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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 38/2024
Udienza 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 38/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Amato e Raffaele Amato
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuali (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09/01/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione nei suddetti anni scolastici nei quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o “temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detto emolumento accessorio viene infatti corrisposto - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
La ricorrente ha quantificato la somma a lei spettante a titolo di
R.P.D. in un importo complessivo pari ad € 628,01.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in
[...] quanto il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»
(comma 5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. ord. n. 20015/2018).
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che la ricorrente ha diffidato a mezzo p.e.c. il in data 28/12/2023 (doc. n. 4 allegato al CP_1 ricorso).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
28/12/2018, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Tuttavia, si deve rilevare che tutte le annualità scolastiche oggetto di causa (2019/2020 e 2021/2022) ricadono nel periodo successivo al
28/12/2018 (il contratto di supplenza più risalente, per il quale è stata avanzata la domanda, è stato infatti stipulato in data 03/03/2020
(doc. n. 2 allegato al ricorso), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente (doc.
n. 2) si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario non completo, presso la scuola
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
secondaria di II grado. Ai predetti periodi corrispondono, poi, i giorni di servizio e le ore di insegnamento specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di giorni Orario di di servizio insegnamento settimanale dal 03/03/2020 al 15 17
17/03/2020
Totale giorni fino al 15
31/12/2021 dal 02/02/2022 al 30 8 + 1 = 9
03/03/2022
dal 04/03/2022 al 28 1 + 8 = 9
31/03/2022 dal 01/04/2022 al 63 8 + 10 = 18
02/06/2022 dal 03/06/2022 al 7 10 + 8 = 18
09/06/2022 dal 11/06/2022 1 8 al 11/06/2022 dal 13/06/2022 1 8 al 13/06/2022 dal 16/06/2022 1 8 al 16/06/2022
Totale giorni dal 131 01/01/2022
La tabella è stata redatta avendo cura di evitare la duplicazione dei periodi di supplenza tra loro sovrapposti (in altri termini i giorni di supplenza devono essere computati una sola volta anche se la ricorrente era titolare, nello stesso periodo, di due contratti di supplenza).
Le ore di insegnamento sono invece quelle risultanti dalla sommatoria delle ore indicate in ciascun contratto in caso di parziale sovrapposizione nel medesimo periodo.
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della
R.P.D. è, in definitiva: Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
- pari a 15 giorni fino al 31/12/2021;
- pari a 131 giorni a partire dal 01/01/2022.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da
0 a 14 anni (€ 174,50 fino al 31/12/2021; € 184,50 dal
01/01/2022 1) ai giorni di servizio effettivamente prestati in ciascuno dei due periodi nonché alle ore di insegnamento laddove esse siano inferiori all'orario completo (18 ore).
6.2.1. Periodo fino al 2021: € 174,50 : 30 gg. = € 5,82 x 15 gg. =
€ 87,30.
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestate.
Poiché la ricorrente fino al 2021 ha svolto (nell'unica supplenza) un orario di insegnamento di 17 ore settimanali, sarà sufficiente dividerlo per 18 e moltiplicarlo per 17. L'importo rapportato all'orario settimanale diviene quindi pari ad € 82,45 (€ 87,30 : 18 x 17).
6.2.2. Periodo compreso nell'anno 2022: € 184,50 : 30 gg = € 6,15
(importo della RPD per ogni giorno di supplenza in caso di orario completo).
L'importo orario della RPD diviene, quindi, pari a € 0,34 (€ 6,15 :
18 ore).
Per ciascuno dei periodi riportati sopra in tabella spettano dunque alla ricorrente i seguenti importi rapportati all'orario di insegnamento indicato in contratto (o risultante dalla sommatoria delle ore in caso di due contratti in parte sovrapposti):
- € 0,34 x 9 ore x 30 gg = € 91,80;
- € 0,34 x 9 ore x 28 gg = € 85,68; 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021. Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
- € 6,15 (orario completo) x 63 gg = € 387,45;
- € 6,15 (orario completo) x 7 gg = € 43,05;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72; totale € 617,14.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetterebbe, per i periodi di servizio effettivamente prestati come sopra specificati, la somma complessiva di € 699,59 (€ 82,45 + € 617,14) a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
6.4. Tuttavia, non potendo il Giudice liquidare ultra petita (art. 112 cod. proc. civ.), la somma da riconoscere deve essere limitata a quella minore richiesta (pari ad € 628,01).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 628,01 a Parte_1 titolo di R.P.D., oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
€ 21,50 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli
Avv.ti Antonio Amato e Raffaele Amato.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 38/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Amato e Raffaele Amato
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
avente ad oggetto: docente con incarico di supplenza a tempo determinato - supplenze infra-annuali (c.d. supplenze brevi e saltuarie o temporanee) - retribuzione professionale docenti (RPD).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09/01/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della c.d. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL del comparto scuola del 15/03/2001, per supplenze espletate negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022.
La ricorrente espone di non aver ricevuto detto elemento della retribuzione nei suddetti anni scolastici nei quali era stata destinataria di contratti a tempo determinato per supplenze c.d. brevi e saltuarie o “temporanee" (ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999).
Detto emolumento accessorio viene infatti corrisposto - precisa ancora la ricorrente - esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30 giugno).
La ricorrente ha quantificato la somma a lei spettante a titolo di
R.P.D. in un importo complessivo pari ad € 628,01.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1
che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in
[...] quanto il relativo diritto sarebbe prescritto e, comunque, per infondatezza della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. L'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 prevede:
- al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»;
- al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 […]».
4.1. A sua volta, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» (comma 4), precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»
(comma 5).
4.2. La Suprema Corte ha da ultimo chiarito che «l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. ord. n. 20015/2018).
4.3. In altri termini, le disposizioni della contrattazione collettiva appena richiamate sono state interpretate dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, nel senso che l'emolumento ha natura fissa e continuativa (Cass. ord. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che tale compenso rientri nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
5. Si deve, in primo luogo, rilevare che la ricorrente ha diffidato a mezzo p.e.c. il in data 28/12/2023 (doc. n. 4 allegato al CP_1 ricorso).
Sono, quindi, prescritte le sole differenze retributive antecedenti al
28/12/2018, mentre sono fatte salve quelle maturate successivamente a tale data.
La suddetta limitazione deve essere operata in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente. CP_1
Tuttavia, si deve rilevare che tutte le annualità scolastiche oggetto di causa (2019/2020 e 2021/2022) ricadono nel periodo successivo al
28/12/2018 (il contratto di supplenza più risalente, per il quale è stata avanzata la domanda, è stato infatti stipulato in data 03/03/2020
(doc. n. 2 allegato al ricorso), sicché l'eccezione di prescrizione è, in conclusione, destituita di fondamento.
6. Dai contratti individuali di lavoro prodotti dalla ricorrente (doc.
n. 2) si evince che nei periodi indicati sono state espletate supplenze c.d. brevi e saltuarie, con orario non completo, presso la scuola
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
secondaria di II grado. Ai predetti periodi corrispondono, poi, i giorni di servizio e le ore di insegnamento specificati nella seguente tabella:
Periodi Numero di giorni Orario di di servizio insegnamento settimanale dal 03/03/2020 al 15 17
17/03/2020
Totale giorni fino al 15
31/12/2021 dal 02/02/2022 al 30 8 + 1 = 9
03/03/2022
dal 04/03/2022 al 28 1 + 8 = 9
31/03/2022 dal 01/04/2022 al 63 8 + 10 = 18
02/06/2022 dal 03/06/2022 al 7 10 + 8 = 18
09/06/2022 dal 11/06/2022 1 8 al 11/06/2022 dal 13/06/2022 1 8 al 13/06/2022 dal 16/06/2022 1 8 al 16/06/2022
Totale giorni dal 131 01/01/2022
La tabella è stata redatta avendo cura di evitare la duplicazione dei periodi di supplenza tra loro sovrapposti (in altri termini i giorni di supplenza devono essere computati una sola volta anche se la ricorrente era titolare, nello stesso periodo, di due contratti di supplenza).
Le ore di insegnamento sono invece quelle risultanti dalla sommatoria delle ore indicate in ciascun contratto in caso di parziale sovrapposizione nel medesimo periodo.
6.1. Il numero complessivo di giorni di servizio utili ai fini della
R.P.D. è, in definitiva: Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
- pari a 15 giorni fino al 31/12/2021;
- pari a 131 giorni a partire dal 01/01/2022.
6.2. A questo punto è necessario proporzionare e rapportare l'importo mensile della RPD per i docenti con anzianità di servizio da
0 a 14 anni (€ 174,50 fino al 31/12/2021; € 184,50 dal
01/01/2022 1) ai giorni di servizio effettivamente prestati in ciascuno dei due periodi nonché alle ore di insegnamento laddove esse siano inferiori all'orario completo (18 ore).
6.2.1. Periodo fino al 2021: € 174,50 : 30 gg. = € 5,82 x 15 gg. =
€ 87,30.
Tale importo (che spetterebbe per intero solo se la ricorrente avesse svolto un orario completo) deve essere rapportato alle ore di insegnamento effettivamente prestate.
Poiché la ricorrente fino al 2021 ha svolto (nell'unica supplenza) un orario di insegnamento di 17 ore settimanali, sarà sufficiente dividerlo per 18 e moltiplicarlo per 17. L'importo rapportato all'orario settimanale diviene quindi pari ad € 82,45 (€ 87,30 : 18 x 17).
6.2.2. Periodo compreso nell'anno 2022: € 184,50 : 30 gg = € 6,15
(importo della RPD per ogni giorno di supplenza in caso di orario completo).
L'importo orario della RPD diviene, quindi, pari a € 0,34 (€ 6,15 :
18 ore).
Per ciascuno dei periodi riportati sopra in tabella spettano dunque alla ricorrente i seguenti importi rapportati all'orario di insegnamento indicato in contratto (o risultante dalla sommatoria delle ore in caso di due contratti in parte sovrapposti):
- € 0,34 x 9 ore x 30 gg = € 91,80;
- € 0,34 x 9 ore x 28 gg = € 85,68; 1 L'importo di € 174,50 (per 12 mensilità) è quello risultante a seguito dell'incremento da ultimo stabilito dal CCNL del 19/04/2018. Tale importo si applica dal 01/03/2018 e fino al 31/12/2021. Dal 01/01/2022 la RPD è stata incrementata, per il personale con anzianità di servizio da 0 a 14 anni, di € 10,00 dal CCNL 2019-2021 del 18/01/2024 (Tabella D1.1), per un importo complessivo di € 184,50 (per 12 mensilità). Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 38/2024
- € 6,15 (orario completo) x 63 gg = € 387,45;
- € 6,15 (orario completo) x 7 gg = € 43,05;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72;
- € 0,34 x 8 ore x 1 g = € 2,72; totale € 617,14.
6.3. Alla ricorrente, pertanto, spetterebbe, per i periodi di servizio effettivamente prestati come sopra specificati, la somma complessiva di € 699,59 (€ 82,45 + € 617,14) a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD).
6.4. Tuttavia, non potendo il Giudice liquidare ultra petita (art. 112 cod. proc. civ.), la somma da riconoscere deve essere limitata a quella minore richiesta (pari ad € 628,01).
7. Sulla predetta somma andranno riconosciuti esclusivamente gli interessi legali spettanti per la ritardata corresponsione della stessa, ovvero, se maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito dalla legge (art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di € 628,01 a Parte_1 titolo di R.P.D., oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994);
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nelle somme di
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€ 21,50 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli
Avv.ti Antonio Amato e Raffaele Amato.
Così deciso in Catanzaro, in data 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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