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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9251 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in San Giovanni La Punta, via Cremona n. 25, ed elettivamente domiciliata in Valverde, via Dei Portici n.
6, presso lo studio dell'avv. Laura Giuseppina Torrisi, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.10.2024, la ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita la ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 100% ed uno status di portatore di handicap in situazione di non gravità e senza diritto all'Indennità di accompagnamento.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa, ma il C.T.U. confermava il giudizio reso in sede amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
Sempre in via preliminare, va rilevato come parte ricorrente ha documentato di aver proposto nei termini normativamente previsti l'atto di dissenso alle conclusioni della relazione tecnica svolta in sede di A.T.P., sebbene per un presumibile errore di sistema tale atto non risulta visibile nel relativo fascicolo e sul punto il giudicante – ritenendo tempestiva l'opposizione - ha contestualmente revocato l'omologa emessa.
Nel merito. L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed uno status di portatore di handicap in situazione di non gravità, confermando integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi non è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno poste a carico di parte ricorrente, non risultando in atti neppure un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di questa fase giudiziale, seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da separato decreto, ponendole a carico della ricorrente;
mentre quelle della fase di A.T.P. risultano già liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di entrambe le fasi di giudizio CP_ (A.T.P. e di opposizione ad A.T.P.) nei confronti dell' , che liquida per la fase di A.T.P. in € 956,30 e di € 2.362,70 per la fase di Opposizione ad A.T.P. ovvero in complessivi € 3.319,00.
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania, 14.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9251 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in San Giovanni La Punta, via Cremona n. 25, ed elettivamente domiciliata in Valverde, via Dei Portici n.
6, presso lo studio dell'avv. Laura Giuseppina Torrisi, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.10.2024, la ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita la ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 100% ed uno status di portatore di handicap in situazione di non gravità e senza diritto all'Indennità di accompagnamento.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa, ma il C.T.U. confermava il giudizio reso in sede amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025
e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
Sempre in via preliminare, va rilevato come parte ricorrente ha documentato di aver proposto nei termini normativamente previsti l'atto di dissenso alle conclusioni della relazione tecnica svolta in sede di A.T.P., sebbene per un presumibile errore di sistema tale atto non risulta visibile nel relativo fascicolo e sul punto il giudicante – ritenendo tempestiva l'opposizione - ha contestualmente revocato l'omologa emessa.
Nel merito. L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed uno status di portatore di handicap in situazione di non gravità, confermando integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi non è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse vanno poste a carico di parte ricorrente, non risultando in atti neppure un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di questa fase giudiziale, seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da separato decreto, ponendole a carico della ricorrente;
mentre quelle della fase di A.T.P. risultano già liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di entrambe le fasi di giudizio CP_ (A.T.P. e di opposizione ad A.T.P.) nei confronti dell' , che liquida per la fase di A.T.P. in € 956,30 e di € 2.362,70 per la fase di Opposizione ad A.T.P. ovvero in complessivi € 3.319,00.
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania, 14.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales