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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11166 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 38073/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 dall'avv. Graziano Italo Capitano e dall'avv. Giovanni Faragasso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrenti -
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Arturo Maresca giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: servizio mensa, buono pasto e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 29 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- di essere dipendenti dell'azienda sanitaria resistente con contratto di lavoro subordinato e mansioni di infermiere professionale;
- di svolgere un orario di lavoro articolato su turni, tra cui quello notturno, articolato dalle 20:45 alle 7:15 sino a febbraio 2016 e dalle ore 20:45 alle ore 8:00 nel periodo successivo;
- di avere svolto il servizio nel turno notturno, secondo il predetto orario, nel numero di giornate lavorative indicate in ricorso, come risulta dai fogli di presenza rilasciati dall'azienda datrice di lavoro;
- di non aver fruito, nei suddetti turni, del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda, sia per l'impossibilità di allontanarsi dai reparti, sia perché lo stesso non era fruibile in orari notturni, secondo il prospetto analiticamente predisposto in ricorso per ciascuno di loro;
- di avere diritto, per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale. Alla stregua di queste premesse, pertanto, previo accertamento del diritto a usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere in orario notturno, i ricorrenti hanno chiesto di condannare l Parte_5 al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti il turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi allegati al ricorso come parte integrante dello stesso, oltre accessori di legge, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni: “1. in via principale, accertare e dichiarare in favore dei ricorrenti il diritto ottenere, per quanto motivato nel ricorso, il riconoscimento del buono pasto per il turno di lavoro notturno espletato conseguentemente, CONDANNARE l Controparte_1 in pers. del l.r.p.t., al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti al turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi contenuti in uno con il presente ricorso, notificati e ritenuti parte integrante del ricorso medesimo, maturati nel periodo di riferimento dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2023 inerenti i turni di lavoro con orario 20,45 / 07,15 e di seguito descritti specificamente per i singoli ricorrenti:
1. Parte_1 per il periodo 15 novembre 2018 al 30 ottobre 2023 per un totale di n. 338 buoni pasto corrispondenti al valore di € 2.017,86 (n. 338 turni notturni x 5,97
€ 2.017,86) per il periodo 13 ottobre 2022 al 30 ottobre Parte_2
2023 per un totale di n. 66 buoni pasto corrispondenti al valore di € 394,02 (n. 66 turni notturni x 5,97 € 394,02);
3. per il Parte_3 periodo 15 novembre 2018 al 07 novembre 2023 per un totale di n. 313 buoni pasto corrispondenti al valore di € 1.868,61 (n. 313 turni notturni x 5,97 € 1.868,61);
4. er il periodo 04 febbraio 2019 al 30 Parte_4 giugno 2023 per un totale di n. 260 buoni pasto corrispondenti al valore di € 1.552,20 (n. 260 turni notturni x 5,97 € 1.552,75); per un totale complessivo, salvo errori ed omissioni, di nn°° 2827 buoni pasto e così per un controvalore monetario di € 5.832,69 (cinquemilaottocentotrentadue, 69) per tutti, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali da calcolare dal giorno dell'esigibilità delle somme sino all'effettivo soddisfo ovvero quella somma minore o maggiore reputata di giustizia;
2. in via subordinata alla domanda che precede, nella denegata ipotesi di non riconoscibilità del diritto dei singoli ricorrenti ottenere il controvalore economico del singolo buono pasto, CONDANNARE l'
[...] alla corresponsione dei buoni pasto Controparte_1 cartacei maturati dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2023, attesa l'impossibilità degli stessi usufruire del servizio mensa per le ragioni meglio descritte in premessa, ovvero con esplicito riferimento al turno di lavoro notturno, così come calcolati nei singoli conteggi depositati e di seguito descritti:
1. per il periodo 15 novembre 2018 al 30 ottobre Parte_1
2023 per un totale di n. 338 buoni pasto;
2. per il periodo Parte_2
13 ottobre 2022 al 30 ottobre 2023 per un totale di n. 66 buoni pasto;
3.
per il periodo 15 novembre 2018 al 07 Parte_3 novembre 2023 per un totale di n. 313 buoni pasto;
4. Parte_4 er il periodo 04 febbraio 2019 al 30 giugno 2023 per un totale di
[...]
n. 260 buoni pasto;
per un totale complessivo, salvo errori ed omissioni, di nn° 977 buoni pasto da dividere tra tutti i ricorrenti in ragione di quanto riportato nei singoli conteggi analitici allegati in uno al presente atto, o il numero di buoni pasto maggiore o minore che risulteranno dovuto ai singoli ricorrenti secondo giustizia, oltre interessi legali da calcolare dal giorno dell'esigibilità delle somme sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento del pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto ovvero della mancata attribuzione del corrispondente numero dei buoni pasto cartacei, espressi nei punti che precedono, CONDANNARE l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti quale risarcimento del danno sofferto, il pagamento degli importi monetari espressi nei superiori punti di cui ai nn. da 1 a nn 19, per aver provveduto essi stessi e a proprie spese, all'acquisto di beni per il pasto;
In ogni caso, condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% forf. (art. 14 D.M. 08.04.04 n. 127), CAP ed IVA da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso e dell'Avv. Graziano Italo Capitano, procuratori antistatari.
5. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale, quantomeno parziale, delle pretese azionate e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova testimoniale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo i ricorrenti prodotto una diffida, trasmessa via pec alla parte datoriale rispettivamente in data 14 novembre 2023, 16 novembre 2023 e 23 novembre 2023, con cui è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione (cfr. doc. n. 35 del ricorso). E infatti, con il predetto atto di costituzione in mora è stata chiaramente esplicitata la pretesa alla corresponsione del buono pasto o del suo controvalore monetario, sì da manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro. Posto che i lavoratori hanno limitato il presente accertamento al quinquennio precedente l'atto interruttivo da ciascuno di loro compiuto non è, pertanto, decorso il periodo quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., sicché l'eccezione è infondata con riguardo a tutte le pretese azionate in giudizio.
3. Nel merito, sul piano fattuale preme anzitutto osservare che non è in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, i giorni di lavoro e le mansioni disimpegnate, con specifico riguardo anche ai turni di servizio notturni svolti nel periodo oggetto di controversia, indicati in ricorso da ciascuno dei ricorrenti. La parte datoriale ha, tuttavia, contestato la fascia oraria di espletamento del turno notturno, per come allegata al punto 3) del ricorso, evidenziando come, per tutto il periodo oggetto di giudizio, il turno notturno seguito dai lavoratori è sempre iniziato alle 20:00 e terminato alle 07:00 (con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata e uscita, 19:45, 07:15). Secondo quanto dedotto dall'azienda sanitaria, invero, “i ricorrenti ruotano infatti su tre turni, mattina - 07:00/13:30; pomeriggio - 13:30/20:00; notte - 20:00/07:00”.
Detta ultima circostanza è stata pienamente comprovata in giudizio, in quanto emergente dagli stessi fogli presenza dei ricorrenti, da questi prodotti a corredo della costituzione in giudizio (cfr. doc. da 37 a 40 allegati al ricorso), da cui risulta che questi timbrassero il cartellino in entrata prima delle ore 20:00, nonché confermata dalla prova testimoniale raccolta in giudizio con il teste , dipendente del dal 19 dicembre 2001, il Testimone_1 CP_1 quale ha così riferito: “lavoro su tre turni, articolati la mattina, il pomeriggio e la notte;
il turno notturno è articolato dalle 20:00 alle 7:00 del mattino successivo;
io lavoro nel laboratorio delle urgenze, ubicato all'ultimo piano della seconda clinica chirurgica, diretta dal prof. il turno degli Per_1 infermieri, come anche quello degli ausiliari e di tutte le professioni tecniche è analogo al mio” (cfr. verbale di udienza del 12 febbraio 2025).
4. Inoltre, come correttamente evidenziato in memoria di costituzione l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili, come emerge direttamente dalla normativa contrattuale invocata dagli stessi ricorrenti a supporto del proprio diritto. In particolare, la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il cui art. 29 stabilisce che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009, il quale ha disposto che “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. La vigenza attuale di queste disposizioni si ricava, invero, dalla previsione contenuta nell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità CP_1 continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa.
5. Sulla base di detto quadro di riferimento, sul piano generale la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla base di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle sei ore continuative in presenza di un servizio mensa istituito dalla parte datoriale è stata di recente definita, in termini negativi, dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, n. 9206 del 3 aprile 2023 e n. 25622 dell'1 settembre 2023, con le quali è stato in sostanza stabilito che, una volta che l' abbia ritenuto di istituire e organizzare il servizio mensa Parte_5
e il buono sostitutivo del pasto, sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per tutto il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, anche se svolta nel turno notturno. In applicazione di detti principi questo stesso ufficio giudiziario ha pronunciato vari provvedimenti – molti dei quali allegati dai ricorrenti – che hanno riconosciuto a dipendenti addetti ai turni notturni, anche presso il il diritto all'attribuzione del buono pasto per non avere Controparte_1 gli stessi potuto fruire del servizio mensa, in quanto erogato soltanto in orari diurni. Questi precedenti, di legittimità e di merito, tuttavia, pur nella loro sostanza condivisi da questo decidente, non sono pertinenti alla specificità del caso controverso, nel quale in punto di fatto la parte datoriale, riconosciuto di avere organizzato e regolamentato il servizio mensa e il buono pasto sostitutivo, ha tuttavia dedotto di avere rispettato la previsione negoziale istituendo un servizio sostitutivo della mensa, mediante l'attribuzione di un apposito cestino, fruibile sia nelle giornate festive, che per i dipendenti addetti ai turni notturni. Si tratta, pertanto, di un argomento difensivo in punto di fatto non prospettato nei precedenti procedimenti resi tra diverse parti – in qualche caso anche nei confronti dell'azienda odierna resistente – che induce, tuttavia, a rivisitare le considerazioni e le conclusioni raggiunte in precedenza in un contesto in cui detta circostanza non era stata rappresentata, trattandosi, in sostanza, di vicende non sovrapponibili. L'oggetto del presente giudizio, pertanto, non è la legittimità della sottrazione della mensa ai dipendenti addetti a turni notturni, ma l'effettiva attivazione in loro favore di un servizio sostitutivo, circostanza come detto non allegata in altri giudizi dalla difesa dell' . Parte_5 6. All'esito della complessa istruzione svolta, ritiene il Tribunale che la parte datoriale abbia comprovato di avere messo a disposizione dei lavoratori assegnati ai turni notturni un servizio sostitutivo della mensa serale mediante i c.d. cestini, distribuiti presso la dispensa e, quindi, erogati con modalità compatibili con gli orari di lavoro, sicché la mancata fruizione del servizio non è addebitabile al datore di lavoro, ma a una scelta del dipendente: con la conseguenza che non possa essere attribuito il buono pasto rivendicato in ricorso. Possono essere richiamate, anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c. più in particolare, le condivisibili argomentazioni utilizzate da questo Tribunale nelle tre sentenze nn. 10155, 10156 e 10157 del 14 ottobre 2025, prodotte da parte resistente in allegato alle note autorizzate, nelle quali è stata svolta istruttoria analoga a quella condotta nel presente giudizio, di cui vale la pena riportare questi significativi passaggi, relativi alla valutazione del materiale probatorio raccolto: “Alla luce delle surriferite risultanze istruttorie, analizzate nel dettaglio, è emerso con certezza che la resistente Controparte_1 abbia garantito, sin dall'affidamento in appalto del servizio mensa nel 2014, un servizio sostitutivo del pasto serale, mediante gli indicati cestini - composti al momento su indicazione del richiedente con cibi monoporzione preincartati
- a tutto il personale montante in turno alle ore 20:00. … Sulla scorta del compendio probatorio complessivamente acquisito, pertanto, deve ritenersi che ai dipendenti della resistente fosse garantita non solo Controparte_1 la possibilità del ritiro del cestino sostitutivo del pasto serale nei locali della dispensa entro le ore 19:45, come risulta sia dalle altre testimonianze acquisite che dagli avvisi aziendali in atti, bensì addirittura anche - seppure quale trattamento di miglior favore - in orario successivo, fino alle ore 20:50, orario fino al quale era necessariamente presente nei locali mensa il personale addetto ai servizi mensa per i degenti. … La condotta, ampia, istruzione ha pertanto consentito di accertare che l' , nell'ambito della Controparte_1 propria autonomia organizzativa e di concerto con la ditta appaltatrice del servizio, valutata l'esiguità del numero dei pasti serali erogati ai dipendenti, anche nel precedente periodo di gestione in proprio del servizio, ha ritenuto di offrirli mediante l'erogazione del servizio sostitutivo dei c.d. cestini. L'organizzazione adottata soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 29 del CCNL Sanità 2001, anche nella versione modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità 2009, a mente del quale, come sopra visto, “le aziende possono istituire mense” di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Avendo l resistente, nella propria autonomia, Controparte_1 deciso di istituire il servizio mensa, come era in sua facoltà, non può che ritenersi che la scelta di optare per il servizio sostitutivo del pasto serale mediante la distribuzione di cestini, per le modalità con cui si è accertato fosse organizzato ed erogato, garantisse l'esercizio del diritto di mensa dei dipendenti in servizio con turno notturno, di talché la scelta personale dei ricorrenti di non usufruirne impedisce l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate”.
7. Anche nel presente procedimento, all'esito dell'esperita istruttoria è stato dimostrato che il garantisce – e ha garantito per tutto il periodo CP_1 controverso – il servizio mensa serale mediante la distribuzione dei c.d.
“cestini”, che avviene tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con possibilità di ritiro sino alle 20:50. In aggiunta, nel corso della prova orale ha trovato conferma, come sopra precisato, il fatto che i ricorrenti abbiano sempre iniziato il turno notturno alle 20:00, con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata e, dunque, con possibilità di ritirare il cestino per la cena. Invero, già le testi e le quali hanno Testimone_2 Testimone_3 ricoperto, avvicendandosi, l'incarico di RU del servizio ristorazione per tutto il periodo controverso, hanno deposto in maniera chiara e lineare sulla base delle risultanze dei documenti disaminati per svolgere le loro funzioni amministrative. In particolare, la teste ha così riferito: “sono funzionario Tes_2 amministrativo dell'Azienda ospedaliera, equiparato a dirigente amministrativo;
mi occupo di acquisti, oltre a specifici incarichi di appalto che seguo come responsabile del procedimento;
mi occupo, in particolare, di approvvigionamenti di beni e servizi non sanitari e di tipo economale;
tra questi rientra il servizio di ristorazione, che è in appalto, del cui procedimento sono responsabile;
detto servizio comprende l'erogazione dei pasti ai degenti e l'erogazione dei pasti al personale del;
è stato attivato un servizio CP_1 mensa, distinto in pranzo e cena;
per il pranzo, la mensa è attiva dalle 11:45 alle 14:45, mentre in precedenza era attiva dalle 12:00 alle 15:00; il servizio mensa serale è articolato dalle 18:15 alle 19:45; preciso che nell'orario serale vengono erogati dei cestini presso la dispensa della cucina del;
CP_1 detta erogazione potrebbe essere effettuata anche oltre le 19:45, perché una parte del personale resta presente;
occupandomi degli ordini, posso dire che per la cena vengono distribuiti mensilmente circa due o tre cestini;
la fornitura di cestini sostitutivi avviene anche per il pranzo del sabato e della domenica, sempre presso la dispensa, dalle 12:00 alle 15:00; il cestino è composto da quattro fette di pane imbustate, prosciutto sottovuoto, formaggio confezionato, bicchiere, tris di posate, tovagliolo, frutta e acqua;
ho avuto l'incarico di curare il servizio di ristorazione da maggio 2019, ho trovato il servizio di acquisto dei cestini sostitutivi già in quel momento, che io sappia funzionava così anche da prima;
l'erogazione di pasti caldi è prevista solo per il pranzo, mentre a cena, nella fascia oraria di cui ho parlato, è prevista l'erogazione dei cestini sostitutivi in dispensa, non nei locali mensa;
il mio orario di lavoro è nella fascia antimeridiana, per 7 ore e 30 al giorno;
a pranzo, i dipendenti timbrano all'entrata della mensa, mentre per la cena i dipendenti firmano un foglio con il numero di matricola, perché noi dobbiamo pagare alla ditta gli accessi mensa;
si tratta, pertanto, del riscontro sugli accessi serali;
questi fogli arrivano a me, io li controllo a campione, dal momento che gli accessi mensa vanno pagati;
preciso che il dipendente che richiede il cestino può presentarsi in dispensa e riceverlo dalla ditta incaricata” (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La teste poi, ha rappresentato che “dal 2014 in poi la mensa Tes_3
è stata gestita in appalto con una ditta esterna;
il servizio mensa è stato lasciato nel turno del pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, quando venivano somministrati pasti caldi;
per la cena, invece, era organizzato un servizio di distribuzione dei cestini, che veniva svolto direttamente in dispensa;
non ricordo con esattezza quando ciò sia avvenuto, all'inizio, cioè a gennaio 2014, i cestini sono stati distribuiti in mensa;
in quella fase iniziale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e la mensa, intesa come pasto caldo, non è stata fruibile nemmeno a pranzo per circa due mesi;
la distribuzione dei cestini avveniva nella fascia oraria tra le 18:15 e le 19:45, con un addetto;
la cucina chiudeva alle 20:50, poteva capitare che il cestino fosse ritirato più tardi;
non c'era una delibera aziendale che istituiva questo servizio di erogazione dei cestini, ma c'era un cartello che indicava dove si poteva ritirare il cestino;
preciso che non erano tante le persone che venivano a cena;
ogni dipendente che si presentava doveva firmare un foglio che attestava il ritiro del cestino;
questo serviva come riscontro per la fatturazione alla ditta;
il cestino era composto da bottiglia d'acqua, busta di affettato, formaggio, pane e frutta;
che io sappia questo servizio è ancora attivo, io non vado mai a cena, ma uso la mensa a pranzo;
lavoro, inoltre, nella stessa stanza del direttore esecuzione contratti e, per questo, posso dire che pervengono i fogli di ritiro del cestino;
credo che paghiamo alla ditta € 5, oltre iva al 4% su ogni cestino;
ogni cena potevano essere erogati circa 8 o 9 cestini durante la settimana, qualcosa meno il sabato e la domenica;
l'orario di erogazione dei cestini è rimasto sempre invariato, dalle 18:15 alle 19:45” (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La combinazione di queste deposizioni, rese da soggetti particolarmente qualificati a riferire su circostanze di fatto di diretto riscontro e sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi di sorta, consente di accertare come sin dal 2014 sia attivo presso il Policlinico il servizio di distribuzione dei cestini, tutti i giorni dalle 18:15 alle 19:45, ma che la consegna del cestino ai dipendenti può avvenire anche oltre le 19:45, chiudendo la cucina alle 20:50. Entrambe le testimoni, operando sul versante amministrativo e, pertanto, visionando la relativa documentazione nell'esercizio delle loro mansioni, hanno poi spiegato le modalità di rendicontazione del servizio di distribuzione dei cestini, precisando che, all'atto del ritiro del cestino, i dipendenti firmano un apposito modulo, contenente nome, cognome e matricola, precisando che detti moduli sono poi consegnati al R.U.P. al fine di procedere al pagamento del servizio alla ditta incaricata. La teste ha altresì confermato la presenza di avviso che indica Tes_3 ai dipendenti dove poter ritirare il cestino e in quali fasce orarie, di cui all'allegato n. 3 della memoria di costituzione.
7.1 Per quanto le testi in questione svolgessero mansioni amministrative e, pertanto, non fossero presenti in azienda in orali serali, si tratta comunque di deposizioni rilevanti sul piano probatorio, in quanto l'effettiva attivazione del servizio dei cestini serali trova riscontro nella documentazione contabile pervenuta alle testi medesime ai fini della cura degli ulteriori adempimenti amministrativi e del pagamento in favore della . CP_2
Sul piano operativo, poi, l'effettivo funzionamento del servizio in orario pienamente compatibile con le esigenze dei turnisti notturni è stato confermato dagli altri testi escussi. Già il teste ha dichiarato che “durante il turno serale la mensa Tes_1
è chiusa, come anche la domenica e nei giorni festivi;
ho sentito dire che era attivo un servizio di distribuzione di cestini sostitutivi del pasto per il turno serale, ma non ne ho conoscenza diretta, io non l'ho mai ritirato;
nulla so riferire al riguardo;
so riferire poco in ordine alla mensa, dal momento che in generale l'ho frequentata molto raramente;
posso dire solo che ogni tanto, la domenica o nei giorni festivi, vado a ritirare una busta contenente panini sostitutivi del pasto, che contiene panini, affettati, formaggio, un frutto e una bottiglia d'acqua; questo mi è capitato solo a pranzo, per il resto non so dire altro sul servizio mensa”. Con ciò, pertanto, confermando anzitutto l'effettività del servizio di distribuzione dei cestini la domenica e nei giorni festivi, direttamente constatato per essersene lo stesso teste direttamente avvalso, nonché la composizione del pasto descritta anche dalle testi e e, Tes_2 Tes_3 peraltro, fornendo un riscontro anche sull'erogazione del cestino in orario serale, trattandosi di circostanza di cui il teste aveva sentito parlare nell'ambiente di lavoro.
