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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2435/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a AD OL (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
12/04/1972, rappresentato e difeso dall'avv. PEREZ FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a AD OL (RO) in [...] CP_1 C.F._2
01/10/1973, rappresentata e difesa dall'avv. PIZZOLATO ANGELA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13.12.2023, parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 2.7.2016 e dalla loro unione sono nati in data Per_1
06.04.2011, e in data 19.06.2013. Per_2
1 Il ricorrente ha precisato che le parti hanno concluso, il 18.3.2021, un accordo di separazione, a seguito di negoziazione assistita, e in data 20.5.2022 hanno sottoscritto un accordo di scioglimento di matrimonio ex art. 6 della legge n. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita.
L ha dedotto che i rapporti tra le parti sono drasticamente peggiorati e, in ragione della Pt_1
condotta tenuta dalla resistente, i figli minori hanno espresso il rifiuto ad intrattenere una relazione con il padre.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato che la a indirizzato alla di lui attuale compagna, CP_1
numerosi messaggi volti a screditarlo e carichi di astio anche nei confronti Controparte_3
della stessa, tanto che in data 8.10.2023, in occasione di una partita di rugby del figlio la Per_2
è stata aggredita fisicamente dalla con la collaborazione della figlia CP_3 CP_1 Per_1
L ha poi descritto di avere a sua volta subito condotte aggressive ed ostili da parte della Pt_1
resistente, sfociate anche in frasi offensive e denigratore pronunciate alla presenza dei figli o in modo che questi potessero esserne al corrente.
Dunque, il ricorrente ha evidenziato che questo inasprimento dei rapporti, dovuto ai comportamenti della ha indotto i figli ad opporre un netto rifiuto nei confronti della figura paterna, anche CP_1
perché direttamente coinvolti anche nelle questioni attinenti ai procedimenti giudiziari tra le parti.
Nel costituirsi, la ha contestato la prospettazione del ricorrente, deducendo che il rifiuto CP_1
opposto dai figli deriverebbe dal disinteresse del padre nei loro confronti.
In particolare, la resistente ha evidenziato che l' non ha mai rispettato le condizioni di Pt_1 divorzio in relazione all'esercizio del diritto di visita, non avendo mai tenuto con sé i figli durante la settimana ed essendo stati i minori presso il padre nel fine settimana di spettanza solo per poche ore.
Inoltre, la a dedotto che il resistente non è mai stato collaborativo rispetto alla gestione di CP_1
figli, omettendo di comunicare quando e come avrebbe portato con sé e Per_1 Per_2
costringendola ad una situazione di perenne incertezza.
La ricorrente ha evidenziato che il sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli si è manifestato in diverse circostanze, ad esempio quando: ha portato il figlio a disputare un Per_2
incontro di rugby, nonostante il bambino avesse la febbre e stesse seguendo una terapia farmacologica, non somministratagli dall' ; ha rifiutato di far sottoporre la figlia ad una Pt_1
pulizia del viso suggerita dalla dermatologa;
in occasione della Prima Comunione di Per_2 dapprima ha promesso al figlio di organizzare una festa per celebrare l'evento, salvo poi tirarsi indietro la sera prima della celebrazione;
in occasione del decimo compleanno del figlio è Per_2
andato con la compagna in crociera sul Nilo, limitandosi a mandare un messaggio di auguri al figlio;
durante l'estate 2023 non ha coinvolto e nei suoi programmi di vacanze;
Per_1 Per_2
da ottobre 2023 a dicembre 2023, ha interrotto ogni tipo di comunicazione e frequentazione con i figli;
ha atteso gli ultimi giorni utili prima di dare il suo consenso per la partecipazione del figlio
2 alle gite scolastiche, lasciando lei ed il minore in un ingiustificato stato di incertezza;
Per_2
durante le vacanze di Natale 2023, nonostante avesse manifestato la volontà di tenere con sé i figli a
Capodanno, si è poi tirato indietro;
ha in più occasioni riferito ai figli che la relazione tra le parti era terminata per cause esclusivamente imputabili alla resistente;
si è rifiutato di contribuire alle spese straordinarie per i figli.
La ha poi dedotto che, tenuto conto dello scarso tempo trascorso dai figli con il padre e CP_1
considerato il miglioramento della situazione reddituale del ricorrente, sussistono i presupposti per disporsi l'aumento del contributo al mantenimento in favore dei figli.
In ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, apparentemente non idonea a garantire la rappresentanza processuale dei minori, il Tribunale ha nominato il curatore speciale dei minori, il quale, nel costituirsi, dato atto di avere ascoltato e ha evidenziato l'emerso Per_1 Per_2 disagio dei minori nella relazione con il padre e nell'essere coinvolti nella conflittualità esistente fra le parti, rappresentando al contempo l'opportunità di favorire la ripresa dei rapporti tra l' ed Pt_1
i figli.
2. Conclusioni delle parti
Il ricorrente, previa espressa rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del danno, ha così precisato le conclusioni: “Adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze della resistente, e per favorire il recupero del rapporto del ricorrente con i propri figli;
- Ammonire la resistente ex art. 473 bis 39 cpc”.
Invece la previa espressa rinuncia all'originaria domanda di affidamento esclusivo dei figli CP_1
minori e precisata quella relativa alla misura del contributo al mantenimento dei figli, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disporre un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli minori, a carico del padre, dagli attuali € 300,00 a € 7.00,00 mensili per ciascuno, oltre alle spese straordinarie, inclusive delle spese sportive;
condannare il ricorrente al risarcimento del danno biologico ed esistenziale arrecato alla scrivente, che si quantifica in € 10.000,00, o nella maggiore
o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
accertare le gravi inadempienze del Sig.
e conseguentemente ammonire lo stesso e individuare la somma di denaro da lui Parte_1
dovuta per ogni violazione ex art. 473-bis.39 c.p.c.; condannare il Sig. ex art. 96, Parte_1 co. 1 e 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi nella somma di €
5.000,00, o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia”.
Il curatore speciale ha concluso chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso;
si è poi rimesso alla valutazione del Tribunale circa la valutazione dell'importo dell'assegno per il mantenimento dei minori e ha insistito nella individuazione di un facilitatore che affianchi le parti.
3. Sul diritto di visita paterno
3 In via del tutto preliminare, si rileva che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
In particolare, le parti hanno concordato che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il giovedì di ogni settimana, dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21.30, tenendo i figli con sé anche per la cena e impegnandosi ad accompagnarli ai fini dello svolgimento delle eventuali attività sportive.
Il Tribunale reputa potersi recepire le condizioni concordate dalle parti, in quanto, tenuto conto delle persistenti difficoltà nei rapporti tra padre e figli e di una necessaria gradualità nella ripresa della frequentazione, la regolamentazione proposta appare conforme all'interesse dei minori.
Tuttavia, appare opportuno individuare una diversa cadenza con riferimento ai periodi festivi, in occasione dei quali, salvi migliori accordi delle parti e tenuto conto anche dei desideri dei minori, si ritiene necessario indicare modalità e tempistiche più ampie del diritto di visita paterno.
Dunque, l' potrà anche tenere con sé i figli: Pt_1
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno.
4. L'affidamento dei figli minori
Al momento della costituzione in giudizio, la ha formulato domanda riconvenzionale, CP_1 chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, poi rinunciata.
Sul punto, è opportuno evidenziare che il C.t.u. nominato, nonostante l'elevato grado di conflittualità, ha riscontrato nelle parti sufficienti capacità di cura ed interesse affettivo nei confronti dei figli.
Inoltre, pur poste in rilievo le criticità emerse rispetto ad entrambe le parti, l'ausiliario ha così relazionato: “Alla luce degli accertamenti svolti si suggerisce di mantenere un regime di affidamento condiviso, utile per riconoscere ad entrambi le risorse comunque evidenziate ma da potenziare. Tale regime potrà tuttavia essere mantenuto purché gli stessi genitori intraprendano un percorso con un Coordinatore Genitoriale che li aiuti a prendere decisioni condivise nell'interesse dei figli. Si ritiene infatti che allo stato attuale la loro capacità di esercitare adeguatamente le funzioni genitoriali sia compromessa dalla conflittualità con ricadute significative sulle scelte da operare nel loro interesse. Laddove tale intervento non risultasse d' utilità o adeguatamente investito dai due genitori ed i medesimi continuassero ad agire modalità disfunzionali, i due minori andranno affidati al Servizio Sociale di competenza che potrà effettuare gli interventi necessari a
4 sostegno del nucleo, tra cui anche l'intervento di un Facilitatore” (Cfr. elaborato peritale, pag. 80 e
81).
Poste tale premesse, il Tribunale reputa che non sussistano i presupposti per derogare al regime dell'affidamento condiviso.
Infatti, va posto in rilievo come, nonostante l'elevato grado di conflittualità riscontrato al momento dell'introduzione del giudizio e la persistenza di elementi critici, emersi nel corso della C.t.u., le parti sono state comunque in grado di trovare una soluzione concordata in relazione alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
Inoltre, nonostante siano presenti fisiologiche difficoltà nell'esercizio del diritto di visita paterno, la cui riattivazione non potrà che essere graduale alla luce della cesura che ha caratterizzato la relazione padre-figli, si rileva che nessuna delle parti ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
Infine, non può aderirsi all'invito formulato dal C.t.u. e fatto proprio anche dal curatore speciale nelle conclusioni rassegnate, ossia di provvedere alla nomina di un facilitatore o di incaricare i
Servizi di un percorso di sostegno alla genitorialità, atteso che il Tribunale non ha facoltà di imporre alle parti di un percorso tal genere, considerato che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez. I,
05/07/2019, n. 18222).
Per mera completezza, si osserva che il Tribunale non ha ritenuto opportuno disporre l'ascolto dei minori, tenuto conto delle evidenze istruttorie, della nomina del curatore speciale e dell'ascolto da parte del C.T.U., anche al fine di non sottoporre gli stessi allo stress di una attività processuale ultronea, alla luce di tutto quanto sopra argomentato.
5. Le domande di ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c..
Il ricorrente ha formulato domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c., chiedendo che il Tribunale ammonisca la in quanto con le sue condotte ha determinato il rifiuto dei figli rispetto al padre, in tal CP_1
modo realizzando al contempo un pregiudizio ai minori ed un ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, tutti esplicatisi nella violazione del diritto alla bigenitorialità.
Ebbene, con riferimento alle ragioni del cambiamento del rapporto tra padre e figli, il C.t.u. ha precisato: “il rapporto tra padre e figli è cambiato nel tempo sia per i fisiologici cambiamenti evolutivi della primogenita, in fase adolescenziale con interessi autonomi e differenziati rispetto al mero “stare con i genitori”, sia per il permanere di un clima estremamente conflittuale e limitante
5 tra i due adulti. Sarà indispensabile depotenziare il conflitto e fissare una organizzazione stabile e prevedibile per rassicurare ogni protagonista di quanto si sta andando a sviluppare. L'idea di flessibilità organizzativa promossa dal sig. non è fonte di sicurezza nell'attualità, né per i Pt_1
minori né per gli adulti e potrà essere attivata solo dopo che il clima relazionale verrà allineato a stati emotivi degli adulti chiari e definiti. Si deve considerare al riguardo che le dinamiche relazionali all'interno di una famiglia (separata o non) hanno forma circolare, dove il comportamento dell'uno inevitabilmente ha ricadute sull'altro. Solo quando i genitori comprenderanno i loro affetti, potranno disporre di spazio emotivo scevro da interferenze da dedicare ai minori” (Cfr. elaborato peritale, pag. 81).
A tali conclusioni il C.t.u. è giunto dopo avere approfonditamente esaminato, con condivisibile iter logico-argomentativo ed approccio metodologico, non solo le capacità genitoriali delle parti ma anche le ragioni del conflitto tra le stesse.
A tal proposito, non sfugge al Tribunale quanto emerso con riferimento all' , il quale ha Pt_1
certamente contribuito a determinare il graduale dilatarsi della distanza con i figli.
Infatti, l'ausiliario ha evidenziato come il ricorrente tenda ad esternalizzare le colpe, anche nel rapporto con i figli, “ove ogni criticità è ricondotta al ruolo della madre senza considerazione dell'assenza di personali sforzi proattivi e responsabili per attivare strategie comportamentali maggiormente funzionali al superamento delle difficoltà” (Cfr. elaborato peritale, pag. 74).
Inoltre, “Dal punto di vista relazionale, inoltre, egli tende all'adozione di modalità aggressive passive per cui da un lato si dichiara vittima delle decisioni dell'altro e persona accomodante e paziente, per poi virare a modalità di franca contestazione e fermo rifiuto quando una cosa non è in direzione del suo volere (esemplificativo il secondo incontro individuale quando parla di arrabbiarsi dopo aver portato troppa pazienza ovvero all'ultimo incontro con il fermo rifiuto a partecipare ad un eventuale percorso di sostegno di coppia dichiarando che il necessario intervento delle forze dell'ordine per farlo presenziare)” (Cfr. elaborato peritale, pag. 75).
Al contempo, il Collegio reputa che, ferma la rilevanza della palese tendenza alla vittimizzazione e deresponsabilizzazione manifestata dal ricorrente, da un punto di vista strettamente causale l'apporto maggiormente rilevante, con riferimento al rifiuto opposto dai minori rispetto al padre, sia attribuibile alle condotte tenute dalla CP_1
Sul punto risultano significativi gli esiti della C.t.u.: “Presente, inoltre, la capacità di fare adeguate inferenze e di mettersi nei panni dei figli nonostante esprima con chiarezza la sua rabbia nei confronti della situazione – sottovalutando tuttavia come tale vissuto possa essere inevitabilmente trasmesso ai figli, al di là della sua reale volontà. Questo aspetto limita la riflessività legata al suo ruolo relativo al mancato abbassamento del conflitto genitoriale, per cui di fatto anche la sig.ra fatica ad uscire dalla spirale della comunicazione conflittuale per “liberare” i figli dalle CP_1
6 tensioni in essere. […] Da un punto di vista genitoriale, quindi, è presente la tendenza a coinvolgere eccessivamente i figli (in assenza di franco coinvolgimento), in una alleanza che, a fronte delle modalità dell'altro, risulta disfunzionale al benessere emotivo dei ragazzi. Ella ha utilizzato impropriamente l'ironia nella relazione con i figli facendo riferimento al padre, ovvero si
è avvalsa del telefono della figlia per risolvere le questioni relazionali degli adulti sottovalutando il rischio di coinvolgimento più o meno involontario della minore. In questo senso, non può esser sottaciuta la difficoltà della gestione dei confini tra sé e i figli, da cui il continuo metterli al centro della scena, anche nella componente decisionale che dovrebbe riguardare invece i genitori senza passare per “limitazioni” imposte, non sempre in modo motivate, dai minori. In questo senso, è presente nella signora il rischio di attribuire ai figli pensieri che in realtà possono appartenere a lei (ad esempio il fatto di riconoscere che starebbe riacquistando fiducia nel padre in Per_2 quanto quest'ultimo ha fatto delle rinunce per stare con i figli)” (Cfr. elaborato peritale, pag. 75).
Gli episodi paradigmatici richiamati nell'elaborato peritale vanno valutati unitamente ai molti altri pure dedotti dal ricorrente e in gran parte riscontrabili per tabulas, tutti consistenti in condotte esplicite di discredito della figura paterna, le quali, inscritte nel più ampio contesto di conflittualità, hanno certamente determinato un coinvolgimento dei figli minori, in una prospettiva di schieramento ed alleanza con uno dei genitori, nella specie con la madre collocataria.
Per_ In particolare, risulta evidente il diretto coinvolgimento di la quale ha scritto al padre:
- di essere stata informata dalla resistente del contenuto di messaggi scambiati dall' con la Pt_1
Cfr. doc. n. 14 e n. 15 di parte ricorrente); CP_1
- di sapere che l' preferisce trascorrere tempo con la compagna piuttosto che con la figlia, Pt_1
come riferitole dalla madre (Cfr. doc. n. 26 di parte ricorrente);
- di conoscere direttamente di questioni attinenti al pagamento di spese straordinarie relative ai figli, nonché delle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte le parti (Cfr. doc. da n. 35 a n. 43 di parte ricorrente).
Ebbene, come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte, “il giudice deve valutare nell'ambito del processo tutti i contrapposti interessi che vengono in rilievo e stabilire, in conformità alla legge e ai valori costituzionali sui quali la legge è fondata, un punto di equilibrio. Per questa ragione nessuna diagnosi e nessuna terapia, anche se scientificamente fondate, possono essere recepite acriticamente dal giudice, ma devono essere inserite nel contesto della dinamica processuale, in cui viene in rilievo la posizione di tutte le persone aventi diritto alla tutela della relazione familiare. In particolare, deve tenersi in conto che il minore ha diritto non solo a che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente - o meglio con entrambi i genitori, tranne che non siano gravemente e irrimediabilmente inadeguati - ma ha anche diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente ma mano che matura l'età del discernimento, e a che non
7 si adottino indebitamente misure coercitive, quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate (così da ultimo Cass. 3576/2024)” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. I,
11/07/2024, n.19103).
Alla luce dei principi e degli elementi sopra esaminati, il Tribunale reputa, dunque, sussistenti i presupposti per ammonire la resistente, rispetto alle condotte che hanno determinato un pregiudizio al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento al diritto alla bigenitorialità.
A sua volta la resistente ha formulato domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c., chiedendo “accertare le gravi inadempienze del Sig. e conseguentemente ammonire lo stesso e individuare Parte_1 la somma di denaro da lui dovuta per ogni violazione ex art. 473-bis.39 c.p.c”.
Il Tribunale reputa che le argomentazioni sopra svolte risultino assorbenti anche rispetto alla domanda formulata dalla resistente, in quanto quelli che vengono indicati come gravi inadempimenti corrispondono sostanzialmente alle conseguenze del conflitto insorto tra le parti e del coinvolgimento dei minori, le cui ragioni sono state sopra funditus esaminate, anche in punto d causalità.
La a poi dedotto che, in generale, l' si rifiuta di contribuire alle spese straordinarie, CP_1 Pt_1
nonostante versi in una situazione economica florida.
Ebbene, giova rilevare che, ai fini della pronuncia di provvedimento ex art. 473-bis.39 c.p.c. occorre riscontrare “gravi inadempienze”, che, con riferimento ai profili economici, non possono che essere rapportati al contenuto del provvedimento che regolamenta il contributo al mantenimento dei figli.
Nella specie, il Tribunale reputa che sia la natura delle somme dedotte dalla resistente (spese straordinarie) sia la loro consistenza siano sufficienti a giustificare una pronuncia di rigetto, non essendo l'eventuale inadempimento tale da incidere in maniera significativa sulle esigenze di vita dei minori.
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che egli è stato titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 56.405,00 euro nell'anno di imposta
2020; 60.991,00 euro nell'anno di imposta 2021; 97.692,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Con riferimento al significativo incremento reddituale ricavabile dalle dichiarazioni sopra riportate,
e collocabile in un momento successivo al divorzio, la difesa dell' ha precisato che esso è Pt_1
stato determinato dalla percezione di un bonus di liquidazione per la cessazione del precedente rapporto lavorativo.
8 A parere del Tribunale, la natura e la ragione delle somme percepite appare scarsamente rilevante, atteso che il dato certo consiste nella disponibilità di dette somme per l' , tali da determinare Pt_1
un evidente miglioramento della complessiva situazione patrimoniale dello stesso, rispetto al momento in cui è stato pronunciato il divorzio.
Nondimeno, si rileva che dagli estratti conto depositati è possibile riscontrare una significativa disponibilità di liquidità in capo all' ; a titolo esemplificativo, si osserva che al 31.12.2022 il Pt_1
saldo del conto corrente n. 0815416 era pari a circa 89.000,00 euro e le spese sostenute tramite detto conto appaiono per lo più qualificabili come di carattere personale.
E ancora, neppure è trascurabile il contegno processuale del ricorrente, il quale ha dichiarato inizialmente di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, in forza della quale era previsto un aumento del contributo al mantenimento dei figli da 300,00 e 700,00 euro al mese.
Infine, nel precisare le conclusioni, il difensore dell' ha manifestato la disponibilità di Pt_1 quest'ultimo a fissare in euro 700,00 la misura del contributo al mantenimento per i figli.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, la quale svolge l'attività professionale di
Avvocato, dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che ella è stata titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: 93.926,00 euro nell'anno di imposta 2020; 115.830,00 euro nell'anno di imposta 2021; 120.519,00 euro nell'anno di imposta 2022.
Ebbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
7. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La domanda formulata dalla resistente e relativa all'aumento della misura del contributo al mantenimento dei figli minori va accolta.
In primo luogo, occorre tenere conto delle accresciute esigenze dei minori secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2013, n°
10720).
9 Inoltre, si osserva che entrambe le parti hanno goduto di un graduale e costante miglioramento della situazione reddituale dal momento del divorzio, risalente al maggio 2022.
Allo stesso tempo, va tenuta in considerazione la circostanza relativa al tempo effettivamente trascorso dai minori con ciascun genitore, anche alla luce della concordata regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché dell'effettiva interruzione della frequentazione tra padre e figli, ascrivibile, sebbene in diversa misura, ad entrambe le parti.
Dunque, per tutte le ragioni sopra espresse, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico dell' un assegno per il mantenimento dei figli, da Pt_1
corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 1.200,00 (600,00 euro per CP_1
ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (19.1.2024).
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come già specificamente regolate nell'accordo di divorzio.
8. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
La resistente ha chiesto condannarsi “il ricorrente al risarcimento del danno biologico ed esistenziale arrecato alla scrivente, che si quantifica in € 10.000,00, o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, dunque invertendo l'ordine di trattazione della preliminare questione di ammissibilità della stessa domanda, quest'ultima va rigettata.
A tal proposito, in primo luogo, non può che essere posta in rilievo la genericità assertiva, atteso che la resistente non ha precisato in cosa si siano in concreto sostanziate le lamentate voci di danno.
Segnatamente, la a dedotto di essere stata costretta a ricorrere al sostegno psicologico per far CP_1
fronte allo stress determinato dal rapporto tossico con il ricorrente.
In buona sostanza, le deduzioni della resistente si risolvono in mere petizioni di principio e omettono del tutto qualsivoglia argomentazione e prova in ordine alla riferibilità causale del lamentato danno alla condotta del ricorrente.
In definitiva, siffatta domanda, priva di ogni ulteriore precisazione, anche in punto di allegazione, nel corso del processo, è destinata al rigetto.
Infatti, costituisce ius receptum il principio per il quale “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei «danni subiti e subendi», quando non sia accompagnata dalla
10 concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13328).
9. Il regime delle spese
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che il ricorrente ha visto accolta l'unica domanda formulata, tenuto conto della rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni.
Invece, la resistente ha visto accolta per quanto di ragione la domanda relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, mentre le ulteriori domande svolte (ex art. 473-bis.39 e domanda di risarcimento del danno) sono state respinte.
Dunque, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre il residuo segue la soccombenza della resistente;
tali spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nonché del valore indeterminabile della causa.
Di conseguenza, non essendo risultato soccombente l' , non può essere accolta la domanda Pt_1
ex art. 96 c.p.c. svolta dalla resistente
Va poi disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti ed il curatore speciale dei minori, tenuto conto delle conclusioni rassegnate da quest'ultimo e della necessità della sua nomina nell'interesse dei minori.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del ricorrente e della resistente in solido, trattandosi di attività svolta nell'interesse di tutte le parti, compresi i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica dell'accordo di scioglimento di matrimonio ex art. 6 della legge n. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 22.5.2022, fermo restando quanto non espressamente modificato:
PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere, con Parte_1
decorrenza dalla domanda, in favore della resistente entro il giorno cinque di CP_1 ogni mese, l'assegno mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
11 - il giovedì di ogni settimana, dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21.30, anche per la cena, e impegnandosi ad accompagnarli ai fini dello svolgimento delle eventuali attività sportive;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno.
x art. 473-bis.39 c.p.c., per le ragioni meglio esposte in parte Controparte_4
motiva;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente;
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura di 2/3 tra e Parte_1
CP_1
CONDANNA parte resistente l pagamento in favore del ricorrente CP_1 Pt_1
di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.409,00 (1/3 di 4.227,00) per
[...]
compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
PONE definitivamente a carico del ricorrente e della resistente Parte_1
in solido, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così CP_1
come liquidate con decreto del 28.1.2025;
DICHIARA compensate le spese di lite tra il ricorrente, la resistente ed il curatore speciale.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 28.1.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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