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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/09/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, nella persona del Giudice monocratico dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4229/2023 R.G. promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Seregno, via Palestro n. 12 presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Alessandro Grassi ed Elio Bindi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Milano, via San Barnaba n. 30 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Luca Saccomani che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E DI
CONDOMINIO GUARDI N. 58 A/B, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rag. elettivamente CP_3 domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), viale F.lli Casiraghi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo
Caponi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“In via principale:
a) accertare e dichiarare la responsabilità del per mancanza di manutenzione Controparte_1 ordinaria e straordinaria della rete fognaria oggetto di ATP, per tutti i motivi dedotti in atti;
b) condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali patiti dagli attori per un importo pari a
€ 1.226,16 oltre IVA di Legge, oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c.;
c) condannare il convenuto al ristoro del danno da lucro cessante/mancato utilizzo del bene per €
81,00/mensili, per un totale di € 2.997,00 per i 37 mesi di inutilizzo del box, oltre interessi ex art. 1284
4° comma cod. civ.;
d) condannare il convenuto al pagamento delle spese del CTU di € 16.510,24 (oneri e IVA inclusi), nonché quelle del CTP, oltre interessi dal momento dei versamenti a quello dell'effettivo ristoro;
e) condannare il convenuto al pagamento delle competenze legali per il procedimento di ATP ai sensi del D.M. 147/2022; - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei procuratori di parte attrice opponente, i quali si dichiarano sin d'ora antistatari;
f) condannare il convenuto allo svolgimento delle opere di cui alla relazione del CTU Arch. Per_1 in atti, condannandosi altresì ex art. 614-bis cpc il a corrispondere l'importo Controparte_1 mensile di € 150,00 agli attori per ogni mese di ritardo nell'esecuzione delle opere indicate dal CTU.
Competenze di lite rifuse con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: Acquisire ex art. 698 c.p.c. il fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP
8745/2020 del Tribunale di Monza, ivi inclusa la relazione peritale munita di ogni allegato”.
PER IL CONVENUTO
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte dagli attori con atto di citazione e con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare il , in persona del suo Amministratore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore Rag. , in base alla sua effettiva responsabilità accertata CP_3 nel sinistro per cui è causa, a garantire e manlevare il convenuto concludente da quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere in favore della parte attrice, per capitale, interessi e spese, ovvero sia condannato, per quanto di sua competenza, allo svolgimento delle opere che verranno ritenute necessarie da svolgere. pagina 2 di 12 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, o, in subordine, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta collaborativa e risolutiva mantenuta dall'ente concludente nel corso del giudizio”.
PER IL TERZO CHIAMATO
“nel merito – in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dal
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t. rag. Controparte_5
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_3
Con vittoria delle spese di lite relative sia al procedimento per ATP sia al giudizio di merito.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia convocare il CTU arch. , a Persona_2 chiarimento oppure voglia disporre integrazione dell'elaborato peritale relativamente alla parte in cui il CTU ha stabilito una responsabilità al 100% del Supercondominio e del Condominio per gli allagamenti lamentati dagli odierni attori, conclusione che si pone in contrasto con le stesse conclusioni rassegnate dalla CTU circa le cause e gli interventi da porre in essere, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Condominio in merito alla titolarità del sistema fognario.”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 31.05.2023 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patiti dall'unità immobiliare ad uso autorimessa di loro esclusiva proprietà a seguito di due allagamenti
- avvenuti rispettivamente nei mesi di giugno e luglio 2020 – asseritamente causati dalla fuoriuscita di acque miste dalla tubazione fognaria del . Controparte_1
A loro dire, infatti, l'elaborato peritale depositato dall'arch. all'esito del Persona_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato ante causam innanzi a questo stesso
Tribunale (R.G. n. 875/2020) aveva individuato nella mancanza e/o nella carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria la causa dell'evento di danno patito dal loro proprio immobile.
Al fine di scongiurare il ripetersi in futuro di eventi similari hanno anche chiesto condannarsi il all'esecuzione di tutte le opere ivi individuate dal C.T.U.. Controparte_1
Il , costituendosi in giudizio e contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., ha Controparte_1 rimarcato l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte nei propri confronti, sostenendo di avere sempre provveduto alla manutenzione dell'impianto fognario.
pagina 3 di 12 In ogni caso, nell'ipotesi di condanna, deducendone quantomeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, ha chiesto di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti del al fine di essere totalmente o parzialmente tenuto Controparte_5 indenne.
Differita a tal fine la prima udienza, si è costituito il terzo chiamato eccependo la propria estraneità agli eventi per cui è causa, rilevando come, sulla scorta di quanto previsto nello stesso regolamento del
, la tubazione da cui avrebbe tratto origine la fuoriuscita di acque e liquami riversatesi Controparte_1 all'interno dell'immobile attoreo fosse un bene comune del in capo al quale, Controparte_1 pertanto, gravava l'onere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza è stato disposto un breve differimento al fine di consentire all'amministratore del di convocare un'assemblea atta a discutere sugli Controparte_1 eventuali interventi da porre in essere per risolvere in via definitiva la problematica affliggente la rete fognaria.
Alla successiva udienza del 29/04/2024 il ha prodotto il verbale dell'assemblea con Controparte_1 cui era stato deliberato di procedere con l'esecuzione di tutte le opere individuate dal C.T.U., fatte salve le precisazioni di cui pure a breve si darà conto, dando atto dell'intervenuto inizio dei lavori., con conseguente rinvio della causa all'udienza del 17/6/2024 al fine di consentire alle parti una chiusura transattiva tombale della vicenda.
Alla predetta udienza il ha confermato il completamento degli interventi di pulizia e Controparte_1 spurgo, nonché l'imminente inizio degli ulteriori lavori di manutenzione individuati dall'arch.
[...]
. Per_2
Effettuato un ulteriore differimento, alla successiva udienza del 25/09/2024 è stata autorizzata la produzione di documentazione fotografica relativa ad un ulteriore fenomeno di allagamento che avrebbe interessato il corsello box in data 05/09/2024 e la difesa del ha dato atto Controparte_1 della mancata conclusione delle opere rimediali originariamente ipotizzate dal C.T.U..
Pertanto, da ultimo, all'udienza del 16/07/2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe e previa discussione ai sensi dell'art. art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni patiti dagli attori in conseguenza di due fenomeni infiltrativi, l'uno verificatosi a giugno dell'anno 2020
pagina 4 di 12 e l'altro nel successivo mese di luglio, allorquando l'autorimessa di loro proprietà è stata invasa dalle acque bianche e nere fuoriuscite dalla tubatura fognaria.
