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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16005/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 31/08/1987 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
TO CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che:
- in data 25.10.2017, presentava domanda (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Brescia per il profilo professionale di
Collaboratore AS
- Successivamente, in data 07.04.2018, l'istante inoltrava il modello “Allegato D3” (allegato n.2) concui indicava le n.30 istituzioni scolastiche della provincia di Brescia per cui chiedeva l'inserimento nelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda (pag.7, allegato n.1), il seguente servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore AS presso l'Istituto paritario "Centro Paideia" di Nocera
Inferiore (SA) dal 01.04.2017 al 31.08.2017.
1 - Il ricorrente, in quanto presente nelle menzionate graduatorie di terza fascia del triennio 2018/2021 per il profilo Collaboratore AS con il punteggio di 12,55, veniva individuato dall'Istituto Tecnico
Agrario “G. Pastori” di Brescia quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:
- - a.s. 2018/2019, dal 04.10.2018 al 31.08.2019 (allegato n.3);
- - a.s. 2019/2020, dal 04.10.2019 al 31.08.2020 (allegato n.4);
- - a.s. 2020/2021, dal 07.09.2020 al 31.08.2021 (allegato n.5).
- Il Dirigente dell' di Brescia, eseguiti i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, Controparte_2 con certificato prot. n. 465 del 23.01.2019 (allegato 6) convalidava il punteggio di 12,55per il profilo CS.
- Maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore AS, in data 05.05.2021, il ricorrente inoltrava, all'USR Lombardia – ATP di Brescia, la domanda m_pi REGISTRO CP_3
UFFICIALE.I.5703333.05-05-2021.05-05-2021 di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 (allegato n.7).
- In data 01.09.2022, il ricorrente veniva assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA 24con contratto di lavoro a tempo indeterminato (allegato n.8) presso l'Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori” di
Brescia, con la mansione di Collaboratore AS. Successivamente l' Controparte_4
di Brescia, in data 31.07.2024, comunicava l'avvio di un procedimento di decadenza
[...] dalle graduatorie permanenti per il profilo professionale di Collaboratore AS per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi statali e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato
(allegato n.9).
- L'USR Lombardia – ATP di Brescia rappresentava che l' con provvedimento 4672 del Controparte_2
03.06.2024 aveva escluso il ricorrente dalle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021 e dichiarato non validi giuridicamente i servizi svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in considerazione di quanto emerso nel procedimento pen. 4756/2018 RGNR e n. 4779/2018 RGGIP nei confronti del gestore dell'Istituto paritario Centro Paideia.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “ PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUEDISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall'USR LOMBARDIA – ATP di Brescia esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore AS;
2.
ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore AS;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per profilo professionale collaboratore AS;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto dilavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.93 c.p.c.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 1.I fatti rilevanti sono pacifici.
Il ricorrente in data 7.4.2018 inoltrava il modello “Allegato D3” (allegato n.2) concui indicava le n.30 istituzioni scolastiche della provincia di Brescia per cui chiedeva l'inserimentonelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In forza delle predette domande, il ricorrente veniva in particolare inserito nella relativa graduatoria di collaboratore scolastico e in base al punteggio ottenuto (punteggio di 12,55,) svolgeva supplenze negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (doc. 5 ricorrente, doc.
2.1 e 2.2 resistente), maturando così i
24 mesi di servizio statale per il relativo profilo.
In data 11.5.2021 il ricorrente presentava dunque domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale di Brescia per il profilo di collaboratore scolastico. In data 01.09.2022, il ricorrente veniva assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA 24 con contratto di lavoro a tempo indeterminato
(allegato n.8) presso l'Istituto Tecnico Agrario “G.Pastori” di Brescia, con la mansione di Collaboratore
AS.
Con provvedimento 4672 del 03.06.2024 l'USR Lombardia – ATP di Brescia ha annullato il provvedimento di convalida del punteggio della graduatoria di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico
(2018/2021), stabilendo che il servizio prestato presso il l'I.C. dal ricorrente dovesse essere considerato come svolto di fatto con diritto alla retribuzione e non di diritto, con conseguente mancato riconoscimento di alcun punteggio (DM 640/2017, art. 7.7) e segnalazione alla Procura della Repubblica (doc. 13 resistente).
Tuttavia, l'USR Lombardia – ATP di Brescia con decreto prot. 10983 del 12/09/2024 (allegaton.11) disponeva la decadenza dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s. 2021/2022, per ilprofilo di
Collaboratore AS e la risoluzione del rapporto di lavoro.
A questo punto, l'I.C. “Amanzio – Ranucci -Alfieri” di Marano di Napoli (BS), in data 14.09.2024,comunicava al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro (allegato n.12).
Nel dettaglio, l'Amministrazione scolastica, contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario, svolto presso l'Istituto paritario “Centro Paideia”, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ritiene non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA
24 mesi.
2.Occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del depennamento dalle graduatorie di istituto da cui è conseguita “a cascata” la risoluzione del contratto di lavoro da ultimo stipulato, in forza del servizio prestato grazie all'inserimento nella predetta graduatoria. Si tratta infatti di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per il conferimento di supplenze, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - inquanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento delle supplenze.
