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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3124/2025 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Nocera Parte_1 P.IVA_1
Inferiore (Sa) alla Via Alveo Santa Croce s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Severino
in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA: ), con sede in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Piazza dei Martiri n. 30, in persona del suo l.r.p.t., geom. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Luca Siniscalchi (C.F.: ) per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11103/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.7.2025 ed iscritta a ruolo il 10.7.2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11103/2024, pubblicata il
23.12.2024 e non notificata, con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 3457/2023 emesso nei confronti di con condanna di essa al pagamento Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di dichiarare la nullità della pronuncia, con conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado per il riesame. Vinte le spese di giudizio, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello siccome improcedibile in rito e infondato nel merito, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 3.12.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata a quella del 17.12.2025 ai sensi degli artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con le comunicazioni di rito.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2023, si applica l'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3124/2025 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Nocera Parte_1 P.IVA_1
Inferiore (Sa) alla Via Alveo Santa Croce s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Severino
in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA: ), con sede in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Piazza dei Martiri n. 30, in persona del suo l.r.p.t., geom. , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Luca Siniscalchi (C.F.: ) per procura allegata alla C.F._1
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11103/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.7.2025 ed iscritta a ruolo il 10.7.2025, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11103/2024, pubblicata il
23.12.2024 e non notificata, con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 3457/2023 emesso nei confronti di con condanna di essa al pagamento Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, in sua riforma, di dichiarare la nullità della pronuncia, con conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado per il riesame. Vinte le spese di giudizio, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello siccome improcedibile in rito e infondato nel merito, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 3.12.2025 nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata a quella del 17.12.2025 ai sensi degli artt. 181 e 350-bis c.p.c., senza concessione del termine per il deposito di note conclusionali, con le comunicazioni di rito.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato nell'anno 2023, si applica l'art. 181, comma 1, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese