprie precedenti pronunce, ha quindi osservato che “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo «si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile»”.
Fatte tali premesse normative e richiamati i principi giurisprudenziali ormai consolidati, la Corte di Cassazione ha quindi affrontato la questione relativa agli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione qualora esso riguardi un rapporto di lavoro già sospeso per altra diversa causa, pagina 4 di 8 ritenendo che essa non possa essere risolta facendo applicazione del principio della c.d. priorità della causa sospensiva, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa di sospensione verificatasi per prima.
In primo luogo, ostano a una soluzione in tal senso orientata l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa introdotta, la quale ha previsto che durante il periodo di sospensione non sono dovuti né l'ordinaria retribuzione né qualsivoglia altro compenso o emolumento, comunque denominato, e che ha altresì imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale da parte degli appartenenti alle categorie individuate, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive diverse dall'accertato rischio di pericolo per la salute.
In secondo luogo, il principio della priorità della causa sospensiva è stato circoscritto dalla stessa giurisprudenza di legittimità alle sole cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, comunque, esclude che trovi applicazione qualora la causa di sospensione sopravvenuta sia conseguenza dell'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa.
La Corte ha infine chiarito che non “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare.
Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto”.
Ne risulta, dunque, che la disciplina emergenziale non determina alcuna compressione indebita delle tutele proprie dello stato di malattia o del congedo familiare, in quanto la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale si innesta su un diverso piano: essa deriva non dalla condizione soggettiva del lavoratore, ma dalla mancanza di un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di vigenza della normativa speciale. pagina 5 di 8 2.3. Nel caso di specie, sulla base di quanto illustrato dalla Suprema Corte, il comportamento tenuto dal dirigente scolastico deve ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
Per quanto riguarda il personale scolastico, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n.
76/2021 e modificato dal decreto-legge n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre 2021, rendendolo requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti (art. 44 ter comma 1, lettera a), assegnando ai dirigenti scolastici la funzione di controllo sull'osservanza dell'obbligo vaccinale (art. 44 ter, comma 2).
Il medesimo articolo 44 ter ha inoltre stabilito che: “I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. pagina 6 di 8 Da un lato, la disciplina emergenziale ha introdotto l'obbligo vaccinale per categorie di lavoratori individuate in ragione della loro particolare esposizione al rischio di diffusione del contagio, determinata dal tipo di attività svolta, dal contesto operativo e dalla natura dei soggetti con cui vengono in contatto (persone anziane, inferme, minori, ecc.).
Si tratta di una scelta normativa che, pur non distinguendo tra le specifiche vicende dei singoli rapporti, è stata ritenuta pienamente legittima in quanto espressione di un criterio di semplificazione funzionale a garantire un'efficace ed uniforme risposta all'emergenza sanitaria, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Dall'altro lato, l'art. 4 ter, d.l. n. 44/2021, deve essere qualificato come disposizione speciale, destinata quindi a prevalere sulla disciplina ordinaria delle sospensioni del rapporto di lavoro.
La norma, infatti, regola una fattispecie peculiare e transitoria, caratterizzata dall'assenza di rilievi disciplinari, dalla conservazione del posto e dalla previsione di una sospensione automatica del diritto alla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In ragione di tali elementi, l'art. 4 ter non può ritenersi in contrasto con la disciplina comune, poiché realizza un equilibrio specifico e coerente con le finalità di tutela della salute collettiva perseguite dal legislatore emergenziale.
2.4. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che anche nel caso della ricorrente l'adozione del provvedimento di sospensione sia conforme al dettato normativo.
Al momento dell'invito alla produzione della documentazione vaccinale e del successivo accertamento dell'inadempimento, la docente rientrava infatti tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, e il dirigente scolastico era tenuto, quale soggetto deputato alla verifica, a procedere secondo la scansione procedimentale imposta dalla legge.
La circostanza che la ricorrente si trovasse contestualmente in stato di malattia non escludeva né sospendeva l'operatività dell'obbligo vaccinale né, correlativamente, l'obbligo del dirigente di procedere agli adempimenti previsti: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale opera automaticamente in ragione della carenza di un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, prevale sulle altre cause di sospensione del rapporto, non incidendo in alcun modo sulla possibilità del lavoratore di permanere nello stato di malattia né di usufruire delle relative tutele.
Nel caso concreto, pertanto, il provvedimento di sospensione adottato dal dirigente scolastico risulta pienamente legittimo, trovando fondamento nella normativa speciale applicabile al personale scolastico e nei principi elaborati dalla Suprema Corte.
Ne consegue che le domande attoree non possono essere accolte. pagina 7 di 8 3. In considerazione della novità della questione posta e del fatto che l'indirizzo interpretativo dirimente della Corte di Cassazione è stato elaborato solo successivamente al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese tra le parti.
Cagliari, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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