3. Quanto alle questioni sollevate nel merito della validità del titolo rilasciato dall'Istituto “Centro Paideia, questo Giudice riporta la motivazione in caso analogo della condivisa sentenza della Corte d'Appello di
3 Venezia n. 429/2023 del 14.7.2023, RG 572/2022 (coerente peraltro con l'univoco orientamento di questo
Tribunale), confermata da tutte le successive pronunce della Corte lagunare (cfr. da ultimo Corte d'Appello di Venezia 826/2023 e 827 del 18.12.2023, 542/2023 del 10.9.2023 e 542/2023 del 7.9.2023), in casi analoghi.
«…va esclusa la violazione dell'art. 55 bis decreto legislativo n. 165/01 e degli artt. 93 e 94 del CCnl Scuola, ritenuto che il provvedimento di depennamento non ha funzione, né natura disciplinare o sanzionatoria, ma costituisce un obbligo posto a carico dell'amministrazione che quando verifica che il soggetto scelto per il contratto non presenta i requisiti di legge è tenuta a far cessare gli effetti del negozio che è contrario a norme imperative, dovendo comunque tutelare interessi generali di buon andamento dell'amministrazione
( cfr. in tema Cass. 22320/13 in cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esistenza dell'obbligo de quo in ipotesi di insegnante privo di titolo;
principio applicabile anche al caso di specie)» (Corte d'Appello di
Venezia, sentenza 429/2023).
««5.1 La Corte, in particolare, ritiene di dare continuità a quanto deciso in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, ex multis, con le sentenze n. 216/2022, n. 218/2022, 228/2022 e
429/2023. 6. E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, secondo cui la verifica dell'amministrazione circa la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei titoli da parte degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sarebbe illegittima in quanto tardiva (rectius: non 'tempestiva'). Le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, richiamate dall'appellante, si riferiscono infatti pacificamente al solo procedimento amministrativo e non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. In tal senso si è espressa condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte d'Appello, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 6775/2017; Cass. 7704/2003; Cass. 16224/2013;
Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016; Corte Appello Bari n. 1936/2020; Corte Appello Venezia n. 360/2022).
Deve ritenersi che le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non si applichino ai rapporti di lavoro contrattualizzato, ma riguardino “esclusivamente i procedimenti amministrativi strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta”, con la conseguenza che “le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi, dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (cfr.
Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1936/2020, la quale richiama Cass. n. 7704/2003 e Cass. n. 16224/2013).
Con riferimento alle disposizioni in materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha poi affermato che non trova applicazione, in particolare in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n. 241 del 1990 (Cass.
15444/2016; Cass. 16088/2016 e, con specifico riferimento all'applicabilità della norma di cui all'art. 21- nonies cit., Cass. 6775/2017).
8. Nella specie, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica (la quale, come previsto dall'art. 7 del DM 640/2017, poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni), la […] ha prodotto in primo grado i seguenti documenti: un certificato di diploma di qualifica professionale datato 7.4.2016 a firma del Coordinatore Didattico Prof. ; una fotocopia conforme dell'estratto del registro Persona_1 degli esami dell'anno scolastico 2011/2012, recante la firma del Dirigente scolastico e timbro dell'Istituto
Galileo FE;
un attestato di data 31.7.2019 rilasciato da 'OL UT PA (con firma del legale rappresentante ) a tale sig. con cui si afferma che la pergamena del diploma Tes_1 Persona_2 dallo stesso conseguita non è stata mai consegnata (trattasi, evidenza, di documento del tutto estraneo alla controversia in esame, in quanto riferito ad altro soggetto).
4 9. Ciò premesso, la Corte richiama e condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato con la propria sentenza n. 228/2022, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene: “(…) 10.1 In applicazione del principio della ragione più liquida, va innanzitutto osservato, alla luce degli elementi introdotti dal e considerato l'onere del […] di provare il possesso dei requisiti e il fatto costitutivo della propria CP_1 pretesa (cfr. art. 7 e 8 DM citato), che nel caso di specie trattasi di titolo asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, quando l'istituto 'OL' era privo della parità con riferimento alle classi seconda e terza. Pertanto, in quell'anno, l'Istituto non poteva rilasciare diplomi di qualifica, nemmeno a candidati esterni. Con l'atto di appello il ha contestato la titolarità in capo al ricorrente della qualifica fatta CP_1 valere non solo per inidoneità della documentazione a comprovarne il conseguimento e per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'OM 90/2001 nell'espletamento degli esami per i candidati esterni, ma anche per la mancanza in capo all'Istituto OL dello stato di scuola paritaria nell'anno scolastico
2011/2012. Tale difesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è tardiva ma è sempre proponibile, in quanto volta dimostrare la carenza del fatto costitutivo del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. 17461/2016). Sul punto, va osservato che il 30.6.2010 l con decreto prot. n. CP_5
11573 (all.
3-a di parte appellante), alla luce della nota del n. 225/2010 (all.
