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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3970/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], con l'Avv. Sonja Venturi del Foro di Trento, presso il cui studio, sito in Strada de Even a Moena (TN), è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], con l'Avv. Rosa Michela Rizzi del Foro di Trento, presso il cui studio in Str. Pilat n. 8 -38036- SèN JAN (TN), è elettivamente domiciliato con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 09 settembre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 07 novembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09.09.2024.
All'udienza del 07.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
-“1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge. La casa coniugale, immobile in locazione, viene assegnata alla RA . Per comune accordo tra le parti, il Parte_1
signor si è trasferito in altra abitazione in Moena (Tn). I beni mobili e personali sono CP_1 già stati divisi tra i coniugi consensualmente e quanto si trova nell'appartamento al momento della firma del presente ricorso viene assegnato definitivamente alla RA . Parte_1
2. I genitori scelgono concordemente l'affido condiviso della figlia minore che Per_1
continuerà a vivere con la madre, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della medesima.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana o a settimane alterne (quando il padre non avrà il weekend di spettanza con la bambina) anche tre pomeriggi settimanali, qualora vi fosse l'accordo in tal senso tra i genitori. I pomeriggi saranno decisi in accordo tra i genitori all'inizio di ogni mese per permettere ad entrambi la programmazione ed organizzazione dei loro impegni e nel rispetto delle esigenze di asilo- scuola e di riposo della figlia. I weekend saranno alternati tra i genitori secondo lo schema seguente e fermo restando il rientro a casa della madre indicativamente entro le ore 21 (salvo diversi accordi per casi particolari) per poter garantire i giusti orari di riposo alla bambina anche in età scolare: a) sino al compimento dei 4 anni di età i weekend saranno alternati tra i genitori e la figlia potrà passare con il padre due giorni (sabato e domenica) e una notte del weekend;
b) dopo il compimento dei 4 anni di età i weekend saranno alternati tra i genitori e la figlia potrà passare con il padre due giorni (sabato e domenica) e due notti del weekend di spettanza (preferibilmente dal venerdì alla domenica, alternativamente, previo accordo, da sabato a lunedì mattina). In qualsiasi ipotesi sia compresa la notte della domenica al lunedì, i genitori organizzeranno quanto necessario alla bambina per asilo-scuola. Qualora
a causa dei turni di lavoro il padre non potesse tenere la figlia nel weekend di spettanza, ne darà tempestivo avviso alla madre e non appena possibile recupererà il fine settimana, previo accordo con la RA e sempre nel rispetto delle esigenze di scuola e riposo Parte_1
della figlia. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia durante le vacanze estive/annuali secondo il seguente schema progressivo in base all'età: a) sino al compimento dei 3 anni di età, 2 settimane per periodi massimi consecutivi di giorni 7, durante i quali la mamma potrà visitare la bambina per qualche ora nei vari giorni per la serenità della figlia o quantomeno potrà parlarle in videochiamata. Dovendosi sempre privilegiare il benessere e la serenità della figlia;
b) dopo il compimento dei 3 anni di età e sino al compimento dei 4 anni di Per_1
età, due settimane per periodi massimi consecutivi di giorni 7; c) dopo il compimento dei 4 anni di età, tre settimane per periodi massimi consecutivi di giorni 15, salvo diverso accordo tra i genitori. Viene specificato che in caso di malattia o malessere della bambina, la stessa rimarrà presso l'abitazione materna e il padre potrà parlare con la bambina in videochiamata o potrà venirla a trovare (previo accordo con la madre) presso l'abitazione materna. Dovendosi sempre privilegiare il benessere e la serenità della figlia . Per_1
4. Così come previsto per il padre anche la madre potrà usufruire delle ferie estive/annuali nella stessa modalità e condizioni previste dallo schema sopra riportato al punto 3. Durante le settimane di ferie della figlia con la madre, il padre non recupererà, né eserciterà i giorni settimanali di visita, e/o i weekend di spettanza con la bambina.
5. Le date dei periodi feriali da trascorrere con il padre e/o la madre andranno organizzati dai genitori con congruo anticipo per permettere ad entrambi la necessaria programmazione, sempre rispettando le esigenze della figlia . Il giorno di Natale e la Per_1
Vigilia saranno alternati tra i genitori (per il 2024 sarà trascorso con la madre), così come saranno alternate tra i genitori le settimane di vacanza natalizie, ossia, un anno la prima settimana compreso il giorno di Natale con un genitore, e l'anno successivo la seconda settimana, compreso il Capodanno e l'Epifania con tale genitore. Ove possibile, i genitori cercheranno di permettere alla figlia di trascorrere alcune ore del Natale con entrambi i genitori e i nonni. Nello stesso modo le vacanze Pasquali saranno paritariamente suddivise ed alternate fra i genitori ed anche il giorno del compleanno della bambina sarà organizzato ad alternanza annuale dai genitori, avendo però cura che l'altro genitore possa vedere per qualche ora la figlia il giorno del suo compleanno. In ogni caso i genitori, previo accordo, potranno anche organizzarsi diversamente per le Festività e le ferie in base alle loro esigenze lavorative. Ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro prima di effettuare viaggi all'estero con il figlio minore dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore solo per viaggi in paesi a rischio per ragioni di salute o politiche.
6. A titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore il signor Per_1 CP_1 verserà alla RA , l'importo mensile di euro 220 (duecentoventi), entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, somma da interamente rivalutarsi di anno in anno in base al 100% dell'indice Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia.
7. Le spese mediche necessarie e urgenti (previa valutazione delle opportunità mutuabili), le spese scolastiche (tasse e spese previste per la generalità degli studenti) e le spese di asilo, che dovessero essere sostenute nell'interesse della figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50%. Le ulteriori spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia (ad es. spese per attività sportive, extrascolastiche, viaggi ecc…) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% fino a concorrenza della somma di euro 220.=
(duecentoventi) e se superiori, soltanto previo accordo fra i genitori, da documentarsi per iscritto per il caso di contestazioni. Il genitore costretto ad anticipare le spese urgenti potrà chiederne pro quota la restituzione all'altro previa esibizione delle pezze giustificative. Il rimborso dovrà essere effettuato nei successivi 10 giorni.
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per la figlia saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50%. Al fine delle deduzioni fiscali i genitori si obbligano a far emettere documenti fiscali, quali ricevute e fatture, relative a spese che rappresentino oneri deducibili e/o detrazioni al nominativo della figlia, al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9. Eventuali assegni e provvidenze provinciali/statali e/o pubbliche, concesse a favore della famiglia in virtù della figlia minore, verranno suddivisi/e al 50% tra i genitori.
10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
11. Ferme le pattuizioni sopra espresse e gli obblighi che vengono assunti con il presente atto, determinatosi, all'esito del presente procedimento, lo scioglimento formale della comunione legale, i coniugi dichiarano di avere risolto tra loro ogni ulteriore pretesa di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a tal fine.
12. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i nominativi sul passaporto o sulla carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore. I documenti saranno conservati in originale dalla madre RA e in copia dal padre signor e in caso di Parte_1 Controparte_1
necessità saranno richiesti dal signor ed a questi consegnati”. CP_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 09.09.2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 3 ottobre 2020 a Soraga di Fassa, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n.
1 - P. II – Serie A- Anno 2020).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi