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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1456/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1456/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 29 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 maggio 1983, residente in [...]
e
C.F. , nato a Pieve a [...]_2 C.F._2 il 23 aprile 1978, residente a [...], largo dei Fornaciai n. 50, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Alice Checchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), corso Matteotti n. 16, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29 luglio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 23
[...] Parte_3 giugno 2012 in Vinci (FI) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il Per_1
21 ottobre 2013), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione personale
(r.g. n. 3088/2020), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione del 28 aprile 2021, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per l'iscrizione sul proprio passaporto del figlio minore, nonché per l'espatrio con lo stesso per motivi di vacanza, previo, in tale ultimo caso, accordo e consenso tra entrambi;
c) nulla disporsi in ordine alla casa coniugale, situata in Buggiano (PT), Via Giovanni
XXIII n. 3, di proprietà della IG.ra rimasta nel suo pieno ed esclusivo Parte_1 possesso, a seguito del trasferimento del IG. presso al -tra abitazione. In tal senso, il Pt_4
Part i dichiara di aver ivi ritirato ed asportato tutti i suoi effetti personali ed i beni di Parte_3 sua proprietà, nulla avendo a pretende -re di quanto rimasto nella casa coniugale;
d) il figlio minore e viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo Per_2 la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre situata in Buggiano (PT), Via
Giovanni XXIII n. 3;
e) entrambi i genitori si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita del figlio e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere il bambino ed a tutelare presso di lui l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge;
f) in riferimento alla frequentazione con i propri genitori, sempre tenendo con -to delle sue specifiche esigenze, inclinazioni, volontà, nonché in base agli impegni lavorativi dei ricorrenti, il minore trascorrerà il proprio tempo presso ciascun genitore, secondo le Per_1 seguenti modalità: quanto al pernottamento infrasettimanale, nella settimana in cui 2 trascorrerà il weekend con la madre, il medesimo trascorrerà con il padre due sere a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 di tali giorni sino alle ore
08,30 della mattina successiva, quando quest'ultimo provvederà a riaccompagnarlo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica;
nella settimana, invece, in cui lo stesso trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo lo preleverà il mercoledì alle ore 18,30 e starà con il figlio sino alla mattina successiva, riaccompagnandolo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica. Il IG. EL, altresì, trascorrerà con il minore: un fine settimana alter-nato dal venerdì alle ore 18,30 sino al lunedì mattina alle ore
08.00, riaccompagnandolo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica. Resta salva la possibilità per ciascuno dei genitori, nei giorni nei quali il figlio permarrà presso la casa dell'altro, di contattarlo per telefono quotidianamente sull'utenza mobile del genitore in quel momento affidatario;
g) durante le festività natalizie, da concordarsi entro il 31 Ottobre di ogni an -no, il figlio minore potrà trascorrere con il padre tre giorni consecutivi nell'ultima settimana di Per_1
Dicembre, ovvero nella prima di Gennaio. In riferimento, poi, alle vacanze pasquali, da concordarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno, il figlio minore e potrà trascorrere con Per_2 il padre tre giorni consecutivi. Con particolare riferimento alle festività natalizie, il minore trascorrerà il 24 Dicembre di ogni anno con la madre;
il 25 Dicembre di ogni anno Per_1 pranzerà con la madre;
il IG. EL, il 25 Dicembre di ogni anno, preleverà il minore per la cena, riaccompagnandolo, presso la residenza materna, la sera del 26 Dicembre. Il minore trascorrerà il 31 Dicembre con l'uno e il 01 Gennaio con l'altro, ad anni Per_1 alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 01 Maggio, il 02 Giugno, il 15 Agosto, il 01 Novembre, l'08 Dicembre e, non da ultimo, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, nonché ciascun anno (con eventuale deroga della suddetta regolamentazione) il compleanno del padre con quest'ultimo ed il compleanno della madre con quest'ultima;
h) in riferimento alle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con ciascun Per_1 genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi anticipatamente e, comunque, entro e non oltre il 31.05. di ogni anno;
i) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie del figlio (intendendosi per tali tutte quelle di cui al Protocollo di Intesa presso il Tribunale di Pistoia), a condizione che vengano previamente concordate e 3 documentate. In tal senso, ciascun genitore, qualora ritenga opportuno sostenere una spesa straordinaria di importo superiore ad Euro 100,00= (cento/00) (non necessitando di preventiva autorizzazione le spese di importo inferiore), dovrà darne comunicazione, con un preavviso di alme-no quindici giorni, all'altro, che sarà tenuto a prestare il consenso entro i sette giorni successivi. In caso contrario, la spesa si riterrà tacitamente approvata, con conseguente onere di versare la propria quota. Resta salvo il dovere di entrambi i coniugi di anticipare le spese straordinarie, anche qualora non siano concordate, nel caso di assoluta necessità ed urgenza del figlio che si trovi in quel momento con gli stessi, con diritto al rimborso del 50% da parte del genitore che ha anticipato le spese in questione, secondo le modalità sopra descritte. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, comunque, essere sempre concordate, a prescindere da eventuali spese ad esse collegate;
l) per quanto riguarda le detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, i coniugi concordano che vengano riconosciuti nella misura del 100% a favore della IG.ra Pt_1
m) il IG. i verserà alla IG.ra la somma mensile di Euro 400,00= Parte_5 Pt_1
(quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio, rivalutabile annualmente in maniera automatica secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno
15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario, mentre la IG.ra contribuirà Pt_1 in natura con i compiti di cura e custodia e con il mantenimento diretto nei periodi in cui il figlio permarrà presso di lei. A parte, rispetto al suddetto contributo economico a carico del padre, il IG. EL, nella misura del 50%, provvederà a corrispondere tutte le spese relative al vestiario sostenute dalla IG.ra in favore del figlio nonché alla palestra e al centro Pt_1 estivo del minore;
n) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
o) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere;
p) per quanto attiene alle spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, la
IG.ra al momento del deposito del presente ricorso, ha depositato istanza per Pt_6
l'ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato, ricorrendone i presupposti (cfr. doc. n. 14). In tal senso, essendo entrambi i coniugi, titolari di un'identica posizione soggettiva, patrocinati da un unico difensore, l'onorario di quest'ultimo è unico, con gli eventuali aumenti previsti dalla legge”.
4 Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 23 giugno 2012 in Vinci (FI), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Vinci al n. 12, P.II serie A, anno
2012, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Vinci (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice est Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1456/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata in data 29 luglio 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 maggio 1983, residente in [...]
e
C.F. , nato a Pieve a [...]_2 C.F._2 il 23 aprile 1978, residente a [...], largo dei Fornaciai n. 50, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Alice Checchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), corso Matteotti n. 16, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29 luglio 2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 23
[...] Parte_3 giugno 2012 in Vinci (FI) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il Per_1
21 ottobre 2013), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione personale
(r.g. n. 3088/2020), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione del 28 aprile 2021, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per l'iscrizione sul proprio passaporto del figlio minore, nonché per l'espatrio con lo stesso per motivi di vacanza, previo, in tale ultimo caso, accordo e consenso tra entrambi;
c) nulla disporsi in ordine alla casa coniugale, situata in Buggiano (PT), Via Giovanni
XXIII n. 3, di proprietà della IG.ra rimasta nel suo pieno ed esclusivo Parte_1 possesso, a seguito del trasferimento del IG. presso al -tra abitazione. In tal senso, il Pt_4
Part i dichiara di aver ivi ritirato ed asportato tutti i suoi effetti personali ed i beni di Parte_3 sua proprietà, nulla avendo a pretende -re di quanto rimasto nella casa coniugale;
d) il figlio minore e viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo Per_2 la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre situata in Buggiano (PT), Via
Giovanni XXIII n. 3;
e) entrambi i genitori si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita del figlio e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere il bambino ed a tutelare presso di lui l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge;
f) in riferimento alla frequentazione con i propri genitori, sempre tenendo con -to delle sue specifiche esigenze, inclinazioni, volontà, nonché in base agli impegni lavorativi dei ricorrenti, il minore trascorrerà il proprio tempo presso ciascun genitore, secondo le Per_1 seguenti modalità: quanto al pernottamento infrasettimanale, nella settimana in cui 2 trascorrerà il weekend con la madre, il medesimo trascorrerà con il padre due sere a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 di tali giorni sino alle ore
08,30 della mattina successiva, quando quest'ultimo provvederà a riaccompagnarlo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica;
nella settimana, invece, in cui lo stesso trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo lo preleverà il mercoledì alle ore 18,30 e starà con il figlio sino alla mattina successiva, riaccompagnandolo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica. Il IG. EL, altresì, trascorrerà con il minore: un fine settimana alter-nato dal venerdì alle ore 18,30 sino al lunedì mattina alle ore
08.00, riaccompagnandolo a scuola e/o presso altro luogo concordato nel periodo di assenza/sospensione dell'attività didattica. Resta salva la possibilità per ciascuno dei genitori, nei giorni nei quali il figlio permarrà presso la casa dell'altro, di contattarlo per telefono quotidianamente sull'utenza mobile del genitore in quel momento affidatario;
g) durante le festività natalizie, da concordarsi entro il 31 Ottobre di ogni an -no, il figlio minore potrà trascorrere con il padre tre giorni consecutivi nell'ultima settimana di Per_1
Dicembre, ovvero nella prima di Gennaio. In riferimento, poi, alle vacanze pasquali, da concordarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno, il figlio minore e potrà trascorrere con Per_2 il padre tre giorni consecutivi. Con particolare riferimento alle festività natalizie, il minore trascorrerà il 24 Dicembre di ogni anno con la madre;
il 25 Dicembre di ogni anno Per_1 pranzerà con la madre;
il IG. EL, il 25 Dicembre di ogni anno, preleverà il minore per la cena, riaccompagnandolo, presso la residenza materna, la sera del 26 Dicembre. Il minore trascorrerà il 31 Dicembre con l'uno e il 01 Gennaio con l'altro, ad anni Per_1 alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 01 Maggio, il 02 Giugno, il 15 Agosto, il 01 Novembre, l'08 Dicembre e, non da ultimo, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, nonché ciascun anno (con eventuale deroga della suddetta regolamentazione) il compleanno del padre con quest'ultimo ed il compleanno della madre con quest'ultima;
h) in riferimento alle vacanze estive, il figlio minore potrà trascorrere con ciascun Per_1 genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi anticipatamente e, comunque, entro e non oltre il 31.05. di ogni anno;
i) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie del figlio (intendendosi per tali tutte quelle di cui al Protocollo di Intesa presso il Tribunale di Pistoia), a condizione che vengano previamente concordate e 3 documentate. In tal senso, ciascun genitore, qualora ritenga opportuno sostenere una spesa straordinaria di importo superiore ad Euro 100,00= (cento/00) (non necessitando di preventiva autorizzazione le spese di importo inferiore), dovrà darne comunicazione, con un preavviso di alme-no quindici giorni, all'altro, che sarà tenuto a prestare il consenso entro i sette giorni successivi. In caso contrario, la spesa si riterrà tacitamente approvata, con conseguente onere di versare la propria quota. Resta salvo il dovere di entrambi i coniugi di anticipare le spese straordinarie, anche qualora non siano concordate, nel caso di assoluta necessità ed urgenza del figlio che si trovi in quel momento con gli stessi, con diritto al rimborso del 50% da parte del genitore che ha anticipato le spese in questione, secondo le modalità sopra descritte. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, comunque, essere sempre concordate, a prescindere da eventuali spese ad esse collegate;
l) per quanto riguarda le detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, i coniugi concordano che vengano riconosciuti nella misura del 100% a favore della IG.ra Pt_1
m) il IG. i verserà alla IG.ra la somma mensile di Euro 400,00= Parte_5 Pt_1
(quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio, rivalutabile annualmente in maniera automatica secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno
15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario, mentre la IG.ra contribuirà Pt_1 in natura con i compiti di cura e custodia e con il mantenimento diretto nei periodi in cui il figlio permarrà presso di lei. A parte, rispetto al suddetto contributo economico a carico del padre, il IG. EL, nella misura del 50%, provvederà a corrispondere tutte le spese relative al vestiario sostenute dalla IG.ra in favore del figlio nonché alla palestra e al centro Pt_1 estivo del minore;
n) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
o) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere;
p) per quanto attiene alle spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, la
IG.ra al momento del deposito del presente ricorso, ha depositato istanza per Pt_6
l'ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato, ricorrendone i presupposti (cfr. doc. n. 14). In tal senso, essendo entrambi i coniugi, titolari di un'identica posizione soggettiva, patrocinati da un unico difensore, l'onorario di quest'ultimo è unico, con gli eventuali aumenti previsti dalla legge”.
4 Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 23 giugno 2012 in Vinci (FI), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Vinci al n. 12, P.II serie A, anno
2012, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Vinci (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice est Il Presidente
Emanuele Venzo Stefano Billet
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