2-a), riconosceva alle CP_6 scuole non statali di cui all'allegato elenco, tra cui figura anche l'Istituto 'OL', lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'a.s. 2010/2011. La nota n. 2025 del 16.3.2010 veniva impugnata dinnanzi al TAR del Lazio, che con decisione n. 1235/2011 del
3.2.2011 accoglieva il ricorso, annullando la nota nella parte in cui circoscriveva il riconoscimento all'Istituto
OL della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, solo alle classi prime. Quindi, in esecuzione di tale sentenza del TAR, l' con decreto prot. n. 506 del 2.5.2011 (all.
4-a), riconosceva CP_5 all'Istituto OL la parità scolastica non solo per la classe prima, ma per le tutte le classi (I, II, III, IV e V).
Con sentenza n. 408 del 2011 (all.
5-a), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la predetta sentenza del TAR, disponeva il rigetto del ricorso di primo grado con l'effetto CP_1 del mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto OL dall'a.s. 2010/2011 solamente per le classi prime. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 964 del 15.3.2012 (all.
6-a), emessa in altro giudizio (RG 1307/2012) avente medesimo oggetto di quello già deciso dal Consiglio di Stato, il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare e attribuiva all'Istituto OL lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì per l'intero ciclo di studi. Tale ultimo giudizio veniva tuttavia dichiarato estinto per perenzione il 20.6.2018 (all.
7-a). Orbene, pur a prescindere dall'anomalia per cui, dopo la sentenza del Consiglio Stato del luglio 2011, l' non ha adottato alcun CP_5 provvedimento in esecuzione di detta sentenza, di fatto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti presso l'Istituto esami di qualifica in regime di parità. Infatti, l'ordinanza cautelare del TAR del 15.3.2012 – la quale si pone comunque in contrasto con la già intervenuta decisione di merito del
Consiglio di Stato – è indubbiamente venuta meno per effetto dell'estinzione del giudizio di merito (cfr.
Cass. 13629/2020, la quale afferma chiaramente che l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata).
Quindi, venuta meno la decisione del TAR del 15.3.2012, l'unica valida statuizione è quella di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi della quale dall'anno scolastico 2010/2011 lo status di scuola paritaria è riconosciuto all'Istituto OL solo per la classe prima, e non anche per quelle successive. Il ricorrente, che allega di avere sostenuto l'esame nell'a.s. 2011/2012, non sarebbe comunque in possesso di un valido titolo. L'eventuale affidamento del ricorrente circa l'idoneità dell'Istituto 'OL' a rilasciare in quell'anno validi diplomi quale scuola paritaria potrà, al più, essere fonte di risarcimento del danno, ma non consente di ritenere esistente un titolo che non poteva essere rilasciato. Ininfluente è, al riguardo, la mancata espressa revoca da parte dell'amministrazione del decreto dell'USR n. 506 del 2011, il quale è stato emesso 'in esecuzione' della sentenza n. 1235/2011 del TAR, poi interamente riformata dal Consiglio di Stato del 12.7.2011, così automaticamente travolgendo tutti gli atti dell'Amministrazione emessi in precedenza, in esecuzione della decisione riformata. Ne consegue che, anche a voler ritenere provato il possesso del diploma, in ogni caso trattavasi di diploma non avente valore legale in quanto rilasciato da
5 soggetto che con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, per il corso professionale e con riferimento alla classe della interessata, non era dotato della parità scolastica”.
10. Vanno altresì esaminate, per completezza, le altre questioni prospettate dall'appellante, relative al valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, per le quali giovare richiamare la summenzionata sentenza n. 228/2022: “(…) anche superando l'aspetto pregiudiziale della validità del titolo, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di elementi essenziali e necessari per conferire alla documentazione prodotta dal ricorrente il valore probatorio da questi attribuito.
10.2.1 La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice che, secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale “Galileo FE” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del OL nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. Considerazioni che prescindono dalla parallela vicenda penale della sparizione dei registri e della loro improvvisa ricomparsa dopo l'ispezione avviata dall'ufficio scolastico, di cui alla relazione ispettiva dimessa dal (doc. 31)1 . “(…) In particolare, nella pagina CP_1 relativa all'esame sostenuto dal […] (indicata come n. 21 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato
“interno o esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico ), non assume alcun Persona_1 valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato “esterno”, a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”), per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale”
e il comma 4 dispone 13 che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi della comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”. Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso”. 11. Le predette argomentazioni
6 sono perfettamente sovrapponibili al caso in esame. Infatti, con riferimento all'odierna appellante, nella pagina relativa all'esame dalla stessa sostenuto (posizione indicata come n. 68 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se si tratta di candidato “interno” o “esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. 12. Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della attestazione di conformità della copia al registro esami da parte del CP_6
Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate 14 rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne aveva contestato in giudizio la validità, sicché sarebbe stato CP_1 onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale. 12. Giova, anche sul punto, richiamare la predetta sentenza n.
228/2022, laddove si osserva che: “(…) i registri dell'Istituto OL, secondo quanto emerge dalla relazione ispettiva in atti, non erano mai stati verificati dagli Ispettori del poiché all'atto della CP_6 ispezione risultavano improvvisamente “trafugati dallo scuolabus” sul quale erano stati caricati per essere trasferiti in altro locale (v. attestazione del Coordinatore e dichiarazioni dell'autista Persona_1 raccolte dalla polizia giudiziaria, allegati alla relazione prodotta dal Ministero)”. Dalla relazione ispettiva emergevano delle irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto (locali non idonei, numero di alunni del tutto inferiore alle iscrizioni) che portavano gli ispettori ad attestare che circa il 93% dei soggetti iscritti alle classi finali non avevano raggiunto il numero delle ore necessarie e sufficienti per poter ritenere assolto il requisito previsto dalla legge per sostenere l'esame di diploma;
tutti elementi valorizzabili al fine di confermare la tesi del che l'attestazione del dirigente scolastico dell'Istituto CP_6
FE non era sufficiente a sostituire il diploma in originale mai prodotto dall'odierno appellante, come era invece suo onere a fronte della contestazione dell'Amministrazione”.
13. Quanto al “certificato di diploma di qualifica professionale” con il quale il Coordinatore Didattico prof.
, successivamente nel 2016, attestava che la sig.ra all'esito dell'anno scolastico Persona_1 Pt_2
2011/2012 aveva conseguito il diploma con il voto di 100/100 (voto comune a tutti gli alunni dell'istituto, per quanto è dato 15 comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti, allegata alla relazione dimessa sub. doc. 8 dal Ministero), si condividono i rilievi della parte appellata secondo cui si tratta di documento non equipollente al diploma. Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'Istituto OL non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lgs. 297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice. 2.
Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)". Con Circolare 266 del 6.9.1991 (doc. 18 del in primo grado) il ha dettato norme in materia di diplomi, certificati CP_6 Controparte_7
7 provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori, che: “In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, 16 da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio (…)”; - quanto ai certificati sostitutivi (tra gli altri) di qualifica professionale, che questi possono essere “rilasciati (…) senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti (…) i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio.
(...) Il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del diploma originale, per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto giudizio dall'interessato. Trattasi pertanto di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, la cui esistenza nella specie non è stata come detto provata. A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'art. 38 (Diplomi e certificati) prevede: “1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi. 2.
A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo 17 di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale. 3.
Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M.
25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”. Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondato sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Pertanto, il certificato dimesso dalla ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta invero la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 15, comma 1, legge 183/20112 , sicché la certificazione prodotta dalla parte ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. 14. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti,
l'appello va rigettato. » (Corte d'Appello Venezia, sentenza 826/2023).
Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21-novies dellalegge 241/1990, ritenendo che, superati i suddetti termini, l'interesse del privatopossa considerarsi prevalente rispetto al tardivointervento della pubblicaamministrazione, per un principio di ragionevolezza volto a limitare ladiscrezionalità amministrativa.
Tale impostazione, per il caso di specie, non è condivisibile.
8 Ed infatti, è assolutamente inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 21nonies, atteso che il potere di risoluzione del contratto è espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non rientra nell'ambito dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, che si esauriscono all'atto di approvazione delle graduatorie.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sent. n. 1380del 31.05.2017, in ordine alla quale: “Così ricostruito il contesto normativo che disciplina le concrete modalità di formulazione delle proposte di assunzione, va osservato che nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Consegue a quanto osservato che l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale, ovvero, come nella fattispecie in esame, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1,fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
La norma dispone che, in caso di mendacità, la pubblica amministrazione possa prescindere dal rispetto del termine di dodici mesi, per la gravità del fatto posta in essere e per le ripercussioni che dallo stesso sono scaturite.
Nel caso in esame, gli accertamenti mossi dall'amministrazione procedente, concretatisi in più fasi, sono stati volti ad escludere, dalle graduatorie di III fascia ata, coloro che, in ragione della falsa rappresentazione della realtà, consistita nella dichiarazione di titoli di servizio non effettivamente svolto, hanno conseguito un indebito vantaggio a discapito degli altri concorrenti.
Le procedure seguite, originatesi dalla comunicazione da parte dell' Controparte_4
hanno inteso accertare, in ogni fase, la non veridicità del servizio prestato dal ricorrente.
[...]
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese, tenuto conto dei difformi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle medesime questioni concernenti la validità dei titoli di qualifica professionale rilasciati da nonché sulla rilevanza e valutabilità dei titoli dichiarati per altri Parte_3 profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16005/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 31/08/1987 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
TO CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto che:
- in data 25.10.2017, presentava domanda (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Brescia per il profilo professionale di
Collaboratore AS
- Successivamente, in data 07.04.2018, l'istante inoltrava il modello “Allegato D3” (allegato n.2) concui indicava le n.30 istituzioni scolastiche della provincia di Brescia per cui chiedeva l'inserimento nelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda (pag.7, allegato n.1), il seguente servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore AS presso l'Istituto paritario "Centro Paideia" di Nocera
Inferiore (SA) dal 01.04.2017 al 31.08.2017.
1 - Il ricorrente, in quanto presente nelle menzionate graduatorie di terza fascia del triennio 2018/2021 per il profilo Collaboratore AS con il punteggio di 12,55, veniva individuato dall'Istituto Tecnico
Agrario “G. Pastori” di Brescia quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:
- - a.s. 2018/2019, dal 04.10.2018 al 31.08.2019 (allegato n.3);
- - a.s. 2019/2020, dal 04.10.2019 al 31.08.2020 (allegato n.4);
- - a.s. 2020/2021, dal 07.09.2020 al 31.08.2021 (allegato n.5).
- Il Dirigente dell' di Brescia, eseguiti i controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/2017, Controparte_2 con certificato prot. n. 465 del 23.01.2019 (allegato 6) convalidava il punteggio di 12,55per il profilo CS.
- Maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore AS, in data 05.05.2021, il ricorrente inoltrava, all'USR Lombardia – ATP di Brescia, la domanda m_pi REGISTRO CP_3
UFFICIALE.I.5703333.05-05-2021.05-05-2021 di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 (allegato n.7).
- In data 01.09.2022, il ricorrente veniva assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA 24con contratto di lavoro a tempo indeterminato (allegato n.8) presso l'Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori” di
Brescia, con la mansione di Collaboratore AS. Successivamente l' Controparte_4
di Brescia, in data 31.07.2024, comunicava l'avvio di un procedimento di decadenza
[...] dalle graduatorie permanenti per il profilo professionale di Collaboratore AS per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi statali e conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato
(allegato n.9).
- L'USR Lombardia – ATP di Brescia rappresentava che l' con provvedimento 4672 del Controparte_2
03.06.2024 aveva escluso il ricorrente dalle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2018/2021 e dichiarato non validi giuridicamente i servizi svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in considerazione di quanto emerso nel procedimento pen. 4756/2018 RGNR e n. 4779/2018 RGGIP nei confronti del gestore dell'Istituto paritario Centro Paideia.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “ PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUEDISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall'USR LOMBARDIA – ATP di Brescia esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore AS;
2.
ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore AS;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per profilo professionale collaboratore AS;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto dilavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art.93 c.p.c.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 1.I fatti rilevanti sono pacifici.
Il ricorrente in data 7.4.2018 inoltrava il modello “Allegato D3” (allegato n.2) concui indicava le n.30 istituzioni scolastiche della provincia di Brescia per cui chiedeva l'inserimentonelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In forza delle predette domande, il ricorrente veniva in particolare inserito nella relativa graduatoria di collaboratore scolastico e in base al punteggio ottenuto (punteggio di 12,55,) svolgeva supplenze negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (doc. 5 ricorrente, doc.
2.1 e 2.2 resistente), maturando così i
24 mesi di servizio statale per il relativo profilo.
In data 11.5.2021 il ricorrente presentava dunque domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale di Brescia per il profilo di collaboratore scolastico. In data 01.09.2022, il ricorrente veniva assunto dalla menzionata graduatoria permanente ATA 24 con contratto di lavoro a tempo indeterminato
(allegato n.8) presso l'Istituto Tecnico Agrario “G.Pastori” di Brescia, con la mansione di Collaboratore
AS.
Con provvedimento 4672 del 03.06.2024 l'USR Lombardia – ATP di Brescia ha annullato il provvedimento di convalida del punteggio della graduatoria di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico
(2018/2021), stabilendo che il servizio prestato presso il l'I.C. dal ricorrente dovesse essere considerato come svolto di fatto con diritto alla retribuzione e non di diritto, con conseguente mancato riconoscimento di alcun punteggio (DM 640/2017, art. 7.7) e segnalazione alla Procura della Repubblica (doc. 13 resistente).
Tuttavia, l'USR Lombardia – ATP di Brescia con decreto prot. 10983 del 12/09/2024 (allegaton.11) disponeva la decadenza dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s. 2021/2022, per ilprofilo di
Collaboratore AS e la risoluzione del rapporto di lavoro.
A questo punto, l'I.C. “Amanzio – Ranucci -Alfieri” di Marano di Napoli (BS), in data 14.09.2024,comunicava al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro (allegato n.12).
Nel dettaglio, l'Amministrazione scolastica, contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario, svolto presso l'Istituto paritario “Centro Paideia”, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ritiene non validi giuridicamente i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA
24 mesi.
2.Occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del depennamento dalle graduatorie di istituto da cui è conseguita “a cascata” la risoluzione del contratto di lavoro da ultimo stipulato, in forza del servizio prestato grazie all'inserimento nella predetta graduatoria. Si tratta infatti di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per il conferimento di supplenze, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - inquanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento delle supplenze.
3. Quanto alle questioni sollevate nel merito della validità del titolo rilasciato dall'Istituto “Centro Paideia, questo Giudice riporta la motivazione in caso analogo della condivisa sentenza della Corte d'Appello di
3 Venezia n. 429/2023 del 14.7.2023, RG 572/2022 (coerente peraltro con l'univoco orientamento di questo
Tribunale), confermata da tutte le successive pronunce della Corte lagunare (cfr. da ultimo Corte d'Appello di Venezia 826/2023 e 827 del 18.12.2023, 542/2023 del 10.9.2023 e 542/2023 del 7.9.2023), in casi analoghi.
