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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1099/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 promossa d a
OGGETTO:
e PA CP_1
Divisione di beni caduti
in proprio in qualità di Eredi di in CP_2 Persona_1 in successione
, CP_1 CP_3 Controparte_4
e quali eredi di
[...] Controparte_5 [...]
, quale erede di NA CP_6 Persona_3
, quale erede di
[...] Controparte_7 Persona_3
e in rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_4 CP_1
MARIUZZO TOMMASO e dall'avv. PELI SERENELLA
pagina 1 di 9 ( ) VIA SILVIO PELLICO 12 25122 BRESCIA;
C.F._1
elettivamente domiciliati in CONTRADA SANTA CROCE 13 25122
BRESCIA presso il difensore avv. MARIUZZO TOMMASO, come da procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
e Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Degli attori in riassunzione
“1. Condannare il Sig. al risarcimento dei danni cagionati Controparte_9
dal suo illegittimo impossessamento dei depositi intrattenuti con i due rapporti
di conto svizzeri, anche di natura morale, oltre che per il mancato godimento
delle somme e dell'impossibilità di avvalersi dei benefici previsti
normativamente per il rientro dei capitali esteri a favore di tutti gli attori per
l'importo di Euro 200.000,00 ciascuno o per quel maggiore o minore importo
che sarà ritenuto di giustizia, anche eventualmente con valutazione equitativa,
maggiorato dalla rivalutazione monetaria, anche, a titolo di maggiori danni e
dagli interessi legali e, in ogni caso, confermare la condanna al pagamento
della somma di euro 4.000,00 per ciascuna delle parti, oltre interessi legali
sulla somma devalutata alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e, via
pagina 2 di 9 via rivalutata, come indicato nella parte motivata della Sentenza di primo
grado del Tribunale di Brescia, Ordine n. 574/2012, Cronologico n. 934/2012
e Repertorio n. 1732/2012, (infra pag. 12-13 della sentenza).
2. Condannare il
Sig. alla integrale rifusione delle spese di lite, del presente Controparte_9
grado e, anche, del grado di Cassazione svoltosi, maggiorate del rimborso
spese generali e dagli interessi legali, in considerazione della pluralità di
parti assistite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2002 moglie di deceduto Persona_5 Parte_1
nel 1982, unitamente ai figli NA PA
, e agli eredi del figlio ,
[...] Parte_2 Per_3 CP_6
e , convenivano in giudizio, davanti al tribunale
[...] Controparte_7
di Brescia, – figlio e fratello degli attori – esponendo che Controparte_9
aveva acceso, presso un'agenzia di una banca svizzera, Parte_1
un conto corrente con collegato un dossier titoli, intestato a lui e al figlio
, effettuando nel 1970 due cospicui versamenti;
deceduto il padre, nel CP_9
1982, senza lasciare testamento, deducevano di non essere riusciti a dividersi i beni relitti, compresi i soldi giacenti sui conti svizzeri, e di aver appreso dalla banca stessa che, in data 7 dicembre 1992, il fratello aveva trasferito CP_9
tutto il danaro su due nuovi conti di deposito titoli intestati a suo nome.
Chiedevano, pertanto, che, accertata la loro qualità di eredi legittimi, fosse pagina 3 di 9 dichiarato che tutte le somme giacenti sui conti svizzeri appartenevano al de
cuius ed erano per ciò cadute in successione e che fosse Controparte_9
condannato, previo rendiconto, a restituire a ciascuno la quota di danaro spettante, oltre a risarcire il danno morale derivante dal reato di appropriazione indebita e il danno patrimoniale conseguente al mancato godimento del danaro.
Per quel che ancora rileva in questa fase del giudizio, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione di ogni diritto. CP_9
Con sentenza n. 574/2012 il Tribunale di Brescia, in accoglimento delle domande principali condannava al pagare a favore di Controparte_9
e la somma di euro 731.521,15 Per_2 CP_1 Parte_2
ciascuno, a la somma di euro 616.071,81, a Controparte_8 [...]
la somma di euro 500.514,47, a la somma di euro CP_7 CP_6
231.006,68, oltre rivalutazione, nonché euro 4.000, a titolo di danno non patrimoniale, a favore di ciascuno degli attori.
La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, per il mancato godimento delle somme di danaro, veniva respinta, avendo il
Tribunale ritenuto che il danno da mancato godimento doveva ritenersi risarcito dalla rivalutazione delle somme, così come effettuata dal CTU.
Con la sentenza n. 389/2016 la Corte d'Appello, decidendo sull'appello proposto da respingeva il settimo motivo con cui Controparte_9
pagina 4 di 9 l'appellante aveva censurato il riconoscimento in favore degli attori del danno morale da appropriazione indebita, assumendo che l'eccezione di prescrizione fosse inammissibile perché nuova.
Pronunciandosi sul ricorso proposto da , la Corte di Controparte_9
Cassazione riteneva fondato il settimo motivo del ricorso in quanto sino al 1 °
marzo 2006 l'eccezione di prescrizione poteva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, c.p.c. vigente ed applicabile ratione
temporis al presente giudizio.
Accertata la tempestività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da appropriazione indebita, la Corte regolatrice rimetteva al giudice del rinvio la questione relativa alla sua fondatezza.
Il giudizio veniva, quindi, riassunto da e PA
, in proprio e quali eredi di Parte_2 Persona_1 [...]
quale erede di , , quale CP_3 NA CP_6
erede di , e Persona_3 Controparte_4
quali eredi di , Controparte_5 NA CP_7
quale erede di e .
[...] Persona_3 Persona_1
e rimanevano contumaci. CP_9 Controparte_8
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, fatto salvo il giudicato formatosi sulle questioni non censurate.
Ancora, in via preliminare, si osserva che, la questione relativa al diritto degli originari attori al risarcimento del danno per il mancato godimento del danaro deve ritenersi ormai coperta da giudicato, trattandosi di questione decisa dal tribunale e non riproposta nei successivi gradi di giudizio.
Ciò premesso, a fronte della pronuncia della Suprema Corte, di accertamento della tempestività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da appropriazione indebita, formulata dall'originario convenuto,
, questo giudice dovrà pronunciarsi, unicamente, sulla Controparte_9
fondatezza di detta eccezione.
Di conseguenza, del tutto prive di pregio sono le considerazioni svolte dagli attori in riassunzione in ordine alla tardività e genericità della eccezione perché superate dalla statuizione delle Corte di cassazione che sul punto ha precisato che “ l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la
pagina 6 di 9 parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza
che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale
il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti”.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli originari attori allegavano di essere venuti a conoscenza nel marzo 1998 dell'iniziativa del fratello di CP_9
impossessarsi, con la compiacenza del funzionario della banca,
dell'investimento estero già appartenuto al padre Pt_1
Tenuto conto che la circostanza non è mai stata contestata, il termine prescrizionale di sei anni, nel caso di delitto di appropriazione indebita,
all'atto della notifica dell'atto di citazione (novembre 2002), non era maturato
( e neppure quello ordinario di prescrizione quinquennale).
Pertanto, in difetto di contestazione del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, a ciascuno degli originari attori e per essi ai loro eredi va riconosciuto il danno non patrimoniale nella misura di euro 4.000;
trattandosi di debito di valore sulla somma da rivalutarsi anno per anno a far tempo dal marzo 1998 sono dovuti gli interessi legali.
va condannato a rifondere in favore degli attori in Controparte_9
riassunzione le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che si liquidano per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082 ( di cui euro pagina 7 di 9 1.276 per la fase di studio, euro 1.134 per la fase introduttiva e euro 672 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.276 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
non trova applicazione l'aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, la cui ratio è
individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria ( cfr. Cass. n. 2956/24).
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda Controparte_8
e convenuto in giudizio ai soli fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
condanna a pagare a ciascuno degli originari attori e per Controparte_9
essi ai loro eredi la somma di euro 4.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, da calcolarsi come in parte moriva;
condanna a rifondere in favore degli attori in riassunzione le Controparte_9
spese del giudizio di legittimità e di rinvio, liquidate come in parte motiva;
pagina 8 di 9 nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e
. Controparte_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1099/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 promossa d a
OGGETTO:
e PA CP_1
Divisione di beni caduti
in proprio in qualità di Eredi di in CP_2 Persona_1 in successione
, CP_1 CP_3 Controparte_4
e quali eredi di
[...] Controparte_5 [...]
, quale erede di NA CP_6 Persona_3
, quale erede di
[...] Controparte_7 Persona_3
e in rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_4 CP_1
MARIUZZO TOMMASO e dall'avv. PELI SERENELLA
pagina 1 di 9 ( ) VIA SILVIO PELLICO 12 25122 BRESCIA;
C.F._1
elettivamente domiciliati in CONTRADA SANTA CROCE 13 25122
BRESCIA presso il difensore avv. MARIUZZO TOMMASO, come da procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro
e Controparte_8 Controparte_9
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Degli attori in riassunzione
“1. Condannare il Sig. al risarcimento dei danni cagionati Controparte_9
dal suo illegittimo impossessamento dei depositi intrattenuti con i due rapporti
di conto svizzeri, anche di natura morale, oltre che per il mancato godimento
delle somme e dell'impossibilità di avvalersi dei benefici previsti
normativamente per il rientro dei capitali esteri a favore di tutti gli attori per
l'importo di Euro 200.000,00 ciascuno o per quel maggiore o minore importo
che sarà ritenuto di giustizia, anche eventualmente con valutazione equitativa,
maggiorato dalla rivalutazione monetaria, anche, a titolo di maggiori danni e
dagli interessi legali e, in ogni caso, confermare la condanna al pagamento
della somma di euro 4.000,00 per ciascuna delle parti, oltre interessi legali
sulla somma devalutata alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e, via
pagina 2 di 9 via rivalutata, come indicato nella parte motivata della Sentenza di primo
grado del Tribunale di Brescia, Ordine n. 574/2012, Cronologico n. 934/2012
e Repertorio n. 1732/2012, (infra pag. 12-13 della sentenza).
2. Condannare il
Sig. alla integrale rifusione delle spese di lite, del presente Controparte_9
grado e, anche, del grado di Cassazione svoltosi, maggiorate del rimborso
spese generali e dagli interessi legali, in considerazione della pluralità di
parti assistite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2002 moglie di deceduto Persona_5 Parte_1
nel 1982, unitamente ai figli NA PA
, e agli eredi del figlio ,
[...] Parte_2 Per_3 CP_6
e , convenivano in giudizio, davanti al tribunale
[...] Controparte_7
di Brescia, – figlio e fratello degli attori – esponendo che Controparte_9
aveva acceso, presso un'agenzia di una banca svizzera, Parte_1
un conto corrente con collegato un dossier titoli, intestato a lui e al figlio
, effettuando nel 1970 due cospicui versamenti;
deceduto il padre, nel CP_9
1982, senza lasciare testamento, deducevano di non essere riusciti a dividersi i beni relitti, compresi i soldi giacenti sui conti svizzeri, e di aver appreso dalla banca stessa che, in data 7 dicembre 1992, il fratello aveva trasferito CP_9
tutto il danaro su due nuovi conti di deposito titoli intestati a suo nome.
Chiedevano, pertanto, che, accertata la loro qualità di eredi legittimi, fosse pagina 3 di 9 dichiarato che tutte le somme giacenti sui conti svizzeri appartenevano al de
cuius ed erano per ciò cadute in successione e che fosse Controparte_9
condannato, previo rendiconto, a restituire a ciascuno la quota di danaro spettante, oltre a risarcire il danno morale derivante dal reato di appropriazione indebita e il danno patrimoniale conseguente al mancato godimento del danaro.
Per quel che ancora rileva in questa fase del giudizio, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione di ogni diritto. CP_9
Con sentenza n. 574/2012 il Tribunale di Brescia, in accoglimento delle domande principali condannava al pagare a favore di Controparte_9
e la somma di euro 731.521,15 Per_2 CP_1 Parte_2
ciascuno, a la somma di euro 616.071,81, a Controparte_8 [...]
la somma di euro 500.514,47, a la somma di euro CP_7 CP_6
231.006,68, oltre rivalutazione, nonché euro 4.000, a titolo di danno non patrimoniale, a favore di ciascuno degli attori.
La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, per il mancato godimento delle somme di danaro, veniva respinta, avendo il
Tribunale ritenuto che il danno da mancato godimento doveva ritenersi risarcito dalla rivalutazione delle somme, così come effettuata dal CTU.
Con la sentenza n. 389/2016 la Corte d'Appello, decidendo sull'appello proposto da respingeva il settimo motivo con cui Controparte_9
pagina 4 di 9 l'appellante aveva censurato il riconoscimento in favore degli attori del danno morale da appropriazione indebita, assumendo che l'eccezione di prescrizione fosse inammissibile perché nuova.
Pronunciandosi sul ricorso proposto da , la Corte di Controparte_9
Cassazione riteneva fondato il settimo motivo del ricorso in quanto sino al 1 °
marzo 2006 l'eccezione di prescrizione poteva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma secondo, c.p.c. vigente ed applicabile ratione
temporis al presente giudizio.
Accertata la tempestività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da appropriazione indebita, la Corte regolatrice rimetteva al giudice del rinvio la questione relativa alla sua fondatezza.
Il giudizio veniva, quindi, riassunto da e PA
, in proprio e quali eredi di Parte_2 Persona_1 [...]
quale erede di , , quale CP_3 NA CP_6
erede di , e Persona_3 Controparte_4
quali eredi di , Controparte_5 NA CP_7
quale erede di e .
[...] Persona_3 Persona_1
e rimanevano contumaci. CP_9 Controparte_8
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, fatto salvo il giudicato formatosi sulle questioni non censurate.
Ancora, in via preliminare, si osserva che, la questione relativa al diritto degli originari attori al risarcimento del danno per il mancato godimento del danaro deve ritenersi ormai coperta da giudicato, trattandosi di questione decisa dal tribunale e non riproposta nei successivi gradi di giudizio.
Ciò premesso, a fronte della pronuncia della Suprema Corte, di accertamento della tempestività dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da appropriazione indebita, formulata dall'originario convenuto,
, questo giudice dovrà pronunciarsi, unicamente, sulla Controparte_9
fondatezza di detta eccezione.
Di conseguenza, del tutto prive di pregio sono le considerazioni svolte dagli attori in riassunzione in ordine alla tardività e genericità della eccezione perché superate dalla statuizione delle Corte di cassazione che sul punto ha precisato che “ l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la
pagina 6 di 9 parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza
che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del
momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale
il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti”.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli originari attori allegavano di essere venuti a conoscenza nel marzo 1998 dell'iniziativa del fratello di CP_9
impossessarsi, con la compiacenza del funzionario della banca,
dell'investimento estero già appartenuto al padre Pt_1
Tenuto conto che la circostanza non è mai stata contestata, il termine prescrizionale di sei anni, nel caso di delitto di appropriazione indebita,
all'atto della notifica dell'atto di citazione (novembre 2002), non era maturato
( e neppure quello ordinario di prescrizione quinquennale).
Pertanto, in difetto di contestazione del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, a ciascuno degli originari attori e per essi ai loro eredi va riconosciuto il danno non patrimoniale nella misura di euro 4.000;
trattandosi di debito di valore sulla somma da rivalutarsi anno per anno a far tempo dal marzo 1998 sono dovuti gli interessi legali.
va condannato a rifondere in favore degli attori in Controparte_9
riassunzione le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio che si liquidano per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082 ( di cui euro pagina 7 di 9 1.276 per la fase di studio, euro 1.134 per la fase introduttiva e euro 672 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e per il giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.276 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
non trova applicazione l'aumento ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, la cui ratio è
individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria ( cfr. Cass. n. 2956/24).
Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda Controparte_8
e convenuto in giudizio ai soli fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
condanna a pagare a ciascuno degli originari attori e per Controparte_9
essi ai loro eredi la somma di euro 4.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, da calcolarsi come in parte moriva;
condanna a rifondere in favore degli attori in riassunzione le Controparte_9
spese del giudizio di legittimità e di rinvio, liquidate come in parte motiva;
pagina 8 di 9 nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra gli attori in riassunzione e
. Controparte_8
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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