Sentenza breve 27 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 27/12/2025, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03304/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2025, proposto da
Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vitone, con domicilio digitale come da PEc da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Amorosi, non costituito in giudizio;
nei confronti
NC De FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Secondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Amorosi sull'istanza di definizione del procedimento, formulata dalla ricorrente in data 11/09/2024 a mezzo PEC e assunta al protocollo comunale al n. 0007008, volta a compulsare la conclusione del procedimento avente ad oggetto “Avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 259/2003 e dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all'impianto e sulle aree occupate dai cavidotti su porzione di terreno catastalmente censito al fgl. 9 p.lla 996, per consentire l'accesso e gli allacci alle reti dell'impianto di comunicazioni elettroniche di proprietà Inwit S.p.A. denominato “I137BN Amorosi”, giusta istanza del 03/06/2024, acquisita al prot. comunale al n. 0004667
e per la conseguente condanna
del Comune di Amorosi, in persona del Sindaco
pro tempore, a provvedere sull'istanza de qua mediante l'adozione di uno o più provvedimenti espressi, anche da parte del competente organo collegiale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. NC De FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ME De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 giugno 2025 e depositato il successivo 30 giugno, la società INWIT S.p.A. ha adito questo Tribunale per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Comune di Amorosi in merito all'istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del diritto di servitù necessario per l'esercizio dell'impianto di comunicazione elettronica denominato “I137BN Amorosi”.
Espone la ricorrente di aver realizzato l'infrastruttura, qualificata opera di pubblica utilità ex art. 51 D.Lgs. n. 259/2003, su un fondo limitrofo a quello del controinteressato, ma di necessitare del passaggio di cavidotti e dell'accesso attraverso la p.lla 996 del fgl. 9, di proprietà del Sig. NC De FI. Falliti i tentativi di accordo bonario per la costituzione di una servitù volontaria, e a fronte dell'interdizione dell'accesso da parte della proprietà, INWIT presentava in data 3 giugno 2024 formale istanza al Comune per l'apposizione del vincolo espropriativo.
Nonostante il decorso dei termini e la successiva notifica di un atto di diffida e messa in mora in data 11 settembre 2024, l'Amministrazione comunale rimaneva inerte.
Si è costituito in giudizio il Sig. NC De FI, proprietario del fondo interessato, sollevando articolate eccezioni preliminari di rito e contestazioni nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune di Amorosi, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale, occorre esaminare le numerose eccezioni sollevate dal controinteressato.
1.1. Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Il controinteressato sostiene che la controversia incida su diritti soggettivi reali (proprietà e servitù). Al contrario, l'oggetto del presente giudizio non è la costituzione ope iudicis della servitù, bensì l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della P.A. nell'esercizio di un potere autoritativo (apposizione del vincolo espropriativo). Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), g) e m) del c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica, espropriazione per pubblica utilità e comunicazioni elettroniche, ogniqualvolta sia in questione l'esercizio o il mancato esercizio di poteri amministrativi (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Un., n. 26033/2022).
1.2. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del ricorso. Il termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie, la diffida dell'11 settembre 2024 ha validamente sollecitato il potere-dovere dell'Amministrazione, e il ricorso, notificato il 15 ottobre 2025, risulta tempestivo rispetto alla persistente inerzia successiva alla diffida, che la giurisprudenza equipara a una rinnovata istanza idonea a riaprire i termini per l'azione avverso il silenzio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2742/2014).
1.3. Deve essere respinta anche l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di bonario componimento ex art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003. Dalla piana lettura della norma emerge che il fallimento dei tentativi bonari è condizione di procedibilità per l'emanazione del decreto di esproprio, e non per la fase preliminare dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Quest'ultima è una fase di natura urbanistica che deve necessariamente precedere la fase ablatoria finale, entro la quale si colloca il tentativo di accordo sul prezzo (cfr. TAR Basilicata n. 799/2022). In ogni caso, la ricorrente ha documentato agli atti l'invio di una proposta di acquisto in data 3 aprile 2024, rimasta senza esito.
Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Tale obbligo sussiste ogniqualvolta il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza di parte volta a ottenere un provvedimento favorevole, a prescindere dalla fondatezza della pretesa nel merito.
2.2. La giurisprudenza è costante nell'affermare che per effetto del comma 1 del citato art. 2 legge n. 241/1990, la P.A. è tenuta a provvedere anche sulle domande manifestamente infondate, irricevibili, inammissibili o improcedibili, sebbene con provvedimento semplificato, sicché, ad eccezione del solo caso di istanza di riesame di provvedimenti inoppugnabili e di istanza di estensione soggettiva del giudicato, qualunque domanda del privato obbliga l’Amministrazione a concludere il procedimento in maniera espressa, purché si tratti di un procedimento a iniziativa di parte, oppure, nei procedimenti a iniziativa officiosa, purché il privato sia titolare di una posizione qualificata, la cui soddisfazione dipende dall’esercizio del potere sollecitato, indipendentemente dalla titolarità del potere di iniziativa nel procedimento. (cfr. TAR Puglia n. 1258/2024). Nel caso di specie, l'istanza di INWIT S.p.A. è analitica, corredata da elaborati tecnici e fondata su una specifica cornice normativa (D.Lgs. n. 259/2003) che qualifica le infrastrutture di telefonia come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità. Pertanto, il Comune non poteva restare inerte, avendo il dovere di pronunciarsi — in senso positivo o negativo — sulla richiesta di apposizione del vincolo.
2.3. Quanto ai termini, in assenza di una specifica previsione per la fase di apposizione del vincolo nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, trova applicazione il termine generale di trenta giorni ex art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, ovvero il termine di novanta giorni desumibile per analogia dall'art. 44 del medesimo Codice per i procedimenti autorizzatori unici. In entrambi i casi, alla data della notifica del ricorso, i termini erano ampiamente decorsi.
L'accertata illegittimità del silenzio comporta l'ordine al Comune di Amorosi di provvedere sull'istanza del 3 giugno 2024 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a funzionario dell'Ufficio. Il Commissario provvederà, su istanza di parte, nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune, limitando la propria attività all'adozione di un atto espresso di riscontro (positivo o negativo) all'istanza della ricorrente, previa verifica dei presupposti urbanistici e tecnici.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune intimato e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate in considerazione delle circostanze con il controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Amorosi sull'istanza di INWIT S.p.A. del 3 giugno 2024;
- Ordina al Comune di Amorosi di provvedere sull'istanza sopra indicata con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
-Nomina per il caso di persistente inadempimento il Prefetto di Caserta quale Commissario ad acta, affinché provveda secondo le modalità indicate in motivazione;
- Condanna il Comune di Amorosi al pagamento delle spese di lite in favore di INWIT S.p.A., che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese con il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RC, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
ME De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De FA | AO RC |
IL SEGRETARIO