TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 815 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMAROTO C.F._1
GRAZIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA MALFA C.F._2
GIOACCHINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/03/2025 i coniugi ON
1 , nata a [...] il [...], e , Pt_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCAVALDINA il
29/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 09/08/2007, il figlio e, in Per_1
data 01/03/2013, la figlia;
Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Barcellona P.G. con decreto n. cronol. 6807/2022 del
24/10/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1- e continueranno a vivere Parte_1 CP_2
separatamente con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni dell'attuale residenza.
2- I figli minori e rimangono affidati ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e prevalentemente collocati presso la residenza della madre.
3- Le decisioni di maggiore importanza per i figli saranno sempre assunte congiuntamente. I coniugi concordano che sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno, in occasione della permanenza con i minori, eserciterà la potestà separatamente. diversi accordi con la madre, il CP_3
padre continuerà ad incontrare i figli secondo i tempi e le modalità stabilite
2 nell'accordo di separazione;
quindi il padre incontrerà i figli ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 fino alle ore 8,00 del giorno successivo, in cui provvederà ad accompagnarsi a scuola o, in assenza di lezioni, presso la residenza della madre;
5- Inoltre, a settimane alterne, il padre trascorrerà con i figli il sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 8,00 del lunedì, in cui provvederà ad accompagnarli a scuola o, in assenza di lezioni, presso la casa della madre;
6- Un periodo di 4 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente compresivi un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il
30 novembre di ogni anno;
in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio l'anno successivo.
7- L'intero giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno, da concordare preventivamente.
8- Un periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle ferie estive, previamente concordate con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, salvi diversi accordi tra le parti. In Mancanza di accordo dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 30 luglio e dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, periodi in alternanza di anno in anno con la madre. In occasione del periodo di ferie dei minori con la madre i tempi di ordinaria permanenza dei figli col padre restano ovviamente sospesi per permettere anche alla madre di godere del periodo di ferie con i figli.
9- Il padre inoltre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno e la festa del papà e allo stesso modo con la madre, il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
allo stesso modo, per i compleanni dei nonni previ accordi tra i genitori e comunque in conformità agli impegni anche scolastici dei figli. Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, il padre si intratterrà con i figli a pranzo o a cena in alternanza con la madre di anno in anno e salvi diversi accordi tra le parti. 10- si obbliga di contribuire al CP_2
mantenimento dei figli versando alla signora Monforte, entro il giorno 5 di
3 ogni mese, l'importo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato di anno in anno come per legge. 11- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie e utili per i minori verranno sostenute interamente dal padre, quindi spese sanitarie anche non coperte dal SSN, visite specialistiche e eventuali costi di cura, attività ludiche, ricreative e sportive, spese scolastiche per materiale didattico, rette o tasse e quant'altro, spese per doposcuola o corsi di supporto scolastico, gite scolastiche;
il padre inoltre si obbliga a continuare provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese di acquisto dei capi di abbigliamento dei minori, sebbene spesa ordinaria e a quanto necessiti ai figli in base alle proprie esigenze che si paleseranno durante la loro crescita. I genitori concordano che ove a provvedere a tali spese sia la madre, l'anticipazione dell'importo di spesa sia alla stessa rimborsata dal padre in esito all'esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta e senza dilazioni o ritardi. 12- Parte_1
solo da qualche mese è riuscita a trovare lavoro con contratto a tempo determinato e comunque part – time, dovendo continuare ad occuparsi in via prevalente dei due figli minori;
la stessa deve sostenere spese di affitto per l'alloggio in cui abita con i due figli. Pertanto e tenuto conto dei diversi redditi percepiti dai ricorrenti, del contributo dato dalla signora durante il matrimonio anche nella gestione dell'attività commerciale del marito, tenuto conto delle condizioni patrimoniali complessive di ciascun coniuge, il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a CP_2 [...]
l'assegno di divorzio di euro 100,00 che verrà rivalutato di anno Pt_1
in anno come per legge. I ricorrenti dichiarano di non avere più nulla pretendere reciprocamente, avendo già disciplinato e definito in sede di separazione tutti i loro rapporti economici e patrimoniali anche residui”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
4 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Barcellona P.G. con decreto n. cronol. 6807/2022 del 24/10/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ROCCAVALDINA il 29/10/2005, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROCCAVALDINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 815 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMMAROTO C.F._1
GRAZIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA MALFA C.F._2
GIOACCHINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 11/03/2025 i coniugi ON
1 , nata a [...] il [...], e , Pt_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROCCAVALDINA il
29/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 09/08/2007, il figlio e, in Per_1
data 01/03/2013, la figlia;
Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Barcellona P.G. con decreto n. cronol. 6807/2022 del
24/10/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1- e continueranno a vivere Parte_1 CP_2
separatamente con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni dell'attuale residenza.
2- I figli minori e rimangono affidati ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e prevalentemente collocati presso la residenza della madre.
3- Le decisioni di maggiore importanza per i figli saranno sempre assunte congiuntamente. I coniugi concordano che sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno, in occasione della permanenza con i minori, eserciterà la potestà separatamente. diversi accordi con la madre, il CP_3
padre continuerà ad incontrare i figli secondo i tempi e le modalità stabilite
2 nell'accordo di separazione;
quindi il padre incontrerà i figli ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 fino alle ore 8,00 del giorno successivo, in cui provvederà ad accompagnarsi a scuola o, in assenza di lezioni, presso la residenza della madre;
5- Inoltre, a settimane alterne, il padre trascorrerà con i figli il sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 8,00 del lunedì, in cui provvederà ad accompagnarli a scuola o, in assenza di lezioni, presso la casa della madre;
6- Un periodo di 4 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternativamente compresivi un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il
30 novembre di ogni anno;
in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio l'anno successivo.
7- L'intero giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno, da concordare preventivamente.
8- Un periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle ferie estive, previamente concordate con la madre entro il 30 giugno di ogni anno, salvi diversi accordi tra le parti. In Mancanza di accordo dal 1 al 15 luglio o dal 16 al 30 luglio e dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, periodi in alternanza di anno in anno con la madre. In occasione del periodo di ferie dei minori con la madre i tempi di ordinaria permanenza dei figli col padre restano ovviamente sospesi per permettere anche alla madre di godere del periodo di ferie con i figli.
9- Il padre inoltre trascorrerà con i figli il giorno del suo compleanno e la festa del papà e allo stesso modo con la madre, il giorno del compleanno di quest'ultima e della festa della mamma;
allo stesso modo, per i compleanni dei nonni previ accordi tra i genitori e comunque in conformità agli impegni anche scolastici dei figli. Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli, il padre si intratterrà con i figli a pranzo o a cena in alternanza con la madre di anno in anno e salvi diversi accordi tra le parti. 10- si obbliga di contribuire al CP_2
mantenimento dei figli versando alla signora Monforte, entro il giorno 5 di
3 ogni mese, l'importo di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato di anno in anno come per legge. 11- Le spese straordinarie che si renderanno necessarie e utili per i minori verranno sostenute interamente dal padre, quindi spese sanitarie anche non coperte dal SSN, visite specialistiche e eventuali costi di cura, attività ludiche, ricreative e sportive, spese scolastiche per materiale didattico, rette o tasse e quant'altro, spese per doposcuola o corsi di supporto scolastico, gite scolastiche;
il padre inoltre si obbliga a continuare provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese di acquisto dei capi di abbigliamento dei minori, sebbene spesa ordinaria e a quanto necessiti ai figli in base alle proprie esigenze che si paleseranno durante la loro crescita. I genitori concordano che ove a provvedere a tali spese sia la madre, l'anticipazione dell'importo di spesa sia alla stessa rimborsata dal padre in esito all'esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta e senza dilazioni o ritardi. 12- Parte_1
solo da qualche mese è riuscita a trovare lavoro con contratto a tempo determinato e comunque part – time, dovendo continuare ad occuparsi in via prevalente dei due figli minori;
la stessa deve sostenere spese di affitto per l'alloggio in cui abita con i due figli. Pertanto e tenuto conto dei diversi redditi percepiti dai ricorrenti, del contributo dato dalla signora durante il matrimonio anche nella gestione dell'attività commerciale del marito, tenuto conto delle condizioni patrimoniali complessive di ciascun coniuge, il signor si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a CP_2 [...]
l'assegno di divorzio di euro 100,00 che verrà rivalutato di anno Pt_1
in anno come per legge. I ricorrenti dichiarano di non avere più nulla pretendere reciprocamente, avendo già disciplinato e definito in sede di separazione tutti i loro rapporti economici e patrimoniali anche residui”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
4 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Barcellona P.G. con decreto n. cronol. 6807/2022 del 24/10/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ROCCAVALDINA il 29/10/2005, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
ROCCAVALDINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6