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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 601/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GINA MOLINARO (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Sapri (Sa), al Corso Italia, n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
nata a [...] l'[...], (C.F. CP_1
), residente in [...]
12, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE FURITANO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Sapri (Sa), alla Via Dante C.F._4
Alighieri, n. 7, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RESISTENTE
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo con visto apposto del 14-19.11.2024.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori e con ricorso depositato Parte_1 CP_1 in data 14.11.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto in data 25.05.1991 matrimonio concordatario in AN MA La
UC (Sa) e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di AN MA La
UC (SA) alla parte II, n. 2, dell' anno 1991, optando per il regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva in Vallo della Lucania (Sa), il 27.2.1993 oggi economicamente autosufficiente;
che, su ricorso Persona_1 congiunto, veniva emesso decreto di omologa del 14.2.2022 (Rep. n. 1863-2022 del
14.02.2022; R.G. 1492/2021), con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato Tribunale.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Al riguardo, occorre precisare che all' udienza di prima comparizione delle parti del
18.12.2024, rinviata alla successiva del 15.01.2025, il Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale dava atto dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi, i quali, dunque, ribadivano la loro concorde volontà di chiedere la cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Devono, pertanto, disporsi le formalità di legge.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come parzialmente modificate in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale di udienza del 15.01.2025) nella cui occasione i coniugi hanno precisato di voler espungere la condizione in merito alla assegnazione della casa coniugale in quanto evidentemente superflua, essendo l'immobile già in proprietà esclusiva della signora ed avendo il sig. CP_1 trasferito il proprio domicilio altrove già da anni. Pt_1
In particolare, i coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di seguito trascritte: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, concedendosi e riconoscendosi reciprocamente la più ampia autonomia e assoluta libertà personale, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o ogni altro atto equipollente valido per l'espatrio; 2) confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nello specifico: 3) le parti reciprocamente rinunciano al mantenimento l'uno a carico dell'altro e viceversa;
4) le parti vivranno separate con diritto a fissare ognuna liberamente la propria residenza nel luogo in cui vorrà stabilirla;
5) con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altro, neanche nei confronti del figlio maggiore di età ed Persona_1 economicamente indipendente. Per l'effetto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a AN MA la UC (Sa), in data
25.05.1991, ordinando all'Ufficiale Civile del Comune di AN MA la UC, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emanando sentenza sui pubblici registri anagrafici;
disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto…”.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronunzia alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AN MA la UC (Sa) tra i sigg.ri
[...]
e in data 25/05/1991 e trascritto nel Registro dello Stato Pt_1 CP_1
Civile del medesimo Comune, al nr. 2, alla parte II, serie A, dell' anno 1991;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN MA la UC (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni