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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1359/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato IA NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1359/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che a proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto del 13/01/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammessa al Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 2893/2023 R.G. e del successivo procedimento di opposizione n.
729/2024 R.G.;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1 ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di 1.850,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi e delle spese processuali dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al DM 37/2018, per essere stato ridotto immotivatamente il compenso al di sotto della soglia minima inderogabile;
rilevato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come accaduto nel caso di specie, può articolarsi concretamente in due fasi: la prima, che rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva e va dunque remunerata secondo il parametro di liquidazione di cui al n. 9, “procedimenti di istruzione preventiva”, dell'allegato al
D.M. n. 55/2014: cioè con un compenso diversificato per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
la seconda, solo eventuale, che va remunerata a termini del parametro n.
4 “cause di previdenza” per tutte e quattro le fasi;
rilevato che ciò, come precisato dalla Cass. 6457/2017, determina una liquidazione omnicomprensiva, che deve tenere conto però di entrambe le fasi;
considerato che
, per quanto riguarda la individuazione degli scaglioni applicabili, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 10454/2015, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cpc, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;
rilevato pertanto che, nel caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (due annualità dell'indennità mensile di accompagnamento) e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014: tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.170,00 e per il giudizio di merito € 2.697,00 (cfr. Cass. n. 6457 cit.); rilevato che, quindi, anche operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, il compenso liquidato dal Tribunale GL è inferiore ai parametri minimi fissati dal DM n. 55/2014 (ovvero inferiore a € 1.933,5); che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente, la somma di € 1.933,50 (€ 585,00, per la fase di ATP, valore minimo, ed € 1.348,50 per il giudizio di opposizione, valore minimo (stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'esito del giudizio), già ridotta della
2 metà ex art. 130 Dpr n. 115, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 1.933,50 – € 1.850,00), valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 13/01/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo di compensi professionali Parte_1
per l'attività difensiva svolta in detti giudizi in favore di , Controparte_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo del 2/2/2023 (prot. 2023/3694 del 6/2/2023) - la somma di €
1.933,50 oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 16/10/2025.
Il Giudice
IA NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato IA NA, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1359/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che a proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto del 13/01/2025 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammessa al Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis, 1° comma, c.p.c., n. 2893/2023 R.G. e del successivo procedimento di opposizione n.
729/2024 R.G.;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1 ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di 1.850,00 (già ridotta ex art. 130 Dpr n. 115/2002), deduce la violazione dei criteri fissati per la determinazione dei compensi e delle spese processuali dal D.M. n.
55/2014 aggiornato al DM 37/2018, per essere stato ridotto immotivatamente il compenso al di sotto della soglia minima inderogabile;
rilevato che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come accaduto nel caso di specie, può articolarsi concretamente in due fasi: la prima, che rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva e va dunque remunerata secondo il parametro di liquidazione di cui al n. 9, “procedimenti di istruzione preventiva”, dell'allegato al
D.M. n. 55/2014: cioè con un compenso diversificato per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
la seconda, solo eventuale, che va remunerata a termini del parametro n.
4 “cause di previdenza” per tutte e quattro le fasi;
rilevato che ciò, come precisato dalla Cass. 6457/2017, determina una liquidazione omnicomprensiva, che deve tenere conto però di entrambe le fasi;
considerato che
, per quanto riguarda la individuazione degli scaglioni applicabili, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 10454/2015, da cui lo scrivente non ha motivo di discostarsi, per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, cpc, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni;
rilevato pertanto che, nel caso in esame, il valore della causa va individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (due annualità dell'indennità mensile di accompagnamento) e i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014: tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, euro 1.170,00 e per il giudizio di merito € 2.697,00 (cfr. Cass. n. 6457 cit.); rilevato che, quindi, anche operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, il compenso liquidato dal Tribunale GL è inferiore ai parametri minimi fissati dal DM n. 55/2014 (ovvero inferiore a € 1.933,5); che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente, la somma di € 1.933,50 (€ 585,00, per la fase di ATP, valore minimo, ed € 1.348,50 per il giudizio di opposizione, valore minimo (stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'esito del giudizio), già ridotta della
2 metà ex art. 130 Dpr n. 115, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione fino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 1.933,50 – € 1.850,00), valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma del Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, in data 13/01/2025, liquida a beneficio dell'Avv. a titolo di compensi professionali Parte_1
per l'attività difensiva svolta in detti giudizi in favore di , Controparte_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo del 2/2/2023 (prot. 2023/3694 del 6/2/2023) - la somma di €
1.933,50 oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 16/10/2025.
Il Giudice
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