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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 7130/2025, promossa da: C.F.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Narciso Ghirardi (C.F.: ), C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Rossana Leggieri (C.F.: ), C.F._3
-resistente- e
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
-resistente contumace- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: annullarsi e/o revocarsi per carenza di motivazione il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. n. cronol. 1137/2025 del
5.2.2025 dal Tribunale di Venezia, Sezione 1, dott.ssa Silvia Bianchi, nel procedimento n.
4610/2025 di R.G. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per le causali dedotte in narrativa, liquidarsi il compenso del c.t.u. nella misura di € 3.835,00 tenuto conto dell'acconto di € 1.000,00 già versato, oltre oneri di legge, ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice, dott.
Silvia Bianchi, di € 10.000,00 oltre oneri di legge. Con rifusione delle spese di lite.
Per : CP_1
Nel merito. • Respingere le domande proposte da in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in atti. • Per le ragioni esposte in atti, ridurre l'importo di cui al decreto di liquidazione c.t.u. n. cronol. 1137/2025 del 5 febbraio
2025, R.G. 4610/2024, Dott.ssa Silvia Bianchi dovuto alla Dott.ssa nella CP_1 somma di euro 8.400,00, oltre accessori di legge, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione della data del dovuto al saldo, condannando al pagamento della suddetta somma in favore della Parte_1
Dott.ssa al netto degli acconti già ricevuti. • Si chiede la cancellazione, ai CP_1 sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni sconvenienti ed offensive meglio indicate nella parte motiva del presente atto. In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con decreto n. cronol. 1137/2025 del 5.2.2025 emesso nel procedimento n. R.G. 4610/2024, il Tribunale di Venezia ha liquidato alla CTU, dott.ssa la somma di € 10.000,00 a titolo di CP_1 onorario, al lordo di eventuali acconti già ricevuti, sulla maggior somma di euro 11.546,72 richiesta dalla medesima CTU con istanza del
3.2.2025. Part La (d'ora in poi ), con ricorso Parte_1
depositato in data 05.03.25 ha proposto tempestiva opposizione avverso detto decreto per omessa motivazione, erronea applicazione dei parametri ex art. 2 del decreto 30.05.2002 e incongrua quantificazione del compenso rispetto all'attività che sarebbe stata effettivamente svolta dalla CTU, instando per la riduzione del compenso ad euro 3.835,00, pari al valore minimo di legge, già detratti gli acconti già versati e per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento gravato.
Con comparsa di costituzione e risposta dd 19.05.2025 si è costituita l'opposta Dott.ssa che, riconosciuto di aver errato nel CP_1 calcolo del compenso in sede di presentazione della richiesta di liquidazione nell'ambito del giudizio presupposto, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso in misura pari euro 8400,00, calcolato in applicazione della stessa percentuale già applicata dal giudice a quo rispetto al compenso massimo, conforme (questa volta) ai parametri normativi.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Pag. 2 di 7 All'esito della prima udienza in data 29/05/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO.
Si dovrà, preliminarmente, dichiarare la contumacia del CP_2
poiché esso, regolarmente chiamato in giudizio, giusta notifica a
[...] mezzo PEC del 30.04.2025 (cfr. nota di deposito del 30.5.2025), non si
è costituito.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto andrà accolta nei limiti di cui infra.
Si osservi, in fatto, che la dott.ssa con istanza di liquidazione CP_1 dd 3.2.2025 (doc. 12 IVE), ha richiesto il pagamento di euro 11.546,72
a titolo di compensi professionali per la redazione dell'elaborato peritale ed il Giudice a quo, con il decreto oggi opposto, ha invece liquidato la somma di euro 10.000 oltre oneri, che è pari all'87% del parametro massimo liquidabile (secondo l'erroneo calcolo compiuto dalla CTU).
Tuttavia, essa opposta, con la comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, ha riconosciuto di aver errato nel prospettare al
Giudice procedente i parametri di liquidazione ex art. 2 dell'allegato al decreto del 30.05.2002 ed ha quindi aderito alle deduzioni che l'opponente ha articolato sul punto, di talché va considerato pacifico ed incontestato – oltre che conforme al menzionato parametro normativo
– che sul valore della controversia dichiarato nel giudizio presupposto, pari ad euro 457.102,95, gli importi liquidabili ammontano ad euro
4.835,17 secondo i valori minimi e ad euro 9.694,00 secondo i valori massimi. Entro tale perimetro resta, quale punto di contrasto fra le parti, la misura in concreto della liquidazione spettante alla CTU, che parte opponente chiede sia limitata al minimo, ovvero 4.835,17 euro (dal quale va detratto l'acconto di 1000,00 euro già corrisposto, per un totale di 3.835,17), sulla scorta dell'attività che ritiene essere stata effettivamente effettuata dalla dott.ssa (che a dire della IVE CP_1
Pag. 3 di 7 avrebbe dedicato alle operazioni peritali una sola seduta di appena un'ora e mezza ed operato pochi calcoli, comunque non di complessa entità); mentre parte opposta insiste per la liquidazione di euro 8400,00 oltre oneri, pari cioè all'87% del massimo liquidabile (come già deciso dal Giudice a quo), osservando che il quesito che il Giudice le ha sottoposto involgeva profili interpretativi complessi del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Un tanto premesso, si consideri in punto di diritto, che la liquidazione dei compensi del CTU costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito (Cass. 29876/2019) ed è regolata dai parametri richiamati dall'art. 51 del DPR 115/02 in forza dei quali il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale (cfr. Cass. 36396/2021).
Detti indici devono pertanto essere considerati alla luce della relazione peritale intesa quale esito complessivo dell'accertamento che prescinde dall'insieme delle indagini richieste per giungervi (Cass. 703/2024) e comportano per il giudice dell'opposizione al quale è devoluta la relativa cognizione la verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione (Cass. 1470/2018).
Premessi i predetti criteri di valutazione, si consideri che le parti nulla deducono ed eccepiscono sulla completezza della relazione peritale giacché la stessa fornisce, effettivamente, come evincibile dalla sua lettura, risposta ai quesiti posti dal Giudice con l'ordinanza del 24.09.24
(cfr. doc. 6 IVE) e successiva integrazione del 22.10.2024 (cfr. doc. 7
IVE), potendosi desumere tale completezza anche dalla circostanza che non pare, sulla scorta delle deduzioni delle parti, che nel giudizio r.g.
4610/24, dopo il deposito della perizia nel termine assegnato, siano stati richiesti o disposti supplementi di indagine.
In ordine invece alla difficoltà/complessità dell'attività peritale, oggetto di ferma contestazione dall'opponente, mette conto osservare che la CTU più volte dichiara nel proprio elaborato che il suo compito,
Pag. 4 di 7 come stabilito dal quesito (che essa opposta definisce chiaro), dovesse limitarsi all'applicazione letterale del dispositivo della Corte (che in più parti anche questo viene definito chiaro) e ad un mero calcolo aritmetico volto alla rivalutazione delle somme de quibus (Stante la chiara formulazione del quesito pag. 6 CTU… La scrivente ritiene di non condividere quanto esposto dal consulente di parte e ciò in ragione del fatto che la sentenza della Corte d'Appello è chiara nel limitare la rivalutazione monetaria alle sole somme liquidate in favore di Parte_1
pag. 25 CTU… Dal chiaro tenore letterale del dispositivo della sentenza della
Corte d'Appello pag. 38).
Le superiori affermazioni appaiono sconfessare la tesi ora propugnata dalla medesima opposta volta a dimostrare la complessità del quesito e del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello che avrebbe implicato l'asserita necessità di una complessa attività interpretativa degli stessi e, in definitiva, una tale complessità delle operazioni peritali, tale da giustificazione della liquidazione sulla scorta di parametri massimi o prossimi ai massimi.
A suffragare l'adombrata difficoltà nella redazione della perizia, la dott.ssa educe di aver provveduto all'elaborazione di due distinte CP_1
ipotesi di conteggio, al fine di facilitare la decisione del Giudice vista la complessità dell'interpretazione del dispositivo della sentenza d'appello (cfr. comparsa Memo pag. 4). Tale asserzione non appare dirimente poiché la CTU ha predisposto due prospetti contabili solo a seguito e quindi a causa – e pur sempre nei limiti e quale diretta conseguenza – delle precise e articolate osservazioni e prospettazioni provenienti dai CTP, Part in particolare dal consulente della (la quale ciononostante oggi tenta di ridimensionare l'attività della CTU). La redazione dei superiori prospetti trova quindi fondamento non in una autonoma iniziativa della
Dott.ssa ma poggia essenzialmente nell'attività di CP_1 interpretazione del dispositivo della sentenza della CDA di Venezia in questione già operata dal consulente di parte IVE.
Tutto ciò, pur comportando un maggior aggravio delle operazioni
Pag. 5 di 7 peritali, sicuramente esclude un'ipotesi di liquidazione in prossimità dei parametri massimi.
Valutato, pertanto, l'elaborato peritale alla luce dei criteri ex art 51
DPR 115/02; richiamato l'art. 2 dell'allegato al decreto 30.05.2002 di adeguamento del d.p.r. n. 115/2002, con riguardo al valore della controversia presupposta (euro 457.102,95); considerato che, in applicazione delle distinte aliquote del settimo scaglione (nel minimo pari allo 0,4737% e nel massimo pari allo 0,9474%), il compenso minimo ammonta ad € 4.835,17, mentre il compenso massimo ad € 9.694,00; tenuto conto di quanto sopra e considerata l'assenza di specifica motivazione da parte del giudice a quo che possa illuminare in concreto le ragioni sottese alla scelta da questi operata nella liquidazione (pari all'87% rispetto al compenso massimo richiesto in prima istanza dalla
CTU), appare congruo e proporzionato all'attività effettivamente svolta dalla CTU, dovendosene pur sempre riconoscere e sottolineare l'indubbio pregio e qualità, liquidare un compenso pari ad € 6.500,00, oltre oneri di legge (da cui andranno detratti gli eventuali acconti sinora corrisposti). L'onere del pagamento va posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti del giudizio presupposto, in solido tra loro, come peraltro stabilito dal Giudice a quo e in assenza di elementi che suggeriscano di discostarsi da tale determinazione, potendo comunque il CTU pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa (cfr.
Cass. 10804/2020).
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di opposizione.
Non va disposta la cancellazione delle espressioni sconvenienti richiesta dalla Dott.ssa segnatamente “una tabella che è non solo CP_1 errata ma pure manipolata” (p. 6 del opposizione) e “A bene vedere, la lunga dissertazione che nell'elaborato peritale la CTU espone in merito non è altro che un “copia e incolla”, ovvero una letterale trascrizione neppure completa, delle argomentazioni sviluppate dal CTP, dott. , di IVE, senza Per_1
alcuna altra considerazione da parte della CTU se non quella di rimettere la decisione al Giudice” (p. 9 opposizione) giacché per il loro tenore non
Pag. 6 di 7 appaiono trasmodanti l'ordinario diritto di difesa e si innestano direttamente su censure attinenti la controversia, dovendosi invece ammettere la cancellazione “allorquando le espressioni in parola siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e rivelino, pertanto, un'esclusiva volontà offensiva nei confronti della controparte (o dell'ufficio), non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa” (cfr. Cass. 21031/2016).
Considerato il complessivo esito del giudizio e attesa la condotta processuale della dott.ssa che ha riconosciuto l'erroneità del CP_1 calcolo portato dal decreto gravato (che essa opposta in buona fede non ha portato all'esecuzione, nonostante non ne fosse stata sospesa l'efficacia esecutiva) e la manifestata e incontestata disponibilità della stessa ad un confronto con la controparte che, al contrario, si è dimostrata immotivatamente indifferente al tentativo di definire stragiudizialmente la controversia, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di pagamento opposto, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
2. LIQUIDA alla CTU dr.ssa la complessiva somma CP_1
di € 6.500,00, oltre IVA e accessori di legge, ponendo tale somma (dalla quale andranno detratti gli acconti eventualmente già percepiti), provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido;
3. COMPENSA le spese processuali.
Provvedimento redatto con la collaborazione di TI Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Venezia, così deciso il 16/06/2025
IL GIUDICE Tobia Aceto
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