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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8041 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 9 ottobre 2025, in data 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16602/2024 RG Lavoro
T R A (C.F. ), rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24, come da procura in atti
Ricorrente E
in persona del Presidente della Giunta Regionale legale Controparte_1 rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Convenuta OGGETTO: richiesta pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente “Condannare la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 7.703,68 oltre interessi e maggior somma imputabile alla rivalutazione monetaria, dal 17/04/2023 al dì dell'effettivo adempimento. Tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfait 15%, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari.”; Per parte convenuta “rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6-11-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli, esponendo: di essere stato dipendente della Giunta Regionale della CP_1 sino al 30/01/2014, data di trasferimento alla;
che il 28/02/2014 era posto CP_2 in quiescenza;
che con ricorso del 22/02/2016, egli, unitamente ad altri colleghi, conveniva in giudizio la rivendicando il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'inquadramento in livello superiore, in conseguenza delle mansioni espletate;
che con sentenza n. 388/2017 del 19/01/2017 il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento delle differenze retributive, maturate, tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente all'8° qualifica funzionale, dalla data di immissione in ruolo;
che la non aveva ottemperato, nonostante la formazione CP_1 del giudicato, la debitrice non ottemperava, ragion per cui, con ricorso rubricato al n°12991/2018 esso ricorrente chiedeva che il Tribunale condannasse essa CP_1 al pagamento della somma di € 116.976,00; che con sentenza n°7601/2019 il
[...]
1 Giudice adito accoglieva la domanda liquidando la somma complessiva di € 117.284,66; a seguito di inadempimento, l'odierno ricorrente avviava procedura esecutiva volta al recupero delle somme, procedura che si concludeva con ordinanza di assegnazione;
che successivamente alla conclusione di detta procedura, con nota del 15/06/2021 lo stesso ricorrente segnalava alla Contenzioso Disciplinare, a mezzo pec, di Controparte_1 aver riscontrato un accredito, in proprio favore di € 55.000,00 e di aver appreso che, detto accredito, era relativo alla decisione richiamata;
in conseguenza di tanto, con la medesima nota, lo stesso , segnalando di aver già riscosso gli importi all'esito Pt_1 della procedura esecutiva, richiedeva indicazioni sulle modalità di restituzione della somma;
che in data 15/11/2021, lo stesso sollecitava riscontro;
che soltanto con Pt_1 nota del 13/02/2023 la nel ribadire come la restituzione dovesse Controparte_1 essere per € 55.886,34 indicava le modalità attuative per la detta restituzione;
che il ricorrente, attesa la propria posizione di pensionato, richiedeva di poter rimborsare l'importo di € 55.886,34 con modalità dilazionata;
a seguito dell'accoglimento della richiesta, pertanto, il provvedeva a versare: Pt_1 a) € 15.000,00 il 17/04/2023; b) € 15.000,00 il 23/05/2023; c) € 10.000,00 il giorno 11/07/2023; d) € 15.836,34 il giorno 14/12/2023, per un totale di € 55.886,34, utilizzando, quale riferimento, i moduli "PagoPA" trasmessi dalla stessa CP_1 Che egli, rilevato che dall'estratto dell' non risultavano versati i contributi CP_3 previdenziali in relazione alla suddetta pronuncia né in riferimento ad altra decisione, con ricorso del giorno 03/04/2023, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la al risarcimento dei danni, ex art.2116 cc, conseguenti all'inferiore Controparte_1 trattamento pensionistico subito in conseguenza della detta omissione;
che con sentenza n°132/2024 il Giudice accoglieva la domanda;
che la impugnava la Controparte_1 decisione, affermando che, in relazione alla sentenza n.7601/2019, stante l'avvenuta duplicazione della riscossione delle somme, l'attuale ricorrente era tenuto alla restituzione della somma di € 48.182,66 e riconosceva di aver ottenuto detta restituzione, omettendo, però, di, riferire che il ricorrente aveva, per converso, corrisposto € 55.886,34; che, pertanto, sussisteva un credito del ricorrente pari ad € 7.703,68. Tutto ciò esposto, rassegnava le conclusioni esposte. Fissata udienza per la discussione per il 20 maggio 2025, la convenuta si costituiva tardivamente, contestando le deduzioni di cui al ricorso e rilevando che in sede di ricorso in appello avverso la sentenza 132/24 sopra citata, sulla base di un mero lapsus calami contenuto nella relazione istruttoria a sostegno dell'appello stesso, si affermava erroneamente che “il era tenuto alla restituzione della somma di € 48.182,66” Pt_1 in luogo della somma esatta richiesta in restituzione pari ad € 55.886,34”: esposte argomentazioni in fatto ed in diritto, parte convenuta rassegnava le conclusioni esposte. All'udienza del 20 maggio 2025, l'avv. Turrà impugnava la memoria di costituzione, in quanto tardivamente depositata e contestava l'acquisibilità dei documenti alla stessa allegati;
il Giudice pronunciava ordinanza del seguente tenore: “ritenuto di condividere il principio espresso dalla Cassazione nel senso che: “allorquando ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice del Lavoro, essi possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006 e, più di recente, Cass. 25 agosto 2020, n. 17683); presupposti dell'esercizio di tale potere-dovere sono, altrettanto pacificamente, la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. 10 settembre 2019,
2 n. 22628; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134), che ben può essere costituita dal riferirsi di alcuni testimoni, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, secondo un'ipotesi già prevista in generale dal codice di rito (art. 257, co. 1, c.p.c.), ma che, nel ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita” (Cass. 26597/2020); considerato anche il riferimento fatto dalla parte ricorrente alla decisività di uno dei documenti prodotti dalla convenuta. à di uno dei documenti prodotti dalla convenuta p.t.m. Letto l'art. 421 c.p.c., ammette la produzione della documentazione allegata alla memoria di costituzione. Veniva fissata udienza per la discussione al 9 ottobre 2025, con termine per il deposito di note illustrative. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note;
preso atto della comparizione della parte ricorrente con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Non ritiene il giudicante, in primo luogo, che alla “dichiarazione” inserita nel citato ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 Tribunale di Napoli (espressamente e per intero riportata nell'atto di costituzione della sulla quale il ricorrente fonda sostanzialmente la sua pretesa (la CP_1 CP_1 secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe “espressamente rettificato" la pretesa quantificando, la stessa, in € 48.182,66) possa essere attribuito valore confessorio;
ritiene, infatti, il Giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione civile (sentenza n. 26686/2005) secondo cui: “È vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea che, come è espressamente chiarito negli artt. 228 e 229 c.p.c., è appunto quella contenuta in qualsiasi atto processuale e, quindi, anche in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. dato che anche questi (contrariamente a quanto è stato asserito nella isolata sentenza di questa Corte n. 2465 del 1994 riv 485725) fanno parte del processo (sent. 11-2-1992 n. 12830 rv 479830). Ma è essenziale che tale comparsa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente (in tal senso, tra le altre, sent, 11-3-1976 n. 854; sent.. 12-8-1996 N. 7492) con modalità che inequivocamente rivelino la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto La firma apposta dalla parte nel mandato alle liti scritto in margine della comparsa di risposta potrebbe tutto al più consentire di riferire genericamente alla parte personalmente, oltre che al suo difensore, la linea difensiva espressa nell'atto ma non anche di assegnare alle singole ammissioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute il valore di una confessione resa dalla parte con l'animus confitendi, necessario requisito questo, della confessione. L'art. 229 c.p.c., infatti, espressamente richiedendo che la confessione sia contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte, pone, inequivocamente, una esigenza di specificità della firma che, come è giustificato anche dalla gravità egli effetti giuridici della confessione, si risolve in quella di diretta inerenza esclusiva della firma all'atto ed al suo contenuto, inerenza che non è affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce, che, anche quando è scritta nel medesimo foglio, è atto giuridicamente distinto, benché collegato. Né l'apprezzamento del tribunale sulla efficacia delle ammissioni contenute nella comparsa di risposta è validamente intaccato dall'argomento che fa leva sulla attribuzione al difensore, nel mandato alle liti, di
3 specifica autorizzazione a transigere con conseguente potere di disposizione del diritto controverso e di confessione dei fatti sfavorevoli alla parte rappresentata;
infatti tale particolare censura del motivo in esame, che, come si è detto, è esclusivamente prospettato sotto il profilo della violazione di legge (e non sotto il profilo del vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia), si basa sulla allegazione di un fatto non accertato dal giudice di merito e non accertabile, per i limiti propri del giudizio di legittimità, in questa sede. Per quanto concerne, infine, gli scritti difensivi “puri”, la giurisprudenza afferma che le ammissioni ivi contenute non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza
o meno dell'animus confitendi, mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario. Cassazione civile , sez. II, 05 maggio 2003, n. 6750 cfr. ex multis Cass. 30.1.69 n. 279; e da ult. n. Cass. 23.7.1997 n. 6909; Cass.
4.6.1998 n. 5485; Cass. 30.3.2001 n. 4727”. Escluso il valore confessorio dell'affermazione contenuta nel ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 Tribunale di Napoli, sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giuridico diverso riportante la minor somma o che comunque riportasse una somma diversa da quella effettivamente restituita. Al contrario, dalla lettura del contenuto della documentazione acquisita (sul punto, si richiama il contenuto dell'ordinanza resa all'udienza del 10 maggio 2025), risultano circostanze che negano la fondatezza della odierna domanda, risultando confermata l'allegazione della difesa della convenuta secondo cui, per mero errore materiale, il numero di protocollo citato nel ricorso in appello non è quello corretto, afferendo la stessa ad altro debitore, ancorché co-ricorrente nel procedimento originario da cui è scaturita la sentenza 388/2017. La nota, infatti, richiamata nell'atto di appello riguarda sì la restituzione di somme corrisposte in eccesso (per € 48.182,66 appunto), ma è indirizzata ad un soggetto debitore differente ed attinente ad un procedimento diverso, ossia al Dipendente AR ED (matricola 16729) (all.4); dunque, un richiamo meramente errato ad una nota di richiesta restituzione somme che nulla ha a che vedere col ricorrente. La nota, pertanto, che si intendeva indicare nell'atto di appello e nella relazione istruttoria alla base, era invece la prot. n° 78941 del 14.02.2023 indirizzata “Al Dipendente (matricola 16790)” dove, chiaramente e correttamente, “si Parte_1 richiede di restituire la somma dovuta, pari ad € 55.886,34”, alla quale era allegato, peraltro, il cedolino paga dal quale è stata estratta, al netto, la somma di € 55.886,34 dovuta e richiesta (all. 6). Dunque, l'importo che avrebbe dovuto restituire il , Pt_1 come poi è effettivamente accaduto, era di € 55.886,34. Nello stesso ricorso in esame, peraltro, viene rappresentato come sia stato il a Pt_1 contattare con messaggio PEC del 15.06.2021 la riconoscendo di Controparte_1 avere ricevuto un accredito in surplus di € 55.886,34 (€ 55.000,00 nel ricorso) relativo alla sentenza 7601/2019 del Tribunale di Napoli, informando che per quella stessa statuizione avesse già prelevato forzosamente quanto previsto e chiedendo, al contempo,
4 le modalità di restituzione dell'importo accreditato dall'Ente (all. 1 e 2); già questo elemento fattuale appare idoneo ad indirizzare l'odierna decisione. Ne consegue il rigetto della domanda. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, poiché l'introduzione dell'odierno giudizio certamente è collegata alla erronea affermazione contenuta nel ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 emessa dal Tribunale di Napoli;
errore, tuttavia, di entità e conseguenze non tali da fondare la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti formulata dalla parte ricorrente con le note depositate in data 8-10-2025. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza disattesa, così
[...] decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 5-11-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di
“trattazione scritta” nel termine scaduto il 9 ottobre 2025, in data 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16602/2024 RG Lavoro
T R A (C.F. ), rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24, come da procura in atti
Ricorrente E
in persona del Presidente della Giunta Regionale legale Controparte_1 rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Convenuta OGGETTO: richiesta pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente “Condannare la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 7.703,68 oltre interessi e maggior somma imputabile alla rivalutazione monetaria, dal 17/04/2023 al dì dell'effettivo adempimento. Tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfait 15%, CPA ed IVA da attribuirsi ai difensori anticipatari.”; Per parte convenuta “rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6-11-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli, esponendo: di essere stato dipendente della Giunta Regionale della CP_1 sino al 30/01/2014, data di trasferimento alla;
che il 28/02/2014 era posto CP_2 in quiescenza;
che con ricorso del 22/02/2016, egli, unitamente ad altri colleghi, conveniva in giudizio la rivendicando il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'inquadramento in livello superiore, in conseguenza delle mansioni espletate;
che con sentenza n. 388/2017 del 19/01/2017 il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento delle differenze retributive, maturate, tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente all'8° qualifica funzionale, dalla data di immissione in ruolo;
che la non aveva ottemperato, nonostante la formazione CP_1 del giudicato, la debitrice non ottemperava, ragion per cui, con ricorso rubricato al n°12991/2018 esso ricorrente chiedeva che il Tribunale condannasse essa CP_1 al pagamento della somma di € 116.976,00; che con sentenza n°7601/2019 il
[...]
1 Giudice adito accoglieva la domanda liquidando la somma complessiva di € 117.284,66; a seguito di inadempimento, l'odierno ricorrente avviava procedura esecutiva volta al recupero delle somme, procedura che si concludeva con ordinanza di assegnazione;
che successivamente alla conclusione di detta procedura, con nota del 15/06/2021 lo stesso ricorrente segnalava alla Contenzioso Disciplinare, a mezzo pec, di Controparte_1 aver riscontrato un accredito, in proprio favore di € 55.000,00 e di aver appreso che, detto accredito, era relativo alla decisione richiamata;
in conseguenza di tanto, con la medesima nota, lo stesso , segnalando di aver già riscosso gli importi all'esito Pt_1 della procedura esecutiva, richiedeva indicazioni sulle modalità di restituzione della somma;
che in data 15/11/2021, lo stesso sollecitava riscontro;
che soltanto con Pt_1 nota del 13/02/2023 la nel ribadire come la restituzione dovesse Controparte_1 essere per € 55.886,34 indicava le modalità attuative per la detta restituzione;
che il ricorrente, attesa la propria posizione di pensionato, richiedeva di poter rimborsare l'importo di € 55.886,34 con modalità dilazionata;
a seguito dell'accoglimento della richiesta, pertanto, il provvedeva a versare: Pt_1 a) € 15.000,00 il 17/04/2023; b) € 15.000,00 il 23/05/2023; c) € 10.000,00 il giorno 11/07/2023; d) € 15.836,34 il giorno 14/12/2023, per un totale di € 55.886,34, utilizzando, quale riferimento, i moduli "PagoPA" trasmessi dalla stessa CP_1 Che egli, rilevato che dall'estratto dell' non risultavano versati i contributi CP_3 previdenziali in relazione alla suddetta pronuncia né in riferimento ad altra decisione, con ricorso del giorno 03/04/2023, chiedeva che il Tribunale di Napoli condannasse la al risarcimento dei danni, ex art.2116 cc, conseguenti all'inferiore Controparte_1 trattamento pensionistico subito in conseguenza della detta omissione;
che con sentenza n°132/2024 il Giudice accoglieva la domanda;
che la impugnava la Controparte_1 decisione, affermando che, in relazione alla sentenza n.7601/2019, stante l'avvenuta duplicazione della riscossione delle somme, l'attuale ricorrente era tenuto alla restituzione della somma di € 48.182,66 e riconosceva di aver ottenuto detta restituzione, omettendo, però, di, riferire che il ricorrente aveva, per converso, corrisposto € 55.886,34; che, pertanto, sussisteva un credito del ricorrente pari ad € 7.703,68. Tutto ciò esposto, rassegnava le conclusioni esposte. Fissata udienza per la discussione per il 20 maggio 2025, la convenuta si costituiva tardivamente, contestando le deduzioni di cui al ricorso e rilevando che in sede di ricorso in appello avverso la sentenza 132/24 sopra citata, sulla base di un mero lapsus calami contenuto nella relazione istruttoria a sostegno dell'appello stesso, si affermava erroneamente che “il era tenuto alla restituzione della somma di € 48.182,66” Pt_1 in luogo della somma esatta richiesta in restituzione pari ad € 55.886,34”: esposte argomentazioni in fatto ed in diritto, parte convenuta rassegnava le conclusioni esposte. All'udienza del 20 maggio 2025, l'avv. Turrà impugnava la memoria di costituzione, in quanto tardivamente depositata e contestava l'acquisibilità dei documenti alla stessa allegati;
il Giudice pronunciava ordinanza del seguente tenore: “ritenuto di condividere il principio espresso dalla Cassazione nel senso che: “allorquando ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori del Giudice del Lavoro, essi possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006 e, più di recente, Cass. 25 agosto 2020, n. 17683); presupposti dell'esercizio di tale potere-dovere sono, altrettanto pacificamente, la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. 10 settembre 2019,
2 n. 22628; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134), che ben può essere costituita dal riferirsi di alcuni testimoni, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, secondo un'ipotesi già prevista in generale dal codice di rito (art. 257, co. 1, c.p.c.), ma che, nel ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita” (Cass. 26597/2020); considerato anche il riferimento fatto dalla parte ricorrente alla decisività di uno dei documenti prodotti dalla convenuta. à di uno dei documenti prodotti dalla convenuta p.t.m. Letto l'art. 421 c.p.c., ammette la produzione della documentazione allegata alla memoria di costituzione. Veniva fissata udienza per la discussione al 9 ottobre 2025, con termine per il deposito di note illustrative. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note;
preso atto della comparizione della parte ricorrente con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Non ritiene il giudicante, in primo luogo, che alla “dichiarazione” inserita nel citato ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 Tribunale di Napoli (espressamente e per intero riportata nell'atto di costituzione della sulla quale il ricorrente fonda sostanzialmente la sua pretesa (la CP_1 CP_1 secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe “espressamente rettificato" la pretesa quantificando, la stessa, in € 48.182,66) possa essere attribuito valore confessorio;
ritiene, infatti, il Giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione civile (sentenza n. 26686/2005) secondo cui: “È vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea che, come è espressamente chiarito negli artt. 228 e 229 c.p.c., è appunto quella contenuta in qualsiasi atto processuale e, quindi, anche in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. dato che anche questi (contrariamente a quanto è stato asserito nella isolata sentenza di questa Corte n. 2465 del 1994 riv 485725) fanno parte del processo (sent. 11-2-1992 n. 12830 rv 479830). Ma è essenziale che tale comparsa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente (in tal senso, tra le altre, sent, 11-3-1976 n. 854; sent.. 12-8-1996 N. 7492) con modalità che inequivocamente rivelino la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto La firma apposta dalla parte nel mandato alle liti scritto in margine della comparsa di risposta potrebbe tutto al più consentire di riferire genericamente alla parte personalmente, oltre che al suo difensore, la linea difensiva espressa nell'atto ma non anche di assegnare alle singole ammissioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute il valore di una confessione resa dalla parte con l'animus confitendi, necessario requisito questo, della confessione. L'art. 229 c.p.c., infatti, espressamente richiedendo che la confessione sia contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte, pone, inequivocamente, una esigenza di specificità della firma che, come è giustificato anche dalla gravità egli effetti giuridici della confessione, si risolve in quella di diretta inerenza esclusiva della firma all'atto ed al suo contenuto, inerenza che non è affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce, che, anche quando è scritta nel medesimo foglio, è atto giuridicamente distinto, benché collegato. Né l'apprezzamento del tribunale sulla efficacia delle ammissioni contenute nella comparsa di risposta è validamente intaccato dall'argomento che fa leva sulla attribuzione al difensore, nel mandato alle liti, di
3 specifica autorizzazione a transigere con conseguente potere di disposizione del diritto controverso e di confessione dei fatti sfavorevoli alla parte rappresentata;
infatti tale particolare censura del motivo in esame, che, come si è detto, è esclusivamente prospettato sotto il profilo della violazione di legge (e non sotto il profilo del vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia), si basa sulla allegazione di un fatto non accertato dal giudice di merito e non accertabile, per i limiti propri del giudizio di legittimità, in questa sede. Per quanto concerne, infine, gli scritti difensivi “puri”, la giurisprudenza afferma che le ammissioni ivi contenute non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. Ne consegue che incorre nel vizio di violazione di legge la sentenza del giudice del merito che attribuisca valore confessorio alla dichiarazione contenuta nell'atto di citazione senza specificare se esso contenga o meno anche la firma della parte e prescindendo dall'esame della sussistenza
o meno dell'animus confitendi, mentre è configurabile vizio di motivazione allorché, mancando la sottoscrizione della parte, il giudice si limiti a fondare il proprio convincimento sull'elemento indiziario costituito dalla ammissione del procuratore, tralasciando completamente altre risultanze probatorie (nella specie: una prova testimoniale) di segno contrario. Cassazione civile , sez. II, 05 maggio 2003, n. 6750 cfr. ex multis Cass. 30.1.69 n. 279; e da ult. n. Cass. 23.7.1997 n. 6909; Cass.
4.6.1998 n. 5485; Cass. 30.3.2001 n. 4727”. Escluso il valore confessorio dell'affermazione contenuta nel ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 Tribunale di Napoli, sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giuridico diverso riportante la minor somma o che comunque riportasse una somma diversa da quella effettivamente restituita. Al contrario, dalla lettura del contenuto della documentazione acquisita (sul punto, si richiama il contenuto dell'ordinanza resa all'udienza del 10 maggio 2025), risultano circostanze che negano la fondatezza della odierna domanda, risultando confermata l'allegazione della difesa della convenuta secondo cui, per mero errore materiale, il numero di protocollo citato nel ricorso in appello non è quello corretto, afferendo la stessa ad altro debitore, ancorché co-ricorrente nel procedimento originario da cui è scaturita la sentenza 388/2017. La nota, infatti, richiamata nell'atto di appello riguarda sì la restituzione di somme corrisposte in eccesso (per € 48.182,66 appunto), ma è indirizzata ad un soggetto debitore differente ed attinente ad un procedimento diverso, ossia al Dipendente AR ED (matricola 16729) (all.4); dunque, un richiamo meramente errato ad una nota di richiesta restituzione somme che nulla ha a che vedere col ricorrente. La nota, pertanto, che si intendeva indicare nell'atto di appello e nella relazione istruttoria alla base, era invece la prot. n° 78941 del 14.02.2023 indirizzata “Al Dipendente (matricola 16790)” dove, chiaramente e correttamente, “si Parte_1 richiede di restituire la somma dovuta, pari ad € 55.886,34”, alla quale era allegato, peraltro, il cedolino paga dal quale è stata estratta, al netto, la somma di € 55.886,34 dovuta e richiesta (all. 6). Dunque, l'importo che avrebbe dovuto restituire il , Pt_1 come poi è effettivamente accaduto, era di € 55.886,34. Nello stesso ricorso in esame, peraltro, viene rappresentato come sia stato il a Pt_1 contattare con messaggio PEC del 15.06.2021 la riconoscendo di Controparte_1 avere ricevuto un accredito in surplus di € 55.886,34 (€ 55.000,00 nel ricorso) relativo alla sentenza 7601/2019 del Tribunale di Napoli, informando che per quella stessa statuizione avesse già prelevato forzosamente quanto previsto e chiedendo, al contempo,
4 le modalità di restituzione dell'importo accreditato dall'Ente (all. 1 e 2); già questo elemento fattuale appare idoneo ad indirizzare l'odierna decisione. Ne consegue il rigetto della domanda. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione per intero delle spese di lite, poiché l'introduzione dell'odierno giudizio certamente è collegata alla erronea affermazione contenuta nel ricorso in appello presentato dall'Avvocatura regionale avverso la sentenza 132/2024 emessa dal Tribunale di Napoli;
errore, tuttavia, di entità e conseguenze non tali da fondare la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti formulata dalla parte ricorrente con le note depositate in data 8-10-2025. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza disattesa, così
[...] decide:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 5-11-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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