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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12241 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42773/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in persona collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia Pedrelli – Presidente relatore dr. Alfredo Landi - Giudice dr. Tommaso Martucci - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente RG n.42773/2021 vertente
TRA
e rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv Parte_1 Parte_2
Emanuele Aluigi con studio in Urbania corso Vitt. Emanuele II n.41 e dall'avv. Salvatore Vitale con studio in Roma via Conte Rosso n.5, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
-attrice in riassunzione
E
con sede legale in Roma, via Piemonte n.38, rappresentata da a Controparte_1 CP_2 socio unico, con sede legale in giusta procura del 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. CP_1 Per_1
da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale
[...]
Dott.ssa giusta procura in autentica Notaio di Roma del 25/05/2020 Controparte_3 Persona_2
Rep. 21731/10544, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani presso il cui studio in Ancona
Piazza Kennedy n.13 è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce alla comparsa dii costituzione e risposta.
-convenuta in riassunzione
Conclusioni: le parti concludevano come in atti.
pagina 1 di 9
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.12.2020 e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1403/2020 emesso dal Tribunale di Ancona in data 9.10.2020 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 182.202,23 oltre ad interessi e spese, su istanza di
Controparte_1
Quest'ultima aveva agito quale cessionaria dell'originaria creditrice che in data 20.12.2017 aveva ceduto all'odierna opposta un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto di causa.
A monte della cessione, il credito ceduto traeva origine dai rapporti bancari che aveva CP_4 acceso con la (poi incorporata per fusione dalla CP_5 Controparte_6 relativi al conto corrente n. 2230, al conto anticipi n. 315172, oltre a ricevute bancarie rimaste impagate ed a quattro effetti bancari.
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da nei confronti della BA si CP_4 erano costituiti fideiussori gli odierni attori e , quest'ultimo non parte del presente Controparte_7 giudizio. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 17/2014 in data CP_4
11.2.2014, (v. doc. 6 di parte opposta). La banca aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla società debitrice e receduta di rapporti in essere, rilevando -alla data del 7.3.2014- un saldo debitore in essere presso la filiale di Senigallia delle aperture di credito regolate Controparte_6 sul rapporto di conto corrente n. 2230, sul rapporto anticipi 315172 relativo a fatture cedute (v. doc. 5 della convenuta).
Su istanza della cessionaria il Giudice di Ancona in data 9.10.2020 aveva emesso ingiuntivo CP_1 per l'importo di € 182.202,23 euro nei confronti dei fideiussori, in solido, essendosi i medesimi costituiti fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei confronti della . Controparte_6
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentata da , si è Controparte_1 CP_2 costituita davanti al Giudice di Ancona sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza del
Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Roma -sezione specializzata in materia di impresa- avendo gli opponenti contestato la nullità della fideiussione ai sensi dell'art.33 comma 2 Legge
287/1990, contestazione che presuppone la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di
Roma, nella specie competente anche per la Regione Marche.
Il Giudice di Ancona, sospeso il giudizio di opposizione r.g. 57272/2020 ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con provvedimento emesso in data 20.04.2021 a scioglimento della riserva assunta, ritenuto il carattere pagina 2 di 9 pregiudiziale della domanda di nullità della fideiussione, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di
Ancona a decidere la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, essendo competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di
Impresa, assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
Dei tre originari, solo gli opponenti e hanno riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Roma -Sezione specializzata in materia di Impresa- eccependo la nullità totale del contratto di fideiussione e, in subordine, la nullità parziale delle tre clausole ritenute dall'autorità garante violative della normativa antitrust, la conseguente decadenza dell'azione da parte dell'istituto di credito non essendo dimostrato che lo stesso abbia agito entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente liberatoria dei fideiussori. Hanno inoltre richiesto il risarcimento del danno.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che la fideiussione sottoscritta il 13.07.1994 – sino alla concorrenza dell'importo di 260.000.000 di lire, poi esteso ad euro 300.000.000 con lettera del
10.08.2006, contenevano le seguenti clausole: art. 2 – Clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6 – Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; art. 8 – Clausola di sopravvivenza: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Gli attori nella presente sede hanno ribadito la domanda di nullità totale, in subordine parziale, della fideiussione in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, che il provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 -all'epoca con funzioni di autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi- aveva ritenuto violativo della normativa antitrust.
Hanno chiesto quindi la declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione dell'art. 2, legge
287/1990 e la loro liberazione da ogni obbligo nei confronti della convenuta a seguito della nullità della clausola di rinuncia ai termini dell'art 1957 c.c. Hanno dedotto inoltre, contestazioni attinenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rientranti nella competenza del Giudice di Ancona.
pagina 3 di 9 Con comparsa depositata il 9.3.2021 si è costituita la convenuta in riassunzione contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze degli attori con riferimento ai rapporti per cui è causa e chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., stante la natura documentale del giudizio la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.1.2025.
In esito all'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
***
E' documentalmente provato che e si sono costituiti fideiussori della Parte_1 Parte_2 debitrice principale sino alla concorrenza di lire 260.000.000, elevati in seguito ad euro CP_4
300.000.000 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione dalla stessa assunta nei confronti della (poi incorporata per fusione da ) in relazione alle CP_5 Controparte_6
“operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” alla n relazione ai rapporti di contratti bancari e di conto corrente in essere con la banca (v. doc. 8 CP_4
Fideiussione omnibus in allegato all'atto di citazione in riassunzione)
Deve pertanto affermarsi la competenza funzionale di questa sezione specializzata in materia di impresa, avendo gli attori in riassunzione sollevato una questione di lesione della normativa a tutela della concorrenza.
In particolare, gli attori hanno domandato la declaratoria della nullità del contratto di fideiussione omnibus in quanto riproduttivo del contenuto del modello predisposto dall'ABI, che a seguito dell'esame istruttorio, con delibera n. 55 del 2/5/2005 la BA d'TA aveva dichiarato contrario all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990, evidenziando in particolare che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Gli attori nella presente sede hanno chiesto in via principale dichiararsi la nullità totale e in via subordinata la nullità parziale della fideiussione. Hanno eccepito, tra l'altro, che stante la nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. e il mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore nel temine previsto dallo stesso art. 1957, l'istituto di credito era decaduto dalla garanzia fideiussoria, con conseguente liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni assunte. in sede di note scritte del 21.03.2025 per l'udienza di remissione della causa al collegio, tenutasi in modalità cartolare.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla BA
d'TA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 pagina 4 di 9 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con legge n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016.
Con il citato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la BA d'TA aveva accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del
1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
(…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
La BA d'TA nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato finanziario (oggi deferita all'AGCM) ha quindi censurato gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana -ABI- e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di “fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”.
Lo schema standard era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) e particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
La BA d'TA aveva ritenuto violative della normativa antitrust, in particolare le clausole: a) di reviviscenza della fideiussione (art. 2” il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”); b) di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate); c) di deroga dell'art. 1957 c.c. (art. 6 : “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Nel provvedimento citato la BA d'TA, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, ha censurato l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e pagina 5 di 9 di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
Peraltro, il punto n. 36 del Provvedimento citato ha chiarito che l'adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, avrebbe determinato un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione”
e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Nella specie va pertanto verificato:
1) se nel caso concreto la garanzia prestata costituisca una fideiussione omnibus, posto che solo tale tipologia è stata presa in considerazione dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 citato e dalla sentenza della Cassazione a S.U. n. 41994 del 30.12.2021. Dette pronunce hanno infatti ritenuto che la lesione della tutela della concorrenza rinvenibile nelle tre clausole (nn. 2, 6,8) deriva proprio dalla applicazione diffusa e generale delle stesse, mentre non è riscontrabile nella diversa ipotesi della c.d. fideiussione specifica. Sul punto deve ritenersi che il contratto di fideiussione oggetto di causa configuri una fideiussione omnibus essendo indicato nel testo contrattuale che e Parte_2 Pt_3
“si costituiscono fideiussori sino alla concorrenza di 260.000.000 milioni di lire, per
[...]
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta azienda di credito, discendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” al debitore CP_4 precisando inoltre che “la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già Pt_4 prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore in favore di codesta di credito”. Non Pt_4 può quindi ravvisarsi nella specie una ipotesi di fideiussione specifica.
2) la conformità della garanzia prestata dagli odierni fideiussori allo schema ABI per cui si richiede l'esistenza in atti della prova (c.f.r. Cass. n. 13846/2019) che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito. Va quindi verificato se il contratto sottoposto dall'istituto di credito agli odierni garanti sia, o meno, conforme allo schema anzidetto ed abbia inciso sulla libertà contrattuale dei sottoscrittori. Al riguardo i fideiussori hanno provato che la fideiussione oggetto di causa è riproduttiva dello schema ABI, avendo i medesimi depositato, in allegato all'atto di citazione in riassunzione, sia quest'ultimo documento (v. doc. 3 di parte attrice), che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA (v. doc. 9 di parte attrice) -la cui produzione è essenziale trattandosi di provvedimento amministrativo e non normativo per il quale non vale, quindi, il pagina 6 di 9 principio iura novit curia (c.f.r. Cass. 1851/2025)- ed evincendosi dal confronto con il testo della fideiussione oggetto di causa (v. doc. 8 di parte attrice), l'avvenuta riproduzione delle tre clausole nn.
2, 6 e 8.
3) che lo schema rientri nel periodo di vigenza dell'accertamento anticoncorrenziale. Quanto al profilo temporale, osserva il Collegio che la fideiussione oggetto di causa è stata stipulata in periodo antecedente a quello preso in considerazione dalla BA d'TA nel suo accertamento anticoncorrenziale, relativo agli schemi formulati dall'ABI a partire dal mese di ottobre dell'anno 2002.
Difatti, solo nel mese di Ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori.
Con lettera del 7 marzo 2003, l'ABI ha comunicato alla BA d'TA lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge citata. Contr Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la BA d'TA ha invitato l' a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Contr Con lettera pervenuta l'11 luglio 2003 l' ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto.
Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la BA d'TA –considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato espressi nel parere del 22 agosto 2003- ha aperto l'8 novembre 2003
l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della l. n. 287/90.
La sintetica ricostruzione cronologica delle fasi preliminari dell'accertamento anticoncorrenziale, oltre alla lettura dello stesso provvedimento ABI che colloca all'ottobre 2002 la prima notizia dell'adozione dello schema, comporta che l'arco temporale coperto dal provvedimento sanzionatorio non possa estendersi al periodo antecedente il mese di ottobre 2002.
In ragione di tale dirimente considerazione, la domanda di nullità avanzata da parte attrice conseguente al provvedimento BA d'TA 5 maggio 2005 n. 55 non può essere accolta.
La fideiussione oggetto di causa, sottoscritta in data 13.7.1994, riporta tutte le clausole contrattuali, comprese quelle riproduttive dello schema ABI censurate dalla BA d'TA. Successivamente,
l'unica modifica della fideiussione è stata incentrata sull'aumento dell'importo garantito, ferme restando tutte le pattuizioni della fideiussione sottoscritta in data 13.7.1994.
Dovendo quindi aversi riguardo al solo testo contrattuale del luglio 1994, la fideiussione oggetto di causa è temporalmente anteriore sia al Provvedimento n. 55/2005, sia al periodo in cui la BA d'TA pagina 7 di 9 attraverso la prescritta istruttoria ha accertato il diffuso utilizzo da parte delle banche dello schema ABI come censurato.
La sentenza a S.U. della Corte di cassazione n. 41994/2021 ha posto proprio il Provvedimento n.
55/2005 della BA d'TA a fondamento della prova previlegiata riconosciuta in favore del fideiussore che proponga domanda di nullità delle clausole, in quanto consistente in un giudizio follow- on. Risalendo la fideiussione oggetto di causa a periodo antecedente, l'azione svolta nella presente sede deve essere qualificata invece come giudizio stand-alone con le relative conseguenze sotto il profilo probatorio.
Pertanto, non potendo avvalersi del citato provvedimento amministrativo e della conseguente prova previlegiata, spettava ai fideiussori, che non hanno assolto all'onere probatorio su di essi gravante, provare -come di regola nelle cause stand alone- l'intesa illecita tra le banche ai sensi dell'art. 2, legge
287/1990 e che quindi la fideiussione prestata fosse posta a valle di una intesa a monte restrittiva della concorrenza, fornendo elementi a sostegno della sussistenza di una precedente intesa illecita nel periodo prossimo alla sottoscrizione della fideiussione.
In difetto di quanto sopra, la domanda deve essere pertanto rigettata non potendo essere pronunciata la nullità delle clausole censurate, essendo stata la fideiussione sottoscritta in data 17.7.1994 e pertanto da ritenersi non ricompresa nell'intervallo di tempo coperto dalla pronuncia da parte dell'AGCM.
Stante l'impostazione che precede restano assorbite le ulteriori domande.
Con riferimento alla domanda relativa al merito dei rapporti bancari intercorsi, a nessuna pronuncia è tenuto questo Collegio, essendo competente solo per la valutazione sulla violazione della normativa antitrust in quanto, nel resto, il giudizio è di competenza del Giudice di Ancona.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto anche conto della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe in rigetto della domanda attorea, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna gli attori in riassunzione, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta, della somma di € 4.900, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente relatore
Claudia Pedrelli pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in persona collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia Pedrelli – Presidente relatore dr. Alfredo Landi - Giudice dr. Tommaso Martucci - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente RG n.42773/2021 vertente
TRA
e rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv Parte_1 Parte_2
Emanuele Aluigi con studio in Urbania corso Vitt. Emanuele II n.41 e dall'avv. Salvatore Vitale con studio in Roma via Conte Rosso n.5, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
-attrice in riassunzione
E
con sede legale in Roma, via Piemonte n.38, rappresentata da a Controparte_1 CP_2 socio unico, con sede legale in giusta procura del 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. CP_1 Per_1
da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale
[...]
Dott.ssa giusta procura in autentica Notaio di Roma del 25/05/2020 Controparte_3 Persona_2
Rep. 21731/10544, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani presso il cui studio in Ancona
Piazza Kennedy n.13 è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce alla comparsa dii costituzione e risposta.
-convenuta in riassunzione
Conclusioni: le parti concludevano come in atti.
pagina 1 di 9
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.12.2020 e hanno proposto opposizione al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1403/2020 emesso dal Tribunale di Ancona in data 9.10.2020 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 182.202,23 oltre ad interessi e spese, su istanza di
Controparte_1
Quest'ultima aveva agito quale cessionaria dell'originaria creditrice che in data 20.12.2017 aveva ceduto all'odierna opposta un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto di causa.
A monte della cessione, il credito ceduto traeva origine dai rapporti bancari che aveva CP_4 acceso con la (poi incorporata per fusione dalla CP_5 Controparte_6 relativi al conto corrente n. 2230, al conto anticipi n. 315172, oltre a ricevute bancarie rimaste impagate ed a quattro effetti bancari.
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da nei confronti della BA si CP_4 erano costituiti fideiussori gli odierni attori e , quest'ultimo non parte del presente Controparte_7 giudizio. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 17/2014 in data CP_4
11.2.2014, (v. doc. 6 di parte opposta). La banca aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla società debitrice e receduta di rapporti in essere, rilevando -alla data del 7.3.2014- un saldo debitore in essere presso la filiale di Senigallia delle aperture di credito regolate Controparte_6 sul rapporto di conto corrente n. 2230, sul rapporto anticipi 315172 relativo a fatture cedute (v. doc. 5 della convenuta).
Su istanza della cessionaria il Giudice di Ancona in data 9.10.2020 aveva emesso ingiuntivo CP_1 per l'importo di € 182.202,23 euro nei confronti dei fideiussori, in solido, essendosi i medesimi costituiti fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale nei confronti della . Controparte_6
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresentata da , si è Controparte_1 CP_2 costituita davanti al Giudice di Ancona sollevando preliminarmente eccezione di incompetenza del
Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Roma -sezione specializzata in materia di impresa- avendo gli opponenti contestato la nullità della fideiussione ai sensi dell'art.33 comma 2 Legge
287/1990, contestazione che presuppone la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di
Roma, nella specie competente anche per la Regione Marche.
Il Giudice di Ancona, sospeso il giudizio di opposizione r.g. 57272/2020 ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con provvedimento emesso in data 20.04.2021 a scioglimento della riserva assunta, ritenuto il carattere pagina 2 di 9 pregiudiziale della domanda di nullità della fideiussione, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di
Ancona a decidere la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, essendo competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di
Impresa, assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
Dei tre originari, solo gli opponenti e hanno riassunto il giudizio Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Roma -Sezione specializzata in materia di Impresa- eccependo la nullità totale del contratto di fideiussione e, in subordine, la nullità parziale delle tre clausole ritenute dall'autorità garante violative della normativa antitrust, la conseguente decadenza dell'azione da parte dell'istituto di credito non essendo dimostrato che lo stesso abbia agito entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. con conseguente liberatoria dei fideiussori. Hanno inoltre richiesto il risarcimento del danno.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che la fideiussione sottoscritta il 13.07.1994 – sino alla concorrenza dell'importo di 260.000.000 di lire, poi esteso ad euro 300.000.000 con lettera del
10.08.2006, contenevano le seguenti clausole: art. 2 – Clausola di reviviscenza: “Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla BA le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; art. 6 – Clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; art. 8 – Clausola di sopravvivenza: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
Gli attori nella presente sede hanno ribadito la domanda di nullità totale, in subordine parziale, della fideiussione in quanto conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, che il provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 -all'epoca con funzioni di autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi- aveva ritenuto violativo della normativa antitrust.
Hanno chiesto quindi la declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione dell'art. 2, legge
287/1990 e la loro liberazione da ogni obbligo nei confronti della convenuta a seguito della nullità della clausola di rinuncia ai termini dell'art 1957 c.c. Hanno dedotto inoltre, contestazioni attinenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rientranti nella competenza del Giudice di Ancona.
pagina 3 di 9 Con comparsa depositata il 9.3.2021 si è costituita la convenuta in riassunzione contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze degli attori con riferimento ai rapporti per cui è causa e chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., stante la natura documentale del giudizio la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.1.2025.
In esito all'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
***
E' documentalmente provato che e si sono costituiti fideiussori della Parte_1 Parte_2 debitrice principale sino alla concorrenza di lire 260.000.000, elevati in seguito ad euro CP_4
300.000.000 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione dalla stessa assunta nei confronti della (poi incorporata per fusione da ) in relazione alle CP_5 Controparte_6
“operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” alla n relazione ai rapporti di contratti bancari e di conto corrente in essere con la banca (v. doc. 8 CP_4
Fideiussione omnibus in allegato all'atto di citazione in riassunzione)
Deve pertanto affermarsi la competenza funzionale di questa sezione specializzata in materia di impresa, avendo gli attori in riassunzione sollevato una questione di lesione della normativa a tutela della concorrenza.
In particolare, gli attori hanno domandato la declaratoria della nullità del contratto di fideiussione omnibus in quanto riproduttivo del contenuto del modello predisposto dall'ABI, che a seguito dell'esame istruttorio, con delibera n. 55 del 2/5/2005 la BA d'TA aveva dichiarato contrario all'art. 2, co. II, lett. a) L. n. 287/1990, evidenziando in particolare che, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, l'adozione generalizzata da parte delle Banche dello schema contrattuale ABI, derogatorio alla disciplina codicistica, determinava effetti distorsivi della concorrenza.
Gli attori nella presente sede hanno chiesto in via principale dichiararsi la nullità totale e in via subordinata la nullità parziale della fideiussione. Hanno eccepito, tra l'altro, che stante la nullità della clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. e il mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore nel temine previsto dallo stesso art. 1957, l'istituto di credito era decaduto dalla garanzia fideiussoria, con conseguente liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni assunte. in sede di note scritte del 21.03.2025 per l'udienza di remissione della causa al collegio, tenutasi in modalità cartolare.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla BA
d'TA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 pagina 4 di 9 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con legge n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016.
Con il citato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la BA d'TA aveva accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del
1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
(…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
La BA d'TA nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato finanziario (oggi deferita all'AGCM) ha quindi censurato gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana -ABI- e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di “fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie”.
Lo schema standard era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) e particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
La BA d'TA aveva ritenuto violative della normativa antitrust, in particolare le clausole: a) di reviviscenza della fideiussione (art. 2” il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”); b) di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate); c) di deroga dell'art. 1957 c.c. (art. 6 : “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Nel provvedimento citato la BA d'TA, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, ha censurato l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e pagina 5 di 9 di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
Peraltro, il punto n. 36 del Provvedimento citato ha chiarito che l'adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, avrebbe determinato un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione”
e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Nella specie va pertanto verificato:
1) se nel caso concreto la garanzia prestata costituisca una fideiussione omnibus, posto che solo tale tipologia è stata presa in considerazione dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 citato e dalla sentenza della Cassazione a S.U. n. 41994 del 30.12.2021. Dette pronunce hanno infatti ritenuto che la lesione della tutela della concorrenza rinvenibile nelle tre clausole (nn. 2, 6,8) deriva proprio dalla applicazione diffusa e generale delle stesse, mentre non è riscontrabile nella diversa ipotesi della c.d. fideiussione specifica. Sul punto deve ritenersi che il contratto di fideiussione oggetto di causa configuri una fideiussione omnibus essendo indicato nel testo contrattuale che e Parte_2 Pt_3
“si costituiscono fideiussori sino alla concorrenza di 260.000.000 milioni di lire, per
[...]
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta azienda di credito, discendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” al debitore CP_4 precisando inoltre che “la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta in relazione a garanzie già Pt_4 prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore in favore di codesta di credito”. Non Pt_4 può quindi ravvisarsi nella specie una ipotesi di fideiussione specifica.
2) la conformità della garanzia prestata dagli odierni fideiussori allo schema ABI per cui si richiede l'esistenza in atti della prova (c.f.r. Cass. n. 13846/2019) che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito. Va quindi verificato se il contratto sottoposto dall'istituto di credito agli odierni garanti sia, o meno, conforme allo schema anzidetto ed abbia inciso sulla libertà contrattuale dei sottoscrittori. Al riguardo i fideiussori hanno provato che la fideiussione oggetto di causa è riproduttiva dello schema ABI, avendo i medesimi depositato, in allegato all'atto di citazione in riassunzione, sia quest'ultimo documento (v. doc. 3 di parte attrice), che il provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA (v. doc. 9 di parte attrice) -la cui produzione è essenziale trattandosi di provvedimento amministrativo e non normativo per il quale non vale, quindi, il pagina 6 di 9 principio iura novit curia (c.f.r. Cass. 1851/2025)- ed evincendosi dal confronto con il testo della fideiussione oggetto di causa (v. doc. 8 di parte attrice), l'avvenuta riproduzione delle tre clausole nn.
2, 6 e 8.
3) che lo schema rientri nel periodo di vigenza dell'accertamento anticoncorrenziale. Quanto al profilo temporale, osserva il Collegio che la fideiussione oggetto di causa è stata stipulata in periodo antecedente a quello preso in considerazione dalla BA d'TA nel suo accertamento anticoncorrenziale, relativo agli schemi formulati dall'ABI a partire dal mese di ottobre dell'anno 2002.
Difatti, solo nel mese di Ottobre del 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori.
Con lettera del 7 marzo 2003, l'ABI ha comunicato alla BA d'TA lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che esso non configurasse una violazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge citata. Contr Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la BA d'TA ha invitato l' a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale. Contr Con lettera pervenuta l'11 luglio 2003 l' ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto.
Al fine di accertare se lo schema contrattuale notificato potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la BA d'TA –considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato espressi nel parere del 22 agosto 2003- ha aperto l'8 novembre 2003
l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della l. n. 287/90.
La sintetica ricostruzione cronologica delle fasi preliminari dell'accertamento anticoncorrenziale, oltre alla lettura dello stesso provvedimento ABI che colloca all'ottobre 2002 la prima notizia dell'adozione dello schema, comporta che l'arco temporale coperto dal provvedimento sanzionatorio non possa estendersi al periodo antecedente il mese di ottobre 2002.
In ragione di tale dirimente considerazione, la domanda di nullità avanzata da parte attrice conseguente al provvedimento BA d'TA 5 maggio 2005 n. 55 non può essere accolta.
La fideiussione oggetto di causa, sottoscritta in data 13.7.1994, riporta tutte le clausole contrattuali, comprese quelle riproduttive dello schema ABI censurate dalla BA d'TA. Successivamente,
l'unica modifica della fideiussione è stata incentrata sull'aumento dell'importo garantito, ferme restando tutte le pattuizioni della fideiussione sottoscritta in data 13.7.1994.
Dovendo quindi aversi riguardo al solo testo contrattuale del luglio 1994, la fideiussione oggetto di causa è temporalmente anteriore sia al Provvedimento n. 55/2005, sia al periodo in cui la BA d'TA pagina 7 di 9 attraverso la prescritta istruttoria ha accertato il diffuso utilizzo da parte delle banche dello schema ABI come censurato.
La sentenza a S.U. della Corte di cassazione n. 41994/2021 ha posto proprio il Provvedimento n.
55/2005 della BA d'TA a fondamento della prova previlegiata riconosciuta in favore del fideiussore che proponga domanda di nullità delle clausole, in quanto consistente in un giudizio follow- on. Risalendo la fideiussione oggetto di causa a periodo antecedente, l'azione svolta nella presente sede deve essere qualificata invece come giudizio stand-alone con le relative conseguenze sotto il profilo probatorio.
Pertanto, non potendo avvalersi del citato provvedimento amministrativo e della conseguente prova previlegiata, spettava ai fideiussori, che non hanno assolto all'onere probatorio su di essi gravante, provare -come di regola nelle cause stand alone- l'intesa illecita tra le banche ai sensi dell'art. 2, legge
287/1990 e che quindi la fideiussione prestata fosse posta a valle di una intesa a monte restrittiva della concorrenza, fornendo elementi a sostegno della sussistenza di una precedente intesa illecita nel periodo prossimo alla sottoscrizione della fideiussione.
In difetto di quanto sopra, la domanda deve essere pertanto rigettata non potendo essere pronunciata la nullità delle clausole censurate, essendo stata la fideiussione sottoscritta in data 17.7.1994 e pertanto da ritenersi non ricompresa nell'intervallo di tempo coperto dalla pronuncia da parte dell'AGCM.
Stante l'impostazione che precede restano assorbite le ulteriori domande.
Con riferimento alla domanda relativa al merito dei rapporti bancari intercorsi, a nessuna pronuncia è tenuto questo Collegio, essendo competente solo per la valutazione sulla violazione della normativa antitrust in quanto, nel resto, il giudizio è di competenza del Giudice di Ancona.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto anche conto della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe in rigetto della domanda attorea, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna gli attori in riassunzione, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta, della somma di € 4.900, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente relatore
Claudia Pedrelli pagina 8 di 9
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