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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 906/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 11/11/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Picci, ed el tudio in Padova – via Berchet n. 6/A, Parte appellante contro Controparte_1
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei cui uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliata, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 105/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 11.5.2021 e non notificata.
In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: a) in via preliminare: per i motivi esposti sub III, sospendere, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., l'esecuzione della sentenza oggetto del presente gravame;
b) in via principale: per i motivi esposti sub I e II, accogliere il ricorso e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, annullando, per l'effetto, siccome illegittima ed infondata, l'ordinanza ingiunzione qui opposta, non potendosi il sig. Parte_1 considerare né trasgressore delle contestate violazioni né, tanto meno, amministratore di
(non avendo l' dimostrato tale assunto e, in ogni caso, non avendo il sig. mai Parte_2 CP_1 Pt_1 tti ruoli); In v a (…)
1 Per parte appellata: a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
b) Nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni formulate in grado di appello. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con salvezza di ogni altra richiesta e deduzione difensiva. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti già prodotti nel giudizio di primo grado di cui si chiede, fin da ora, l'autorizzazione al deposito cartaceo date le difficoltà riscontrate nel deposito telematico dovute alla mole della documentazione dei documenti da 48- a 55.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Rovigo rigettava il ricorso in opposizione proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermava l'ordinanza ingiunzione dallo stesso opposta, riducendo il quantum dovuto ad € 62.545,90, in ragione di un erroneo conteggio della sanzione, di cui aveva dato atto l' di Ferrara–Rovigo durante il Controparte_1 procedimento.
1.1. Occorre premettere come avesse contestato al , quale Pt_1 amministratore di fatto della società (qualificazione Parte_3 dal contestata oggi come allora), le seguenti violazioni: Pt_1
- avere il datore di lavoro registrato a LUL, relativamente agli anni 2016 e 2017, infedeli dati relativi a taluni lavoratori,
- avere impiegato due lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria,
- avere il datore di lavoro somministrato taluni lavoratori operanti presso lo stabilimento di Porto Viro presso la sede operativa della società
[...]
in forza di un contratto di appalto ritenuto dagli ispettori Parte_4 non genuino,
- avere il datore di lavoro illegittimamente licenziato con decorrenza 04/11/2017 una lavoratrice che si trovava stato qui maternità.
L'ordinanza ingiunzione opposta si fondava sul verbale di accertamento n. RO00000/2018-036-02 che trovava a propria volta perno su sommarie informazioni assunte dagli ispettori che, a detta degli stessi, avrebbero dato contezza dell'effettivo ruolo di amministratore (di fatto) del . Pt_1
1.2. Ciò detto, escluse le questioni non più oggetto di vertenza nel presente grado di appello e, con ciò, nel merito, il giudice di prime cure evidenziava come il non avesse chiesto l'accertamento dell'insussistenza delle Pt_1
2 contestazioni avanzate nei confronti della ma Parte_3 esclusivamente l'accertamento negativo del ruolo di amministratore di fatto.
Richiamate quindi diverse dichiarazioni rese a s.i.t. di cui ai doc. 11-35, il primo giudice rilevava come l'opponente non avesse contestato il contenuto delle stesse, né avesse allegato prove in opposizione ad esse. Pertanto, alla luce di giurisprudenza di legittimità, il Tribunale riconosceva piena prova alla verbalizzazione in relazione <ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (…), nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese>>.
Sulla base delle sopra ricordate sommarie informazioni, il giudice di prime cure attribuiva quindi al il ruolo di amministratore di fatto della Pt_1 [...]
e, in particolare, gli attribuiva attività di reclutamento e Parte_3 direzione del personale, valutazione delle prestazioni lavorative, approvazione del quantum delle retribuzioni e decisione sui licenziamenti;
ciò non soltanto in relazione alla ma anche di altre imprese di Parte_3 lavorazione del pesce.
Riconosceva, altresì, il ruolo di mero prestanome al sig. Persona_1
(formale amministratore della , mentre i sig. e Parte_3 Pt_5
risultavano comunque subordinati al . Per_2 Pt_1
La limitazione temporale della responsabilità del ai soli mesi di Pt_1 febbraio e marzo 2018 non veniva considerata possibile, avendo egli diretto la società sin dalla sua costituzione.
1.3. Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello
[...]
, con atto depositato in data 11/11/2021. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di censura, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui riteneva che il non avesse contestato il contenuto delle Pt_1 dichiarazioni acquisite in fase ispettiva;
in relazione ad esse, peraltro, sosteneva l'erroneità della valutazione del primo giudice.
In particolare, il riteneva che il giudice di prime cure avesse, errando, Pt_1 ritenuto che fosse l'opponente (oggi appellante) a dover fornire la prova dell'insussistenza del fatto. Evidenziava quindi come nell'ambito dei procedimenti di opposizioni ad ordinanza d'ingiunzione, tale onere ricadrebbe
3 in capo al convenuto opposto – nel caso di specie l' – poiché CP_1 inteso come attore in senso sostanziale.
In aggiunta a ciò, l'appellante sottolineava come l'efficacia probatoria del verbale di accertamento dovesse intendersi limitata esclusivamente ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale operante nell'accertamento, mentre le dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori sarebbero totalmente prive di valore probatorio;
a sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, secondo l'appellante, i fatti alla base dell'ordinanza ingiunzione non potevano dirsi provati.
Peraltro, il evidenziava la propria contestazione alle dichiarazioni Pt_1 dei lavoratori, avvenuta nel corso dell'udienza dell'11.5.2021 vista l'impossibilità di scaricare telematicamente la documentazione, smentendo in tal modo la ricostruzione del primo giudice, e sottolineava come non fosse mai stato indicato da alcuno dei dichiaranti sentiti a s.i.t. come amministratore di fatto della Parte_3
Infine, l'appellante concludeva il primo motivo di censura chiedendo nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado e riportava brevi stralci di diverse testimonianze dei lavoratori, da cui sarebbe emerso come l'amministrazione della era stata Parte_3 esercitata da tali , , e Persona_3 Persona_1 Persona_4 Persona_5
2.2. Con il secondo motivo d'appello, il ribadiva lo svolgimento Pt_1 di attività lavorativa presso la esclusivamente per Parte_3
l'arco temporale intercorso tra il 16.2.2018 e il 31.3.2018, declinando, quindi, ogni responsabilità per violazioni commesse nel periodo antecedente o successivo a tali date.
3. Si costituiva ritualmente l' Controparte_3
, che instava per la conferma della
[...] sentenza di primo grado.
3.1 In merito al primo motivo di censura, l' evidenziava come CP_1 controparte non avesse allegato e provato fatti specifici tali da scalfire l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte durante l'ispezione.
In aggiunta a ciò, l'Ente rilevava come il verbale degli ispettori avesse il carattere di atto pubblico in quanto redatto da pubblico ufficiale,
4 costituendone prova legale in relazione alla propria provenienza, alla data e alla provenienza delle dichiarazioni ivi contenute.
3.2 In relazione al secondo motivo d'impugnazione, l' ribadiva CP_1 come, dalle testimonianze raccolte, il si occupasse della gestione Pt_1 della società, di validazione delle buste paga, di licenziamenti e di organizzazione aziendale in caso di interruzione di attività.
Pertanto, il primo giudice aveva correttamente attribuito all'appellante il ruolo di amministratore di fatto della società Parte_3
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 16/3/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 4/4/2024 e al 25/9/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto per la seguente ed assorbente motivazione.
6. Rileva il Collegio come, a prescindere dall'astratta valenza che si ritenga di attribuire alle sommarie informazioni assunte – certamente integranti fonte di prova -, queste non danno dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto della società e, in ogni caso, del ruolo di imprenditore Parte_3 del . Pt_1
6.1. Ed infatti, se per un verso dalle dichiarazioni assunte – invero non tutte - ben emerge, ciò non solo nel corso dell'anno 2018, avere il Pt_1 rivestito all'interno della un ruolo quantomeno Parte_3 direttivo, da alcun dato è invece è possibile ricavare che l'appellante fosse l'imprenditore ovvero un amministratore occulto della società pur all'interno della quale certamente ha operato, ciò nonostante la negatoria dell'appellante, ben prima dell'anno 2018.
Così, ad esempio, dipendente della Tes_1 Parte_3 sentita a s.i.t. (all. 8, 9, 11 ), ha in effetti attribuito al un ruolo Pt_1 rilevante nella propria assunzione (giugno 2017) e poi nella procedura di messa in maternità anticipata (settembre 2017) e, infine, all'atto della comunicazione del proprio licenziamento. Tuttavia, dalle parole della Tes_1 non è possibile comprendere se il avesse operato, come sopra Pt_1 detto, in rappresentanza del datore di lavoro, quindi quale soggetto certamente dotato di un ruolo direttivo, ovvero come vero e proprio datore di lavoro e, quindi, quale effettivo e reale amministratore della società.
5 Simili considerazioni possono poi essere fatte, sempre a titolo esemplificativo, con riferimento a quanto detto dalla dichiarante (all. 12 e Parte_6
13 ) la quale ha attribuito al ruolo decisionale allorquando la Pt_1 stessa aveva avuto necessità di assentarsi la lavoro per un paio di Pt_6 settimana;
avendo peraltro la ricordato come, ad un certo punto, il Pt_6
non si fosse più visto in azienda. Pt_1
Così pure le s.i.t. rese dalla (all. 23) la quale ha certamente Testimone_2 attribuito al un ruolo all'atto della propria assunzione, senza Pt_1 tuttavia chiarire o, comunque, fornire utili elementi atti a far comprendere se tale ruolo fosse stato esercitato dall'appellante nell'esercizio di poteri meramente direttivi ovvero gestorio-amministrativi dell'azienda.
A quanto sopra deve poi aggiungersi come tutti i suddetti dichiaranti, al pari di molti altri (all. 25, 28, 31), abbiano attribuito similare ruolo anche ad altro soggetto presente in azienda, tale , ovvero, taluno ( Persona_3 [...]
e , ad altra persona ancora, pacificamente un Persona_6 Persona_7 dipendente, rispondente al nome di (all. 26 e 26). Ed inoltre, deve Per_8 essere parimenti detto, come alcuni dipendenti ( e Parte_7 Pt_8
) non abbiano in alcun modo fatto riferimento al (all. 24 e 29)
[...] Pt_1 ed altri ancora abbiano indicato altri soggetti, oltre al ed al , Pt_1 Pt_5 attribuendo a questi funzioni quantomeno direttive (all. 25).
Pertanto, resta non chiarito, posto che pare non avere contestato alcunché in danno di altri soggetti gravitanti all'interno della Pt_3 [...] con funzioni non dissimili da quello del , per quale Parte_3 Pt_1 ragione parte appellata abbia ritenuto la responsabilità del solo appellante e non la concorrente responsabilità gestoria degli altri. Certo non bastando a fondare una simile responsabilità le mere opinioni di alcuni lavoratori sentiti a s.i.t. i quali, è evidente, hanno affermato essere il il vero Pt_1 imprenditore sol perché questi adottava, ovvero comunicava, decisioni di carattere organizzativo ovvero dirigeva il lavoro. Decisioni che, è evidente, ben possono essere attribuite, come si è già sopra detto, a soggetto che, quale lavoratore subordinato (magari al nero), ha operato con funzione meramente dirigenziale senza tuttavia assumere ruolo e responsabilità di imprenditore ovvero di amministratore di una società di capitali.
6.2. Preme infine rilevare come l'assunzione del da parte della Pt_1 seppur circoscritta a limitato periodo (i primi mesi Parte_3 dell'anno 2018) fornisca indicazioni, evidentemente di carattere non univoco ma certamente in contrasto con la tesi di parte appellata, in ordine alla tipologia di rapporto già in essere tra le parti ( e Pt_1 Parte_9
[..
[...] pertanto, difficilmente può essere considerato di carattere
[...] amministrativo-gestionale e, quindi, tale da condurre ad affermare che l'appellante, prima del 2018, avesse operato quale amministratore della
[...]
Parte_3
7. Pertanto, per le superiori assorbenti ragioni l'appello proposto dal deve essere accolto e così essere annullata l'opposta ordinanza Pt_1 ingiunzione.
8. Quanto alle spese, trovando pieno accoglimento la domanda del
, queste non possono che essere poste a carico della parte appella Pt_1 ed essere liquidate, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dei valori posti tra i minimi ed i medi di scaglione (ritenuta la limitata complessità della vertenza ad il valore della stessa di poco superiore ai minimi) e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nell'ambito del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot. 12246/29/2020-PL in data 16/6/2020 notificata a dichiarandolo non debitore della Parte_1 somma in essa portata;
condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 6.000,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 5.000,00, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 11/11/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1
Picci, ed el tudio in Padova – via Berchet n. 6/A, Parte appellante contro Controparte_1
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei cui uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliata, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 105/2021 resa dal Tribunale di Rovigo in data 11.5.2021 e non notificata.
In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: a) in via preliminare: per i motivi esposti sub III, sospendere, ai sensi dell'art. 431 c.p.c., l'esecuzione della sentenza oggetto del presente gravame;
b) in via principale: per i motivi esposti sub I e II, accogliere il ricorso e conseguentemente riformare la sentenza impugnata, annullando, per l'effetto, siccome illegittima ed infondata, l'ordinanza ingiunzione qui opposta, non potendosi il sig. Parte_1 considerare né trasgressore delle contestate violazioni né, tanto meno, amministratore di
(non avendo l' dimostrato tale assunto e, in ogni caso, non avendo il sig. mai Parte_2 CP_1 Pt_1 tti ruoli); In v a (…)
1 Per parte appellata: a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
b) Nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni formulate in grado di appello. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Con salvezza di ogni altra richiesta e deduzione difensiva. In via istruttoria si depositano i seguenti documenti già prodotti nel giudizio di primo grado di cui si chiede, fin da ora, l'autorizzazione al deposito cartaceo date le difficoltà riscontrate nel deposito telematico dovute alla mole della documentazione dei documenti da 48- a 55.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione, il Tribunale di Rovigo rigettava il ricorso in opposizione proposto da e, per l'effetto, Parte_1 confermava l'ordinanza ingiunzione dallo stesso opposta, riducendo il quantum dovuto ad € 62.545,90, in ragione di un erroneo conteggio della sanzione, di cui aveva dato atto l' di Ferrara–Rovigo durante il Controparte_1 procedimento.
1.1. Occorre premettere come avesse contestato al , quale Pt_1 amministratore di fatto della società (qualificazione Parte_3 dal contestata oggi come allora), le seguenti violazioni: Pt_1
- avere il datore di lavoro registrato a LUL, relativamente agli anni 2016 e 2017, infedeli dati relativi a taluni lavoratori,
- avere impiegato due lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria,
- avere il datore di lavoro somministrato taluni lavoratori operanti presso lo stabilimento di Porto Viro presso la sede operativa della società
[...]
in forza di un contratto di appalto ritenuto dagli ispettori Parte_4 non genuino,
- avere il datore di lavoro illegittimamente licenziato con decorrenza 04/11/2017 una lavoratrice che si trovava stato qui maternità.
L'ordinanza ingiunzione opposta si fondava sul verbale di accertamento n. RO00000/2018-036-02 che trovava a propria volta perno su sommarie informazioni assunte dagli ispettori che, a detta degli stessi, avrebbero dato contezza dell'effettivo ruolo di amministratore (di fatto) del . Pt_1
1.2. Ciò detto, escluse le questioni non più oggetto di vertenza nel presente grado di appello e, con ciò, nel merito, il giudice di prime cure evidenziava come il non avesse chiesto l'accertamento dell'insussistenza delle Pt_1
2 contestazioni avanzate nei confronti della ma Parte_3 esclusivamente l'accertamento negativo del ruolo di amministratore di fatto.
Richiamate quindi diverse dichiarazioni rese a s.i.t. di cui ai doc. 11-35, il primo giudice rilevava come l'opponente non avesse contestato il contenuto delle stesse, né avesse allegato prove in opposizione ad esse. Pertanto, alla luce di giurisprudenza di legittimità, il Tribunale riconosceva piena prova alla verbalizzazione in relazione <ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (…), nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese>>.
Sulla base delle sopra ricordate sommarie informazioni, il giudice di prime cure attribuiva quindi al il ruolo di amministratore di fatto della Pt_1 [...]
e, in particolare, gli attribuiva attività di reclutamento e Parte_3 direzione del personale, valutazione delle prestazioni lavorative, approvazione del quantum delle retribuzioni e decisione sui licenziamenti;
ciò non soltanto in relazione alla ma anche di altre imprese di Parte_3 lavorazione del pesce.
Riconosceva, altresì, il ruolo di mero prestanome al sig. Persona_1
(formale amministratore della , mentre i sig. e Parte_3 Pt_5
risultavano comunque subordinati al . Per_2 Pt_1
La limitazione temporale della responsabilità del ai soli mesi di Pt_1 febbraio e marzo 2018 non veniva considerata possibile, avendo egli diretto la società sin dalla sua costituzione.
1.3. Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello
[...]
, con atto depositato in data 11/11/2021. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di censura, l'appellante criticava la sentenza nella parte in cui riteneva che il non avesse contestato il contenuto delle Pt_1 dichiarazioni acquisite in fase ispettiva;
in relazione ad esse, peraltro, sosteneva l'erroneità della valutazione del primo giudice.
In particolare, il riteneva che il giudice di prime cure avesse, errando, Pt_1 ritenuto che fosse l'opponente (oggi appellante) a dover fornire la prova dell'insussistenza del fatto. Evidenziava quindi come nell'ambito dei procedimenti di opposizioni ad ordinanza d'ingiunzione, tale onere ricadrebbe
3 in capo al convenuto opposto – nel caso di specie l' – poiché CP_1 inteso come attore in senso sostanziale.
In aggiunta a ciò, l'appellante sottolineava come l'efficacia probatoria del verbale di accertamento dovesse intendersi limitata esclusivamente ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale operante nell'accertamento, mentre le dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori sarebbero totalmente prive di valore probatorio;
a sostegno, richiamava giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, secondo l'appellante, i fatti alla base dell'ordinanza ingiunzione non potevano dirsi provati.
Peraltro, il evidenziava la propria contestazione alle dichiarazioni Pt_1 dei lavoratori, avvenuta nel corso dell'udienza dell'11.5.2021 vista l'impossibilità di scaricare telematicamente la documentazione, smentendo in tal modo la ricostruzione del primo giudice, e sottolineava come non fosse mai stato indicato da alcuno dei dichiaranti sentiti a s.i.t. come amministratore di fatto della Parte_3
Infine, l'appellante concludeva il primo motivo di censura chiedendo nuovamente l'ammissione delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado e riportava brevi stralci di diverse testimonianze dei lavoratori, da cui sarebbe emerso come l'amministrazione della era stata Parte_3 esercitata da tali , , e Persona_3 Persona_1 Persona_4 Persona_5
2.2. Con il secondo motivo d'appello, il ribadiva lo svolgimento Pt_1 di attività lavorativa presso la esclusivamente per Parte_3
l'arco temporale intercorso tra il 16.2.2018 e il 31.3.2018, declinando, quindi, ogni responsabilità per violazioni commesse nel periodo antecedente o successivo a tali date.
3. Si costituiva ritualmente l' Controparte_3
, che instava per la conferma della
[...] sentenza di primo grado.
3.1 In merito al primo motivo di censura, l' evidenziava come CP_1 controparte non avesse allegato e provato fatti specifici tali da scalfire l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte durante l'ispezione.
In aggiunta a ciò, l'Ente rilevava come il verbale degli ispettori avesse il carattere di atto pubblico in quanto redatto da pubblico ufficiale,
4 costituendone prova legale in relazione alla propria provenienza, alla data e alla provenienza delle dichiarazioni ivi contenute.
3.2 In relazione al secondo motivo d'impugnazione, l' ribadiva CP_1 come, dalle testimonianze raccolte, il si occupasse della gestione Pt_1 della società, di validazione delle buste paga, di licenziamenti e di organizzazione aziendale in caso di interruzione di attività.
Pertanto, il primo giudice aveva correttamente attribuito all'appellante il ruolo di amministratore di fatto della società Parte_3
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 16/3/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 4/4/2024 e al 25/9/2025 in cui è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto per la seguente ed assorbente motivazione.
6. Rileva il Collegio come, a prescindere dall'astratta valenza che si ritenga di attribuire alle sommarie informazioni assunte – certamente integranti fonte di prova -, queste non danno dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto della società e, in ogni caso, del ruolo di imprenditore Parte_3 del . Pt_1
6.1. Ed infatti, se per un verso dalle dichiarazioni assunte – invero non tutte - ben emerge, ciò non solo nel corso dell'anno 2018, avere il Pt_1 rivestito all'interno della un ruolo quantomeno Parte_3 direttivo, da alcun dato è invece è possibile ricavare che l'appellante fosse l'imprenditore ovvero un amministratore occulto della società pur all'interno della quale certamente ha operato, ciò nonostante la negatoria dell'appellante, ben prima dell'anno 2018.
Così, ad esempio, dipendente della Tes_1 Parte_3 sentita a s.i.t. (all. 8, 9, 11 ), ha in effetti attribuito al un ruolo Pt_1 rilevante nella propria assunzione (giugno 2017) e poi nella procedura di messa in maternità anticipata (settembre 2017) e, infine, all'atto della comunicazione del proprio licenziamento. Tuttavia, dalle parole della Tes_1 non è possibile comprendere se il avesse operato, come sopra Pt_1 detto, in rappresentanza del datore di lavoro, quindi quale soggetto certamente dotato di un ruolo direttivo, ovvero come vero e proprio datore di lavoro e, quindi, quale effettivo e reale amministratore della società.
5 Simili considerazioni possono poi essere fatte, sempre a titolo esemplificativo, con riferimento a quanto detto dalla dichiarante (all. 12 e Parte_6
13 ) la quale ha attribuito al ruolo decisionale allorquando la Pt_1 stessa aveva avuto necessità di assentarsi la lavoro per un paio di Pt_6 settimana;
avendo peraltro la ricordato come, ad un certo punto, il Pt_6
non si fosse più visto in azienda. Pt_1
Così pure le s.i.t. rese dalla (all. 23) la quale ha certamente Testimone_2 attribuito al un ruolo all'atto della propria assunzione, senza Pt_1 tuttavia chiarire o, comunque, fornire utili elementi atti a far comprendere se tale ruolo fosse stato esercitato dall'appellante nell'esercizio di poteri meramente direttivi ovvero gestorio-amministrativi dell'azienda.
A quanto sopra deve poi aggiungersi come tutti i suddetti dichiaranti, al pari di molti altri (all. 25, 28, 31), abbiano attribuito similare ruolo anche ad altro soggetto presente in azienda, tale , ovvero, taluno ( Persona_3 [...]
e , ad altra persona ancora, pacificamente un Persona_6 Persona_7 dipendente, rispondente al nome di (all. 26 e 26). Ed inoltre, deve Per_8 essere parimenti detto, come alcuni dipendenti ( e Parte_7 Pt_8
) non abbiano in alcun modo fatto riferimento al (all. 24 e 29)
[...] Pt_1 ed altri ancora abbiano indicato altri soggetti, oltre al ed al , Pt_1 Pt_5 attribuendo a questi funzioni quantomeno direttive (all. 25).
Pertanto, resta non chiarito, posto che pare non avere contestato alcunché in danno di altri soggetti gravitanti all'interno della Pt_3 [...] con funzioni non dissimili da quello del , per quale Parte_3 Pt_1 ragione parte appellata abbia ritenuto la responsabilità del solo appellante e non la concorrente responsabilità gestoria degli altri. Certo non bastando a fondare una simile responsabilità le mere opinioni di alcuni lavoratori sentiti a s.i.t. i quali, è evidente, hanno affermato essere il il vero Pt_1 imprenditore sol perché questi adottava, ovvero comunicava, decisioni di carattere organizzativo ovvero dirigeva il lavoro. Decisioni che, è evidente, ben possono essere attribuite, come si è già sopra detto, a soggetto che, quale lavoratore subordinato (magari al nero), ha operato con funzione meramente dirigenziale senza tuttavia assumere ruolo e responsabilità di imprenditore ovvero di amministratore di una società di capitali.
6.2. Preme infine rilevare come l'assunzione del da parte della Pt_1 seppur circoscritta a limitato periodo (i primi mesi Parte_3 dell'anno 2018) fornisca indicazioni, evidentemente di carattere non univoco ma certamente in contrasto con la tesi di parte appellata, in ordine alla tipologia di rapporto già in essere tra le parti ( e Pt_1 Parte_9
[..
[...] pertanto, difficilmente può essere considerato di carattere
[...] amministrativo-gestionale e, quindi, tale da condurre ad affermare che l'appellante, prima del 2018, avesse operato quale amministratore della
[...]
Parte_3
7. Pertanto, per le superiori assorbenti ragioni l'appello proposto dal deve essere accolto e così essere annullata l'opposta ordinanza Pt_1 ingiunzione.
8. Quanto alle spese, trovando pieno accoglimento la domanda del
, queste non possono che essere poste a carico della parte appella Pt_1 ed essere liquidate, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto dei valori posti tra i minimi ed i medi di scaglione (ritenuta la limitata complessità della vertenza ad il valore della stessa di poco superiore ai minimi) e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nell'ambito del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot. 12246/29/2020-PL in data 16/6/2020 notificata a dichiarandolo non debitore della Parte_1 somma in essa portata;
condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 6.000,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 5.000,00, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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