7.2 Alla luce di queste risultanze istruttorie sono stati pertanto acquisiti al processo significativi spunti di indagine in ordine alla sussistenza di modalità sostitutive del servizio mensa con riferimento ai turni notturni, sul quale hanno riferito in generale le testi e spunti che il Tribunale ha Tes_2 Tes_3 ritenuto di approfondire nel contraddittorio delle parti mediante l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., tenuto conto che nel rito del lavoro occorre contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo - che obbedisce al criterio formale di giudizio fondato sull'onere della prova - con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, sicché quando le risultanze di causa offrano significativi dati e spunti di indagine il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le precisazioni e le prove già acquisite, ma ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati in tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti dedotti, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di decadenze o preclusioni in danno delle parti. In quest'ottica, pertanto, il Tribunale ha disposto un supplemento di istruttoria rilevando che per costante giurisprudenza di legittimità l'attivazione dei poteri officiosi vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria, situazione ricorrente nella specie in ragione del contenuto delle deposizioni raccolte (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 11353 del 17 giugno 2004 e, di recente, Cass., sez. lav., n. 26597 del 23 novembre 2020). Orbene, di particolare e decisivo spessore nel fornire conferma al materiale probatorio già acquisito è, soprattutto, la deposizione resa dal teste capo area della società appaltatrice “Gruppo Authentica”, che Testimone_4 gestisce il servizio di ristorazione presso il , il quale ha riferito in CP_1 modo coerente e lineare sulle circostanze relative all'erogazione del servizio nei seguenti termini: “a pranzo la mensa è aperta, mentre per il turno serale è prevista la distribuzione di un cestino sostitutivo, composto da panini, con affettati e formaggi, acqua e frutta;
il capitolato tecnico dell'appalto non dà specifiche su quest'ultimo servizio, noi abbiamo mantenuto le abitudini che abbiamo trovato al momento del subentro, nel luglio 2021 e abbiamo mantenuto orari e modalità di distribuzione;
la distribuzione era prevista sino circa alle 19:45 – 19:50, anche se non era indicato uno specifico soggetto responsabile dell'erogazione del cestino;
tuttavia, i dipendenti potevano venire anche oltre, sino a quando la struttura restava aperta, cioè sino alle ore 21:00, quanto tutto il personale anche presente andava via;
preciso che la dietista si tratteneva sino alle 20:00, poi restava altro personale di cucina;
il dipendente poteva chiamare in struttura e venire a ritirare il cestino sino a quando il personale era presente, questa circostanza si è verificata più volte;
un nostro referente sul posto è sempre presente;
l'incarico di distribuzione del cestino non era affidato a un nostro specifico operatore, ma gravava sulla nostra struttura, i nostri dipendenti sapevano che dovevano erogare il cestino se il personale dell'ospedale lo chiedeva;
questo servizio è stato però utilizzato pochissimo dal personale ospedaliero, venivano erogati circa tre o quattro cestini al mese, sicché non è stato ritenuto conveniente dal punto di vista economico disporne una regolamentazione più puntuale;
i cestini venivano erogati nei locali di nostra pertinenza, quindi o nella cucina o nella dispensa sottostante;
queste modalità di cui ho parlato riguardano tutto il periodo in cui abbiamo lavorato in appalto con l'azienda e sono operative anche adesso;
questo servizio viene erogato in tutte le serate della settimana, nonché a pranzo di sabato e di domenica, quando la mensa è chiusa;
preciso che in queste giornate l'affluenza in mensa è molto bassa e non conviene tenerla aperta, ma che, in ogni caso, per il personale che ne faccia richiesta è garantita la somministrazione del cestino sostitutivo;
si tratta di un servizio che ci viene retribuito, il dipendente sottoscrive un foglio apposito, in cui vengono indicati nome, cognome, matricola e reparto di appartenenza, e a fine mese i fogli vengono consegnati al DEC dell'appalto, che dopo le opportune verifiche dà mandato di pagamento per i pasti così erogati;
preciso che nel foglio viene specificato se il cestino viene distribuito per cena;
io non sono stato mai presente a cena, durante l'erogazione dei cestini;
io sono il capo area è ho impartito specifiche disposizioni al mio personale di erogare il cestino sino alla chiusura;
ho avuto riscontro che ciò sia avvenuto e avvenga, dal momento che poi questi pasti ci vengono fatturati;
non ricordo di lamentale formali, né per mancata erogazione del servizio, ma ribadisco che era ed è un servizio richiesto molto poco dal personale ospedaliero” (cfr. verbale di udienza del 2 luglio 2025).
7.3 Infine, nello stesso senso si colloca anche la deposizione del teste direttore esecuzione contratto (DEC) dell'intero servizio Testimone_5 ristorazione, il quale ha confermato l'operatività del servizio di distribuzione serale dei cestini sin dal 2014, nonché le modalità di erogazione dei cestini e della loro rendicontazione, precisando che “il servizio di cestino serale è attivo da gennaio 2014, si tratta dell'apposito servizio sostitutivo della cena”. Il teste ha altresì confermato l'orario di distribuzione 18:15 – 19:45, sebbene rappresentando che, nel periodo antecedente a marzo 2019, l'orario di erogazione sarebbe stato dalle 17:30 alle 18:30. Tuttavia, avendo il teste precisato che “il personale della ristorazione era attivo sino alle 20:50 e sino a quell'orario era possibile ritirare il cestino;
fin dall'inizio è stato consentito ai dipendenti di ritirare il cestino fino all'orario di presenza del personale della ristorazione, ossia sino alle 20:50” e non avendo nessuno degli altri testi fatto riferimento a un orario fino alle 18:30 per l'erogazione del cestino, occorre ritenere o che il teste abbia fatto confusione – non essendo mai stato, peraltro, presente nel presidio ospedaliero in orari serali –, ovvero che abbia fatto riferimento a un'indicazione formale, di massima, poi non osservata in concreto, perché di fatto il cestino è stato sempre erogato a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta sino all'orario in cui sono stati presenti i dipendenti dell'appaltatore (cfr. verbale di udienza del 18 giugno 2025).
8. Sicché risulta definitivamente accertato in questo giudizio che, pur non essendo espressamente previsto un orario per la distribuzione nel capitolato di appalto, presso il locale dispensa del è stato messo a disposizione CP_1 dei dipendenti interessati un cestino sostitutivo del pasto serale, erogato anche sino a ridosso delle ore 21:00, confermando sul versante operativo quanto già riferito dalle funzionarie amministrative. Il teste in particolare, ha rappresentato che le modalità di Tes_4 erogazione del servizio sono state mantenute nel cambio appalto rispetto a quanto già avveniva in precedenza, fornendo un riscontro anche alle dichiarazioni delle RU UM e Tes_3
E poiché l'azienda ospedaliera garantisce il servizio mensa serale mediante la distribuzione di cestini sostitutivi e i ricorrenti, considerato l'inizio del turno notturno alle 20:00, con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata, hanno sempre avuto la possibilità di fruirne, le pretese attoree vanno disattese. L'art. 29 del CCNL, infatti, non impone l'attivazione di un servizio mensa per tutte le fasce orarie, ma soltanto, una volta presa questa determinazione, di consentirne la fruizione, diretta o con modalità sostitutive, a tutti i dipendenti, come avvenuto nella specie, laddove la presumibile limitata richiesta della mensa per i turni notturni e l'eccessiva onerosità della relativa erogazione ha trovato adeguata compensazione con l'attribuzione di un servizio sostitutivo, potendosi così condividere le affermazioni conclusive sul punto delle citate sentenze n. 10155, 10156 e 10157 del 14 ottobre 2025 di questo Tribunale: “L'organizzazione adottata soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 29 del CCNL Sanità 2001, anche nella versione modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità 2009, a mente del quale, come sopra visto, “le aziende possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Avendo l resistente, nella propria autonomia, Controparte_1 deciso di istituire il servizio mensa, come era in sua facoltà, non può che ritenersi che la scelta di optare per il servizio sostitutivo del pasto serale mediante la distribuzione di cestini, per le modalità con cui si è accertato fosse organizzato ed erogato, garantisse l'esercizio del diritto di mensa dei dipendenti in servizio con turno notturno, di talché la scelta personale dei ricorrenti di non usufruirne impedisce l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate”.
9. La documentata sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in fattispecie simili e la complessità e novità della questione esaminata consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 4 novembre 2025. Il giudice Cesare Russo
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 38073/2023 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi
[...] Parte_4 dall'avv. Graziano Italo Capitano e dall'avv. Giovanni Faragasso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrenti -
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. Arturo Maresca giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: servizio mensa, buono pasto e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 29 novembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- di essere dipendenti dell'azienda sanitaria resistente con contratto di lavoro subordinato e mansioni di infermiere professionale;
- di svolgere un orario di lavoro articolato su turni, tra cui quello notturno, articolato dalle 20:45 alle 7:15 sino a febbraio 2016 e dalle ore 20:45 alle ore 8:00 nel periodo successivo;
- di avere svolto il servizio nel turno notturno, secondo il predetto orario, nel numero di giornate lavorative indicate in ricorso, come risulta dai fogli di presenza rilasciati dall'azienda datrice di lavoro;
- di non aver fruito, nei suddetti turni, del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda, sia per l'impossibilità di allontanarsi dai reparti, sia perché lo stesso non era fruibile in orari notturni, secondo il prospetto analiticamente predisposto in ricorso per ciascuno di loro;
- di avere diritto, per contro, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale. Alla stregua di queste premesse, pertanto, previo accertamento del diritto a usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere in orario notturno, i ricorrenti hanno chiesto di condannare l Parte_5 al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti il turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi allegati al ricorso come parte integrante dello stesso, oltre accessori di legge, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni: “1. in via principale, accertare e dichiarare in favore dei ricorrenti il diritto ottenere, per quanto motivato nel ricorso, il riconoscimento del buono pasto per il turno di lavoro notturno espletato conseguentemente, CONDANNARE l Controparte_1 in pers. del l.r.p.t., al pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto inerenti al turno notturno, così come calcolati nei singoli conteggi contenuti in uno con il presente ricorso, notificati e ritenuti parte integrante del ricorso medesimo, maturati nel periodo di riferimento dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2023 inerenti i turni di lavoro con orario 20,45 / 07,15 e di seguito descritti specificamente per i singoli ricorrenti:
1. Parte_1 per il periodo 15 novembre 2018 al 30 ottobre 2023 per un totale di n. 338 buoni pasto corrispondenti al valore di € 2.017,86 (n. 338 turni notturni x 5,97
€ 2.017,86) per il periodo 13 ottobre 2022 al 30 ottobre Parte_2
2023 per un totale di n. 66 buoni pasto corrispondenti al valore di € 394,02 (n. 66 turni notturni x 5,97 € 394,02);
3. per il Parte_3 periodo 15 novembre 2018 al 07 novembre 2023 per un totale di n. 313 buoni pasto corrispondenti al valore di € 1.868,61 (n. 313 turni notturni x 5,97 € 1.868,61);
4. er il periodo 04 febbraio 2019 al 30 Parte_4 giugno 2023 per un totale di n. 260 buoni pasto corrispondenti al valore di € 1.552,20 (n. 260 turni notturni x 5,97 € 1.552,75); per un totale complessivo, salvo errori ed omissioni, di nn°° 2827 buoni pasto e così per un controvalore monetario di € 5.832,69 (cinquemilaottocentotrentadue, 69) per tutti, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali da calcolare dal giorno dell'esigibilità delle somme sino all'effettivo soddisfo ovvero quella somma minore o maggiore reputata di giustizia;
2. in via subordinata alla domanda che precede, nella denegata ipotesi di non riconoscibilità del diritto dei singoli ricorrenti ottenere il controvalore economico del singolo buono pasto, CONDANNARE l'
[...] alla corresponsione dei buoni pasto Controparte_1 cartacei maturati dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2023, attesa l'impossibilità degli stessi usufruire del servizio mensa per le ragioni meglio descritte in premessa, ovvero con esplicito riferimento al turno di lavoro notturno, così come calcolati nei singoli conteggi depositati e di seguito descritti:
1. per il periodo 15 novembre 2018 al 30 ottobre Parte_1
2023 per un totale di n. 338 buoni pasto;
2. per il periodo Parte_2
13 ottobre 2022 al 30 ottobre 2023 per un totale di n. 66 buoni pasto;
3.
per il periodo 15 novembre 2018 al 07 Parte_3 novembre 2023 per un totale di n. 313 buoni pasto;
4. Parte_4 er il periodo 04 febbraio 2019 al 30 giugno 2023 per un totale di
[...]
n. 260 buoni pasto;
per un totale complessivo, salvo errori ed omissioni, di nn° 977 buoni pasto da dividere tra tutti i ricorrenti in ragione di quanto riportato nei singoli conteggi analitici allegati in uno al presente atto, o il numero di buoni pasto maggiore o minore che risulteranno dovuto ai singoli ricorrenti secondo giustizia, oltre interessi legali da calcolare dal giorno dell'esigibilità delle somme sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento del pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto ovvero della mancata attribuzione del corrispondente numero dei buoni pasto cartacei, espressi nei punti che precedono, CONDANNARE l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti quale risarcimento del danno sofferto, il pagamento degli importi monetari espressi nei superiori punti di cui ai nn. da 1 a nn 19, per aver provveduto essi stessi e a proprie spese, all'acquisto di beni per il pasto;
In ogni caso, condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% forf. (art. 14 D.M. 08.04.04 n. 127), CAP ed IVA da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso e dell'Avv. Graziano Italo Capitano, procuratori antistatari.
5. predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale, quantomeno parziale, delle pretese azionate e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova testimoniale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione, avendo i ricorrenti prodotto una diffida, trasmessa via pec alla parte datoriale rispettivamente in data 14 novembre 2023, 16 novembre 2023 e 23 novembre 2023, con cui è stato rivendicato il diritto al buono pasto per il periodo pregresso, così interrompendo in corso della prescrizione (cfr. doc. n. 35 del ricorso). E infatti, con il predetto atto di costituzione in mora è stata chiaramente esplicitata la pretesa alla corresponsione del buono pasto o del suo controvalore monetario, sì da manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del datore di lavoro. Posto che i lavoratori hanno limitato il presente accertamento al quinquennio precedente l'atto interruttivo da ciascuno di loro compiuto non è, pertanto, decorso il periodo quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., sicché l'eccezione è infondata con riguardo a tutte le pretese azionate in giudizio.
3. Nel merito, sul piano fattuale preme anzitutto osservare che non è in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, i giorni di lavoro e le mansioni disimpegnate, con specifico riguardo anche ai turni di servizio notturni svolti nel periodo oggetto di controversia, indicati in ricorso da ciascuno dei ricorrenti. La parte datoriale ha, tuttavia, contestato la fascia oraria di espletamento del turno notturno, per come allegata al punto 3) del ricorso, evidenziando come, per tutto il periodo oggetto di giudizio, il turno notturno seguito dai lavoratori è sempre iniziato alle 20:00 e terminato alle 07:00 (con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata e uscita, 19:45, 07:15). Secondo quanto dedotto dall'azienda sanitaria, invero, “i ricorrenti ruotano infatti su tre turni, mattina - 07:00/13:30; pomeriggio - 13:30/20:00; notte - 20:00/07:00”.
Detta ultima circostanza è stata pienamente comprovata in giudizio, in quanto emergente dagli stessi fogli presenza dei ricorrenti, da questi prodotti a corredo della costituzione in giudizio (cfr. doc. da 37 a 40 allegati al ricorso), da cui risulta che questi timbrassero il cartellino in entrata prima delle ore 20:00, nonché confermata dalla prova testimoniale raccolta in giudizio con il teste , dipendente del dal 19 dicembre 2001, il Testimone_1 CP_1 quale ha così riferito: “lavoro su tre turni, articolati la mattina, il pomeriggio e la notte;
il turno notturno è articolato dalle 20:00 alle 7:00 del mattino successivo;
io lavoro nel laboratorio delle urgenze, ubicato all'ultimo piano della seconda clinica chirurgica, diretta dal prof. il turno degli Per_1 infermieri, come anche quello degli ausiliari e di tutte le professioni tecniche è analogo al mio” (cfr. verbale di udienza del 12 febbraio 2025).
4. Inoltre, come correttamente evidenziato in memoria di costituzione l'istituzione o meno del servizio mensa, in via diretta o con modalità sostitutive, rientra nelle scelte organizzative aziendali discrezionali e insindacabili, come emerge direttamente dalla normativa contrattuale invocata dagli stessi ricorrenti a supporto del proprio diritto. In particolare, la normativa che regola la fattispecie controversa è, tuttora, il CCNL Sanità sottoscritto il 20 settembre 2001, il cui art. 29 stabilisce che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione contrattuale è stata modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009, il quale ha disposto che “1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. La vigenza attuale di queste disposizioni si ricava, invero, dalla previsione contenuta nell'art. 99 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018, a norma del quale “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità CP_1 continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”, che non contempla previsioni in ordine alla disciplina del servizio mensa.
5. Sulla base di detto quadro di riferimento, sul piano generale la questione interpretativa circa la possibilità da parte del datore di lavoro, sulla base di proprie disposizioni organizzative, di comprimere o elidere il diritto al buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che lavorino con un orario superiore alle sei ore continuative in presenza di un servizio mensa istituito dalla parte datoriale è stata di recente definita, in termini negativi, dalla Corte di legittimità, con due successive pronunce, n. 9206 del 3 aprile 2023 e n. 25622 dell'1 settembre 2023, con le quali è stato in sostanza stabilito che, una volta che l' abbia ritenuto di istituire e organizzare il servizio mensa Parte_5
e il buono sostitutivo del pasto, sia illegittima la violazione della previsione negoziale dell'art. 29, che lo contempla per tutto il personale che svolga una prestazione eccedente le sei ore lavorative, anche se svolta nel turno notturno. In applicazione di detti principi questo stesso ufficio giudiziario ha pronunciato vari provvedimenti – molti dei quali allegati dai ricorrenti – che hanno riconosciuto a dipendenti addetti ai turni notturni, anche presso il il diritto all'attribuzione del buono pasto per non avere Controparte_1 gli stessi potuto fruire del servizio mensa, in quanto erogato soltanto in orari diurni. Questi precedenti, di legittimità e di merito, tuttavia, pur nella loro sostanza condivisi da questo decidente, non sono pertinenti alla specificità del caso controverso, nel quale in punto di fatto la parte datoriale, riconosciuto di avere organizzato e regolamentato il servizio mensa e il buono pasto sostitutivo, ha tuttavia dedotto di avere rispettato la previsione negoziale istituendo un servizio sostitutivo della mensa, mediante l'attribuzione di un apposito cestino, fruibile sia nelle giornate festive, che per i dipendenti addetti ai turni notturni. Si tratta, pertanto, di un argomento difensivo in punto di fatto non prospettato nei precedenti procedimenti resi tra diverse parti – in qualche caso anche nei confronti dell'azienda odierna resistente – che induce, tuttavia, a rivisitare le considerazioni e le conclusioni raggiunte in precedenza in un contesto in cui detta circostanza non era stata rappresentata, trattandosi, in sostanza, di vicende non sovrapponibili. L'oggetto del presente giudizio, pertanto, non è la legittimità della sottrazione della mensa ai dipendenti addetti a turni notturni, ma l'effettiva attivazione in loro favore di un servizio sostitutivo, circostanza come detto non allegata in altri giudizi dalla difesa dell' . Parte_5 6. All'esito della complessa istruzione svolta, ritiene il Tribunale che la parte datoriale abbia comprovato di avere messo a disposizione dei lavoratori assegnati ai turni notturni un servizio sostitutivo della mensa serale mediante i c.d. cestini, distribuiti presso la dispensa e, quindi, erogati con modalità compatibili con gli orari di lavoro, sicché la mancata fruizione del servizio non è addebitabile al datore di lavoro, ma a una scelta del dipendente: con la conseguenza che non possa essere attribuito il buono pasto rivendicato in ricorso. Possono essere richiamate, anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c. più in particolare, le condivisibili argomentazioni utilizzate da questo Tribunale nelle tre sentenze nn. 10155, 10156 e 10157 del 14 ottobre 2025, prodotte da parte resistente in allegato alle note autorizzate, nelle quali è stata svolta istruttoria analoga a quella condotta nel presente giudizio, di cui vale la pena riportare questi significativi passaggi, relativi alla valutazione del materiale probatorio raccolto: “Alla luce delle surriferite risultanze istruttorie, analizzate nel dettaglio, è emerso con certezza che la resistente Controparte_1 abbia garantito, sin dall'affidamento in appalto del servizio mensa nel 2014, un servizio sostitutivo del pasto serale, mediante gli indicati cestini - composti al momento su indicazione del richiedente con cibi monoporzione preincartati
- a tutto il personale montante in turno alle ore 20:00. … Sulla scorta del compendio probatorio complessivamente acquisito, pertanto, deve ritenersi che ai dipendenti della resistente fosse garantita non solo Controparte_1 la possibilità del ritiro del cestino sostitutivo del pasto serale nei locali della dispensa entro le ore 19:45, come risulta sia dalle altre testimonianze acquisite che dagli avvisi aziendali in atti, bensì addirittura anche - seppure quale trattamento di miglior favore - in orario successivo, fino alle ore 20:50, orario fino al quale era necessariamente presente nei locali mensa il personale addetto ai servizi mensa per i degenti. … La condotta, ampia, istruzione ha pertanto consentito di accertare che l' , nell'ambito della Controparte_1 propria autonomia organizzativa e di concerto con la ditta appaltatrice del servizio, valutata l'esiguità del numero dei pasti serali erogati ai dipendenti, anche nel precedente periodo di gestione in proprio del servizio, ha ritenuto di offrirli mediante l'erogazione del servizio sostitutivo dei c.d. cestini. L'organizzazione adottata soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 29 del CCNL Sanità 2001, anche nella versione modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità 2009, a mente del quale, come sopra visto, “le aziende possono istituire mense” di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Avendo l resistente, nella propria autonomia, Controparte_1 deciso di istituire il servizio mensa, come era in sua facoltà, non può che ritenersi che la scelta di optare per il servizio sostitutivo del pasto serale mediante la distribuzione di cestini, per le modalità con cui si è accertato fosse organizzato ed erogato, garantisse l'esercizio del diritto di mensa dei dipendenti in servizio con turno notturno, di talché la scelta personale dei ricorrenti di non usufruirne impedisce l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate”.
7. Anche nel presente procedimento, all'esito dell'esperita istruttoria è stato dimostrato che il garantisce – e ha garantito per tutto il periodo CP_1 controverso – il servizio mensa serale mediante la distribuzione dei c.d.
“cestini”, che avviene tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con possibilità di ritiro sino alle 20:50. In aggiunta, nel corso della prova orale ha trovato conferma, come sopra precisato, il fatto che i ricorrenti abbiano sempre iniziato il turno notturno alle 20:00, con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata e, dunque, con possibilità di ritirare il cestino per la cena. Invero, già le testi e le quali hanno Testimone_2 Testimone_3 ricoperto, avvicendandosi, l'incarico di RU del servizio ristorazione per tutto il periodo controverso, hanno deposto in maniera chiara e lineare sulla base delle risultanze dei documenti disaminati per svolgere le loro funzioni amministrative. In particolare, la teste ha così riferito: “sono funzionario Tes_2 amministrativo dell'Azienda ospedaliera, equiparato a dirigente amministrativo;
mi occupo di acquisti, oltre a specifici incarichi di appalto che seguo come responsabile del procedimento;
mi occupo, in particolare, di approvvigionamenti di beni e servizi non sanitari e di tipo economale;
tra questi rientra il servizio di ristorazione, che è in appalto, del cui procedimento sono responsabile;
detto servizio comprende l'erogazione dei pasti ai degenti e l'erogazione dei pasti al personale del;
è stato attivato un servizio CP_1 mensa, distinto in pranzo e cena;
per il pranzo, la mensa è attiva dalle 11:45 alle 14:45, mentre in precedenza era attiva dalle 12:00 alle 15:00; il servizio mensa serale è articolato dalle 18:15 alle 19:45; preciso che nell'orario serale vengono erogati dei cestini presso la dispensa della cucina del;
CP_1 detta erogazione potrebbe essere effettuata anche oltre le 19:45, perché una parte del personale resta presente;
occupandomi degli ordini, posso dire che per la cena vengono distribuiti mensilmente circa due o tre cestini;
la fornitura di cestini sostitutivi avviene anche per il pranzo del sabato e della domenica, sempre presso la dispensa, dalle 12:00 alle 15:00; il cestino è composto da quattro fette di pane imbustate, prosciutto sottovuoto, formaggio confezionato, bicchiere, tris di posate, tovagliolo, frutta e acqua;
ho avuto l'incarico di curare il servizio di ristorazione da maggio 2019, ho trovato il servizio di acquisto dei cestini sostitutivi già in quel momento, che io sappia funzionava così anche da prima;
l'erogazione di pasti caldi è prevista solo per il pranzo, mentre a cena, nella fascia oraria di cui ho parlato, è prevista l'erogazione dei cestini sostitutivi in dispensa, non nei locali mensa;
il mio orario di lavoro è nella fascia antimeridiana, per 7 ore e 30 al giorno;
a pranzo, i dipendenti timbrano all'entrata della mensa, mentre per la cena i dipendenti firmano un foglio con il numero di matricola, perché noi dobbiamo pagare alla ditta gli accessi mensa;
si tratta, pertanto, del riscontro sugli accessi serali;
questi fogli arrivano a me, io li controllo a campione, dal momento che gli accessi mensa vanno pagati;
preciso che il dipendente che richiede il cestino può presentarsi in dispensa e riceverlo dalla ditta incaricata” (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La teste poi, ha rappresentato che “dal 2014 in poi la mensa Tes_3
è stata gestita in appalto con una ditta esterna;
il servizio mensa è stato lasciato nel turno del pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, quando venivano somministrati pasti caldi;
per la cena, invece, era organizzato un servizio di distribuzione dei cestini, che veniva svolto direttamente in dispensa;
non ricordo con esattezza quando ciò sia avvenuto, all'inizio, cioè a gennaio 2014, i cestini sono stati distribuiti in mensa;
in quella fase iniziale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e la mensa, intesa come pasto caldo, non è stata fruibile nemmeno a pranzo per circa due mesi;
la distribuzione dei cestini avveniva nella fascia oraria tra le 18:15 e le 19:45, con un addetto;
la cucina chiudeva alle 20:50, poteva capitare che il cestino fosse ritirato più tardi;
non c'era una delibera aziendale che istituiva questo servizio di erogazione dei cestini, ma c'era un cartello che indicava dove si poteva ritirare il cestino;
preciso che non erano tante le persone che venivano a cena;
ogni dipendente che si presentava doveva firmare un foglio che attestava il ritiro del cestino;
questo serviva come riscontro per la fatturazione alla ditta;
il cestino era composto da bottiglia d'acqua, busta di affettato, formaggio, pane e frutta;
che io sappia questo servizio è ancora attivo, io non vado mai a cena, ma uso la mensa a pranzo;
lavoro, inoltre, nella stessa stanza del direttore esecuzione contratti e, per questo, posso dire che pervengono i fogli di ritiro del cestino;
credo che paghiamo alla ditta € 5, oltre iva al 4% su ogni cestino;
ogni cena potevano essere erogati circa 8 o 9 cestini durante la settimana, qualcosa meno il sabato e la domenica;
l'orario di erogazione dei cestini è rimasto sempre invariato, dalle 18:15 alle 19:45” (cfr. verbale di udienza del 4 dicembre 2024). La combinazione di queste deposizioni, rese da soggetti particolarmente qualificati a riferire su circostanze di fatto di diretto riscontro e sulla cui attendibilità non sono emersi dubbi di sorta, consente di accertare come sin dal 2014 sia attivo presso il Policlinico il servizio di distribuzione dei cestini, tutti i giorni dalle 18:15 alle 19:45, ma che la consegna del cestino ai dipendenti può avvenire anche oltre le 19:45, chiudendo la cucina alle 20:50. Entrambe le testimoni, operando sul versante amministrativo e, pertanto, visionando la relativa documentazione nell'esercizio delle loro mansioni, hanno poi spiegato le modalità di rendicontazione del servizio di distribuzione dei cestini, precisando che, all'atto del ritiro del cestino, i dipendenti firmano un apposito modulo, contenente nome, cognome e matricola, precisando che detti moduli sono poi consegnati al R.U.P. al fine di procedere al pagamento del servizio alla ditta incaricata. La teste ha altresì confermato la presenza di avviso che indica Tes_3 ai dipendenti dove poter ritirare il cestino e in quali fasce orarie, di cui all'allegato n. 3 della memoria di costituzione.
7.1 Per quanto le testi in questione svolgessero mansioni amministrative e, pertanto, non fossero presenti in azienda in orali serali, si tratta comunque di deposizioni rilevanti sul piano probatorio, in quanto l'effettiva attivazione del servizio dei cestini serali trova riscontro nella documentazione contabile pervenuta alle testi medesime ai fini della cura degli ulteriori adempimenti amministrativi e del pagamento in favore della . CP_2
Sul piano operativo, poi, l'effettivo funzionamento del servizio in orario pienamente compatibile con le esigenze dei turnisti notturni è stato confermato dagli altri testi escussi. Già il teste ha dichiarato che “durante il turno serale la mensa Tes_1
è chiusa, come anche la domenica e nei giorni festivi;
ho sentito dire che era attivo un servizio di distribuzione di cestini sostitutivi del pasto per il turno serale, ma non ne ho conoscenza diretta, io non l'ho mai ritirato;
nulla so riferire al riguardo;
so riferire poco in ordine alla mensa, dal momento che in generale l'ho frequentata molto raramente;
posso dire solo che ogni tanto, la domenica o nei giorni festivi, vado a ritirare una busta contenente panini sostitutivi del pasto, che contiene panini, affettati, formaggio, un frutto e una bottiglia d'acqua; questo mi è capitato solo a pranzo, per il resto non so dire altro sul servizio mensa”. Con ciò, pertanto, confermando anzitutto l'effettività del servizio di distribuzione dei cestini la domenica e nei giorni festivi, direttamente constatato per essersene lo stesso teste direttamente avvalso, nonché la composizione del pasto descritta anche dalle testi e e, Tes_2 Tes_3 peraltro, fornendo un riscontro anche sull'erogazione del cestino in orario serale, trattandosi di circostanza di cui il teste aveva sentito parlare nell'ambiente di lavoro.
