TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3565/24 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Mezzo Nord n. 491, elettivamente domiciliato in Pisa, Via San Frediano n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Venturini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Bologna n. 22, elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, presso lo studio dell'Avv. Samuele Marchetti che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate nel fascicolo informatico in data 14.1.2025 in vista dell'udienza cartolare del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024, e CP_1 [...] hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento dei figli CP_2 Per_
, e in conformità all'accordo da essi raggiunto. Per_2 Persona_3
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere instaurato, dal marzo 2014, una convivenza more uxorio; - che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Persona_5
(nato il [...]); - che l'abitazione familiare è sita in Persona_3
Pisa, Via Bologna 22, ed è condotta in locazione in forza di regolare contratto, attualmente intestato ed occupato dalla sola ricorrente, la quale paga un canone di locazione di Euro 650,00 mensili, oltre spese condominiali, essendosi il ricorrente trasferito in un diverso immobile da esso condotto in locazione, sito in Cascina (PI), in
Via di mezzo nord, 491, idoneo ad ospitare i minori, per il quale paga un canone di locazione di Euro 700,00 mensili;
- che lavora alle dipendenze CP_1 della con sede legale a Bolzano, via Johann Kravogl 2, in area manager e a CP_3 breve coprirà l'incarico di direttore di sede a Navacchio, con conseguente diminuzione del reddito;
- che è dipendente della medesima società in Controparte_2 qualità di addetta sala con turni lavorativi 16-23; 10,00-17,00; 5.30-12.30 con rientro nello stesso giorno dalle 23.00 sino alle 6.00, a cui segue un giorno di smonto notte e all'indomani intero giorno di recupero, per poi rientrare a lavoro alle 16 del giorno ancora successivo;
- di non avere conti cointestati, ma di essere cointestatari dell'auto
Opel Karl targata FS163XA; - di non essere proprietari di beni immobili, fatta eccezione per , il quale ha la proprietà di un terreno in Comune di Cascina CP_1 rappresentato al Catasto terreni del medesimo comune al Fg. 14, particella 1319, qualità semin-arbor di classe 3; - che la convivenza si è interrotta a far data dal 4 maggio 2024, senza possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
La domanda è accolta, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, in quanto corrispondenti al superiore interesse dei minori.
La regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, lasciata alla libera determinazione delle parti e da esse stabilita in considerazione delle abitudini dei minori – i quali trascorrono attualmente pari tempo con entrambi i genitori - e compatibilmente con l'attività lavorativa di questi ultimi (in particolare, con l'orario lavorativo della ricorrente che si articola su turni fissi), è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori.
Pag. 2 di 6 Nulla può essere disposto in ordine al collocamento o della frequentazione del minore
, nato il [...], atteso che l'esercizio della responsabilità Persona_6 genitoriale su detto minore (nato da una precedente relazione tra
[...]
e non costituisce né può costituire oggetto del presente CP_2 CP_4 procedimento.
Si precisa che non può essere disposta l'“assegnazione” della casa coniugale, in senso tecnico, trattandosi di un immobile non di proprietà delle parti, ma condotto in locazione da e di proprietà di terzi, estranei alla lite e alla Controparte_2 regolamentazione della crisi familiare;
il Tribunale si limita quindi a prendere atto del fatto che la ricorrente continuerà ad abitare tale immobile.
Il tutto come da dispositivo.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che i tre figli minori, , e vengano Per_1 Per_2 Persona_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in merito alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori dovranno essere sempre assunte dai genitori di comune accordo;
b) prende atto che i figli minori manterranno la propria residenza presso l'abitazione della madre;
c) prende atto che l'abitazione sita in Pisa, Via Bologna n. 22, condotta in locazione da sarà abitata da quest'ultima unitamente ai figli;
prende altresì atto Controparte_2 che consentirà a di andare a ritirare tutti gli effetti Controparte_2 CP_1 personali ancora presenti nell'abitazione familiare, previo concordato appuntamento.
d) dispone che la permanenza dei figli presso ciascun genitore avvenga secondo le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli dal lunedì alle ore 13:00 al mercoledì alle ore 15:30; il venerdì dalle 13:00 alle 19:00; dal sabato ore 20:00 alle
15:30 del lunedì successivo. I minori trascorreranno con il padre il lunedì mattina fino alle 13:00, dal mercoledì pomeriggio ore 15:30 fino alle 13:00 del venerdì e la giornata del sabato fino alle ore 20:00.
