Sentenza 5 febbraio 1987
Massime • 2
Il diritto all'integrazione del minimo di pensione, che (con effetto retroattivo) hanno acquistato i titolari di pensione di vecchiaia INPS, nonché di altra pensione a carico della C.P.d.e.L., a seguito della sentenza n. 34 del 1981, dichiarativa della illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.) e non già alla speciale prescrizione breve (quinquennale) di cui all'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, atteso che non può ritenersi scaduto, liquido ed esigibile il credito del pensionato durante il periodo di vigenza della norma, poi dichiarata incostituzionale, che tale credito disconosceva. ( V 194/86, mass n 443836; ( V 3516/83, mass n 428408).*
A seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 sul diritto di integrazione al minimo di pensione dei titolari di pensione di vecchiaia INPS, nonché di altra pensione a carico della C.P.d.e.L., gli interessi (di natura corrispettiva) sui ratei dell'integrazione al minimo decorrono dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla data di reiezione della domanda medesima, ove il provvedimento sia stato emesso prima di tale termine, atteso che in generale gli interessi sui crediti per prestazioni previdenziali non corrisposte per impedimento di una norma di legge, poi espunta dall'ordinamento giuridico a seguito di dichiarazione di incostituzionalità, non hanno una decorrenza coincidente con quella della prestazione medesima, essendo comunque applicabili quelle norme (art. 7 della legge n. 533 del 1973, art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970), compatibili con il precetto costituzionale, che, nel prevedere una procedura di liquidazione, accordano all'INPS uno "spatium deliberandi". ( V 3498/86, mass n 446397; ( V 1583/83, mass n 426417; ( V 5929/80, mass n 409722).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/1987, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1987 |
Testo completo
Il diritto all'integrazione del minimo di pensione, che (con effetto retroattivo) hanno acquistato i titolari di pensione di vecchiaia INPS, nonché di altra pensione a carico della C.P.d.e.L., a seguito della sentenza n. 34 del 1981, dichiarativa della illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.) e non già alla speciale prescrizione breve (quinquennale) di cui all'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, atteso che non può ritenersi scaduto, liquido ed esigibile il credito del pensionato durante il periodo di vigenza della norma, poi dichiarata incostituzionale, che tale credito disconosceva. ( V 194/86, mass n 443836; ( V 3516/83, mass n 428408).*