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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/06/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. CESAREI Parte_1 P.IVA_1
PIERO (c.f. ); C.F._1
attore in riassunzione
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. ALBERICI FABIO CP_1 P.IVA_2
(c.f. ; C.F._2
convenuta
E
(c.f. , CP_2 C.F._3
convenuto, contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 92/2014 emessa dal Tribunale di
Viterbo in data 23/01/2014 in seguito al rinvio della Corte di Cassazione.
Conclusioni del : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Parte_1 conformità dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso n. 28563/2020 registro generale, pubblicata il 29.7.2022, in rigetto della domanda proposta da
[...]
ed a conferma della sentenza n. 92/2014 del 22/23.1.2014 il Tribunale di CP_1
r.g. n. 1 Viterbo nonché in riforma parziale della sentenza n. 4033/2020 della Corte d'Appello di
Roma, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi e per gli effetti dell'art. 384 II co. c.p.c., A) accogliere la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della soc. B) per effetto Parte_1 Controparte_1
condannare la soc. a tenere indenne il dei danni Controparte_1 Parte_1 accertati e corrisposti al sig. così come quantificati dalla Corte d'Appello CP_2
di Roma con sentenza n. 4033/2020 in euro 180.000,00 oltre accessori come indicati nella sentenza gravata del Tribunale di Viterbo con sentenza n. 92/2014 del
22/23.1.2014; C) per ulteriore effetto condannare la soc. a tenere Controparte_1
indenne il delle spese processuali supportate per resistere alla Parte_1
domanda attrice e rimborsate al sig. nel primo grado di giudizio, così CP_2
come liquidati dal Tribunale di Viterbo con sentenza n. 92/2014 del 22/23.1.2014 in complessivi euro 4.200,00 di cui euro 4.000,00 per compensi professionali oltre iva ed accessori come per legge, oltre spese di consulenza;
D) per ulteriore effetto condannare la soc. a tenere indenne il delle spese processuali Controparte_1 Parte_1
supportate per resistere alla domanda attrice e rimborsate al sig. nel CP_2 secondo grado di giudizio, così come quantificati dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 4033/2020 in euro 7.000,00 a titolo di compenso omnicomprensivo, oltre alle spese per il contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali. E) Per effetto dell'Ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione sul ricorso n. 28563/2020 registro generale, pubblicata il 29.7.2022 condannare la soc. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; Controparte_1
F) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Contr Conclusioni di “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) in via principale rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal Parte_1
nei confronti della odierna comparente, in quanto infondata in fatto ed in diritto
[...]
per tutti i motivi esposti nel presente atto e, segnatamente, per la inoperatività delle garanzie di polizza;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, voglia limitare la liquidazione delle somme eventualmente ritenute dovute dalla odierna comparente in base alle previsioni contrattuali e, nei limiti del massimale, detratta la franchigia contrattuale (€1000,00), rigettando ogni diversa e/o superiore domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Voglia rigettare la richiesta di liquidazione delle r.g. n. 2 spese del giudizio di legittimità alla luce delle difese svolte nel presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza n. 23762/2022 la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso del , ha cassato con rinvio la sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Roma n. 4033/2020.
Per lo svolgimento del processo si rimanda all'ordinanza della Corte di
Cassazione ed agli scritti di parte introduttivi del presente giudizio di rinvio.
Per la Suprema Corte due erano i punti meritevoli di cassazione, in relazione al rapporto assicurativo intercorrente tra l'ente territoriale e la compagnia AM (cui era subentrata dapprima ed in seguito . CP_3 Controparte_1
In primo luogo rientravano nella copertura assicurativa anche i fatti colposi ascrivibili all'assicurato, benché fosse stata usata l'espressione “fatti accidentali” che, ove (solo) letteralmente intesa avrebbe privato di causa il contratto di assicurazione dal momento che dal caso fortuito non discendono responsabilità risarcitorie verso terzi (art. 1367 c.c.). Interpretazione per giunta non autorizzata se non violando il criterio secondo il quale l'ambiguità della clausola contrattuale si deve risolvere in senso sfavorevole al disponente (art. 1370 c.c,).
Da tali argomentazioni discende il principio di diritto, da applicare in questo giudizio di rinvio, secondo il quale : "la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità̀ civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'articolo 1895 c.p.c. per l'inesistenza del rischio".
In secondo luogo era stata male interpretata la clausola contrattuale che, nell'esemplificare le ipotesi indennizzabili, non escludeva quelle non espresse;
pertanto non era corretta l'esclusione, da quelli indennizzabili, dei danni provocati da difetto di manutenzione delle tubature di scarico di una fontana comunale (art. 1365 c.c.).
Il Comune id Viterbo ha riassunto la causa svolgendo le conclusioni riportate in epigrafe.
ha resistito alla contrapposta domanda. CP_1
r.g. n. 3 è rimasto contumace. CP_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte che, facendo applicazione dei criteri vincolanti sopra espressi, debba essere accolta la domanda del . Parte_1
Contr La difesa di - che ancor oggi esclude quel tipo di danno da quelli indennizzabili facendo leva sul concetto di “rottura” delle tubazioni o condutture a suo avviso non ravvisabile nella tracimazione di liquido per difetto (colposo) di manutenzione - si scontra con il chiaro dettato della Corte di legittimità.
Può aggiungersi che nel concetto di “rottura”, quando riferito ad un sistema (di tubazioni) qual è quello di convogliamento delle acque, rientra il suo mancato funzionamento per motivi diversi dalla effrazione fisica degli elementi e del materiale da cui è composto.
Contr Deve, pertanto, essere respinto l'appello di contro la sentenza del tribunale di Viterbo che “in accoglimento della domanda di garanzia dispiegata dal nei confronti di condanna la Compagnia a tenere indenne il Pt_1 CP_3 dei danni accertati e quantificati che l'ente dovrà corrispondere” e “ Pt_1
condanna la Compagnia a tenere indenne il delle spese processuali Pt_1
supportate per resistere alla domanda attrice.”.
Posto che la sentenza di questa Corte (n. 4033/2020) è stata impugnata solo in relazione al rapporto di garanzia mentre è passata in giudicato quanto al risarcimento del danno dovuto dal al danneggiato nella misura di euro Parte_1
180.000,00 oltre accessori come indicati nella sentenza gravata del Tribunale di Viterbo
n. 92/2014 del 22/23.1.2014 a tale ultimo importo va riferita anche la condanna dell'assicurazione in favore del Pt_1
Da quella somma deve essere detratta, in accoglimento del relativo motivo di appello dell'assicurazione, la franchigia fissa prevista dall'art. 27 delle condizioni di polizza nella misura di 1.000,00 euro.
Segue la condanna al rimborso delle spese di lite che il ha corrisposto o Pt_1 deve corrispondere al danneggiato per il primo grado e per l'appello. Parte_2
r.g. n. 4 Le spese di questo giudizio sono così liquidate, come nel dispositivo, in base alla regola della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello di (oggi che, Controparte_4 Controparte_1 per l'effetto, condanna a tenere indenne il da ogni esborso Parte_1 dipendente dalla sua condanna al risarcimento dei danni, dedotto l'importo di euro
1.000,00 in virtù della franchigia, ed al rimborso delle spese di giudizio del primo grado e dell'appello, liquidati in favore di;
CP_2
b) condanna al rimborso in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 7.500,00 oltre accessori e delle spese di lite del presente giudizio di rinvio e del giudizio di appello anteriore al rinvio, liquidate unitariamente in euro 15.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5