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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 602 del ruolo generale per l'anno 2024, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. PASQUALE MALANGONE;
PARTE OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO RUGGIERO;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8 del 2024 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
22.10.2021, del quale chiedeva la revoca, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per i motivi indicati nell'atto introduttivo. Al contempo, parte opponente ha eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Napoli.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza.
L'opposizione in questa sede proposta va accolta per i motivi che si esplicheranno nel prosieguo.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, va esaminata preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente nell'atto di citazione in opposizione.
Ed invero la odierna opponente sollevato, in via preliminare, l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito, deducendo che l'adito Tribunale non sarebbe competente a conoscere il presente giudizio né ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in quanto la società opponente avrebbe la sede legale in Napoli né tantomeno ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto il luogo di adempimento sarebbe quello della società debitrice (ovvero Napoli).
Infatti, il Tribunale adito non è competente né ai sensi dell'art. 19 c.p.c. poiché la società opponente ha sede in Napoli né ai sensi dell'art. 20 c.p.c. poiché il forum contractus nei contratti di trasporto va individuato nel luogo in cui è avvenuto il caricamento della merce.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto”.
Nel caso di specie, il caricamento della merce è avvenuto in Balvano.
Infine, l'adito Tribunale non è neanche competente ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c. poiché la domanda non ha ad oggetto una somma liquida.
Infatti, in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al
"quantum" (Cass. SS.UU. 17989/2016).
Nel caso di specie, il credito è fondato esclusivamente su fatture e, in applicazione dei principi appena espressi, non può ritenersi che il credito sia liquido, essendo infatti necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale per la determinazione della somma dovuta.
Infine, va osservato che, in base al combinato disposto degli artt. 44 e 279, co.1, c.p.c., le decisioni sulla competenza vanno ormai adottate con la forma dell'ordinanza.
Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (Cassazione civile, sez. III,
20/03/2006, n. 6106; conf. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2005, n. 10687, e Cassazione civile, sez. II, 15/12/1999, n. 14075).
E' chiaro che, dovendosi definire il presente giudizio, oltre a revocare il decreto ingiuntivo emesso, occorre altresì pronunciarsi sulle spese. In ordine a tale ultimo profilo, va evidenziato che in ragione del comportamento processuale di parte opposta (che ha aderito all'eccezione di incompetenza con le note ex art. 127 ter c.p.c.), le spese di lite del presente giudizio sono compensate mentre quelle della fase monitoria rimangono a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Napoli;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 8/2024;
c) fissa per la riassunzione della causa dinanzi all'Ufficio giudiziario il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
d) compensa le spese di lite;
e) pone le spese della fase monitoria a carico della parte opposta.
Così deciso in data 21.05.2025
Il Giudice dott.ssa Jone Galasso