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Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2026, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07844/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02064 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07844/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2024, proposto da
LO ER e RO LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe
Vitolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 656/2024, resa tra le parti; N. 07844/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 20 febbraio 2026 con la quale gli appellanti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC VA
e udita per la parte appellata l'avvocato Giuliana Senatore;
Viste le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l'annullamento:
– del provvedimento dirigenziale prot. n. 7736 dell'8 febbraio 2022, notificato il 14 febbraio 2022, con cui l'intimato Comune ha respinto l'istanza di condono ex art.32 della legge n.326/03 presentata dal sig. LO ER in data 10 dicembre 2004
(prot. n.62067), relativamente alla porzione di sua proprietà del manufatto adibiti a deposito agricolo/artigianale sito alla Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel
N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 2;
-del provvedimento dirigenziale prot. n. 7737 dell'8 febbraio 2022, notificato il 14 febbraio 2022, con cui l'intimato Comune ha respinto l'istanza di condono ex art.32 della legge n.326/03 presentata dalla sig.ra RO LA in data 10 dicembre 2004, relativamente alla restante porzione di sua proprietà del predetto manufatto sito alla
Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 3;
– dell'ordinanza n.15 del 3 marzo 2022, con la quale il Dirigente del Settore 2
Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava dei Tirreni ha ingiunto ai N. 07844/2024 REG.RIC.
ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere oggetto degli impugnati dinieghi di sanatoria;
– della relazione istruttoria relativa alle pratiche di condono esaminate;
– del verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;
– di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente, ivi compresa la nota prot.
n.000132 del 31 dicembre 2021 con cui sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, i motivi ostativi all'accoglimento delle predette domande di sanatoria.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti sono comproprietari delle due distinte unità immobiliari in cui è suddiviso un unico manufatto adibito a deposito agricolo/artigianale, sito in Cava dei Tirreni, alla Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 2) e 3), ricadente nel perimetro del Consorzio
A.S.I. di Salerno.
Il 10 dicembre 2004 gli originari ricorrenti presentavano due distinte istanze di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003, data la realizzazione del richiamato manufatto in assenza di titolo.
Con i provvedimenti prot. n.7736 e n.7737 dell'8 febbraio 2022 il Comune rigettava le istanze di sanatoria.
Con ordinanza, n.15 del 3 marzo 2022, il Comune ingiungeva la demolizione di una serie di opere abusive.
Il TAR, esaminando le doglianze proposte circa la legittimità dei due provvedimenti di diniego di sanatoria e della successiva ordinanza demolitoria, preliminarmente disattendendo la dedotta eccezione di inammissibilità del gravame, ha rigettato nel merito il ricorso, considerando prive di pregio tutte le censure di illegittimità contenute nei diversi motivi di ricorso, congiuntamente scrutinate. N. 07844/2024 REG.RIC.
In particolare, richiamando la memoria difensiva del Comune, il primo giudice ha evidenziato come gli abusi, oggetto delle istanze presentate dai ricorrenti ai sensi della legge n. 326/03 e poi denegate, si riferiscono a locali, descritti come depositi agricoli, rientranti nella tipologia 1), con destinazione non residenziale, di cui non è ammessa la condonabilità, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003.
Le opere di cui è chiesto il condono, evidenzia il TAR, prive di destinazione residenziale e consistenti in interventi a completamento e a servizio del confinante complesso immobiliare, correttamente sono qualificate nei termini di nuova costruzione, non avente destinazione residenziale, come tale non condonabile.
Le disposizioni sul condono edilizio del 2003 si applicano infatti, sottolinea il giudice di prime cure, limitatamente alle nuove costruzioni aventi destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una normativa eccezionale e perciò di stretta interpretazione, postulare un'estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale.
Nell'affermare la legittimità dei dinieghi, soggiunge la sentenza impugnata che, trattandosi di atti amministrativi plurimotivati, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, ragione per la quale il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
In ragione dell'intervenuta declaratoria di legittimità dei due dinieghi di sanatoria, anche la successiva ordinanza demolitoria, statuisce il TAR, del pari oggetto di gravame, è legittima, in ragione del nesso di conseguenzialità.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 ottobre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune appellato.
In data 23 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellante. N. 07844/2024 REG.RIC.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello - relativamente ai dinieghi di condono - è stata dedotta, con il primo motivo, l'inesatta motivazione della sentenza impugnata, secondo cui, nella fattispecie di cui è causa, la previsione dell'art. 32, comma 25, del d.l. n.269/03, convertito dalla legge n.326/03, sarebbe inapplicabile, in ragione della natura non residenziale delle opere oggetto delle domande di sanatoria.
Ad avviso degli appellanti, quanto argomentato sul punto sarebbe sconfessato dalla circolare n.2699 del 7 dicembre 2005 del Ministero dei Trasporti, che avrebbe affermato la condonabilità, ai sensi del citato art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/03, delle nuove costruzioni con destinazione d'uso non residenziale, anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.
Nella specie, secondo gli appellanti, ricorrerebbero tutti gli ulteriori presupposti di legge per la formale concessione dell'invocata sanatoria edilizia.
Ciò posto, secondo gli appellanti l'invocata sanatoria doveva essere assentita dal
Comune resistente, stante anche l'assenza di qualsivoglia contrasto degli interventi realizzati in assenza del titolo abilitativo con le previsioni urbanistiche generali.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati, che non sarebbe stato preso in considerazione dal TAR, relativo all'omessa preventiva acquisizione, da parte del Comune di Cava de Tirreni, del nulla osta e/o parere del Consorzio A.S.I. di Salerno, ricadendo, in parte, il manufatto, nel perimetro consortile.
Detta acquisizione sarebbe stata necessaria, poiché, secondo gli appellanti,
l'amministrazione, a fronte di qualsivoglia richiesta edilizia relativa ad un manufatto ricadente in zona A.S.I., prima di determinarsi sull'istanza, dovrebbe necessariamente acquisire il parere dell'Ente consortile, atteso che anche a quest'ultimo è demandata N. 07844/2024 REG.RIC.
la regolamentazione urbanistico-edilizia delle aree ricadenti nel perimetro del comparto industriale mediante l'adozione del relativo piano regolatore consortile.
Con il terzo motivo, deducono gli appellanti che l'amministrazione resistente avrebbe rigettato le istanze di condono principalmente per l'asserita realizzazione di opere interne, successivamente alla presentazione delle richieste di sanatoria.
Poiché le opere interne non erano oggetto della domanda di condono, secondo gli appellanti l'amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare unicamente la sanabilità del manufatto, ovvero la sua struttura perimetrale, senza considerare la pretesa abusività – peraltro asseritamente inesistente – di altre opere interne.
Argomentano al riguardo gli appellanti che il sistema sanzionatorio previsto dal d.P.R.
n.380/01 tende ad operare una distinzione tra le diverse tipologie di abusi.
L'art. 34, comma 2, del d.P.R. citato, considerando la possibile scindibilità degli interventi edilizi, in caso di abusi parziali prevederebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ove la rimozione delle opere realizzate in difformità non possa avvenire senza pregiudizio per la parte regolarmente assentita.
L'amministrazione resistente, dunque, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto limitarsi a valutare ed appurare esclusivamente la sanabilità della struttura perimetrale del deposito, essendo unicamente tale l'oggetto della domanda di sanatoria.
Quanto all'ordinanza di demolizione, evidenziano gli appellanti che i vizi denunciati nei precedenti motivi, relativamente ai provvedimenti di diniego di condono, dovrebbero spiegare, in via derivata, effetti invalidanti anche nei confronti dell'ordinanza di demolizione n.15 del 3 marzo 2022, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i provvedimenti.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, con il quale gli appellanti deducono, come detto, l'inesatta motivazione della sentenza impugnata secondo cui la previsione dell'art. 32, comma
25, del d.l. n.269/03, convertito dalla legge n.326/03, sarebbe inapplicabile, in ragione N. 07844/2024 REG.RIC.
della natura non residenziale delle opere oggetto delle domande di sanatoria, si richiama il costante insegnamento di questo Consiglio di Stato – a cui si ritiene opportuno fare esplicito richiamo anche ai sensi dell'art. 88, co. 2, lett. d), cod. proc. amm. – che si è espresso nei seguenti termini:
“(…) la giurisprudenza amministrativa, all'esito di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della suddetta disposizione ha precisato che il condono edilizio previsto ai sensi dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 convertito in legge n.
