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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16294 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Claire Kelly e Sara Di Parte_1
Bisceglie appellante
Contro
Controparte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 06.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n.1225/22 emessa dal gdp di Palermo in data 06 maggio 2022 che accogliendo la domanda di compensazione pecuniaria proposta da l'ha condannata al pagamento della somma Controparte_1 di euro 250,00, oltre le spese.
Nello specifico, la preliminarmente ha eccepito la nullità della Pt_1 sentenza per essere stata pronunciata all'esito di un giudizio che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto a causa della tardiva costituzione dell'attore. Nel merito ha contestato la decisione adottata dal Giudice di primo grado per non avere considerato che il ancorché avesse CP_1 acquistato un biglietto aereo per il volo n. FR 4907, con Pt_1 partenza prevista il 9/12/2021 alle ore 19:15 dall'aeroporto di Palermo
"Falcone e Borsellino" (PMO), ed arrivo presso l'aeroporto di Roma
Fiumicino (FCO), alle ore 20:30 dello stesso giorno, visto il protrarsi dell'attesa presso l'aeroporto a causa delle condizioni di meteo avverso insistenti su Palermo, aveva deciso di non imbarcarsi. Ha chiesto pertanto la riforma integrale della sentenza e il rigetto della domanda proposta in prima grado dal CP_1
L'appellato non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
Ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto, non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione relativo alla presunta nullità della sentenza per essere stata pronunciata nonostante la tardiva iscrizione a ruolo effettuata dall'attore e nella contumacia della compagnia aerea.
Ed invero, la costituzione dell'attore dinanzi al GdP ai sensi dell'art. 319 cpc può avvenire sia in cancelleria, sia alla prima udienza di comparizione e qualora questa non sia stata tenuta nel giorno indicato in citazione, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace (Cass. civ. n. 2830/2002).
Ora, nella specie, sulla scorta di quanto allegato dalla stessa compagnia aerea appellante emerge che la prima udienza di comparizione dinanzi al
GdP in primo grado è stata quella dell'8.04.2022 (circostanza che emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado) e l'iscrizione a ruolo è avvenuta esattamente nella medesima data come risulta dal certificato redatto dal cancelliere e depositato nel presente giudizio in allegato all'atto di appello.
Consegue che la costituzione deve ritenersi tempestiva e quindi non ricorre alcuna causa di estinzione, né di nullità del giudizio celebratosi in primo grado.
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, si osserva: La Corte di giustizia dell'Unione Europea fin dalle note pronunce “Sturgeon” del 19
Novembre 2009 e ” del 23 Ottobre 2012, ha affermato che "il Per_1 diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce dal verificarsi ipso facto del ritardo superiore alle tre ore", essendo quindi sufficiente a fondare la domanda la prova di tale perdita di tempo e non occorrendo la dimostrazione, da parte dei passeggeri, di aver subito un danno individuale.
La Suprema Corte di Cassazione richiamando tale principio ha più volte ritenuto, infatti, che non occorre subire un danno per godere della compensazione, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come avvenuto nel caso in esame (Cass. Civ., n. 6446 del
12 marzo 2024).
Ed invero i passeggeri di un volo con ritardo prolungato subiscono, al pari dei passeggeri di un volo cancellato, un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore, che può essere risarcito unicamente con una compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, , C-402/07 e C- Per_2
432/07, EU:C:2009:716, punti 52, 53 e 61; del 23 ottobre 2012, Per_1
e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 54, e del 12 marzo
2020, Finnair, C-832/18, EU:C:2020:204, punto 23). Pertanto, in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale, il diritto alla compensazione pecuniaria è intrinsecamente connesso all'esistenza di tale perdita di tempo pari o superiore a tre ore.
La Corte di Giustizia ha di recente precisato che per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo
7, paragrafo 1, del regolamento n.261/2004, in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo, non rilevando se poi a causa di tale prolungata attesa abbia deciso di non imbarcarsi (Sentenza del 25.1.2024, causa C-474/22
). CP_2
Ebbene, nella specie, la stessa compagnia aerea ammette che il CP_1 si era presentato in aeroporto, aveva effettuato il check-in e a causa del protrarsi dell'attesa per la partenza aveva poi deciso di non imbarcarsi.
Consegue che sulla base di principi sopra richiamati sussiste il diritto del passeggero a chiedere ed ottenere la compensazione pecuniaria, essendo stato costretto, a causa del ritardo a sopportare un'attesa superiore a tre ore.
Del resto, la compagnia aerea, non costituendosi in primo grado non ha dimostrato la sussistenza di cause eccezionali e imprevedibili tali da escludere la responsabilità e anche nel presente giudizio si è limitata a dedurre, senza provare, l'esistenza di condizioni meteo avverse che avrebbero causato il ritardo del volo.
La sentenza impugnata va pertanto in toto confermata.
Le spese, attesa la contumacia dell'appellato, restano a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n.1225/22 emessa dal gdp di Palermo in data 06 maggio 2022 che per l'effetto conferma.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a Palermo il 09/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16294 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Claire Kelly e Sara Di Parte_1
Bisceglie appellante
Contro
Controparte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 06.02.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n.1225/22 emessa dal gdp di Palermo in data 06 maggio 2022 che accogliendo la domanda di compensazione pecuniaria proposta da l'ha condannata al pagamento della somma Controparte_1 di euro 250,00, oltre le spese.
Nello specifico, la preliminarmente ha eccepito la nullità della Pt_1 sentenza per essere stata pronunciata all'esito di un giudizio che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto a causa della tardiva costituzione dell'attore. Nel merito ha contestato la decisione adottata dal Giudice di primo grado per non avere considerato che il ancorché avesse CP_1 acquistato un biglietto aereo per il volo n. FR 4907, con Pt_1 partenza prevista il 9/12/2021 alle ore 19:15 dall'aeroporto di Palermo
"Falcone e Borsellino" (PMO), ed arrivo presso l'aeroporto di Roma
Fiumicino (FCO), alle ore 20:30 dello stesso giorno, visto il protrarsi dell'attesa presso l'aeroporto a causa delle condizioni di meteo avverso insistenti su Palermo, aveva deciso di non imbarcarsi. Ha chiesto pertanto la riforma integrale della sentenza e il rigetto della domanda proposta in prima grado dal CP_1
L'appellato non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
Ritiene il decidente che l'appello sia infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto, non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione relativo alla presunta nullità della sentenza per essere stata pronunciata nonostante la tardiva iscrizione a ruolo effettuata dall'attore e nella contumacia della compagnia aerea.
Ed invero, la costituzione dell'attore dinanzi al GdP ai sensi dell'art. 319 cpc può avvenire sia in cancelleria, sia alla prima udienza di comparizione e qualora questa non sia stata tenuta nel giorno indicato in citazione, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace (Cass. civ. n. 2830/2002).
Ora, nella specie, sulla scorta di quanto allegato dalla stessa compagnia aerea appellante emerge che la prima udienza di comparizione dinanzi al
GdP in primo grado è stata quella dell'8.04.2022 (circostanza che emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado) e l'iscrizione a ruolo è avvenuta esattamente nella medesima data come risulta dal certificato redatto dal cancelliere e depositato nel presente giudizio in allegato all'atto di appello.
Consegue che la costituzione deve ritenersi tempestiva e quindi non ricorre alcuna causa di estinzione, né di nullità del giudizio celebratosi in primo grado.
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, si osserva: La Corte di giustizia dell'Unione Europea fin dalle note pronunce “Sturgeon” del 19
Novembre 2009 e ” del 23 Ottobre 2012, ha affermato che "il Per_1 diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce dal verificarsi ipso facto del ritardo superiore alle tre ore", essendo quindi sufficiente a fondare la domanda la prova di tale perdita di tempo e non occorrendo la dimostrazione, da parte dei passeggeri, di aver subito un danno individuale.
La Suprema Corte di Cassazione richiamando tale principio ha più volte ritenuto, infatti, che non occorre subire un danno per godere della compensazione, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come avvenuto nel caso in esame (Cass. Civ., n. 6446 del
12 marzo 2024).
Ed invero i passeggeri di un volo con ritardo prolungato subiscono, al pari dei passeggeri di un volo cancellato, un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore, che può essere risarcito unicamente con una compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, , C-402/07 e C- Per_2
432/07, EU:C:2009:716, punti 52, 53 e 61; del 23 ottobre 2012, Per_1
e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 54, e del 12 marzo
2020, Finnair, C-832/18, EU:C:2020:204, punto 23). Pertanto, in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale, il diritto alla compensazione pecuniaria è intrinsecamente connesso all'esistenza di tale perdita di tempo pari o superiore a tre ore.
La Corte di Giustizia ha di recente precisato che per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo
7, paragrafo 1, del regolamento n.261/2004, in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo, non rilevando se poi a causa di tale prolungata attesa abbia deciso di non imbarcarsi (Sentenza del 25.1.2024, causa C-474/22
). CP_2
Ebbene, nella specie, la stessa compagnia aerea ammette che il CP_1 si era presentato in aeroporto, aveva effettuato il check-in e a causa del protrarsi dell'attesa per la partenza aveva poi deciso di non imbarcarsi.
Consegue che sulla base di principi sopra richiamati sussiste il diritto del passeggero a chiedere ed ottenere la compensazione pecuniaria, essendo stato costretto, a causa del ritardo a sopportare un'attesa superiore a tre ore.
Del resto, la compagnia aerea, non costituendosi in primo grado non ha dimostrato la sussistenza di cause eccezionali e imprevedibili tali da escludere la responsabilità e anche nel presente giudizio si è limitata a dedurre, senza provare, l'esistenza di condizioni meteo avverse che avrebbero causato il ritardo del volo.
La sentenza impugnata va pertanto in toto confermata.
Le spese, attesa la contumacia dell'appellato, restano a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n.1225/22 emessa dal gdp di Palermo in data 06 maggio 2022 che per l'effetto conferma.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso a Palermo il 09/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza