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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1596/2023
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 11:10 innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. Francesco Paolo Maggiore Parte_1
Per , Il Dott. Baggioni Controparte_1
Davide in forza del regio decreto n. 611/1933
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Maggiore si riporta agli atti e evidenzia che in ogni caso non c'era alcuna manomissione dei sigilli e mancava solo la punzonatura;
Il Dott. Baggioni si riporta alla comparsa di costituzione e risposta;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 10
N. R.G. 1596/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1596/2023 tra società con unico socio, con sede legale in Parabita (LE) alla Via Parte_1
Prov.le per Gallipoli / Km 19.1, (P.Iva: , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Paolo Maggiore (C.F.: ), elettivamente domiciliata ai fini CodiceFiscale_2 del presente ricorso in CI di EU (LE) alla Piazza Degli Eroi n. 4 presso lo studio del suo difensore, P.E.C.: giusta procura in atti;
Email_1 appellante
CONTRO
, (CF , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._3 Email_2 quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6, giusta procura in atti;
appellata
pagina 2 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 554/2022 del 13.07.2022, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Dott.ssa Gabriella Perinetti, depositata il 25.11.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Parte appellante ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n. PTR 2053004955 - Reparto RNPS02 nel quale gli è stata contestata la violazione dell'art.179, commi 2 e 9, C.d.s.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che in data 16.1.2022, il Sig. , dipendente Controparte_2 della società è stato fermato dagli Agenti della Polizia Stradale di in Parte_1 CP_1 al Km. 1,000 della S.P. 136 - Via Tolemaide, per un controllo di routine. In tale circostanza CP_1 malgrado, gli agenti avessero accertato anche la conforme presenza e funzionalità del cronotachigrafo sul mezzo, il regolare inserimento del foglio di registrazione e la totale assenza di una qualsiasi sua manomissione o alterazione, hanno ritenuto in ogni caso di elevare al conducente, in solido con la odierna appellante, la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. perché, al cronotachigrafo, dopo l'ultima revisione, era stato apposto il sigillo frontale di montaggio privo di punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che aveva effettuato il controllo periodico.
L'appellante ha precisato che alcun rilievo è stato attribuito alla assenza di segni di manomissione sul cronotachigrafo e al fatto che il conducente abbia effettuato la taratura e la revisione del medesimo presso una officina autorizzata e che nulla potesse sapere in relazione ai sigilli non punzonati;
alcun rilievo è stato altresì attribuito alla circostanza che il conducente abbia esibito il certificato di “attestazione di avvenuta revisione annuale di cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8.
In punto di diritto la appellante ha sottolineato che, vista la disciplina normativa ex art. 179, commi 2 e
9, C.d.s., affinché ricorra la violazione di detta legge è necessaria l'assenza del cronotachigrafo o la presenza, di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, il mancato inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente, la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo e nessuna di tali circostanze è stata riscontrata dagli agenti.
Parte appellante, pertanto, ha sottolineato la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace che ha rigetto il ricorso sull'assunto che “il cronotachigrafo non fosse corrispondente alla normativa vigente proprio in quanto difettava della punzonatura. Responsabili del rispetto della normativa vigente sono, ai sensi di legge, il conducente ed il proprietario, obbligato in solido da quanto sopra segue la fondatezza della violazione contestata”. A fondamento pagina 3 di 10 dell'appello la società ha evidenziato che l'autista del veicolo al quale si riferisce la Parte_1 violazione, al momento dell'immissione su strada pubblica della Motrice con , aveva CP_3 regolarmente provveduto al controllo del cronotachigrafo e aveva esibito, al momento del controllo, il certificato di: “attestazione di avvenuta revisione annuale di cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8.
Pertanto, ha evidenziato l'appellante che alcuna contestazione può essere mossa nei suoi confronti in quanto la contestazione effettuata dagli agenti, ossia il fatto che l'apposto sigillo frontale di montaggio non riportava punzonato il codice identificativo dell'officina autorizzata, in quanto difetta l'elemento soggettivo della violazione non essendo ravvisabile alcun profilo di colpa in capo all'appellante.
Inoltre, la appellante ha sottolineato la erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha nemmeno accolto la domanda subordinata di applicare il minimo della sanzione prevista (euro 866,00) visto che il raddoppio della sanzione ricorre soltanto nel caso di manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo, circostanze che non sono state riscontrate dagli agenti i quali hanno ravvisato soltanto la mancata punzonatura dei sigilli da parte della officina autorizzata.
Con provvedimento depositato in data 4.12.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la nullità del ricorso per mancato rispetto dei termini a comparire.
Il Giudice, all'udienza del 14.12.2023, ravvisata la tardività della notifica ha assegnato termine di 40 giorni all'appellante per il rinnovo e a parte appellata termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuale memoria integrativa.
Con atto depositato in data 20.03.2024 si è costituita in Giudizio la la quale ha contestato CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza appellata.
In particolare, la convenuta ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato sottolineando che è corretta la contestazione effettuata dagli agenti in quanto l'art. 179 C.d.s. sanziona la condotta di colui che circola con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dalla legge, prevedendo altresì il raddoppio della sanzione nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli e la condotta sanzionata è sussumibile in tale disciplina trattandosi di impianto tachigrafo privo dei prescritti ed obbligatori sigilli di piombatura. Inoltre la appellata ha evidenziato la genericità delle contestazioni mosse dall'appellante la quale si è limitata a escludere la sua colpa senza tuttavia fornire specifica prova che la circolazione sia avvenuta contro il suo volere. Più nel dettaglio la appellata ha sottolineato che la condotta della società ha natura colpevole essendo il proprietario del veicolo tenuto a verificare e Parte_1 controllare il veicolo e, nel caso di specie, a verificare la presenza della punzonatura col codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico. Ha concluso la appellata in ordina alla ricorrenza della colpa della appellata sub specie di negligenza nell'ottemperare ai doveri prescritti dalla normativa comunitaria. pagina 4 di 10 Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 21 marzo 2024 ha insistito per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e il Giudice, mutato nella persona fisica, ha fissato per la discussione l'udienza del 16 gennaio 2025. A tale udienza il Giudice ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombenza che le parti costituite sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite. Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato a presenziare alla lettura della sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito, è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie pagina 5 di 10 produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto, in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SULLA PARZIALE FONDATEZZA DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace che ha rigetto il ricorso e confermato la sanzione impugnata, sull'assunto che “il cronotachigrafo non fosse corrispondente alla normativa vigente proprio in quanto difettava della punzonatura,” in quanto in primo luogo l'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. non sanzionano tale fattispecie e in ogni caso difetta l'elemento soggettivo della colpa che costituisce elemento strutturale in materia di sanzioni amministrative. L'appellante ha altresì motivato che in ogni caso è errata la pronuncia impugnata, in quanto il Giudice di Pace avrebbe almeno dovuto accogliere la domanda subordinata di applicazione del minimo della sanzione prevista non ricorrendo gli estremi per il raddoppio ex art. 179 C.d.s.
Parte appellata ha dedotto che la condotta contestata all'appellante integra gli estremi della fattispecie ex art. 179 C.d.s. e ricorre altresì l'elemento soggettivo della colpa sub specie di negligenza, non avendo la titolare del veicolo provveduto a verificare che fosse stata apposta la punzonatura da parte della officina che ha effettuato il controllo in conformità alle prescrizioni di legge.
Sul piano normativo, giova evidenziare che l'art. 179 C.d.s. prevede che i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite dal regolamento (CEE)
n. 3821/85. La medesima norma al comma 2 prosegue stabilendo che chiunque circola con un autoveicolo pagina 6 di 10 non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
La norma citata tra le varie qualifica quale illecito amministrativo sia il circolare con un veicolo privo di cronotachigrafo sia il circolare con un veicolo dotato di cronotachigrafo ma con caratteristiche non corrispondenti a quella stabilite dal regolamento UE 3821/1985. L'art. 12 del regolamento comunitario citato, rubricato “montaggio e controllo”, prevede che “sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati”. La norma prosegue al secondo comma prevedendo che “il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti,
e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate”. Il marchio particolare che le officine e i montatori autorizzati devono apporre sui prescritti sigilli ha forma circolare ed
è apposto mediante punzoni in acciaio temperato a tenaglia o a percussione.
Pertanto, dalla littera legis si desume che le operazioni di controllo sui cronotachigrafi debbono essere compiute in via esclusiva da montatori o officine autorizzate dalle competenti autorità degli Stati membri della comunità europea. La ragione per la quale soltanto le officine munite di apposita autorizzazione amministrativa sono legittimate ad eseguire i controlli risiede nella necessità che gli Stati membri hanno di accertare ex ante che le attività di controllo vengano effettuate da soggetti muniti di determinati requisiti di professionalità. Al fine individuare il soggetto che ha effettuato il controllo e di poter accertare che si tratti di officina munita della idonea autorizzazione il regolamento UE prevede, quale ulteriore adempimento, che il montatore apponga un marchio particolare, il quale assolve altresì alla funzione di accertare che il cronotachigrafo non sia stato oggetto di manomissione da parte di soggetti terzi.
Nel caso di specie la Polizia Stradale di ha contestato al sig. la violazione CP_1 Controparte_2 dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. in quanto circolava alla guida di complesso veicolare munito di cronotachigrafo VDO tipo 1324 non conforme alla normativa comunitaria, in quanto “l'unità di bordo presentava sigillo frontale di montaggio privo della punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico”.
La circostanza della mancanza sul sigillo frontale di montaggio della punzonatura riportante il codice identificativo della officina che ha effettuato il controllo costituisce circostanza non contestata, in quanto pagina 7 di 10 nello stesso atto di appello la società ha dato atto di tale mancanza, precisando, tuttavia, che Parte_1 la stessa non fosse a lei ascrivibile ma dovesse essere imputata in via esclusiva alla officina che aveva effettuato il controllo (Officina Baldic srl) e che, in ogni caso, tale condotta non è sussumibile nella disciplina ex art. 179 C.d.s. Infine, la appellante ha altresì sottolineato che anche nel caso in cui sul piano oggettivo fossero ravvisabili gli estremi della violazione ex art 179 C.d.s., ad ogni modo difetta il requisito soggettivo della colpa, trattandosi di violazione a lei non riferibile.
Sotto il profilo oggettivo, ritiene il presente Tribunale che la condotta di colui che circola con un cronotachigrafo privo della punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico integra gli estremi della fattispecie ex art. 179 C.d.s., che qualifica quale illecito la condotta di colui che “circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento”, in quanto è lo stesso regolamento UE che tra le varie prescrizioni, come già evidenziato, prevede che l'officina autorizzata apponga un marchio particolare sui sigilli apposti al fine di poter stabilire che il controllo sia stato effettuato da una delle officine autorizzate dallo Stato e che il cronotachigrafo non sia stato manomesso.
Residua, pertanto, da dover esaminare se tale condotta sia sul piano soggettivo ascrivibile alla colpa della appellante o meno. A riguardo si rende necessaria una previa ricostruzione della nozione di colpa e di quelli che sono gli elementi strutturali di tale status soggettivo.
In punto di diritto, l'art. 43 c.p. prevede che il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Elementi strutturali della colpa sono, pertanto, la non volontà del fatto, la violazione di regole cautelari scritte (colpa specifica) o non scritte
(colpa generica) e la rimproverabilità della inosservanza. La rimproverabilità della inosservanza postula che il fatto sia riferibile al soggetto ossia che l'autore dell'illecito si sia trovato nella condizione di tenere un comportamento conforme alla regola cautelare violata, non ravvisandosi colpa nel caso in cui la violazione sia inevitabile o imprevedibile. Da ultimo, si precisa che il parametro sulla base del quale parametrare il grado della colpa è quello dell'homo eiusdem condicionis ac professionis.
Nel caso di specie, ritiene il presente Tribunale che la violazione della disciplina ex art. 179 C.d.s. sia ascrivibile alla colpa dell'appellante. A discapito di quanto sostenuto dalla società non Parte_1 esclude la colpa della stessa il fatto che il sig. , conducente del veicolo al momento CP_2 dell'accertamento, abbia esibito agli agenti il Certificato di Attestazione di Avvenuta Revisione Annuale di
Cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8 né che il controllo sia stato effettuato da una officina a ciò appositamente autorizzata. Il dovere di circolare con un cronotachigrafo sul quale sia stato apposto il marchio particolare dell'officina che ha effettuato il controllo non costituisce una prescrizione che incombe pagina 8 di 10 in via esclusiva sul soggetto che effettua la attività di revisione/controllo, ma incombe in primis sul titolare/conducente del veicolo. È dovere della officina quello di svolgere il controllo e di apporre il marchio particolare per il tramite di un punzone conforme alle prescrizioni di legge, al contempo incombe in capo al titolare/conducente del veicolo quello di accertarsi che l'officina abbia apposto il suo marchio particolare su disco rigido. Si precisa che l'accertamento della apposizione della punzonatura è una attività che può essere svolta da qualsiasi soggetto, in quanto è sufficiente la apertura del cronotachigrafo per verificare che sul disco rigido sia presente la punzonatura della officina. Detto accertamento, di conseguenza, costituisce una attività esigibile da parte di un soggetto che svolge in maniera professionale attività di trasposto, quale è la situazione soggettiva della odierna appellante.
La violazione del dovere di accertare che l'officina abbia apposto il suo marchio particolare a seguito della attività di verifica, pertanto, integra gli estremi della colpa e da ciò consegue la regolarità e la legittimità del verbale di contestazione così come è stato accertato dallo stesso Giudice di Pace.
Residua da dover essere esaminata la contestazione relativa alla erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado che non ha nemmeno accolto la domanda formulata in via subordinata dalla società Pt_1 avente ad oggetto la esclusione della aggravante di cui all'ultimo periodo del comma 2 art. 179 C.d.s.
[...]
e la applicazione della sanzione semplice per un importo pari ad euro 866,00.
Sul piano normativo, l'art. 179, comma 2, C.d.s all'ultimo periodo prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
Con riferimento alla nozione di manomissione, con tale termine si intende la condotta di colui che modifica o altera indebitamente un dato oggetto.
Con riferimento alla nozione di alterazione, con tale vocabolo si intende il comportamento di colui che modifica, cambia lo stato di una qualcosa.
Sia la manomissione che la alterazione, di conseguenza, postulano due condotte attive che hanno ad oggetto la prima i sigilli e la seconda il cronotachigrafo. La ragione per la quale il legislatore attribuisce natura di aggravante a tale comportamento risiede nel maggior disvalore della condotta di colui che non solo circola con un cronotachigrafo privo dei requisiti prescritti dal diritto comunitario, ma che mediante un comportamento positivo lo altera.
La condotta di colui che circola con un cronotachigrafo privo del marchio particolare, quale è quanto è stato riscontrato dagli agenti nel caso in esame, non integra gli estremi della aggravante ex art. 179, comma
2, C.d.s. La condotta che ha costituito oggetto di accertamento da parte degli agenti, infatti, si è estrinsecata in un comportamento omissivo tenuto dal conducente ossia nel non aver accertato che a seguito della revisione sia stato apposto dalla officina il suo marchio particolare.
pagina 9 di 10 Sulla base delle osservazioni svolte, pertanto, deve essere accolto l'appello di parte appellante, evidenziandosi la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace che non ha escluso la operatività della aggravante ex art. 179 C.d.s. e ha confermato in toto il verbale di contestazione.
