Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto della Questura di ES Cat. A.12/-OMISSIS- del 31.03.2021, notificato all’interessata il 27.01.2022 di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. La ricorrente, cittadina pakistana, impugna dinanzi a questo T.A.R. il decreto del Questore di Bergamo del 27 gennaio 2021 che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Il provvedimento gravato è fondato sulla valutazione del mancato inserimento nel contesto lavorativo territoriale in ragione del prolungato periodo di insufficienza reddituale nell’arco temporale dei precedenti permessi di soggiorno (ossia dal 23 febbraio 2018 al 29 luglio 2020) oltreché della mancata dimostrazione di un effettivo luogo di dimora.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si contesta l’illegittimità del provvedimento gravato per eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o erronea interpretazione dei fatti, in ragione della sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso per motivi di lavoro o per attesa occupazione.
4. La Questura di ES ed il Ministero dell’Interno si sono costituite in giudizio con mero atto di stile.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 aprile 2022 l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente col ricorso introduttivo è stata respinta, per carenza del fumus boni juris , compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
6. All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
7.1. Quanto al profilo reddituale, i redditi di cui dispone lo straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita e essere assoggettati a contribuzione e imposizione.
Come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stato motivato sul presupposto dell’insufficienza dei redditi prodotti dal 2019 al 2021 come risultanti da accertamenti eseguiti mediante banche dati dell’I.N.P.S..
7.2. Quanto alla irreperibilità dell’interessata, vanno confermate le valutazioni già formulate in sede di esame della domanda cautelare e non incise da ulteriori deduzioni in senso contrario.
Per completezza, va inoltre rilevato che tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è anche inclusa, la disponibilità di un alloggio stabile, in quanto la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità del soggetto interessato.
L’Amministrazione competente, quindi, ha il dovere di verificare se sussistono ancora i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.
A tal riguardo, il Testo Unico sull’Immigrazione – nel conferire all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di verificare la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo autorizzatorio – obbliga quest’ultima ad adottare il provvedimento di rigetto, laddove tali presupposti vengano a mancare o, per dichiarazioni non veritiere, non siano mai esistiti.
L’irreperibilità della ricorrente, valutata dall’amministrazione a seguito delle risultanze della verifica della banca dati anagrafe del Comune di ES, infatti, oltre a trovare un primo riscontro nel lungo lasso di tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento e la sua notificazione (all’incirca 10 mesi), non sembra trovare smentita né nelle allegazioni contenute in ricorso, né nella documentazione prodotta in giudizio (comunque successiva all’adozione del diniego impugnato).
Neanche la sua effettiva presenza può dirsi dimostrata dalla dichiarazione di ospitalità, a decorrere dal luglio 2021, in ES, resa dal connazionale -OMISSIS- essendo altresì emerso dall’istruttoria procedimentale che dal 14 aprile 2020 anch’egli risulta cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
8. Le censure dedotte devono pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie, essere disattese, in quanto il provvedimento gravato si palesa coerente col quadro normativo vigente.
Ritiene quindi il Collegio che deve essere affermata la correttezza dell’operato della Questura di ES, con conseguente rigetto del ricorso.
9. Le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate anche per la fase di merito, con conferma delle statuizioni già rese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate per il merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SA GE, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
AN EL, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | TO SA GE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.