La fattispecie giuridica applicabile al caso in esame è quella prevista dall'art. 2051 c.c. che, com'è noto, prevede una responsabilità oggettiva del custode della cosa che si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che ne esercita l'effettivo potere, con l'effetto che deve ritenersi sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.
Di contro, sul custode grava l'onere della prova liberatoria normativamente costituita dal caso fortuito, avendo egli l'onere di dimostrare essersi verificato un fatto naturale o un comportamento posto in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, di per sé idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. un. n. 20943/2022).
Effettuata tale doverosa premessa dogmatica, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia sufficientemente suffragato gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria proposta in giudizio (da rideterminarsi, per tutto quanto di qui a breve si preciserà, solo con riferimento al quantum), avendo provato la riconducibilità eziologica dei danni materiali lamentati al sistema fognario supercondominiale che, in due diverse circostanze (l'una verificatasi nel mese di giugno 2020
e l'altra nel mese di luglio 2020, entrambe peraltro in occasione di forti piogge), ha riversato all'interno dell'autorimessa de qua ingenti quantità di acque miste (sia bianche che nere) e liquami.
In tal senso si è espressa la stessa arch. , C.T.U. nominato nel procedimento per Persona_2
A.T.P. promosso dagli attori, la quale ha riscontrato la presenza all'interno dell'autorimessa di
“pregressi fenomeni infiltrativi causati dal percolamento dei liquami fuoriusciti dalla tubazione condominiale” (termine, quest'ultimo, che per quanto di qui a breve si preciserà non deve intendersi riferibile al Condominio bensì al Supercondominio) che avrebbero finanche causato uno spostamento del manufatto in muratura che occultava alla vista la tubatura fognaria (cfr. in tal senso a pagina 10 della relazione peritale).
Ai fini dell'individuazione delle cause che hanno dato origine a tali fenomeni, il C.T.U. ha ben rappresentato la situazione di degrado dovuta alla cattiva e/o mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario del , afflitto tra l'altro da problematiche di tipo Controparte_1 strutturale e idrauliche del sistema di scarico.
pagina 5 di 12 Ha rimarcato, in particolare, “un non ottimale stato manutentivo della rete nel suo complesso”, affermando che “la carente manutenzione ordinaria e/o straordinaria del compendio ha inciso in maniera determinante sulla situazione accertata pregiudicando in modo importante la capacità di scarico della rete e, di conseguenza, il reflusso delle acque verso le zone di maggiore fragilità” (cfr. in tal senso a pagina 66 della relazione).
Ancora, “tutti gli elementi di scarico e perdenti esaminati sono risultati intasati. Per un corretto funzionamento del sistema di scarico, è fortemente raccomandata la pulizia degli stessi;
è infatti evidente come la presenza di materiale all'interno dei pozzi vada ad otturare i dreni del pozzo e quindi rallenti il naturale deflusso delle acque. La presenza di materiale va, inoltre, a togliere “volume” utile al pozzo, volume che non può essere occupato dall'acqua attenuando la funzione di volano che questi elementi potrebbero fare. Queste problematiche vanno a minare la capacità di deflusso della rete nel suo complesso” (cfr. in tal senso a pagina 20 della relazione).
Il C.T.U. ha riscontrato un'ulteriore deficienza dell'impianto fognario, verosimilmente ancor più grave della precedente, affermando che entrambi gli innesti nella rete fognaria pubblica sono stati posizionati poco sopra la mezzeria della tubazione con la conseguenza di agevolare la risalita delle acque dalla tubazione pubblica a quella condominiale.
E, proprio al fine di ovviare a tale problematica, escludendo un intervento di riposizionamento delle tubature in quanto giudicato troppo oneroso, ha suggerito l'installazione all'interno delle tubature di apposite valvole antireflusso.
Infine, tramite una videoispezione delle medesime tubature è stata anche appurata la presenza di tratti di tubazioni rotte, in particolare con riferimento alla tratta di tubazione contraddistinta con la lettera G
(ovverosia quella che ricomprende anche l'autorimessa attorea): “la tubazione percorre il locale LS4 per 4,00 mt per poi curvare a dx all'interno del garage interessato dall'allagamento, si rileva una riparazione con relativa toppa al mt 6,80 sulla parte superiore della tubazione dove si riscontra un'importante crepa longitudinale. Al mt 7,80 si rileva importante cedimento della tubazione con avvallamento e grande rottura della stessa sulla parte superiore dovuta presumibilmente a un cedimento del terreno soprastante, inoltre, si riscontra notevole presenza di sassi e macerie. Le rotture sopra menzionate causano una notevole fuoriuscita di reflui dalla tubazione quando la stessa lavora a pieno carico” (cfr. in tal senso a pagina 27 della relazione).
E' indiscutibile, quindi, che la fuoriuscita di acque bianche e nere avvenuta in due distinte occasioni nei mesi di giugno e luglio 2020 sia eziologicamente riconducibile alla rete fognaria, dovendosene a questo punto semplicemente individuare il custode, come tale soggetto alla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. pagina 6 di 12 Il , deducendo di non avere alcun onere di custodia su tale bene, aveva a tal fine Controparte_1 esteso il contradditorio nei confronti del all'interno del quale è Controparte_5 pacificamente ubicata l'autorimessa attorea, richiamando a tal fine l'art. 1 del regolamento di
Supercondominio, secondo cui “Formano oggetto del presente regolamento tutte le parti comuni ai quattro condominii (due fabbricati per ciascun condominio) costituenti il complesso residenziale realizzato dalla “TRICODAI – Società Cooperativa Edilizia a r.l.” in , località Controparte_1
– . Dette parti comuni sono costituite da. (…) la rete di fognatura Controparte_1 CP_1 dell'intero complesso fino al punto di diramazione dalla fognatura generale alle fognature dei singoli fabbricati”.
Orbene, come si evince dalla relazione di C.T.U., la tubazione che transita all'interno dell'unità immobiliare attorea convoglia anche le acque che provengono dagli stabili E, F, G ed H passando, dapprima, in una “cameretta” denominata P3 (che raccoglie le acque dei corpi G e H) e che confluisce nella cameretta P2.
Le acque provenienti dalla cameretta P2 confluiscono nella tubazione DN 400 che attraversa il box di proprietà degli attori unitamente alle acque provenienti dalla cameretta P1 che raccoglie le acque delle palazzine E ed F (cfr. in tal senso a pagina 15 della relazione).
Nella propria relazione peritale l'arch. ha rimarcato una corresponsabilità di entrambi i Per_1 soggetti convenuti nell'ambito del presente giudizio, rilevando che “A CP_6
”, quindi ad entrambi, “è imputabile la mancata manutenzione ordinaria (pulizia) e Controparte_1 straordinaria dell'impianto fognario esistente, oltre che inerzia nel porre in essere interventi risolutori rispetto ai lamentati vizi ovvero una revisione integrale dell'intero impianto fognario nonché
l'esecuzione delle lavorazioni così come consigliate da nell'anno 2016 (…). Gli unici CP_7 interventi (…) eseguiti riguardano la rete di smaltimento delle acque bianche provenienti dai corpi A,
B e dal corpo C che è stata deviata all'interno di tre rispettivi pozzi perdenti interrati nei corselli box”.
Per tali ragioni, pur non effettuando alcuna ulteriore ripartizione interna, ha attribuito ad entrambi una responsabilità integrale nella misura del “100%”.
Il Tribunale non condivide tale approccio e la dedotta co-imputabilità in quanto ciò che emerge chiara dalla relazione peritale è la rimarcata responsabilità del per non avere predisposto un Controparte_1 doppio sistema di smaltimento delle acque attraverso due distinte reti: l'una dedicata alle acque nere
“con recapito in fognatura”, l'altra destinata alle acque bianche (meteoriche) da smaltire a mezzo di pozzi perdenti, il che avrebbe ulteriormente ridotto l'afflusso di reflui in fognatura comunale in occasione di eventi meteorici anche non necessariamente di portata eccezionale, essendosi ivi a più riprese rimarcata la non conformità della protrazione di un tale sistema di smaltimento. pagina 7 di 12 E se è vero che il C.T.U. ha individuato una responsabilità di entrambi nella misura del 100%, escludendo di fatto in sede di A.T.P. una corresponsabilità della P.A. e di ciò ha fatto Controparte_8 con riguardo al solo richiamando una mancata adeguata pulizia ordinaria e CP_4 straordinaria dell'impianto fognario senza però considerare che, come ammesso dalla stessa difesa del
(cfr. in tal senso all'ultimo capoverso di pagina 6 della comparsa di risposta), alcuno Controparte_1 dei pozzi perdenti e delle caditoie in cui è stato accertato il difetto di manutenzione “interessa direttamente la zona oggetto di allagamenti (dove non ci sono pozzi perdenti)”.
E' stata, quindi, la stessa difesa del ad avere escluso ogni corresponsabilità del Controparte_1 in cui è situata l'autorimessa attorea, rimarcando l'assenza proprio in quella sede di CP_4 pozzetti perdenti la cui manutenzione è stata censurata dallo stesso C.T.U. e che rappresenta, nella stessa tesi del convenuto, l'unica censura mossa al dall'arch. . CP_4 Per_1
Esclusa, quindi, la prova concreta ed effettiva del nesso causale con una res di proprietà del il , al fine di andare esente dalla responsabilità oggettiva imputatagli, CP_4 Controparte_1 non ha neppure fornito la prova del caso fortuito, non avendo adeguatamente dimostrato che le precipitazioni metereologiche in occasione delle quali si sono verificati gli allagamenti all'interno del box attoreo avessero il carattere dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità al fine di consentire al Tribunale di ponderare l'effettiva elisione del nesso causale.
Le allegazioni effettuate sul punto, oltre ad essere state oltremodo generiche, non hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata, non essendo i bollettini meteorologici prodotti ai documenti n. 1 e 2 riferibili all'intera Regione Lombardia, non essendo sufficientemente dettagliati e, in ogni caso, neppure segnalando la ricorrenza di un qualsivoglia evento meteorologico di eccezionale gravità.
Venendo, pertanto, alla quantificazione del danno subito in conseguenza dello sversamento, gli attori lo hanno quantificato nella somma di € 1.226,16, oltre Iva, a titolo di danno emergente ed in quella di €
2.997,00 a titolo di lucro cessante.
Nulla quaestio in ordine alla prima voce di danno, essendo esattamente conforme a quella quantificata dal C.T.U. e, in ogni caso, non essendo stata neppure specificamente contestata né in punto an né in punto quantum.
Non altrettanto dicasi, invece, del danno da lucro cessante asseritamente conseguente alla mancata disponibilità del bene immobile, che è stato quantificato dagli attori nella somma mensile di € 81,00 (a loro dire corrispondente al valore medio di locazione per autorimesse di analoghe riportato nella banca dati delle quotazioni immobiliari) per n. 36 mensilità.
pagina 8 di 12 E, infatti, opportuno premettere che il danno subito dal proprietario di un bene immobile per la sua indisponibilità non fa venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare seppur con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (in tal senso Cass. Civ. n.
25898/2016).
Nel caso in esame, gli attori si sono limitati a richiedere il riconoscimento del danno da “lucro cessante da mancata locazione del bene dal momento che il proprietario del box auto avrebbe potuto siglare un contratto di affitto per l'utilizzo dello stessa da terze parti” (cfr. in tal senso a pagina 4 dell'atto di citazione) ma, a ben vedere, l'unico riferimento richiamato alla mera possibilità di concedere in locazione a terzi l'immobile non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio (inteso quale imprescindibile connubio tra allegazione e successiva prova) gravante sulla parte attorea, essendosi essa limitata ad ipotizzare una possibile futura locazione senza fornire alcuna prova che i coniugi e avessero realmente, in concreto, tale intenzione né, tanto meno, quella di Pt_1 Parte_2 utilizzare in altra maniera produttiva l'autorimessa di loro proprietà colpita dalle infiltrazioni cui s'è fatto cenno.
Alcuna menzione è stata fatta, inoltre, ad un'eventuale pregressa locazione, anche se conclusa, che avrebbe potuto quantomeno far supporre in via presuntiva la perpetrata destinazione del bene a generare un ricavo.
Per di più, neppure è stata allegata una qualche forma di limitazione all'utilizzo pregresso, potendosi quindi presumere, non già il danno, bensì la sua mancata concretizzazione.
Ne consegue che l'unico danno concretamente risarcibile è quello emergente così come quantificato dal
C.T.U..
Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di tal fatta, e quello asseritamente verificatosi in data
5.9.2024, seppur non esaminabile in questa sede, ne sarebbe la dimostrazione, gli attori hanno avanzato una richiesta ex art. 2058 c.c., sollecitando la condanna del Supercondominio all'esecuzione delle opere individuate dall'arch. per eliminare alla radice la causa di tutti i danni accertati. Persona_2
E, come noto, la domanda volta ad ottenere la condanna all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze dannose integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa, si distingue sia dall'azione di adempimento (che presuppone la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava pagina 9 di 12 oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (cfr. in tal senso Cass.
Civ., sez. III, 27/11/2023, n. 32898).
Orbene, nel caso di specie, solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio il sembrerebbe essersi concretamente attivato per dare concreta esecuzione agli Controparte_1 interventi rimediali previsi dal C.T.U., così come si evince dal verbale di assemblea tenutasi in data
22/09/2024 in cui i condomini hanno deliberato eseguire i lavori nella relazione del C.T.U. (cfr. in tal senso il documento n. 10 del fascicolo del ). Controparte_1
I lavori sono pacificamente iniziati nel mese di settembre 2024 ma, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, che ha sollecitato sul punto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non è stata fornita alcuna prova che siano stati anche conclusi, per di più in maniera esattamente rispondente a quanto prescritto dal C.T.U..
Al contrario, è più che legittimo sostenere che l'installazione delle valvole anti-reflusso previste a pag.
49 della relazione peritale, la cui necessità è stata ribadita anche a pagina 79 in risposta alle osservazioni del C.T.P. del e da ritenersi, quindi, quale elemento costitutivo Controparte_1 ineliminabile di qualsivoglia opera rimediale, sia stata volontariamente disattesa leggendosi nel verbale d'assemblea del 22/09/2024 che “l'intervento di apposizione delle valvole antirigurgito, come più volte discusso con l'Amministrazione, va attentamente valutato in quanto la chiusura delle valvole comporta
l'impossibilità dello scarico a monte: nel caso in cui questo accadesse durante piogge ordinarie o comunque non troppo consistenti si potrebbero verificare effetti negativi nella rete interna Per_ paragonabili a quelli che accadono con gli eventi maggiori. Sentito il parere dell'Ing. questo intervento non verrà effettuato”.
Per tale motivo non può ritenersi cessata la materia del contendere e, anzi, essendo tutt'ora sussistente l'interesse degli attori ad ottenere una pronuncia di merito da poter mettere in esecuzione ai sensi dell'art. 2058 c.c., in accoglimento della domanda proposta va anche posto a carico del
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614bis c.p.c., il pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, il cui ammontare si ritiene congruo determinare, avuto riguardo alle circostanze del caso, nella misura di € 5,00 pro-die con decorrenza però dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, trattandosi - a parere del Tribunale - di un lasso di tempo più che congruo, stante la pacifica esecuzione della maggior parte degli interventi delineati, per dare corso alla loro integrale esecuzione.
pagina 10 di 12 Venendo, da ultimo, alla ripartizione tra le parti e alla liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle sostenute ante causam che avrebbero anche potuto essere ritenute un'autonoma voce di danno emergente indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità, può applicarsi il principio secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. in tal senso Cass. Civ., ordinanza n. 28677/2023).
Nel caso in esame gli attori hanno sopportato interamente le spese di C.T.U. quantificate nella complessiva somma di € 16.510,24 (oneri ed Iva inclusi), fornendo prova di tale esborso (cfr. in tal senso i documenti n. 6-7-8), mentre, pur contestualmente richiedendo la rifusione di quelle sostenute per il loro consulente tecnico, hanno omesso qualsivoglia allegazione e/o quantificazione.
Le spese legali per il procedimento di A.T.P. (valore di causa compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00) vanno determinate nella somma di € 3.827,00, pari ai compensi medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre accessori di legge.
Quanto al giudizio di merito (da parametrarsi sulla scorta del medesimo valore), si quantificano nella somma di € 11.268,00, pari ai compensi medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, limitata alla mera predisposizione ed al successivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Alla luce della parziale soccombenza degli attori con riferimento alle domande risarcitorie proposte, si ritiene, però, opportuno disporre una parziale compensazione, nella misura di 1/5, delle spese di lite sostenute dagli attori, ponendo a carico del Supercondominio “nuovo Campo dei Fiori” la residua quota dei 4/5.
Il terzo convenuto, integralmente soccombente nei riguardi del terzo chiamato, va invece condannato all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal sia nella fase di A.T.P. che CP_4 nell'ambito del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, all'esecuzione di tutti i lavori individuati dal C.T.U., arch. , nella Persona_2 relazione di A.T.P. depositata all'interno del procedimento giudiziale R.G. n. 875/2020 instaurato presso questo Tribunale e, in particolare, nel computo metrico ivi allegato, computo pagina 11 di 12 metrico ivi contenuto, al netto di tutti gli interventi già realizzati;
2) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di e ex art. 614 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di cui al punto 1) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di e a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni subiti all'interno del box autorimessa posto all'interno del Condominio sito in , A/B, dell'importo di € 1.226,16 (iva esclusa), oltre Controparte_1 Controparte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica della presente domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo;
4) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori dei 4/5 delle spese di lite sostenute sia nel procedimento per A.T.P. che nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, già ridotte, quanto al primo, in complessivi € 3.061,60 per compensi, e, quanto al secondo, in complessivi €
9.460,00, di cui 445,60 per spese esenti e 9.014,40 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta;
5) rigetta la domanda proposta dal Supercondominio nei confronti del Controparte_1 sito in , , CP_4 Controparte_1 Controparte_4
6) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del sito in , CP_4 Controparte_1 Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore delle spese di lite che liquida in € 3.827,00
[...]
(oltre spese generali al 15%, accessori di legge e spese esenti) per il procedimento di ATP ed €
11.268,00 (oltre spese generali al 15%, accessori di legge e spese esenti) per il giudizio di merito;
7) pone le spese di C.T.U., pari alla somma di 16.510,24 (oneri ed Iva inclusi), definitivamente a carico del Supercondominio convenuto nella misura di 4/5 e per la rimanente quota di 1/5 a carico degli attori.
Così deciso in Monza in data 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, nella persona del Giudice monocratico dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4229/2023 R.G. promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Seregno, via Palestro n. 12 presso lo studio degli C.F._2
Avv.ti Alessandro Grassi ed Elio Bindi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Milano, via San Barnaba n. 30 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Luca Saccomani che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E DI
CONDOMINIO GUARDI N. 58 A/B, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rag. elettivamente CP_3 domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), viale F.lli Casiraghi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo
Caponi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.7.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“In via principale:
a) accertare e dichiarare la responsabilità del per mancanza di manutenzione Controparte_1 ordinaria e straordinaria della rete fognaria oggetto di ATP, per tutti i motivi dedotti in atti;
b) condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali patiti dagli attori per un importo pari a
€ 1.226,16 oltre IVA di Legge, oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c.;
c) condannare il convenuto al ristoro del danno da lucro cessante/mancato utilizzo del bene per €
81,00/mensili, per un totale di € 2.997,00 per i 37 mesi di inutilizzo del box, oltre interessi ex art. 1284
4° comma cod. civ.;
d) condannare il convenuto al pagamento delle spese del CTU di € 16.510,24 (oneri e IVA inclusi), nonché quelle del CTP, oltre interessi dal momento dei versamenti a quello dell'effettivo ristoro;
e) condannare il convenuto al pagamento delle competenze legali per il procedimento di ATP ai sensi del D.M. 147/2022; - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi integralmente in favore dei procuratori di parte attrice opponente, i quali si dichiarano sin d'ora antistatari;
f) condannare il convenuto allo svolgimento delle opere di cui alla relazione del CTU Arch. Per_1 in atti, condannandosi altresì ex art. 614-bis cpc il a corrispondere l'importo Controparte_1 mensile di € 150,00 agli attori per ogni mese di ritardo nell'esecuzione delle opere indicate dal CTU.
Competenze di lite rifuse con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria: Acquisire ex art. 698 c.p.c. il fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP
8745/2020 del Tribunale di Monza, ivi inclusa la relazione peritale munita di ogni allegato”.
PER IL CONVENUTO
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte dagli attori con atto di citazione e con memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, condannare il , in persona del suo Amministratore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore Rag. , in base alla sua effettiva responsabilità accertata CP_3 nel sinistro per cui è causa, a garantire e manlevare il convenuto concludente da quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere in favore della parte attrice, per capitale, interessi e spese, ovvero sia condannato, per quanto di sua competenza, allo svolgimento delle opere che verranno ritenute necessarie da svolgere. pagina 2 di 12 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, o, in subordine, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta collaborativa e risolutiva mantenuta dall'ente concludente nel corso del giudizio”.
PER IL TERZO CHIAMATO
“nel merito – in via principale: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dal
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t. rag. Controparte_5
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_3
Con vittoria delle spese di lite relative sia al procedimento per ATP sia al giudizio di merito.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia convocare il CTU arch. , a Persona_2 chiarimento oppure voglia disporre integrazione dell'elaborato peritale relativamente alla parte in cui il CTU ha stabilito una responsabilità al 100% del Supercondominio e del Condominio per gli allagamenti lamentati dagli odierni attori, conclusione che si pone in contrasto con le stesse conclusioni rassegnate dalla CTU circa le cause e gli interventi da porre in essere, alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Condominio in merito alla titolarità del sistema fognario.”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 31.05.2023 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patiti dall'unità immobiliare ad uso autorimessa di loro esclusiva proprietà a seguito di due allagamenti
- avvenuti rispettivamente nei mesi di giugno e luglio 2020 – asseritamente causati dalla fuoriuscita di acque miste dalla tubazione fognaria del . Controparte_1
A loro dire, infatti, l'elaborato peritale depositato dall'arch. all'esito del Persona_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato ante causam innanzi a questo stesso
Tribunale (R.G. n. 875/2020) aveva individuato nella mancanza e/o nella carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria la causa dell'evento di danno patito dal loro proprio immobile.
Al fine di scongiurare il ripetersi in futuro di eventi similari hanno anche chiesto condannarsi il all'esecuzione di tutte le opere ivi individuate dal C.T.U.. Controparte_1
Il , costituendosi in giudizio e contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., ha Controparte_1 rimarcato l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte nei propri confronti, sostenendo di avere sempre provveduto alla manutenzione dell'impianto fognario.
pagina 3 di 12 In ogni caso, nell'ipotesi di condanna, deducendone quantomeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso, ha chiesto di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti del al fine di essere totalmente o parzialmente tenuto Controparte_5 indenne.
Differita a tal fine la prima udienza, si è costituito il terzo chiamato eccependo la propria estraneità agli eventi per cui è causa, rilevando come, sulla scorta di quanto previsto nello stesso regolamento del
, la tubazione da cui avrebbe tratto origine la fuoriuscita di acque e liquami riversatesi Controparte_1 all'interno dell'immobile attoreo fosse un bene comune del in capo al quale, Controparte_1 pertanto, gravava l'onere di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Depositate le memorie integrative, alla prima udienza è stato disposto un breve differimento al fine di consentire all'amministratore del di convocare un'assemblea atta a discutere sugli Controparte_1 eventuali interventi da porre in essere per risolvere in via definitiva la problematica affliggente la rete fognaria.
Alla successiva udienza del 29/04/2024 il ha prodotto il verbale dell'assemblea con Controparte_1 cui era stato deliberato di procedere con l'esecuzione di tutte le opere individuate dal C.T.U., fatte salve le precisazioni di cui pure a breve si darà conto, dando atto dell'intervenuto inizio dei lavori., con conseguente rinvio della causa all'udienza del 17/6/2024 al fine di consentire alle parti una chiusura transattiva tombale della vicenda.
Alla predetta udienza il ha confermato il completamento degli interventi di pulizia e Controparte_1 spurgo, nonché l'imminente inizio degli ulteriori lavori di manutenzione individuati dall'arch.
[...]
. Per_2
Effettuato un ulteriore differimento, alla successiva udienza del 25/09/2024 è stata autorizzata la produzione di documentazione fotografica relativa ad un ulteriore fenomeno di allagamento che avrebbe interessato il corsello box in data 05/09/2024 e la difesa del ha dato atto Controparte_1 della mancata conclusione delle opere rimediali originariamente ipotizzate dal C.T.U..
Pertanto, da ultimo, all'udienza del 16/07/2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe e previa discussione ai sensi dell'art. art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni patiti dagli attori in conseguenza di due fenomeni infiltrativi, l'uno verificatosi a giugno dell'anno 2020
pagina 4 di 12 e l'altro nel successivo mese di luglio, allorquando l'autorimessa di loro proprietà è stata invasa dalle acque bianche e nere fuoriuscite dalla tubatura fognaria.
La fattispecie giuridica applicabile al caso in esame è quella prevista dall'art. 2051 c.c. che, com'è noto, prevede una responsabilità oggettiva del custode della cosa che si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che ne esercita l'effettivo potere, con l'effetto che deve ritenersi sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.
Di contro, sul custode grava l'onere della prova liberatoria normativamente costituita dal caso fortuito, avendo egli l'onere di dimostrare essersi verificato un fatto naturale o un comportamento posto in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, di per sé idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. un. n. 20943/2022).
Effettuata tale doverosa premessa dogmatica, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia sufficientemente suffragato gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria proposta in giudizio (da rideterminarsi, per tutto quanto di qui a breve si preciserà, solo con riferimento al quantum), avendo provato la riconducibilità eziologica dei danni materiali lamentati al sistema fognario supercondominiale che, in due diverse circostanze (l'una verificatasi nel mese di giugno 2020
e l'altra nel mese di luglio 2020, entrambe peraltro in occasione di forti piogge), ha riversato all'interno dell'autorimessa de qua ingenti quantità di acque miste (sia bianche che nere) e liquami.
In tal senso si è espressa la stessa arch. , C.T.U. nominato nel procedimento per Persona_2
A.T.P. promosso dagli attori, la quale ha riscontrato la presenza all'interno dell'autorimessa di
“pregressi fenomeni infiltrativi causati dal percolamento dei liquami fuoriusciti dalla tubazione condominiale” (termine, quest'ultimo, che per quanto di qui a breve si preciserà non deve intendersi riferibile al Condominio bensì al Supercondominio) che avrebbero finanche causato uno spostamento del manufatto in muratura che occultava alla vista la tubatura fognaria (cfr. in tal senso a pagina 10 della relazione peritale).
Ai fini dell'individuazione delle cause che hanno dato origine a tali fenomeni, il C.T.U. ha ben rappresentato la situazione di degrado dovuta alla cattiva e/o mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fognario del , afflitto tra l'altro da problematiche di tipo Controparte_1 strutturale e idrauliche del sistema di scarico.
pagina 5 di 12 Ha rimarcato, in particolare, “un non ottimale stato manutentivo della rete nel suo complesso”, affermando che “la carente manutenzione ordinaria e/o straordinaria del compendio ha inciso in maniera determinante sulla situazione accertata pregiudicando in modo importante la capacità di scarico della rete e, di conseguenza, il reflusso delle acque verso le zone di maggiore fragilità” (cfr. in tal senso a pagina 66 della relazione).
Ancora, “tutti gli elementi di scarico e perdenti esaminati sono risultati intasati. Per un corretto funzionamento del sistema di scarico, è fortemente raccomandata la pulizia degli stessi;
è infatti evidente come la presenza di materiale all'interno dei pozzi vada ad otturare i dreni del pozzo e quindi rallenti il naturale deflusso delle acque. La presenza di materiale va, inoltre, a togliere “volume” utile al pozzo, volume che non può essere occupato dall'acqua attenuando la funzione di volano che questi elementi potrebbero fare. Queste problematiche vanno a minare la capacità di deflusso della rete nel suo complesso” (cfr. in tal senso a pagina 20 della relazione).
Il C.T.U. ha riscontrato un'ulteriore deficienza dell'impianto fognario, verosimilmente ancor più grave della precedente, affermando che entrambi gli innesti nella rete fognaria pubblica sono stati posizionati poco sopra la mezzeria della tubazione con la conseguenza di agevolare la risalita delle acque dalla tubazione pubblica a quella condominiale.
E, proprio al fine di ovviare a tale problematica, escludendo un intervento di riposizionamento delle tubature in quanto giudicato troppo oneroso, ha suggerito l'installazione all'interno delle tubature di apposite valvole antireflusso.
Infine, tramite una videoispezione delle medesime tubature è stata anche appurata la presenza di tratti di tubazioni rotte, in particolare con riferimento alla tratta di tubazione contraddistinta con la lettera G
(ovverosia quella che ricomprende anche l'autorimessa attorea): “la tubazione percorre il locale LS4 per 4,00 mt per poi curvare a dx all'interno del garage interessato dall'allagamento, si rileva una riparazione con relativa toppa al mt 6,80 sulla parte superiore della tubazione dove si riscontra un'importante crepa longitudinale. Al mt 7,80 si rileva importante cedimento della tubazione con avvallamento e grande rottura della stessa sulla parte superiore dovuta presumibilmente a un cedimento del terreno soprastante, inoltre, si riscontra notevole presenza di sassi e macerie. Le rotture sopra menzionate causano una notevole fuoriuscita di reflui dalla tubazione quando la stessa lavora a pieno carico” (cfr. in tal senso a pagina 27 della relazione).
E' indiscutibile, quindi, che la fuoriuscita di acque bianche e nere avvenuta in due distinte occasioni nei mesi di giugno e luglio 2020 sia eziologicamente riconducibile alla rete fognaria, dovendosene a questo punto semplicemente individuare il custode, come tale soggetto alla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. pagina 6 di 12 Il , deducendo di non avere alcun onere di custodia su tale bene, aveva a tal fine Controparte_1 esteso il contradditorio nei confronti del all'interno del quale è Controparte_5 pacificamente ubicata l'autorimessa attorea, richiamando a tal fine l'art. 1 del regolamento di
Supercondominio, secondo cui “Formano oggetto del presente regolamento tutte le parti comuni ai quattro condominii (due fabbricati per ciascun condominio) costituenti il complesso residenziale realizzato dalla “TRICODAI – Società Cooperativa Edilizia a r.l.” in , località Controparte_1
– . Dette parti comuni sono costituite da. (…) la rete di fognatura Controparte_1 CP_1 dell'intero complesso fino al punto di diramazione dalla fognatura generale alle fognature dei singoli fabbricati”.
Orbene, come si evince dalla relazione di C.T.U., la tubazione che transita all'interno dell'unità immobiliare attorea convoglia anche le acque che provengono dagli stabili E, F, G ed H passando, dapprima, in una “cameretta” denominata P3 (che raccoglie le acque dei corpi G e H) e che confluisce nella cameretta P2.
Le acque provenienti dalla cameretta P2 confluiscono nella tubazione DN 400 che attraversa il box di proprietà degli attori unitamente alle acque provenienti dalla cameretta P1 che raccoglie le acque delle palazzine E ed F (cfr. in tal senso a pagina 15 della relazione).
Nella propria relazione peritale l'arch. ha rimarcato una corresponsabilità di entrambi i Per_1 soggetti convenuti nell'ambito del presente giudizio, rilevando che “A CP_6
”, quindi ad entrambi, “è imputabile la mancata manutenzione ordinaria (pulizia) e Controparte_1 straordinaria dell'impianto fognario esistente, oltre che inerzia nel porre in essere interventi risolutori rispetto ai lamentati vizi ovvero una revisione integrale dell'intero impianto fognario nonché
l'esecuzione delle lavorazioni così come consigliate da nell'anno 2016 (…). Gli unici CP_7 interventi (…) eseguiti riguardano la rete di smaltimento delle acque bianche provenienti dai corpi A,
B e dal corpo C che è stata deviata all'interno di tre rispettivi pozzi perdenti interrati nei corselli box”.
Per tali ragioni, pur non effettuando alcuna ulteriore ripartizione interna, ha attribuito ad entrambi una responsabilità integrale nella misura del “100%”.
Il Tribunale non condivide tale approccio e la dedotta co-imputabilità in quanto ciò che emerge chiara dalla relazione peritale è la rimarcata responsabilità del per non avere predisposto un Controparte_1 doppio sistema di smaltimento delle acque attraverso due distinte reti: l'una dedicata alle acque nere
“con recapito in fognatura”, l'altra destinata alle acque bianche (meteoriche) da smaltire a mezzo di pozzi perdenti, il che avrebbe ulteriormente ridotto l'afflusso di reflui in fognatura comunale in occasione di eventi meteorici anche non necessariamente di portata eccezionale, essendosi ivi a più riprese rimarcata la non conformità della protrazione di un tale sistema di smaltimento. pagina 7 di 12 E se è vero che il C.T.U. ha individuato una responsabilità di entrambi nella misura del 100%, escludendo di fatto in sede di A.T.P. una corresponsabilità della P.A. e di ciò ha fatto Controparte_8 con riguardo al solo richiamando una mancata adeguata pulizia ordinaria e CP_4 straordinaria dell'impianto fognario senza però considerare che, come ammesso dalla stessa difesa del
(cfr. in tal senso all'ultimo capoverso di pagina 6 della comparsa di risposta), alcuno Controparte_1 dei pozzi perdenti e delle caditoie in cui è stato accertato il difetto di manutenzione “interessa direttamente la zona oggetto di allagamenti (dove non ci sono pozzi perdenti)”.
E' stata, quindi, la stessa difesa del ad avere escluso ogni corresponsabilità del Controparte_1 in cui è situata l'autorimessa attorea, rimarcando l'assenza proprio in quella sede di CP_4 pozzetti perdenti la cui manutenzione è stata censurata dallo stesso C.T.U. e che rappresenta, nella stessa tesi del convenuto, l'unica censura mossa al dall'arch. . CP_4 Per_1
Esclusa, quindi, la prova concreta ed effettiva del nesso causale con una res di proprietà del il , al fine di andare esente dalla responsabilità oggettiva imputatagli, CP_4 Controparte_1 non ha neppure fornito la prova del caso fortuito, non avendo adeguatamente dimostrato che le precipitazioni metereologiche in occasione delle quali si sono verificati gli allagamenti all'interno del box attoreo avessero il carattere dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità al fine di consentire al Tribunale di ponderare l'effettiva elisione del nesso causale.
Le allegazioni effettuate sul punto, oltre ad essere state oltremodo generiche, non hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata, non essendo i bollettini meteorologici prodotti ai documenti n. 1 e 2 riferibili all'intera Regione Lombardia, non essendo sufficientemente dettagliati e, in ogni caso, neppure segnalando la ricorrenza di un qualsivoglia evento meteorologico di eccezionale gravità.
Venendo, pertanto, alla quantificazione del danno subito in conseguenza dello sversamento, gli attori lo hanno quantificato nella somma di € 1.226,16, oltre Iva, a titolo di danno emergente ed in quella di €
2.997,00 a titolo di lucro cessante.
Nulla quaestio in ordine alla prima voce di danno, essendo esattamente conforme a quella quantificata dal C.T.U. e, in ogni caso, non essendo stata neppure specificamente contestata né in punto an né in punto quantum.
Non altrettanto dicasi, invece, del danno da lucro cessante asseritamente conseguente alla mancata disponibilità del bene immobile, che è stato quantificato dagli attori nella somma mensile di € 81,00 (a loro dire corrispondente al valore medio di locazione per autorimesse di analoghe riportato nella banca dati delle quotazioni immobiliari) per n. 36 mensilità.
pagina 8 di 12 E, infatti, opportuno premettere che il danno subito dal proprietario di un bene immobile per la sua indisponibilità non fa venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare seppur con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (in tal senso Cass. Civ. n.
25898/2016).
Nel caso in esame, gli attori si sono limitati a richiedere il riconoscimento del danno da “lucro cessante da mancata locazione del bene dal momento che il proprietario del box auto avrebbe potuto siglare un contratto di affitto per l'utilizzo dello stessa da terze parti” (cfr. in tal senso a pagina 4 dell'atto di citazione) ma, a ben vedere, l'unico riferimento richiamato alla mera possibilità di concedere in locazione a terzi l'immobile non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio (inteso quale imprescindibile connubio tra allegazione e successiva prova) gravante sulla parte attorea, essendosi essa limitata ad ipotizzare una possibile futura locazione senza fornire alcuna prova che i coniugi e avessero realmente, in concreto, tale intenzione né, tanto meno, quella di Pt_1 Parte_2 utilizzare in altra maniera produttiva l'autorimessa di loro proprietà colpita dalle infiltrazioni cui s'è fatto cenno.
Alcuna menzione è stata fatta, inoltre, ad un'eventuale pregressa locazione, anche se conclusa, che avrebbe potuto quantomeno far supporre in via presuntiva la perpetrata destinazione del bene a generare un ricavo.
Per di più, neppure è stata allegata una qualche forma di limitazione all'utilizzo pregresso, potendosi quindi presumere, non già il danno, bensì la sua mancata concretizzazione.
Ne consegue che l'unico danno concretamente risarcibile è quello emergente così come quantificato dal
C.T.U..
Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di tal fatta, e quello asseritamente verificatosi in data
5.9.2024, seppur non esaminabile in questa sede, ne sarebbe la dimostrazione, gli attori hanno avanzato una richiesta ex art. 2058 c.c., sollecitando la condanna del Supercondominio all'esecuzione delle opere individuate dall'arch. per eliminare alla radice la causa di tutti i danni accertati. Persona_2
E, come noto, la domanda volta ad ottenere la condanna all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze dannose integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa, si distingue sia dall'azione di adempimento (che presuppone la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava pagina 9 di 12 oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (cfr. in tal senso Cass.
Civ., sez. III, 27/11/2023, n. 32898).
Orbene, nel caso di specie, solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio il sembrerebbe essersi concretamente attivato per dare concreta esecuzione agli Controparte_1 interventi rimediali previsi dal C.T.U., così come si evince dal verbale di assemblea tenutasi in data
22/09/2024 in cui i condomini hanno deliberato eseguire i lavori nella relazione del C.T.U. (cfr. in tal senso il documento n. 10 del fascicolo del ). Controparte_1
I lavori sono pacificamente iniziati nel mese di settembre 2024 ma, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, che ha sollecitato sul punto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non è stata fornita alcuna prova che siano stati anche conclusi, per di più in maniera esattamente rispondente a quanto prescritto dal C.T.U..
Al contrario, è più che legittimo sostenere che l'installazione delle valvole anti-reflusso previste a pag.
49 della relazione peritale, la cui necessità è stata ribadita anche a pagina 79 in risposta alle osservazioni del C.T.P. del e da ritenersi, quindi, quale elemento costitutivo Controparte_1 ineliminabile di qualsivoglia opera rimediale, sia stata volontariamente disattesa leggendosi nel verbale d'assemblea del 22/09/2024 che “l'intervento di apposizione delle valvole antirigurgito, come più volte discusso con l'Amministrazione, va attentamente valutato in quanto la chiusura delle valvole comporta
l'impossibilità dello scarico a monte: nel caso in cui questo accadesse durante piogge ordinarie o comunque non troppo consistenti si potrebbero verificare effetti negativi nella rete interna Per_ paragonabili a quelli che accadono con gli eventi maggiori. Sentito il parere dell'Ing. questo intervento non verrà effettuato”.
Per tale motivo non può ritenersi cessata la materia del contendere e, anzi, essendo tutt'ora sussistente l'interesse degli attori ad ottenere una pronuncia di merito da poter mettere in esecuzione ai sensi dell'art. 2058 c.c., in accoglimento della domanda proposta va anche posto a carico del
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614bis c.p.c., il pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, il cui ammontare si ritiene congruo determinare, avuto riguardo alle circostanze del caso, nella misura di € 5,00 pro-die con decorrenza però dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, trattandosi - a parere del Tribunale - di un lasso di tempo più che congruo, stante la pacifica esecuzione della maggior parte degli interventi delineati, per dare corso alla loro integrale esecuzione.
pagina 10 di 12 Venendo, da ultimo, alla ripartizione tra le parti e alla liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle sostenute ante causam che avrebbero anche potuto essere ritenute un'autonoma voce di danno emergente indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità, può applicarsi il principio secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr. in tal senso Cass. Civ., ordinanza n. 28677/2023).
Nel caso in esame gli attori hanno sopportato interamente le spese di C.T.U. quantificate nella complessiva somma di € 16.510,24 (oneri ed Iva inclusi), fornendo prova di tale esborso (cfr. in tal senso i documenti n. 6-7-8), mentre, pur contestualmente richiedendo la rifusione di quelle sostenute per il loro consulente tecnico, hanno omesso qualsivoglia allegazione e/o quantificazione.
Le spese legali per il procedimento di A.T.P. (valore di causa compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00) vanno determinate nella somma di € 3.827,00, pari ai compensi medi per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre accessori di legge.
Quanto al giudizio di merito (da parametrarsi sulla scorta del medesimo valore), si quantificano nella somma di € 11.268,00, pari ai compensi medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase di trattazione ed istruttoria, limitata alla mera predisposizione ed al successivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Alla luce della parziale soccombenza degli attori con riferimento alle domande risarcitorie proposte, si ritiene, però, opportuno disporre una parziale compensazione, nella misura di 1/5, delle spese di lite sostenute dagli attori, ponendo a carico del Supercondominio “nuovo Campo dei Fiori” la residua quota dei 4/5.
Il terzo convenuto, integralmente soccombente nei riguardi del terzo chiamato, va invece condannato all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal sia nella fase di A.T.P. che CP_4 nell'ambito del presente giudizio di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 Controparte_1 tempore, all'esecuzione di tutti i lavori individuati dal C.T.U., arch. , nella Persona_2 relazione di A.T.P. depositata all'interno del procedimento giudiziale R.G. n. 875/2020 instaurato presso questo Tribunale e, in particolare, nel computo metrico ivi allegato, computo pagina 11 di 12 metrico ivi contenuto, al netto di tutti gli interventi già realizzati;
2) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di e ex art. 614 Parte_1 Parte_2 bis c.p.c della somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere di cui al punto 1) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di e a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni subiti all'interno del box autorimessa posto all'interno del Condominio sito in , A/B, dell'importo di € 1.226,16 (iva esclusa), oltre Controparte_1 Controparte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica della presente domanda giudiziale sino a quella del saldo effettivo;
4) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori dei 4/5 delle spese di lite sostenute sia nel procedimento per A.T.P. che nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, già ridotte, quanto al primo, in complessivi € 3.061,60 per compensi, e, quanto al secondo, in complessivi €
9.460,00, di cui 445,60 per spese esenti e 9.014,40 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta;
5) rigetta la domanda proposta dal Supercondominio nei confronti del Controparte_1 sito in , , CP_4 Controparte_1 Controparte_4
6) condanna il in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del sito in , CP_4 Controparte_1 Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore delle spese di lite che liquida in € 3.827,00
[...]
(oltre spese generali al 15%, accessori di legge e spese esenti) per il procedimento di ATP ed €
11.268,00 (oltre spese generali al 15%, accessori di legge e spese esenti) per il giudizio di merito;
7) pone le spese di C.T.U., pari alla somma di 16.510,24 (oneri ed Iva inclusi), definitivamente a carico del Supercondominio convenuto nella misura di 4/5 e per la rimanente quota di 1/5 a carico degli attori.
Così deciso in Monza in data 22 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 12 di 12