7.2 Alla luce di queste risultanze istruttorie sono stati pertanto acquisiti al processo significativi spunti di indagine in ordine alla sussistenza di modalità sostitutive del servizio mensa con riferimento ai turni notturni, sul quale hanno riferito in generale le testi e spunti che il Tribunale ha Tes_2 Tes_3 ritenuto di approfondire nel contraddittorio delle parti mediante l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., tenuto conto che nel rito del lavoro occorre contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo - che obbedisce al criterio formale di giudizio fondato sull'onere della prova - con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, sicché quando le risultanze di causa offrano significativi dati e spunti di indagine il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le precisazioni e le prove già acquisite, ma ha il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati in tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti dedotti, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di decadenze o preclusioni in danno delle parti. In quest'ottica, pertanto, il Tribunale ha disposto un supplemento di istruttoria rilevando che per costante giurisprudenza di legittimità l'attivazione dei poteri officiosi vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria, situazione ricorrente nella specie in ragione del contenuto delle deposizioni raccolte (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 11353 del 17 giugno 2004 e, di recente, Cass., sez. lav., n. 26597 del 23 novembre 2020). Orbene, di particolare e decisivo spessore nel fornire conferma al materiale probatorio già acquisito è, soprattutto, la deposizione resa dal teste capo area della società appaltatrice “Gruppo Authentica”, che Testimone_4 gestisce il servizio di ristorazione presso il , il quale ha riferito in CP_1 modo coerente e lineare sulle circostanze relative all'erogazione del servizio nei seguenti termini: “a pranzo la mensa è aperta, mentre per il turno serale è prevista la distribuzione di un cestino sostitutivo, composto da panini, con affettati e formaggi, acqua e frutta;
il capitolato tecnico dell'appalto non dà specifiche su quest'ultimo servizio, noi abbiamo mantenuto le abitudini che abbiamo trovato al momento del subentro, nel luglio 2021 e abbiamo mantenuto orari e modalità di distribuzione;
la distribuzione era prevista sino circa alle 19:45 – 19:50, anche se non era indicato uno specifico soggetto responsabile dell'erogazione del cestino;
tuttavia, i dipendenti potevano venire anche oltre, sino a quando la struttura restava aperta, cioè sino alle ore 21:00, quanto tutto il personale anche presente andava via;
preciso che la dietista si tratteneva sino alle 20:00, poi restava altro personale di cucina;
il dipendente poteva chiamare in struttura e venire a ritirare il cestino sino a quando il personale era presente, questa circostanza si è verificata più volte;
un nostro referente sul posto è sempre presente;
l'incarico di distribuzione del cestino non era affidato a un nostro specifico operatore, ma gravava sulla nostra struttura, i nostri dipendenti sapevano che dovevano erogare il cestino se il personale dell'ospedale lo chiedeva;
questo servizio è stato però utilizzato pochissimo dal personale ospedaliero, venivano erogati circa tre o quattro cestini al mese, sicché non è stato ritenuto conveniente dal punto di vista economico disporne una regolamentazione più puntuale;
i cestini venivano erogati nei locali di nostra pertinenza, quindi o nella cucina o nella dispensa sottostante;
queste modalità di cui ho parlato riguardano tutto il periodo in cui abbiamo lavorato in appalto con l'azienda e sono operative anche adesso;
questo servizio viene erogato in tutte le serate della settimana, nonché a pranzo di sabato e di domenica, quando la mensa è chiusa;
preciso che in queste giornate l'affluenza in mensa è molto bassa e non conviene tenerla aperta, ma che, in ogni caso, per il personale che ne faccia richiesta è garantita la somministrazione del cestino sostitutivo;
si tratta di un servizio che ci viene retribuito, il dipendente sottoscrive un foglio apposito, in cui vengono indicati nome, cognome, matricola e reparto di appartenenza, e a fine mese i fogli vengono consegnati al DEC dell'appalto, che dopo le opportune verifiche dà mandato di pagamento per i pasti così erogati;
preciso che nel foglio viene specificato se il cestino viene distribuito per cena;
io non sono stato mai presente a cena, durante l'erogazione dei cestini;
io sono il capo area è ho impartito specifiche disposizioni al mio personale di erogare il cestino sino alla chiusura;
ho avuto riscontro che ciò sia avvenuto e avvenga, dal momento che poi questi pasti ci vengono fatturati;
non ricordo di lamentale formali, né per mancata erogazione del servizio, ma ribadisco che era ed è un servizio richiesto molto poco dal personale ospedaliero” (cfr. verbale di udienza del 2 luglio 2025).
7.3 Infine, nello stesso senso si colloca anche la deposizione del teste direttore esecuzione contratto (DEC) dell'intero servizio Testimone_5 ristorazione, il quale ha confermato l'operatività del servizio di distribuzione serale dei cestini sin dal 2014, nonché le modalità di erogazione dei cestini e della loro rendicontazione, precisando che “il servizio di cestino serale è attivo da gennaio 2014, si tratta dell'apposito servizio sostitutivo della cena”. Il teste ha altresì confermato l'orario di distribuzione 18:15 – 19:45, sebbene rappresentando che, nel periodo antecedente a marzo 2019, l'orario di erogazione sarebbe stato dalle 17:30 alle 18:30. Tuttavia, avendo il teste precisato che “il personale della ristorazione era attivo sino alle 20:50 e sino a quell'orario era possibile ritirare il cestino;
fin dall'inizio è stato consentito ai dipendenti di ritirare il cestino fino all'orario di presenza del personale della ristorazione, ossia sino alle 20:50” e non avendo nessuno degli altri testi fatto riferimento a un orario fino alle 18:30 per l'erogazione del cestino, occorre ritenere o che il teste abbia fatto confusione – non essendo mai stato, peraltro, presente nel presidio ospedaliero in orari serali –, ovvero che abbia fatto riferimento a un'indicazione formale, di massima, poi non osservata in concreto, perché di fatto il cestino è stato sempre erogato a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta sino all'orario in cui sono stati presenti i dipendenti dell'appaltatore (cfr. verbale di udienza del 18 giugno 2025).
8. Sicché risulta definitivamente accertato in questo giudizio che, pur non essendo espressamente previsto un orario per la distribuzione nel capitolato di appalto, presso il locale dispensa del è stato messo a disposizione CP_1 dei dipendenti interessati un cestino sostitutivo del pasto serale, erogato anche sino a ridosso delle ore 21:00, confermando sul versante operativo quanto già riferito dalle funzionarie amministrative. Il teste in particolare, ha rappresentato che le modalità di Tes_4 erogazione del servizio sono state mantenute nel cambio appalto rispetto a quanto già avveniva in precedenza, fornendo un riscontro anche alle dichiarazioni delle RU UM e Tes_3
E poiché l'azienda ospedaliera garantisce il servizio mensa serale mediante la distribuzione di cestini sostitutivi e i ricorrenti, considerato l'inizio del turno notturno alle 20:00, con tempi di vestizione di 15 minuti in entrata, hanno sempre avuto la possibilità di fruirne, le pretese attoree vanno disattese. L'art. 29 del CCNL, infatti, non impone l'attivazione di un servizio mensa per tutte le fasce orarie, ma soltanto, una volta presa questa determinazione, di consentirne la fruizione, diretta o con modalità sostitutive, a tutti i dipendenti, come avvenuto nella specie, laddove la presumibile limitata richiesta della mensa per i turni notturni e l'eccessiva onerosità della relativa erogazione ha trovato adeguata compensazione con l'attribuzione di un servizio sostitutivo, potendosi così condividere le affermazioni conclusive sul punto delle citate sentenze n. 10155, 10156 e 10157 del 14 ottobre 2025 di questo Tribunale: “L'organizzazione adottata soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 29 del CCNL Sanità 2001, anche nella versione modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità 2009, a mente del quale, come sopra visto, “le aziende possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili. Avendo l resistente, nella propria autonomia, Controparte_1 deciso di istituire il servizio mensa, come era in sua facoltà, non può che ritenersi che la scelta di optare per il servizio sostitutivo del pasto serale mediante la distribuzione di cestini, per le modalità con cui si è accertato fosse organizzato ed erogato, garantisse l'esercizio del diritto di mensa dei dipendenti in servizio con turno notturno, di talché la scelta personale dei ricorrenti di non usufruirne impedisce l'accoglimento delle domande risarcitorie avanzate”.
9. La documentata sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, in fattispecie simili e la complessità e novità della questione esaminata consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 4 novembre 2025. Il giudice Cesare Russo