326/2003 si applica unicamente in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, tra l'altro, in presenza di una normativa eccezionale, postulare una sua interpretazione analogica (cfr. Consiglio di
Stato, sezione VI, sentenza 12 dicembre 2012, n. 6381; Id., Sez. II 26 aprile 2021, n.
3342). La condonabilità delle opere con destinazione non residenziale deve intendersi limitata dalla citata normativa alle sole ipotesi di opere realizzate “in ampliamento” entro i limiti di cubatura ivi prescritti, proprio in quanto per tale ipotesi non v'è alcun discrimine con riferimento alla destinazione residenziale o non, a differenza di quanto avviene per le “nuove costruzioni”. il legislatore del 2003, nel reiterare la normativa sul condono, ha inteso ridurne l'ambito di operatività oltre che per preservare varie tipologie di vincoli posti a tutela del territorio, anche con riferimento alla destinazione del manufatto, nell'obiettivo di bilanciare l'interesse al recupero della legalità violata con le imponenti ragioni di finanza pubblica emergenti. Le tipologie di “abusi minori” come definite dall'art. 32 comma 25 del d.l. n. 269/2003 conv in 1. n. 326/2003 non contemplano evidentemente, tra le fattispecie di abuso sanabili, le "nuove costruzioni con destinazione non residenziale".
Nella stessa formulazione della norma è insito per le nuove costruzioni abusive il limite della destinazione "residenziale", laddove, ad un semplice raffronto con
l'analoga disposizione di cui all'art. 39 della legge n. 724/ 1994, balza evidente il N. 07844/2024 REG.RIC.
requisito ulteriore e differente della residenzialità prescritto per le nuove costruzioni dalla norma del 2003 a differenza di quanto previsto nel 1994.
Di qui discende che la condonabilità delle opere con destinazione non residenziale deve intendersi limitata dalla normativa alle sole ipotesi di opere realizzate "in ampliamento" entro i limiti di cubatura ivi prescritti, proprio in quanto per tale ipotesi non v'è alcun discrimine con riferimento alla destinazione residenziale o non, a differenza di quanto avviene per le "nuove costruzioni"”.
In sintesi, quindi, “gli unici abusi edilizi con destinazione non residenziale che possono essere eccezionalmente ammessi al condono edilizio di cui al d.l. n. 269 del
2003, sono soltanto gli ampliamenti di strutture non residenziali preesistenti, e non anche le nuove costruzioni non residenziali” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n.
9253/2025).
Il motivo, pertanto, va respinto.
Relativamente, poi, al secondo motivo, con il quale gli appellanti rilevano, come detto,
l'omessa preventiva acquisizione, da parte del Comune di Cava de Tirreni, del nulla osta e/o parere del Consorzio A.S.I. di Salerno, ricadendo, in parte, il manufatto nel perimetro consortile, va rilevato che l'accertata improcedibilità della richiesta di condono, per i motivi espressi in relazione al precedente motivo, rende non rilevante la mancata acquisizione del parere dell'A.S.I., quando anche necessario, in quanto ininfluente rispetto alla preclusione della condonabilità del manufatto accertato come abusivo.
Circa il terzo motivo, che in parte ripropone le argomentazioni dedotte con il primo motivo, deducendo in sostanza, come detto, che l'amministrazione resistente avrebbe illegittimamente rigettato le istanze di condono principalmente per l'asserita realizzazione di opere interne successivamente alla presentazione delle richieste di sanatoria, quanto argomentato appare al Collegio infondato, per le condivisibili motivazioni rappresentate dall'amministrazione resistente, che evidenziano come, in N. 07844/2024 REG.RIC.
presenza di illeciti edilizi non sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza di quanto da ultimo dedotto circa l'asserita invalidità derivata dell'ordinanza di demolizione, rappresentando quest'ultima atto vincolato e consequenziale all'accertata legittimità del rigetto della domanda di sanatoria.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC VA, Consigliere, Estensore N. 07844/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RC VA
IL PRESIDENTE
ER EP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02064 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07844/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2024, proposto da
LO ER e RO LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe
Vitolo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 656/2024, resa tra le parti; N. 07844/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 20 febbraio 2026 con la quale gli appellanti hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC VA
e udita per la parte appellata l'avvocato Giuliana Senatore;
Viste le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l'annullamento:
– del provvedimento dirigenziale prot. n. 7736 dell'8 febbraio 2022, notificato il 14 febbraio 2022, con cui l'intimato Comune ha respinto l'istanza di condono ex art.32 della legge n.326/03 presentata dal sig. LO ER in data 10 dicembre 2004
(prot. n.62067), relativamente alla porzione di sua proprietà del manufatto adibiti a deposito agricolo/artigianale sito alla Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel
N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 2;
-del provvedimento dirigenziale prot. n. 7737 dell'8 febbraio 2022, notificato il 14 febbraio 2022, con cui l'intimato Comune ha respinto l'istanza di condono ex art.32 della legge n.326/03 presentata dalla sig.ra RO LA in data 10 dicembre 2004, relativamente alla restante porzione di sua proprietà del predetto manufatto sito alla
Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 3;
– dell'ordinanza n.15 del 3 marzo 2022, con la quale il Dirigente del Settore 2
Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava dei Tirreni ha ingiunto ai N. 07844/2024 REG.RIC.
ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere oggetto degli impugnati dinieghi di sanatoria;
– della relazione istruttoria relativa alle pratiche di condono esaminate;
– del verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;
– di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente, ivi compresa la nota prot.
n.000132 del 31 dicembre 2021 con cui sono stati comunicati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, i motivi ostativi all'accoglimento delle predette domande di sanatoria.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti sono comproprietari delle due distinte unità immobiliari in cui è suddiviso un unico manufatto adibito a deposito agricolo/artigianale, sito in Cava dei Tirreni, alla Via Giuseppe Vitale n.4, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 1805 sub 2) e 3), ricadente nel perimetro del Consorzio
A.S.I. di Salerno.
Il 10 dicembre 2004 gli originari ricorrenti presentavano due distinte istanze di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003, data la realizzazione del richiamato manufatto in assenza di titolo.
Con i provvedimenti prot. n.7736 e n.7737 dell'8 febbraio 2022 il Comune rigettava le istanze di sanatoria.
Con ordinanza, n.15 del 3 marzo 2022, il Comune ingiungeva la demolizione di una serie di opere abusive.
Il TAR, esaminando le doglianze proposte circa la legittimità dei due provvedimenti di diniego di sanatoria e della successiva ordinanza demolitoria, preliminarmente disattendendo la dedotta eccezione di inammissibilità del gravame, ha rigettato nel merito il ricorso, considerando prive di pregio tutte le censure di illegittimità contenute nei diversi motivi di ricorso, congiuntamente scrutinate. N. 07844/2024 REG.RIC.
In particolare, richiamando la memoria difensiva del Comune, il primo giudice ha evidenziato come gli abusi, oggetto delle istanze presentate dai ricorrenti ai sensi della legge n. 326/03 e poi denegate, si riferiscono a locali, descritti come depositi agricoli, rientranti nella tipologia 1), con destinazione non residenziale, di cui non è ammessa la condonabilità, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003.
Le opere di cui è chiesto il condono, evidenzia il TAR, prive di destinazione residenziale e consistenti in interventi a completamento e a servizio del confinante complesso immobiliare, correttamente sono qualificate nei termini di nuova costruzione, non avente destinazione residenziale, come tale non condonabile.
Le disposizioni sul condono edilizio del 2003 si applicano infatti, sottolinea il giudice di prime cure, limitatamente alle nuove costruzioni aventi destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una normativa eccezionale e perciò di stretta interpretazione, postulare un'estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale.
Nell'affermare la legittimità dei dinieghi, soggiunge la sentenza impugnata che, trattandosi di atti amministrativi plurimotivati, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, ragione per la quale il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
In ragione dell'intervenuta declaratoria di legittimità dei due dinieghi di sanatoria, anche la successiva ordinanza demolitoria, statuisce il TAR, del pari oggetto di gravame, è legittima, in ragione del nesso di conseguenzialità.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 ottobre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune appellato.
In data 23 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte appellante. N. 07844/2024 REG.RIC.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello - relativamente ai dinieghi di condono - è stata dedotta, con il primo motivo, l'inesatta motivazione della sentenza impugnata, secondo cui, nella fattispecie di cui è causa, la previsione dell'art. 32, comma 25, del d.l. n.269/03, convertito dalla legge n.326/03, sarebbe inapplicabile, in ragione della natura non residenziale delle opere oggetto delle domande di sanatoria.
Ad avviso degli appellanti, quanto argomentato sul punto sarebbe sconfessato dalla circolare n.2699 del 7 dicembre 2005 del Ministero dei Trasporti, che avrebbe affermato la condonabilità, ai sensi del citato art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/03, delle nuove costruzioni con destinazione d'uso non residenziale, anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.
Nella specie, secondo gli appellanti, ricorrerebbero tutti gli ulteriori presupposti di legge per la formale concessione dell'invocata sanatoria edilizia.
Ciò posto, secondo gli appellanti l'invocata sanatoria doveva essere assentita dal
Comune resistente, stante anche l'assenza di qualsivoglia contrasto degli interventi realizzati in assenza del titolo abilitativo con le previsioni urbanistiche generali.
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati, che non sarebbe stato preso in considerazione dal TAR, relativo all'omessa preventiva acquisizione, da parte del Comune di Cava de Tirreni, del nulla osta e/o parere del Consorzio A.S.I. di Salerno, ricadendo, in parte, il manufatto, nel perimetro consortile.
Detta acquisizione sarebbe stata necessaria, poiché, secondo gli appellanti,
l'amministrazione, a fronte di qualsivoglia richiesta edilizia relativa ad un manufatto ricadente in zona A.S.I., prima di determinarsi sull'istanza, dovrebbe necessariamente acquisire il parere dell'Ente consortile, atteso che anche a quest'ultimo è demandata N. 07844/2024 REG.RIC.
la regolamentazione urbanistico-edilizia delle aree ricadenti nel perimetro del comparto industriale mediante l'adozione del relativo piano regolatore consortile.
Con il terzo motivo, deducono gli appellanti che l'amministrazione resistente avrebbe rigettato le istanze di condono principalmente per l'asserita realizzazione di opere interne, successivamente alla presentazione delle richieste di sanatoria.
Poiché le opere interne non erano oggetto della domanda di condono, secondo gli appellanti l'amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare unicamente la sanabilità del manufatto, ovvero la sua struttura perimetrale, senza considerare la pretesa abusività – peraltro asseritamente inesistente – di altre opere interne.
Argomentano al riguardo gli appellanti che il sistema sanzionatorio previsto dal d.P.R.
n.380/01 tende ad operare una distinzione tra le diverse tipologie di abusi.
L'art. 34, comma 2, del d.P.R. citato, considerando la possibile scindibilità degli interventi edilizi, in caso di abusi parziali prevederebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ove la rimozione delle opere realizzate in difformità non possa avvenire senza pregiudizio per la parte regolarmente assentita.
L'amministrazione resistente, dunque, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto limitarsi a valutare ed appurare esclusivamente la sanabilità della struttura perimetrale del deposito, essendo unicamente tale l'oggetto della domanda di sanatoria.
Quanto all'ordinanza di demolizione, evidenziano gli appellanti che i vizi denunciati nei precedenti motivi, relativamente ai provvedimenti di diniego di condono, dovrebbero spiegare, in via derivata, effetti invalidanti anche nei confronti dell'ordinanza di demolizione n.15 del 3 marzo 2022, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i provvedimenti.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, con il quale gli appellanti deducono, come detto, l'inesatta motivazione della sentenza impugnata secondo cui la previsione dell'art. 32, comma
25, del d.l. n.269/03, convertito dalla legge n.326/03, sarebbe inapplicabile, in ragione N. 07844/2024 REG.RIC.
della natura non residenziale delle opere oggetto delle domande di sanatoria, si richiama il costante insegnamento di questo Consiglio di Stato – a cui si ritiene opportuno fare esplicito richiamo anche ai sensi dell'art. 88, co. 2, lett. d), cod. proc. amm. – che si è espresso nei seguenti termini:
“(…) la giurisprudenza amministrativa, all'esito di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della suddetta disposizione ha precisato che il condono edilizio previsto ai sensi dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 convertito in legge n.
