Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Atto costitutivo della Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa approvato a Roma l'11 dicembre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.