SECONDA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli il lunedì fino alle ore 15:30, il mercoledì alle 13:00 alle 19:00, dal giovedì ore 20:00 fino al sabato ore 15:30. Il padre terrà con sé i figli dal lunedì ore 15:30 fino al mercoledì ore 13:00, dal mercoledì ore
19:00 fino al giovedì ore 20:00 e dal sabato ore 15:30 alle 13:00 del lunedì successivo.
Pag. 3 di 6 TERZA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli il lunedì dalle 13:00 alle 19:00, dal martedì ore 13:00 al giovedì 15:30, il sabato dalle 13:00 alle 19:00 e dalla domenica ore
20:00 al martedì successivo ore 15:30; i figli trascorreranno con il padre dal lunedì ore
19:00 al martedì ore 13:00, dal giovedì ore 15:30 al sabato ore 13:00 e dalle ore 19:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica.
QUARTA SETTIMANA: i figli trascorreranno con la madre dal lunedì alle ore 15:30 del martedì, il giovedì dalle 13:00 alle 19:00, dal venerdì ore 20:00 alla domenica ore
15:30. Il padre terrà con sé i figli dal martedì ore 15:30 al giovedì ore 13:00, dal giovedì ore 19:00 al venerdì ore 20:00 e dalla domenica ore 15:30 alle ore 13:00 del martedì successivo.
QUINTA SETTIMANA: i figli trascorreranno con la madre il martedì dalle ore 13:00 alle 19:00, dal mercoledì ore 20:00 fino al venerdì ore 15:30 e la domenica dalle 13:00 alle 19:00. Il padre terrà con sé i figli dal lunedì alle 15:30 del martedì, dal martedì ore
19:00 alle 20:00 del mercoledì, dal venerdì dalle 15:30 alla domenica ore 13:00 e la domenica dalle 19:00 fino alle 13:00 del lunedì successivo.
Tale calendarizzazione sarà seguita sia durante il periodo scolastico, sia durante i periodi di vacanza scolastica.
e) dispone che per le ferie estive i genitori terranno i figli per 15 giorni consecutivi o anche da suddividersi in due periodi, uno di 8 giorni e l'altro di 7, comunicando il periodo di ferie entro aprile.
Per le festività quali festività quali la Vigilia di Natale, il Natale, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così come il 25 aprile, il 1 maggio ed il 2 giugno ed il 15 agosto (questo salvo se coinvolto nelle ferie di cui sopra) i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni;
per il periodo di vacanza dalle scuole i genitori, salvo diverso accordo, seguiranno la medesima turnazione di sempre. Ciascun genitore potrà trascorrere durante l'anno una ulteriore settimana continuativa con i figli in aggiunta alle due settimane del periodo estivo. − Il giorno del compleanno dei figli i genitori, se vi sarà accordo da parte di entrambi, potranno festeggiarlo insieme, altrimenti lo festeggeranno ad anni alterni con ciascun genitore;
f) dispone che ciascun genitore dovrà consentire all'altro genitore un contatto telefonico al giorno o comunque consentire ai minori di chiamare l'altro genitore liberamente;
g) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di ciascun figlio quando saranno presso gli stessi, fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica. Pertanto, ciascuno provvederà, quando avrà i figli presso di sé, a vitto, abbigliamento ordinario;
provvederà altresì alle spese della propria abitazione (comprese le utenze) dove vive insieme ai figli;
spese correnti per materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulare, spese per la cura degli animali domestici dei figli che si trovano presso l'abitazione del genitore;
spese per babysitter che saranno sostenute dal
Pag. 4 di 6 genitore che avrà bisogno di ricorrervi. − Saranno invece nella misura del 50% le spese straordinarie indicate esemplificativamente qui di seguito: a) Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: le tasse scolastiche, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero o per più giorni;
taglio capelli;
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi non indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In ordine alle spese straordinarie da concordare, la mancata richiesta preventiva di accordo pone le spese a carico del genitore che le ha determinate senza interpellare l'altro coniuge o che le ha determinate senza il consenso necessario. Le spese concordate o comunque dovute dovranno essere rifuse al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dal pagamento sostenuto.
h) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 100% da Le Controparte_2 detrazioni fiscali invece saranno nella misura del 50% ciascuno;
i) prende atto che nel caso in cui i figli vengano condotti fuori dal comune di residenza o località limitrofe da uno dei genitori per spostamenti di durata superiore al singolo
Pag. 5 di 6 giorno, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'altro genitore con indicazione del recapito, anche telefonico, di destinazione;
l) prende atto che eventuali viaggi all'estero dei figli, con uno dei genitori o affidati a terzi, dovranno essere previamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da colui che ne sostenga i costi;
m) prende atto che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico, curando di assicurare sempre la propria reperibilità, soprattutto quando avranno con sé i figli;
n) prende atto che, i ricorrenti si impegnano ad effettuare quanto prima il passaggio di proprietà dell'auto cointestata Opel Karl, targata FS163XA in favore di
[...] che ne sosterrà le relative spese e quindi anche a regolamentare CP_2 conseguentemente l'intestazione dell'assicurazione alla nuova proprietaria;
o) prende atto che ciascun ricorrente provvederà al pagamento in via esclusiva dei rispettivi canoni di locazione, delle utenze, delle spese tutte a qualsivoglia titolo relative alle rispettive abitazioni condotte in locazione;
p) prende atto che le parti dichiarano di non avere conti o titoli o beni cointestati e che pertanto tutti i beni dell'uno o dell'altro sono di proprietà esclusiva dell'intestatario.
q) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 17 marzo 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3565/24 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Mezzo Nord n. 491, elettivamente domiciliato in Pisa, Via San Frediano n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Venturini, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Bologna n. 22, elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, presso lo studio dell'Avv. Samuele Marchetti che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate nel fascicolo informatico in data 14.1.2025 in vista dell'udienza cartolare del 15.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024, e CP_1 [...] hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento dei figli CP_2 Per_
, e in conformità all'accordo da essi raggiunto. Per_2 Persona_3
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere instaurato, dal marzo 2014, una convivenza more uxorio; - che dall'unione sono nati i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Persona_4 Persona_5
(nato il [...]); - che l'abitazione familiare è sita in Persona_3
Pisa, Via Bologna 22, ed è condotta in locazione in forza di regolare contratto, attualmente intestato ed occupato dalla sola ricorrente, la quale paga un canone di locazione di Euro 650,00 mensili, oltre spese condominiali, essendosi il ricorrente trasferito in un diverso immobile da esso condotto in locazione, sito in Cascina (PI), in
Via di mezzo nord, 491, idoneo ad ospitare i minori, per il quale paga un canone di locazione di Euro 700,00 mensili;
- che lavora alle dipendenze CP_1 della con sede legale a Bolzano, via Johann Kravogl 2, in area manager e a CP_3 breve coprirà l'incarico di direttore di sede a Navacchio, con conseguente diminuzione del reddito;
- che è dipendente della medesima società in Controparte_2 qualità di addetta sala con turni lavorativi 16-23; 10,00-17,00; 5.30-12.30 con rientro nello stesso giorno dalle 23.00 sino alle 6.00, a cui segue un giorno di smonto notte e all'indomani intero giorno di recupero, per poi rientrare a lavoro alle 16 del giorno ancora successivo;
- di non avere conti cointestati, ma di essere cointestatari dell'auto
Opel Karl targata FS163XA; - di non essere proprietari di beni immobili, fatta eccezione per , il quale ha la proprietà di un terreno in Comune di Cascina CP_1 rappresentato al Catasto terreni del medesimo comune al Fg. 14, particella 1319, qualità semin-arbor di classe 3; - che la convivenza si è interrotta a far data dal 4 maggio 2024, senza possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
*****
La domanda è accolta, potendo recepirsi gli accordi delle parti in ordine all'affidamento ed alla collocazione dei figli, in quanto corrispondenti al superiore interesse dei minori.
La regolamentazione della permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, lasciata alla libera determinazione delle parti e da esse stabilita in considerazione delle abitudini dei minori – i quali trascorrono attualmente pari tempo con entrambi i genitori - e compatibilmente con l'attività lavorativa di questi ultimi (in particolare, con l'orario lavorativo della ricorrente che si articola su turni fissi), è infatti idonea a garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori.
Pag. 2 di 6 Nulla può essere disposto in ordine al collocamento o della frequentazione del minore
, nato il [...], atteso che l'esercizio della responsabilità Persona_6 genitoriale su detto minore (nato da una precedente relazione tra
[...]
e non costituisce né può costituire oggetto del presente CP_2 CP_4 procedimento.
Si precisa che non può essere disposta l'“assegnazione” della casa coniugale, in senso tecnico, trattandosi di un immobile non di proprietà delle parti, ma condotto in locazione da e di proprietà di terzi, estranei alla lite e alla Controparte_2 regolamentazione della crisi familiare;
il Tribunale si limita quindi a prendere atto del fatto che la ricorrente continuerà ad abitare tale immobile.
Il tutto come da dispositivo.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dispone che i tre figli minori, , e vengano Per_1 Per_2 Persona_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in merito alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori dovranno essere sempre assunte dai genitori di comune accordo;
b) prende atto che i figli minori manterranno la propria residenza presso l'abitazione della madre;
c) prende atto che l'abitazione sita in Pisa, Via Bologna n. 22, condotta in locazione da sarà abitata da quest'ultima unitamente ai figli;
prende altresì atto Controparte_2 che consentirà a di andare a ritirare tutti gli effetti Controparte_2 CP_1 personali ancora presenti nell'abitazione familiare, previo concordato appuntamento.
d) dispone che la permanenza dei figli presso ciascun genitore avvenga secondo le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli dal lunedì alle ore 13:00 al mercoledì alle ore 15:30; il venerdì dalle 13:00 alle 19:00; dal sabato ore 20:00 alle
15:30 del lunedì successivo. I minori trascorreranno con il padre il lunedì mattina fino alle 13:00, dal mercoledì pomeriggio ore 15:30 fino alle 13:00 del venerdì e la giornata del sabato fino alle ore 20:00.
SECONDA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli il lunedì fino alle ore 15:30, il mercoledì alle 13:00 alle 19:00, dal giovedì ore 20:00 fino al sabato ore 15:30. Il padre terrà con sé i figli dal lunedì ore 15:30 fino al mercoledì ore 13:00, dal mercoledì ore
19:00 fino al giovedì ore 20:00 e dal sabato ore 15:30 alle 13:00 del lunedì successivo.
Pag. 3 di 6 TERZA SETTIMANA: la madre terrà con sé i figli il lunedì dalle 13:00 alle 19:00, dal martedì ore 13:00 al giovedì 15:30, il sabato dalle 13:00 alle 19:00 e dalla domenica ore
20:00 al martedì successivo ore 15:30; i figli trascorreranno con il padre dal lunedì ore
19:00 al martedì ore 13:00, dal giovedì ore 15:30 al sabato ore 13:00 e dalle ore 19:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica.
QUARTA SETTIMANA: i figli trascorreranno con la madre dal lunedì alle ore 15:30 del martedì, il giovedì dalle 13:00 alle 19:00, dal venerdì ore 20:00 alla domenica ore
15:30. Il padre terrà con sé i figli dal martedì ore 15:30 al giovedì ore 13:00, dal giovedì ore 19:00 al venerdì ore 20:00 e dalla domenica ore 15:30 alle ore 13:00 del martedì successivo.
QUINTA SETTIMANA: i figli trascorreranno con la madre il martedì dalle ore 13:00 alle 19:00, dal mercoledì ore 20:00 fino al venerdì ore 15:30 e la domenica dalle 13:00 alle 19:00. Il padre terrà con sé i figli dal lunedì alle 15:30 del martedì, dal martedì ore
19:00 alle 20:00 del mercoledì, dal venerdì dalle 15:30 alla domenica ore 13:00 e la domenica dalle 19:00 fino alle 13:00 del lunedì successivo.
Tale calendarizzazione sarà seguita sia durante il periodo scolastico, sia durante i periodi di vacanza scolastica.
e) dispone che per le ferie estive i genitori terranno i figli per 15 giorni consecutivi o anche da suddividersi in due periodi, uno di 8 giorni e l'altro di 7, comunicando il periodo di ferie entro aprile.
Per le festività quali festività quali la Vigilia di Natale, il Natale, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, così come il 25 aprile, il 1 maggio ed il 2 giugno ed il 15 agosto (questo salvo se coinvolto nelle ferie di cui sopra) i genitori terranno con sé i figli ad anni alterni;
per il periodo di vacanza dalle scuole i genitori, salvo diverso accordo, seguiranno la medesima turnazione di sempre. Ciascun genitore potrà trascorrere durante l'anno una ulteriore settimana continuativa con i figli in aggiunta alle due settimane del periodo estivo. − Il giorno del compleanno dei figli i genitori, se vi sarà accordo da parte di entrambi, potranno festeggiarlo insieme, altrimenti lo festeggeranno ad anni alterni con ciascun genitore;
f) dispone che ciascun genitore dovrà consentire all'altro genitore un contatto telefonico al giorno o comunque consentire ai minori di chiamare l'altro genitore liberamente;
g) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di ciascun figlio quando saranno presso gli stessi, fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica. Pertanto, ciascuno provvederà, quando avrà i figli presso di sé, a vitto, abbigliamento ordinario;
provvederà altresì alle spese della propria abitazione (comprese le utenze) dove vive insieme ai figli;
spese correnti per materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulare, spese per la cura degli animali domestici dei figli che si trovano presso l'abitazione del genitore;
spese per babysitter che saranno sostenute dal
Pag. 4 di 6 genitore che avrà bisogno di ricorrervi. − Saranno invece nella misura del 50% le spese straordinarie indicate esemplificativamente qui di seguito: a) Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: le tasse scolastiche, mensa, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero o per più giorni;
taglio capelli;
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi non indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In ordine alle spese straordinarie da concordare, la mancata richiesta preventiva di accordo pone le spese a carico del genitore che le ha determinate senza interpellare l'altro coniuge o che le ha determinate senza il consenso necessario. Le spese concordate o comunque dovute dovranno essere rifuse al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dal pagamento sostenuto.
h) dispone che l'assegno unico sarà percepito al 100% da Le Controparte_2 detrazioni fiscali invece saranno nella misura del 50% ciascuno;
i) prende atto che nel caso in cui i figli vengano condotti fuori dal comune di residenza o località limitrofe da uno dei genitori per spostamenti di durata superiore al singolo
Pag. 5 di 6 giorno, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'altro genitore con indicazione del recapito, anche telefonico, di destinazione;
l) prende atto che eventuali viaggi all'estero dei figli, con uno dei genitori o affidati a terzi, dovranno essere previamente assentiti da ambo i genitori a prescindere da colui che ne sostenga i costi;
m) prende atto che le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio, nonché di recapito telefonico, curando di assicurare sempre la propria reperibilità, soprattutto quando avranno con sé i figli;
n) prende atto che, i ricorrenti si impegnano ad effettuare quanto prima il passaggio di proprietà dell'auto cointestata Opel Karl, targata FS163XA in favore di
[...] che ne sosterrà le relative spese e quindi anche a regolamentare CP_2 conseguentemente l'intestazione dell'assicurazione alla nuova proprietaria;
o) prende atto che ciascun ricorrente provvederà al pagamento in via esclusiva dei rispettivi canoni di locazione, delle utenze, delle spese tutte a qualsivoglia titolo relative alle rispettive abitazioni condotte in locazione;
p) prende atto che le parti dichiarano di non avere conti o titoli o beni cointestati e che pertanto tutti i beni dell'uno o dell'altro sono di proprietà esclusiva dell'intestatario.
q) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 17 marzo 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 6 di 6