«…va esclusa la violazione dell'art. 55 bis decreto legislativo n. 165/01 e degli artt. 93 e 94 del CCnl Scuola, ritenuto che il provvedimento di depennamento non ha funzione, né natura disciplinare o sanzionatoria, ma costituisce un obbligo posto a carico dell'amministrazione che quando verifica che il soggetto scelto per il contratto non presenta i requisiti di legge è tenuta a far cessare gli effetti del negozio che è contrario a norme imperative, dovendo comunque tutelare interessi generali di buon andamento dell'amministrazione
( cfr. in tema Cass. 22320/13 in cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esistenza dell'obbligo de quo in ipotesi di insegnante privo di titolo;
principio applicabile anche al caso di specie)» (Corte d'Appello di
Venezia, sentenza 429/2023).
««5.1 La Corte, in particolare, ritiene di dare continuità a quanto deciso in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, ex multis, con le sentenze n. 216/2022, n. 218/2022, 228/2022 e
429/2023. 6. E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, secondo cui la verifica dell'amministrazione circa la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei titoli da parte degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sarebbe illegittima in quanto tardiva (rectius: non 'tempestiva'). Le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 69/2009 e alla legge n. 241/1990, richiamate dall'appellante, si riferiscono infatti pacificamente al solo procedimento amministrativo e non sono applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato. In tal senso si è espressa condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte d'Appello, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 6775/2017; Cass. 7704/2003; Cass. 16224/2013;
Cass. 15444/2016; Cass. 16088/2016; Corte Appello Bari n. 1936/2020; Corte Appello Venezia n. 360/2022).
Deve ritenersi che le norme della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo non si applichino ai rapporti di lavoro contrattualizzato, ma riguardino “esclusivamente i procedimenti amministrativi strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta”, con la conseguenza che “le disposizioni sul procedimento amministrativo non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi, dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (cfr.
Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1936/2020, la quale richiama Cass. n. 7704/2003 e Cass. n. 16224/2013).
Con riferimento alle disposizioni in materia di autotutela, la Corte di Cassazione ha poi affermato che non trova applicazione, in particolare in mancanza di provvedimenti autoritativi, la legge n. 241 del 1990 (Cass.
15444/2016; Cass. 16088/2016 e, con specifico riferimento all'applicabilità della norma di cui all'art. 21- nonies cit., Cass. 6775/2017).
8. Nella specie, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica (la quale, come previsto dall'art. 7 del DM 640/2017, poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni), la […] ha prodotto in primo grado i seguenti documenti: un certificato di diploma di qualifica professionale datato 7.4.2016 a firma del Coordinatore Didattico Prof. ; una fotocopia conforme dell'estratto del registro Persona_1 degli esami dell'anno scolastico 2011/2012, recante la firma del Dirigente scolastico e timbro dell'Istituto
Galileo FE;
un attestato di data 31.7.2019 rilasciato da 'OL UT PA (con firma del legale rappresentante ) a tale sig. con cui si afferma che la pergamena del diploma Tes_1 Persona_2 dallo stesso conseguita non è stata mai consegnata (trattasi, evidenza, di documento del tutto estraneo alla controversia in esame, in quanto riferito ad altro soggetto).
4 9. Ciò premesso, la Corte richiama e condivide, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato con la propria sentenza n. 228/2022, non essendo emerse ragioni che inducano a discostarsene: “(…) 10.1 In applicazione del principio della ragione più liquida, va innanzitutto osservato, alla luce degli elementi introdotti dal e considerato l'onere del […] di provare il possesso dei requisiti e il fatto costitutivo della propria CP_1 pretesa (cfr. art. 7 e 8 DM citato), che nel caso di specie trattasi di titolo asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, quando l'istituto 'OL' era privo della parità con riferimento alle classi seconda e terza. Pertanto, in quell'anno, l'Istituto non poteva rilasciare diplomi di qualifica, nemmeno a candidati esterni. Con l'atto di appello il ha contestato la titolarità in capo al ricorrente della qualifica fatta CP_1 valere non solo per inidoneità della documentazione a comprovarne il conseguimento e per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'OM 90/2001 nell'espletamento degli esami per i candidati esterni, ma anche per la mancanza in capo all'Istituto OL dello stato di scuola paritaria nell'anno scolastico
2011/2012. Tale difesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non è tardiva ma è sempre proponibile, in quanto volta dimostrare la carenza del fatto costitutivo del diritto azionato (cfr., ex multis, Cass. 17461/2016). Sul punto, va osservato che il 30.6.2010 l con decreto prot. n. CP_5
11573 (all.
3-a di parte appellante), alla luce della nota del n. 225/2010 (all.
2-a), riconosceva alle CP_6 scuole non statali di cui all'allegato elenco, tra cui figura anche l'Istituto 'OL', lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'a.s. 2010/2011. La nota n. 2025 del 16.3.2010 veniva impugnata dinnanzi al TAR del Lazio, che con decisione n. 1235/2011 del
3.2.2011 accoglieva il ricorso, annullando la nota nella parte in cui circoscriveva il riconoscimento all'Istituto
OL della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, solo alle classi prime. Quindi, in esecuzione di tale sentenza del TAR, l' con decreto prot. n. 506 del 2.5.2011 (all.
4-a), riconosceva CP_5 all'Istituto OL la parità scolastica non solo per la classe prima, ma per le tutte le classi (I, II, III, IV e V).
Con sentenza n. 408 del 2011 (all.
5-a), il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la predetta sentenza del TAR, disponeva il rigetto del ricorso di primo grado con l'effetto CP_1 del mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto OL dall'a.s. 2010/2011 solamente per le classi prime. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 964 del 15.3.2012 (all.
6-a), emessa in altro giudizio (RG 1307/2012) avente medesimo oggetto di quello già deciso dal Consiglio di Stato, il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare e attribuiva all'Istituto OL lo status di scuola paritaria, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, non solo per le classi prime, bensì per l'intero ciclo di studi. Tale ultimo giudizio veniva tuttavia dichiarato estinto per perenzione il 20.6.2018 (all.
7-a). Orbene, pur a prescindere dall'anomalia per cui, dopo la sentenza del Consiglio Stato del luglio 2011, l' non ha adottato alcun CP_5 provvedimento in esecuzione di detta sentenza, di fatto negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti presso l'Istituto esami di qualifica in regime di parità. Infatti, l'ordinanza cautelare del TAR del 15.3.2012 – la quale si pone comunque in contrasto con la già intervenuta decisione di merito del
Consiglio di Stato – è indubbiamente venuta meno per effetto dell'estinzione del giudizio di merito (cfr.
Cass. 13629/2020, la quale afferma chiaramente che l'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata).
Quindi, venuta meno la decisione del TAR del 15.3.2012, l'unica valida statuizione è quella di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, ai sensi della quale dall'anno scolastico 2010/2011 lo status di scuola paritaria è riconosciuto all'Istituto OL solo per la classe prima, e non anche per quelle successive. Il ricorrente, che allega di avere sostenuto l'esame nell'a.s. 2011/2012, non sarebbe comunque in possesso di un valido titolo. L'eventuale affidamento del ricorrente circa l'idoneità dell'Istituto 'OL' a rilasciare in quell'anno validi diplomi quale scuola paritaria potrà, al più, essere fonte di risarcimento del danno, ma non consente di ritenere esistente un titolo che non poteva essere rilasciato. Ininfluente è, al riguardo, la mancata espressa revoca da parte dell'amministrazione del decreto dell'USR n. 506 del 2011, il quale è stato emesso 'in esecuzione' della sentenza n. 1235/2011 del TAR, poi interamente riformata dal Consiglio di Stato del 12.7.2011, così automaticamente travolgendo tutti gli atti dell'Amministrazione emessi in precedenza, in esecuzione della decisione riformata. Ne consegue che, anche a voler ritenere provato il possesso del diploma, in ogni caso trattavasi di diploma non avente valore legale in quanto rilasciato da
5 soggetto che con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, per il corso professionale e con riferimento alla classe della interessata, non era dotato della parità scolastica”.
10. Vanno altresì esaminate, per completezza, le altre questioni prospettate dall'appellante, relative al valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, per le quali giovare richiamare la summenzionata sentenza n. 228/2022: “(…) anche superando l'aspetto pregiudiziale della validità del titolo, è fondata l'eccezione relativa alla carenza di elementi essenziali e necessari per conferire alla documentazione prodotta dal ricorrente il valore probatorio da questi attribuito.
10.2.1 La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice che, secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale “Galileo FE” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del OL nel 2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale. Considerazioni che prescindono dalla parallela vicenda penale della sparizione dei registri e della loro improvvisa ricomparsa dopo l'ispezione avviata dall'ufficio scolastico, di cui alla relazione ispettiva dimessa dal (doc. 31)1 . “(…) In particolare, nella pagina CP_1 relativa all'esame sostenuto dal […] (indicata come n. 21 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato
“interno o esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto nella sezione riservata al 'Presidente' (la cui sigla dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico ), non assume alcun Persona_1 valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessato avesse sostenuto l'esame come candidato interno ovvero esterno. Nel caso di candidato “esterno”, a norma degli art. 28 e ss. dell'ordinanza ministeriale 90/2001 sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il possesso dei requisiti del percorso formativo. La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”), per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale”
e il comma 4 dispone 13 che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi della comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”. Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso”. 11. Le predette argomentazioni
6 sono perfettamente sovrapponibili al caso in esame. Infatti, con riferimento all'odierna appellante, nella pagina relativa all'esame dalla stessa sostenuto (posizione indicata come n. 68 e attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), manca anche la necessaria indicazione se si tratta di candidato “interno” o “esterno” (la relativa casella non risulta barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare, come “interno”, di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso (con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi. 12. Non è poi condivisibile la tesi secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della attestazione di conformità della copia al registro esami da parte del CP_6
Dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico (in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale). Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie le mancanze essenziali sopra indicate 14 rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa. Il ne aveva contestato in giudizio la validità, sicché sarebbe stato CP_1 onere dell'interessata dare prova della sua veridicità. D'altronde, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma, in quanto il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame, ma il completamento di un percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale. 12. Giova, anche sul punto, richiamare la predetta sentenza n.
228/2022, laddove si osserva che: “(…) i registri dell'Istituto OL, secondo quanto emerge dalla relazione ispettiva in atti, non erano mai stati verificati dagli Ispettori del poiché all'atto della CP_6 ispezione risultavano improvvisamente “trafugati dallo scuolabus” sul quale erano stati caricati per essere trasferiti in altro locale (v. attestazione del Coordinatore e dichiarazioni dell'autista Persona_1 raccolte dalla polizia giudiziaria, allegati alla relazione prodotta dal Ministero)”. Dalla relazione ispettiva emergevano delle irregolarità nello svolgimento dell'attività scolastica dell'Istituto (locali non idonei, numero di alunni del tutto inferiore alle iscrizioni) che portavano gli ispettori ad attestare che circa il 93% dei soggetti iscritti alle classi finali non avevano raggiunto il numero delle ore necessarie e sufficienti per poter ritenere assolto il requisito previsto dalla legge per sostenere l'esame di diploma;
tutti elementi valorizzabili al fine di confermare la tesi del che l'attestazione del dirigente scolastico dell'Istituto CP_6
FE non era sufficiente a sostituire il diploma in originale mai prodotto dall'odierno appellante, come era invece suo onere a fronte della contestazione dell'Amministrazione”.
13. Quanto al “certificato di diploma di qualifica professionale” con il quale il Coordinatore Didattico prof.
, successivamente nel 2016, attestava che la sig.ra all'esito dell'anno scolastico Persona_1 Pt_2
2011/2012 aveva conseguito il diploma con il voto di 100/100 (voto comune a tutti gli alunni dell'istituto, per quanto è dato 15 comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti, allegata alla relazione dimessa sub. doc. 8 dal Ministero), si condividono i rilievi della parte appellata secondo cui si tratta di documento non equipollente al diploma. Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'Istituto OL non aveva mai rilasciato le pergamene (ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lgs. 297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice. 2.
Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)". Con Circolare 266 del 6.9.1991 (doc. 18 del in primo grado) il ha dettato norme in materia di diplomi, certificati CP_6 Controparte_7
7 provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai certificati provvisori, che: “In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, 16 da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio (…)”; - quanto ai certificati sostitutivi (tra gli altri) di qualifica professionale, che questi possono essere “rilasciati (…) senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti (…) i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio.
(...) Il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai certificati sostitutivi del diploma originale, per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto giudizio dall'interessato. Trattasi pertanto di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale, la cui esistenza nella specie non è stata come detto provata. A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'art. 38 (Diplomi e certificati) prevede: “1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi. 2.
A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo 17 di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale. 3.
Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M.
25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”. Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondato sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Pertanto, il certificato dimesso dalla ricorrente non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione, non superando la natura di mera autocertificazione. Il certificato prodotto riporta invero la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" di cui all'art. 15, comma 1, legge 183/20112 , sicché la certificazione prodotta dalla parte ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato. 14. Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione e difesa articolata dalle parti,
l'appello va rigettato. » (Corte d'Appello Venezia, sentenza 826/2023).
Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 21-novies dellalegge 241/1990, ritenendo che, superati i suddetti termini, l'interesse del privatopossa considerarsi prevalente rispetto al tardivointervento della pubblicaamministrazione, per un principio di ragionevolezza volto a limitare ladiscrezionalità amministrativa.
Tale impostazione, per il caso di specie, non è condivisibile.
8 Ed infatti, è assolutamente inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 21nonies, atteso che il potere di risoluzione del contratto è espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non rientra nell'ambito dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, che si esauriscono all'atto di approvazione delle graduatorie.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sent. n. 1380del 31.05.2017, in ordine alla quale: “Così ricostruito il contesto normativo che disciplina le concrete modalità di formulazione delle proposte di assunzione, va osservato che nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Consegue a quanto osservato che l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale, ovvero, come nella fattispecie in esame, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1,fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
La norma dispone che, in caso di mendacità, la pubblica amministrazione possa prescindere dal rispetto del termine di dodici mesi, per la gravità del fatto posta in essere e per le ripercussioni che dallo stesso sono scaturite.
Nel caso in esame, gli accertamenti mossi dall'amministrazione procedente, concretatisi in più fasi, sono stati volti ad escludere, dalle graduatorie di III fascia ata, coloro che, in ragione della falsa rappresentazione della realtà, consistita nella dichiarazione di titoli di servizio non effettivamente svolto, hanno conseguito un indebito vantaggio a discapito degli altri concorrenti.
Le procedure seguite, originatesi dalla comunicazione da parte dell' Controparte_4
hanno inteso accertare, in ogni fase, la non veridicità del servizio prestato dal ricorrente.
[...]
Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese, tenuto conto dei difformi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle medesime questioni concernenti la validità dei titoli di qualifica professionale rilasciati da nonché sulla rilevanza e valutabilità dei titoli dichiarati per altri Parte_3 profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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