Dall'accoglimento dell'appello su tale motivo di impugnazione consegue il parziale annullamento del verbale di contestazione di violazione n. - Reparto RNPS02 elevato dalla Polizia Stradale NumeroDiCar_1 di con rideterminazione della sanzione pecuniaria in euro 866,00. CP_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 554/2022, accoglie la domanda subordinata formulata da parte appellante, per l'effetto annulla parzialmente il verbale di contestazione di violazione n. PTR 2053004955 - Reparto RNPS02 elevato dalla Polizia Stradale di rideterminando la sanzione pecuniaria in totali euro 866,00; CP_1
➢ Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Rimini, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1596/2023
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 11:10 innanzi al Dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. Francesco Paolo Maggiore Parte_1
Per , Il Dott. Baggioni Controparte_1
Davide in forza del regio decreto n. 611/1933
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Maggiore si riporta agli atti e evidenzia che in ogni caso non c'era alcuna manomissione dei sigilli e mancava solo la punzonatura;
Il Dott. Baggioni si riporta alla comparsa di costituzione e risposta;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 10
N. R.G. 1596/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1596/2023 tra società con unico socio, con sede legale in Parabita (LE) alla Via Parte_1
Prov.le per Gallipoli / Km 19.1, (P.Iva: , in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Paolo Maggiore (C.F.: ), elettivamente domiciliata ai fini CodiceFiscale_2 del presente ricorso in CI di EU (LE) alla Piazza Degli Eroi n. 4 presso lo studio del suo difensore, P.E.C.: giusta procura in atti;
Email_1 appellante
CONTRO
, (CF , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._3 Email_2 quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6, giusta procura in atti;
appellata
pagina 2 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 554/2022 del 13.07.2022, emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Dott.ssa Gabriella Perinetti, depositata il 25.11.2022.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Parte appellante ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n. PTR 2053004955 - Reparto RNPS02 nel quale gli è stata contestata la violazione dell'art.179, commi 2 e 9, C.d.s.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che in data 16.1.2022, il Sig. , dipendente Controparte_2 della società è stato fermato dagli Agenti della Polizia Stradale di in Parte_1 CP_1 al Km. 1,000 della S.P. 136 - Via Tolemaide, per un controllo di routine. In tale circostanza CP_1 malgrado, gli agenti avessero accertato anche la conforme presenza e funzionalità del cronotachigrafo sul mezzo, il regolare inserimento del foglio di registrazione e la totale assenza di una qualsiasi sua manomissione o alterazione, hanno ritenuto in ogni caso di elevare al conducente, in solido con la odierna appellante, la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. perché, al cronotachigrafo, dopo l'ultima revisione, era stato apposto il sigillo frontale di montaggio privo di punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che aveva effettuato il controllo periodico.
L'appellante ha precisato che alcun rilievo è stato attribuito alla assenza di segni di manomissione sul cronotachigrafo e al fatto che il conducente abbia effettuato la taratura e la revisione del medesimo presso una officina autorizzata e che nulla potesse sapere in relazione ai sigilli non punzonati;
alcun rilievo è stato altresì attribuito alla circostanza che il conducente abbia esibito il certificato di “attestazione di avvenuta revisione annuale di cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8.
In punto di diritto la appellante ha sottolineato che, vista la disciplina normativa ex art. 179, commi 2 e
9, C.d.s., affinché ricorra la violazione di detta legge è necessaria l'assenza del cronotachigrafo o la presenza, di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, il mancato inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente, la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo e nessuna di tali circostanze è stata riscontrata dagli agenti.
Parte appellante, pertanto, ha sottolineato la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace che ha rigetto il ricorso sull'assunto che “il cronotachigrafo non fosse corrispondente alla normativa vigente proprio in quanto difettava della punzonatura. Responsabili del rispetto della normativa vigente sono, ai sensi di legge, il conducente ed il proprietario, obbligato in solido da quanto sopra segue la fondatezza della violazione contestata”. A fondamento pagina 3 di 10 dell'appello la società ha evidenziato che l'autista del veicolo al quale si riferisce la Parte_1 violazione, al momento dell'immissione su strada pubblica della Motrice con , aveva CP_3 regolarmente provveduto al controllo del cronotachigrafo e aveva esibito, al momento del controllo, il certificato di: “attestazione di avvenuta revisione annuale di cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8.
Pertanto, ha evidenziato l'appellante che alcuna contestazione può essere mossa nei suoi confronti in quanto la contestazione effettuata dagli agenti, ossia il fatto che l'apposto sigillo frontale di montaggio non riportava punzonato il codice identificativo dell'officina autorizzata, in quanto difetta l'elemento soggettivo della violazione non essendo ravvisabile alcun profilo di colpa in capo all'appellante.
Inoltre, la appellante ha sottolineato la erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha nemmeno accolto la domanda subordinata di applicare il minimo della sanzione prevista (euro 866,00) visto che il raddoppio della sanzione ricorre soltanto nel caso di manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo, circostanze che non sono state riscontrate dagli agenti i quali hanno ravvisato soltanto la mancata punzonatura dei sigilli da parte della officina autorizzata.
Con provvedimento depositato in data 4.12.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la nullità del ricorso per mancato rispetto dei termini a comparire.
Il Giudice, all'udienza del 14.12.2023, ravvisata la tardività della notifica ha assegnato termine di 40 giorni all'appellante per il rinnovo e a parte appellata termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuale memoria integrativa.
Con atto depositato in data 20.03.2024 si è costituita in Giudizio la la quale ha contestato CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma della sentenza appellata.
In particolare, la convenuta ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato sottolineando che è corretta la contestazione effettuata dagli agenti in quanto l'art. 179 C.d.s. sanziona la condotta di colui che circola con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dalla legge, prevedendo altresì il raddoppio della sanzione nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli e la condotta sanzionata è sussumibile in tale disciplina trattandosi di impianto tachigrafo privo dei prescritti ed obbligatori sigilli di piombatura. Inoltre la appellata ha evidenziato la genericità delle contestazioni mosse dall'appellante la quale si è limitata a escludere la sua colpa senza tuttavia fornire specifica prova che la circolazione sia avvenuta contro il suo volere. Più nel dettaglio la appellata ha sottolineato che la condotta della società ha natura colpevole essendo il proprietario del veicolo tenuto a verificare e Parte_1 controllare il veicolo e, nel caso di specie, a verificare la presenza della punzonatura col codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico. Ha concluso la appellata in ordina alla ricorrenza della colpa della appellata sub specie di negligenza nell'ottemperare ai doveri prescritti dalla normativa comunitaria. pagina 4 di 10 Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 21 marzo 2024 ha insistito per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e il Giudice, mutato nella persona fisica, ha fissato per la discussione l'udienza del 16 gennaio 2025. A tale udienza il Giudice ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombenza che le parti costituite sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite. Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato a presenziare alla lettura della sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito, è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie pagina 5 di 10 produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto, in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
SULLA PARZIALE FONDATEZZA DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace che ha rigetto il ricorso e confermato la sanzione impugnata, sull'assunto che “il cronotachigrafo non fosse corrispondente alla normativa vigente proprio in quanto difettava della punzonatura,” in quanto in primo luogo l'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. non sanzionano tale fattispecie e in ogni caso difetta l'elemento soggettivo della colpa che costituisce elemento strutturale in materia di sanzioni amministrative. L'appellante ha altresì motivato che in ogni caso è errata la pronuncia impugnata, in quanto il Giudice di Pace avrebbe almeno dovuto accogliere la domanda subordinata di applicazione del minimo della sanzione prevista non ricorrendo gli estremi per il raddoppio ex art. 179 C.d.s.
Parte appellata ha dedotto che la condotta contestata all'appellante integra gli estremi della fattispecie ex art. 179 C.d.s. e ricorre altresì l'elemento soggettivo della colpa sub specie di negligenza, non avendo la titolare del veicolo provveduto a verificare che fosse stata apposta la punzonatura da parte della officina che ha effettuato il controllo in conformità alle prescrizioni di legge.
Sul piano normativo, giova evidenziare che l'art. 179 C.d.s. prevede che i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite dal regolamento (CEE)
n. 3821/85. La medesima norma al comma 2 prosegue stabilendo che chiunque circola con un autoveicolo pagina 6 di 10 non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
La norma citata tra le varie qualifica quale illecito amministrativo sia il circolare con un veicolo privo di cronotachigrafo sia il circolare con un veicolo dotato di cronotachigrafo ma con caratteristiche non corrispondenti a quella stabilite dal regolamento UE 3821/1985. L'art. 12 del regolamento comunitario citato, rubricato “montaggio e controllo”, prevede che “sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati”. La norma prosegue al secondo comma prevedendo che “il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti,
e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate”. Il marchio particolare che le officine e i montatori autorizzati devono apporre sui prescritti sigilli ha forma circolare ed
è apposto mediante punzoni in acciaio temperato a tenaglia o a percussione.
Pertanto, dalla littera legis si desume che le operazioni di controllo sui cronotachigrafi debbono essere compiute in via esclusiva da montatori o officine autorizzate dalle competenti autorità degli Stati membri della comunità europea. La ragione per la quale soltanto le officine munite di apposita autorizzazione amministrativa sono legittimate ad eseguire i controlli risiede nella necessità che gli Stati membri hanno di accertare ex ante che le attività di controllo vengano effettuate da soggetti muniti di determinati requisiti di professionalità. Al fine individuare il soggetto che ha effettuato il controllo e di poter accertare che si tratti di officina munita della idonea autorizzazione il regolamento UE prevede, quale ulteriore adempimento, che il montatore apponga un marchio particolare, il quale assolve altresì alla funzione di accertare che il cronotachigrafo non sia stato oggetto di manomissione da parte di soggetti terzi.
Nel caso di specie la Polizia Stradale di ha contestato al sig. la violazione CP_1 Controparte_2 dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.s. in quanto circolava alla guida di complesso veicolare munito di cronotachigrafo VDO tipo 1324 non conforme alla normativa comunitaria, in quanto “l'unità di bordo presentava sigillo frontale di montaggio privo della punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico”.
La circostanza della mancanza sul sigillo frontale di montaggio della punzonatura riportante il codice identificativo della officina che ha effettuato il controllo costituisce circostanza non contestata, in quanto pagina 7 di 10 nello stesso atto di appello la società ha dato atto di tale mancanza, precisando, tuttavia, che Parte_1 la stessa non fosse a lei ascrivibile ma dovesse essere imputata in via esclusiva alla officina che aveva effettuato il controllo (Officina Baldic srl) e che, in ogni caso, tale condotta non è sussumibile nella disciplina ex art. 179 C.d.s. Infine, la appellante ha altresì sottolineato che anche nel caso in cui sul piano oggettivo fossero ravvisabili gli estremi della violazione ex art 179 C.d.s., ad ogni modo difetta il requisito soggettivo della colpa, trattandosi di violazione a lei non riferibile.
Sotto il profilo oggettivo, ritiene il presente Tribunale che la condotta di colui che circola con un cronotachigrafo privo della punzonatura riportante il codice identificativo dell'officina che ha effettuato il controllo periodico integra gli estremi della fattispecie ex art. 179 C.d.s., che qualifica quale illecito la condotta di colui che “circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento”, in quanto è lo stesso regolamento UE che tra le varie prescrizioni, come già evidenziato, prevede che l'officina autorizzata apponga un marchio particolare sui sigilli apposti al fine di poter stabilire che il controllo sia stato effettuato da una delle officine autorizzate dallo Stato e che il cronotachigrafo non sia stato manomesso.
Residua, pertanto, da dover esaminare se tale condotta sia sul piano soggettivo ascrivibile alla colpa della appellante o meno. A riguardo si rende necessaria una previa ricostruzione della nozione di colpa e di quelli che sono gli elementi strutturali di tale status soggettivo.
In punto di diritto, l'art. 43 c.p. prevede che il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Elementi strutturali della colpa sono, pertanto, la non volontà del fatto, la violazione di regole cautelari scritte (colpa specifica) o non scritte
(colpa generica) e la rimproverabilità della inosservanza. La rimproverabilità della inosservanza postula che il fatto sia riferibile al soggetto ossia che l'autore dell'illecito si sia trovato nella condizione di tenere un comportamento conforme alla regola cautelare violata, non ravvisandosi colpa nel caso in cui la violazione sia inevitabile o imprevedibile. Da ultimo, si precisa che il parametro sulla base del quale parametrare il grado della colpa è quello dell'homo eiusdem condicionis ac professionis.
Nel caso di specie, ritiene il presente Tribunale che la violazione della disciplina ex art. 179 C.d.s. sia ascrivibile alla colpa dell'appellante. A discapito di quanto sostenuto dalla società non Parte_1 esclude la colpa della stessa il fatto che il sig. , conducente del veicolo al momento CP_2 dell'accertamento, abbia esibito agli agenti il Certificato di Attestazione di Avvenuta Revisione Annuale di
Cronotachigrafi CEE” rilasciato dalla autorizzata “OFFICINA BALDIC S.r.l.” con sede in TRANI (BA) alla Via Vicinale S. Spirito n. 68/8 né che il controllo sia stato effettuato da una officina a ciò appositamente autorizzata. Il dovere di circolare con un cronotachigrafo sul quale sia stato apposto il marchio particolare dell'officina che ha effettuato il controllo non costituisce una prescrizione che incombe pagina 8 di 10 in via esclusiva sul soggetto che effettua la attività di revisione/controllo, ma incombe in primis sul titolare/conducente del veicolo. È dovere della officina quello di svolgere il controllo e di apporre il marchio particolare per il tramite di un punzone conforme alle prescrizioni di legge, al contempo incombe in capo al titolare/conducente del veicolo quello di accertarsi che l'officina abbia apposto il suo marchio particolare su disco rigido. Si precisa che l'accertamento della apposizione della punzonatura è una attività che può essere svolta da qualsiasi soggetto, in quanto è sufficiente la apertura del cronotachigrafo per verificare che sul disco rigido sia presente la punzonatura della officina. Detto accertamento, di conseguenza, costituisce una attività esigibile da parte di un soggetto che svolge in maniera professionale attività di trasposto, quale è la situazione soggettiva della odierna appellante.
La violazione del dovere di accertare che l'officina abbia apposto il suo marchio particolare a seguito della attività di verifica, pertanto, integra gli estremi della colpa e da ciò consegue la regolarità e la legittimità del verbale di contestazione così come è stato accertato dallo stesso Giudice di Pace.
Residua da dover essere esaminata la contestazione relativa alla erroneità della pronuncia del Giudice di primo grado che non ha nemmeno accolto la domanda formulata in via subordinata dalla società Pt_1 avente ad oggetto la esclusione della aggravante di cui all'ultimo periodo del comma 2 art. 179 C.d.s.
[...]
e la applicazione della sanzione semplice per un importo pari ad euro 866,00.
Sul piano normativo, l'art. 179, comma 2, C.d.s all'ultimo periodo prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
Con riferimento alla nozione di manomissione, con tale termine si intende la condotta di colui che modifica o altera indebitamente un dato oggetto.
Con riferimento alla nozione di alterazione, con tale vocabolo si intende il comportamento di colui che modifica, cambia lo stato di una qualcosa.
Sia la manomissione che la alterazione, di conseguenza, postulano due condotte attive che hanno ad oggetto la prima i sigilli e la seconda il cronotachigrafo. La ragione per la quale il legislatore attribuisce natura di aggravante a tale comportamento risiede nel maggior disvalore della condotta di colui che non solo circola con un cronotachigrafo privo dei requisiti prescritti dal diritto comunitario, ma che mediante un comportamento positivo lo altera.
La condotta di colui che circola con un cronotachigrafo privo del marchio particolare, quale è quanto è stato riscontrato dagli agenti nel caso in esame, non integra gli estremi della aggravante ex art. 179, comma
2, C.d.s. La condotta che ha costituito oggetto di accertamento da parte degli agenti, infatti, si è estrinsecata in un comportamento omissivo tenuto dal conducente ossia nel non aver accertato che a seguito della revisione sia stato apposto dalla officina il suo marchio particolare.
pagina 9 di 10 Sulla base delle osservazioni svolte, pertanto, deve essere accolto l'appello di parte appellante, evidenziandosi la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace che non ha escluso la operatività della aggravante ex art. 179 C.d.s. e ha confermato in toto il verbale di contestazione.
Dall'accoglimento dell'appello su tale motivo di impugnazione consegue il parziale annullamento del verbale di contestazione di violazione n. - Reparto RNPS02 elevato dalla Polizia Stradale NumeroDiCar_1 di con rideterminazione della sanzione pecuniaria in euro 866,00. CP_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 554/2022, accoglie la domanda subordinata formulata da parte appellante, per l'effetto annulla parzialmente il verbale di contestazione di violazione n. PTR 2053004955 - Reparto RNPS02 elevato dalla Polizia Stradale di rideterminando la sanzione pecuniaria in totali euro 866,00; CP_1
➢ Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Rimini, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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