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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/06/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N.603 / 2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE EST.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al N. 603 per gli affari civili contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]N Parte_1
61121 PESARO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. CERBONI BAJARDI ANNUNZIATA
-Ricorrente-
E
nato a [...] il [...] e residente in[...] Controparte_1
NO , rappresentato e difeso dall'Avv. SANCHINI GIANLUCA
-Resistente-
Con l'intervento del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 e regolarmente notificato, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La sig.ra e le figlie trasferiranno altrove la sua residenza. Pt_1
3) Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i coniugi, mantenendo la Per_1 Per_2
residenza presso la madre.
4) Le figlie incontreranno il padre a fine settimana alternati e due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21 possibilmente in corrispondenza dei turni pomeridiani della ricorrente.
Trascorreranno con lui 10 giorni nel periodo delle vacanze estive;
festività alternate tra i coniugi.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 600 quale Controparte_1 Parte_1
contributo di mantenimento delle figlie e provvederà al pagamento dell'80% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione del Protocollo del Tribunale di Urbino.
6) Il sig. dovrà svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità CP_1
7) Il sig. verserà alla sig.ra la ulteriore somma di € 400 quale contributo mensile per CP_1 Pt_1
il mantenimento della stessa .
Vittoria di spese e compenso professionale. ”.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il resistente a sua volta domandando:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e e per l'effetto autorizzare Controparte_1 Parte_1
gli stessi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento delle figlie minori e ad Per_1 Per_2
entrami i coniugi, con collocamento prevalente presso il padre;
3) Ordinare alla sig,ra di Pt_1
trasferire altrove la sua residenza;
4) Disporre a carico della moglie l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00= mensili (€ 100 per ciascuna), per entrambe, per il primo anno e, per gli anni successivi, di € 150,00= mensili ciascuna, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, salvo che le stesse non preferiscano essere affidate alle cure materne;
5) Entrambi i genitori dovranno effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità; 6) Disporre l'assegnazione dalla casa famigliare al signor
. Controparte_1
All'udienza del 26 marzo 2024 le parti, previo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini:
“il sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo di bonifico bancario sul conto della sig.ra CP_1
la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della sig.ra nonché la somma di euro Pt_1 Pt_1
400,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 200,00 cadauna); la sig.ra Per_1 Per_2
incasserà il 100% per cento dell'assegno unico e le spese straordinarie, individuate secondo Pt_1
Protocollo del Tribunale di Pesaro, saranno poste nella misura del 70% a carico del sig. e CP_1
per il restante 30% a carico della sig.ra il sig. manterrà la propria residenza insieme Pt_1 CP_1
alle figlie minori presso l'immobile sito Ca' Cicoccia n. 19 sito in Urbino, località Castel Cavallino, mentre la sigr.a si trasferirà presso l'immobile già reperito sito in Urbino in via Guido Parte_1
Da Montefeltro 37 entro il mese di giugno 2024; la sig.ra asporterà i seguenti beni dalla Pt_1
roulotte sita nel camping di Fano di proprietà del sig. i letti, il frigo , il divano, le sedie, la CP_1
scarpiera, il mobile nuovo, le tendine e le sdraio , pur consapevole che alcuni beni sono danneggiati;
dalla casa coniugale aporterà i mobili antichi, la vecchia cucina e gli altri oggetti personali di sua proprietà come i quadri e altri oggetti già accatastati dal sig. nei vari CP_1
capanni; le figlie saranno affidate congiuntamente ai genitori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori secondo il calendario appresso indicato: dal giovedì al lunedì staranno una settimana al mese con il padre, la settimana successiva dal martedì al sabato con la madre, quella dopo dalla domenica al martedì con il padre;
un'altra settimana dal martedì al sabato con la madre e successivamente dalla domenica al giovedì con il padre e dal sabato al mercoledì con la madre (nella settimana in quest'ultima non è di turno); i restanti giorni verranno suddivisi in modo equo alternandoli di mese in mese tra entrambi i genitori. Il presente accordo avrà efficacia dalla data del deposito della sentenza .”
Vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c. e considerato che le conclusioni raggiunte non si pongono in contrasto con il preminente interesse delle minori, deve dichiararsi la separazione personale tra le parti.
Considerata la natura delle questioni trattate e la presentazione conclusioni congiunte, si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Urbino, in data 15.07.2007 ;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Urbino al n. 18, Parte II, serie A, Anno 20077;
DISPONE in conformità a tutto quanto concordato dalle parti a verbale di udienza del 23.04.2024 riportato in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 21.06.2024 il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE EST.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al N. 603 per gli affari civili contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...]N Parte_1
61121 PESARO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. CERBONI BAJARDI ANNUNZIATA
-Ricorrente-
E
nato a [...] il [...] e residente in[...] Controparte_1
NO , rappresentato e difeso dall'Avv. SANCHINI GIANLUCA
-Resistente-
Con l'intervento del PM
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2023 e regolarmente notificato, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La sig.ra e le figlie trasferiranno altrove la sua residenza. Pt_1
3) Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i coniugi, mantenendo la Per_1 Per_2
residenza presso la madre.
4) Le figlie incontreranno il padre a fine settimana alternati e due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21 possibilmente in corrispondenza dei turni pomeridiani della ricorrente.
Trascorreranno con lui 10 giorni nel periodo delle vacanze estive;
festività alternate tra i coniugi.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 600 quale Controparte_1 Parte_1
contributo di mantenimento delle figlie e provvederà al pagamento dell'80% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione del Protocollo del Tribunale di Urbino.
6) Il sig. dovrà svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità CP_1
7) Il sig. verserà alla sig.ra la ulteriore somma di € 400 quale contributo mensile per CP_1 Pt_1
il mantenimento della stessa .
Vittoria di spese e compenso professionale. ”.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio il resistente a sua volta domandando:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e e per l'effetto autorizzare Controparte_1 Parte_1
gli stessi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento delle figlie minori e ad Per_1 Per_2
entrami i coniugi, con collocamento prevalente presso il padre;
3) Ordinare alla sig,ra di Pt_1
trasferire altrove la sua residenza;
4) Disporre a carico della moglie l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00= mensili (€ 100 per ciascuna), per entrambe, per il primo anno e, per gli anni successivi, di € 150,00= mensili ciascuna, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, salvo che le stesse non preferiscano essere affidate alle cure materne;
5) Entrambi i genitori dovranno effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità; 6) Disporre l'assegnazione dalla casa famigliare al signor
. Controparte_1
All'udienza del 26 marzo 2024 le parti, previo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini:
“il sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo di bonifico bancario sul conto della sig.ra CP_1
la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della sig.ra nonché la somma di euro Pt_1 Pt_1
400,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 200,00 cadauna); la sig.ra Per_1 Per_2
incasserà il 100% per cento dell'assegno unico e le spese straordinarie, individuate secondo Pt_1
Protocollo del Tribunale di Pesaro, saranno poste nella misura del 70% a carico del sig. e CP_1
per il restante 30% a carico della sig.ra il sig. manterrà la propria residenza insieme Pt_1 CP_1
alle figlie minori presso l'immobile sito Ca' Cicoccia n. 19 sito in Urbino, località Castel Cavallino, mentre la sigr.a si trasferirà presso l'immobile già reperito sito in Urbino in via Guido Parte_1
Da Montefeltro 37 entro il mese di giugno 2024; la sig.ra asporterà i seguenti beni dalla Pt_1
roulotte sita nel camping di Fano di proprietà del sig. i letti, il frigo , il divano, le sedie, la CP_1
scarpiera, il mobile nuovo, le tendine e le sdraio , pur consapevole che alcuni beni sono danneggiati;
dalla casa coniugale aporterà i mobili antichi, la vecchia cucina e gli altri oggetti personali di sua proprietà come i quadri e altri oggetti già accatastati dal sig. nei vari CP_1
capanni; le figlie saranno affidate congiuntamente ai genitori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori secondo il calendario appresso indicato: dal giovedì al lunedì staranno una settimana al mese con il padre, la settimana successiva dal martedì al sabato con la madre, quella dopo dalla domenica al martedì con il padre;
un'altra settimana dal martedì al sabato con la madre e successivamente dalla domenica al giovedì con il padre e dal sabato al mercoledì con la madre (nella settimana in quest'ultima non è di turno); i restanti giorni verranno suddivisi in modo equo alternandoli di mese in mese tra entrambi i genitori. Il presente accordo avrà efficacia dalla data del deposito della sentenza .”
Vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c. e considerato che le conclusioni raggiunte non si pongono in contrasto con il preminente interesse delle minori, deve dichiararsi la separazione personale tra le parti.
Considerata la natura delle questioni trattate e la presentazione conclusioni congiunte, si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Urbino, in data 15.07.2007 ;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Urbino al n. 18, Parte II, serie A, Anno 20077;
DISPONE in conformità a tutto quanto concordato dalle parti a verbale di udienza del 23.04.2024 riportato in parte motiva;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Urbino, 21.06.2024 il Giudice relatore il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone