Sentenza 27 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 27/06/2022, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 02122/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02423/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via F.Sco Ferrara n.8;
contro
Comune di Trabia in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-del 27 marzo 2014, comunicato in data 5 giugno 2014, di diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Trabia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il sig.-OMISSIS-ha inoltrato istanza di condono edilizio al Comune di Trabia in data 03/10/1986, ai sensi della legge n. 47 del 28/02/1985.
In data 28/02/2008, regolarmente notificata a mezzo raccomandata A/R, il Comune ha richiesto all'intestatario la presentazione dei documenti e degli atti tecnico - amministrativi necessari per l'istruttoria della pratica di condono edilizio in argomento.
Non essendo stati integralmente presentati i documenti richiesti con la nota sopra richiamata e necessari all'istruttoria della pratica, con successivo provvedimento del 31/12/2010, notificato a mezzo raccomandata A/R, l'Ufficio condono edilizio, ha emesso l'avvio di procedimento per il diniego della concessione in sanatoria in argomento, concedendo 10 giorni per l’invio delle controdeduzioni.
Al fine di sollecitare la ditta intestataria alla presentazione dei documenti necessari all'istruttoria della pratica de qua , è stato emanato un ulteriore provvedimento di avviso procedimento di diniego, integrativo del precedente sopra richiamato, in data 26/06/2012, anch’esso notificato a mezzo raccomandata A/R.
Infine, con provvedimento-OMISSIS-del 27 marzo 2014, comunicato in data 5 giugno 2014, il Comune di Trabia - in applicazione di quanto previsto dall’art.2, comma 37 della legge 23.12.1996, n.662 ed art. 49, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine perentorio di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune) - ha negato la concessione edilizia in sanatoria all’istante.
Con il ricorso in esame, notificato in data 4 agosto 2014, il sig.-OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del predetto diniego.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- Violazione dell'art. 35, l. n. 47 del 1985: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo ln quanto intervenuto quando ormai si era formato il silenzio - assenso. La mancanza della presentazione di tutti i documenti non sarebbe ostativa alla formazione del silenzio assenso e, ad ogni modo, l’istante avrebbe presentato tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990: il provvedimento Impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione in quanto non riporterebbe il contenuto del provvedimento presupposto;
- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dl cui all’art. 10 bis della legge 241/1990 e dell'art. 11 bis della L.R. Sicilia 10/91: il Comune non avrebbe proceduto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- Eccesso dl potere per carenza dl motivazione sotto il profilo della mancata individuazione dell'interesse pubblico attuale.
Nonostante la regolare notifica, il Comune non si è costituito.
All’udienza di smaltimento del 20 giugno 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Con la prima censura, come visto, il sig.-OMISSIS-deduce la violazione dell’art. 35, comma diciotto, della L. n. 47/85 che prevede che “ Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ”.
Sostiene in estrema sintesi che i ventiquattro mesi prescritti dall’art. 35 citato per la formazione del silenzio assenso decorrerebbero dal momento di presentazione della domanda, a nulla rilevando l'eventuale incompletezza della documentazione presentala, atteso che la produzione dei documenti non costituirebbe requisito per la formazione del silenzio – assenso. Ad ogni modo, avrebbe presentato tutta la documentazione prescritta dalla legge.
La censura non può essere condivisa.
Invero, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, per la formazione del silenzio - assenso sull'istanza di condono edilizio non è sufficiente il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e del pagamento dell'oblazione nella misura determinata dall’istante. E’ infatti necessario, altresì, l’avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per l'istanza di condono, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale. Di conseguenza, il decorso dei termini per la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza di condono edilizio presuppone necessariamente la completezza della domanda di sanatoria, sicché il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa dell'Amministrazione comunale (in tal senso, ex multis : TAR Milano n. 294/2017; TAR Catania n. 869/2016; TAR Napoli n. 1032/2016).
Ancora, il ricorrente assume che i documenti richiesti dall’Amministrazione comunale non sarebbero stati necessari atteso che il vincolo della Soprintendenza sarebbe intervenuto successivamente all’epoca dell’abuso di cui trattasi, e che dalla legge non sarebbe richiesto alcun nulla osta da parte della Capitaneria di Porto.
Orbene, in relazione alla prova dell’epoca in cui è stato realizzato l’abuso, la giurisprudenza ha affermato che: “ L’onere della prova in ordine alla risalenza e alle consistenze edilizie contestate dall'amministrazione (…) per essere ammessi a procedure di sanatoria, incombe sul soggetto (…) che ha richiesto la sanatoria ” (cfr. Cons. Stato, IV, 8 gennaio 2013, n. 39, 17 settembre 2012, n. 4924; Tar Campania, Napoli, VI, 20 febbraio 2014, n. 1122). “ Lo stesso (onere) può essere invertito e spostato in capo all'amministrazione solo in presenza di produzione da parte del privato di "concreti elementi" idonei a far luogo all'inversione (sempre ex plurimus, Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 45; V, 9 novembre 2009, n. 6984; Tar Campania, Napoli, VI, 20 febbraio 2014, n. 1122; 6 novembre 2013, n. 4904; II, 30 aprile 2013, n. 2242; 4 dicembre 2013, n. 5487, VII, 8 febbraio 2013, n. 828; Tar Liguria, Genova, I, 4 dicembre 2012, n. 1565) ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 gennaio 2019, n. -OMISSIS-).
E’ stato ulteriormente precisato che “ Non concorre a tale prova la dichiarazione resa dal dante causa in seno all’atto pubblico in ordine alla regolarità del fabbricato giacché, com’è noto, la valenza fidefaciente ex art. 2700 c.c. non si estende al contenuto intrinseco di tale affermazione che possono anche non essere veritiere (Cass. Civ., n. 20214/2019) ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 giugno 2021,-OMISSIS-).
Nella fattispecie in esame, l’istante non ha allegato tutta la documentazione necessaria. In particolare, l’atto notorio allegato alla domanda dall’istante – dal quale risulta che l’abuso in esame sarebbe stato realizzato nel 1965 - non può essere ritenuto sufficiente ex se a provare la data dell’abuso e la documentazione non può essere ritenuta completa.
Pertanto, non può ritenersi maturato il silenzio assenso.
4. Neppure è condivisibile il secondo motivo di ricorso, con il quale l’esponente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, l’atto de quo esplicita la ragione del diniego in modo chiaro ed inequivocabile nella carenza documentale.
Segnatamente, evidenzia espressamente che l’Amministrazione ha proceduto a richiedere gli atti necessari all’istruzione della pratica in data 28 febbraio 2008, e che la stessa ha inviato all’istante ben due preavvisi di diniego (il primo in data 31 dicembre 2010 ed il secondo in data 26 giugno 2012), tutti rimasti inesitati, indicando analiticamente i documenti ancora non presentati e invitando il-OMISSIS-ad eseguire l’adempimento istruttorio.
5. Il sig.-OMISSIS-deduce, poi, la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in quanto l’Amministrazione comunale non avrebbe proceduto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
La censura è smentita in punto di fatto dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta che, in realtà, l’Ente territoriale ha inviato ben due comunicazioni preannunciando l’impossibilità di accogliere l’istanza senza la trasmissione dei documenti analiticamente richiesti.
Peraltro, secondo orientamento giurisprudenziale costante, la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda; ciò anche in applicazione dell' art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990 , secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati ( ex plurimis : C. di St. n. 2965/2021).
6. Non può essere accolto neppure l’ultimo motivo di ricorso, con cui l’esponente deduce la carenza di motivazione sotto il profilo della mancata individuazione dell'interesse pubblico attuale.
Invero, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, “ In considerazione della natura vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi, non sussiste in capo all'Amministrazione un dovere di valutazione dell'interesse pubblico alla demolizione, valutazione da intendersi già compita a monte dal legislatore ” ( ex plurimis , da ultimo C. di St. n. 311/2022).
7. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso è infondato.
8. Nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Trabia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone che copia della sentenza venga trasmessa, a cura della segreteria della sezione, anche al Comune di Trabia.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mulieri, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Francesco Mulieri |
IL SEGRETARIO