326/2003 si applica unicamente in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, tra l'altro, in presenza di una normativa eccezionale, postulare una sua interpretazione analogica (cfr. Consiglio di
Stato, sezione VI, sentenza 12 dicembre 2012, n. 6381; Id., Sez. II 26 aprile 2021, n.
3342). La condonabilità delle opere con destinazione non residenziale deve intendersi limitata dalla citata normativa alle sole ipotesi di opere realizzate “in ampliamento” entro i limiti di cubatura ivi prescritti, proprio in quanto per tale ipotesi non v'è alcun discrimine con riferimento alla destinazione residenziale o non, a differenza di quanto avviene per le “nuove costruzioni”. il legislatore del 2003, nel reiterare la normativa sul condono, ha inteso ridurne l'ambito di operatività oltre che per preservare varie tipologie di vincoli posti a tutela del territorio, anche con riferimento alla destinazione del manufatto, nell'obiettivo di bilanciare l'interesse al recupero della legalità violata con le imponenti ragioni di finanza pubblica emergenti. Le tipologie di “abusi minori” come definite dall'art. 32 comma 25 del d.l. n. 269/2003 conv in 1. n. 326/2003 non contemplano evidentemente, tra le fattispecie di abuso sanabili, le "nuove costruzioni con destinazione non residenziale".
Nella stessa formulazione della norma è insito per le nuove costruzioni abusive il limite della destinazione "residenziale", laddove, ad un semplice raffronto con
l'analoga disposizione di cui all'art. 39 della legge n. 724/ 1994, balza evidente il N. 07844/2024 REG.RIC.
requisito ulteriore e differente della residenzialità prescritto per le nuove costruzioni dalla norma del 2003 a differenza di quanto previsto nel 1994.
Di qui discende che la condonabilità delle opere con destinazione non residenziale deve intendersi limitata dalla normativa alle sole ipotesi di opere realizzate "in ampliamento" entro i limiti di cubatura ivi prescritti, proprio in quanto per tale ipotesi non v'è alcun discrimine con riferimento alla destinazione residenziale o non, a differenza di quanto avviene per le "nuove costruzioni"”.
In sintesi, quindi, “gli unici abusi edilizi con destinazione non residenziale che possono essere eccezionalmente ammessi al condono edilizio di cui al d.l. n. 269 del
2003, sono soltanto gli ampliamenti di strutture non residenziali preesistenti, e non anche le nuove costruzioni non residenziali” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n.
9253/2025).
Il motivo, pertanto, va respinto.
Relativamente, poi, al secondo motivo, con il quale gli appellanti rilevano, come detto,
l'omessa preventiva acquisizione, da parte del Comune di Cava de Tirreni, del nulla osta e/o parere del Consorzio A.S.I. di Salerno, ricadendo, in parte, il manufatto nel perimetro consortile, va rilevato che l'accertata improcedibilità della richiesta di condono, per i motivi espressi in relazione al precedente motivo, rende non rilevante la mancata acquisizione del parere dell'A.S.I., quando anche necessario, in quanto ininfluente rispetto alla preclusione della condonabilità del manufatto accertato come abusivo.
Circa il terzo motivo, che in parte ripropone le argomentazioni dedotte con il primo motivo, deducendo in sostanza, come detto, che l'amministrazione resistente avrebbe illegittimamente rigettato le istanze di condono principalmente per l'asserita realizzazione di opere interne successivamente alla presentazione delle richieste di sanatoria, quanto argomentato appare al Collegio infondato, per le condivisibili motivazioni rappresentate dall'amministrazione resistente, che evidenziano come, in N. 07844/2024 REG.RIC.
presenza di illeciti edilizi non sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza di quanto da ultimo dedotto circa l'asserita invalidità derivata dell'ordinanza di demolizione, rappresentando quest'ultima atto vincolato e consequenziale all'accertata legittimità del rigetto della domanda di sanatoria.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC VA, Consigliere, Estensore N. 07844/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RC VA
IL PRESIDENTE
ER EP
IL SEGRETARIO