Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 2
Il decreto con il quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina dei liquidatori di una società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2450 cod. civ., applicabile a tale tipo di società in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2497, primo comma, cod. civ., ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, il cui corretto esercizio, conseguentemente, è configurabile solo in una situazione di già accertata, o non contestata, sussistenza di una causa di scioglimento della società. In difetto di tali presupposti, esso assume automaticamente la funzione di risolvere la controversia insorta sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società, acquistando natura sostanziale di sentenza, in quanto incide su diritti soggettivi dei soci e della stessa società. In tale ipotesi, inoltre, il decreto di cui si tratta, non essendo impugnabile, ha carattere definitivo, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Il provvedimento presidenziale di nomina emesso a norma dell'art. 2450 cod. civ., applicabile a tale tipo di società in virtù del richiamo operato dall'art. 2497 cod. civ., deve contenere una motivazione in ordine al carattere pacifico della sussistenza di una causa di scioglimento della società, presupposto indefettibile per il legittimo esercizio del potere di nomina suddetto. In assenza di tale motivazione, deve ritenersi che l'accertamento di tale presupposto sia mancato, e che, pertanto, il decreto di cui si tratta abbia implicitamente assunto carattere e funzione decisori, in violazione del principio secondo il quale la controversia sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società deve essere risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IC FI, EN AN, RA ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO GIROMINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LO IC SP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato SERGIO DIONISIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
DA MA nella qualità di LIQUIDATORE del CENTRO NAUTICO;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di LA SPEZIA depositato il 21/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso in via principale per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovo notifica;
in subordine per il rigetto delle eccezioni preliminari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 luglio 1996, RE Lo LO, amministratore del Centro Nautico Turistico S.Rosa s.r.l., chiedeva al Presidente del Tribunale di la Spezia la nomina di un liquidatore di detta società, deducendone l'impossibilità di funzionamento e la sostanziale cessazione dell'attività.
Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato il 21 novembre 1996, nominava liquidatore della società il rag. SS Dadà. Avverso tale decreto PO Lo LO, RA ON e DR EL hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato anche con memoria.
Resiste RE Lo LO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riveste carattere pregiudiziale l'esame delle eccezioni sollevate dal controricorrente sotto i seguenti profili: a) inesistenza della notifica del ricorso, avvenuta presso lo studio dell'avv. M.Teresa Giannini di La Spezia, sebbene fosse stato eletto domicilio presso l'avv. Antonio Benedetto, procuratore e difensore nella fase di ricorso per la nomina del liquidatore;
b) inammissibilità del ricorso stesso, perché proposto fuori termine rispetto alla data del provvedimento impugnato;
c) difetto di legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
Le eccezioni sono infondate, atteso che:
- il ricorso è stato notificato a RE Lo LO non soltanto presso lo studio dell'avv. M.Teresa Giannini (quale domicilio eletto dallo stesso Lo LO, previa nomina a difensore dell'avv. Guido Mussi, con la procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in data 8 maggio 1997, nella fase introdotta dagli odierni ricorrenti dinanzi al Tribunale di La Spezia per la revoca del decreto di nomina del liquidatore), ma anche al domicilio reale di Via Botteghino n. 10 in Amaglia- Fiumaretta (SP), come da relata dell'ufficiale giudiziario in data 20 marzo 1997;
- tale notifica, effettuata a mani di familiare convivente - v. avviso di ricevimento del 22 marzo 1997 - anziché al procuratore avv. Benedetto (che tale restava, in virtù dell'autonomia della prima fase rispetto a quella successiva per la revoca), non è giuridicamente inesistente, ma soltanto nulla e tale nullità deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'intimato, con effetto "ex tunc", anche quando la costituzione sia avvenuta al solo scopo di eccepire la nullità medesima (ed ancorché solo in occasione della discussione dinanzi a questa Corte: per tutte, cfr. Cass. 5575/97);
- il Lo LO non ha fornito alcuna prova che il decreto presidenziale di nomina del liquidatore, steso in calce al ricorso ex art. 2450, comma 3, cod. proc. civ. e depositato il 21 novembre 1996, sia stato comunicato e/o notificato agli odierni ricorrenti, ovvero che costoro ne siano venuti comunque a conoscenza in data anteriore al 23 gennaio 1997 (a seguito di comunicazione del liquidatore nominato), mentre dagli atti - il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato - risulta che esso è stato comunicato soltanto all'avv. Benedetto ed al rag. SS Dadà, nominato liquidatore della società: da ciò deriva la tempestività del ricorso per cassazione, notificato il 20 marzo 1997;
- non possono sussistere dubbi circa la legittimazione a ricorrere per cassazione di PO Lo LO, RA NZ e DR EL, nella loro qualità di soci del Centro Nautico Turistico Santarosa s.r.l., come emerge chiaramente da quanto affermato dallo stesso controricorrente, secondo cui avevano chiesto (ma non ottenuto) la revoca del decreto ora impugnato.
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2450, comma 3, cod. civ., in relazione all'art. 2448 st. cod., i ricorrenti, premesso che la nomina del liquidatore da parte del presidente del tribunale è atto di volontaria giurisdizione, adottabile soltanto nell'ipotesi in cui risulti incontroversa la sussistenza di una causa di scioglimento della società, lamentano che, nel caso di specie, la nomina sia avvenuta in difetto di tale presupposto, onde la sua illegittimità, deducibile con ricorso straordinario per cassazione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorso è ammissibile. L'art. 2450, comma 3, cod. civ. stabilisce che, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 o quando non è raggiunta la maggioranza prescritta, la nomina del liquidatore è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci: la disposizione si applica anche alle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art.2497, comma 1, cod. civ. Con l'autorevole avallo del Giudice delle leggi e con il conforto della dottrina, questa Corte ha sempre ricondotto il provvedimento in questione nell'ambito della giurisdizione volontaria, conseguentemente rilevando come il corretto esercizio del relativo potere sia configurabile soltanto in situazione di già accertata, o non contestata, esistenza di una causa di scioglimento della società, quando, cioè, non sussiste contrasto tra i soci sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2448 n. 3 c.c. o sull'impossibilità di raggiungere la prescritta maggioranza. Ne deriva che il decreto di nomina del liquidatore emesso in difetto di tali presupposti assume automaticamente la funzione di risolvere la controversia insorta sull'esistenza di una causa di scioglimento della società, così perdendo la sua natura di provvedimento di volontaria giurisdizione e rivestendo natura sostanziale di sentenza, perché incide e decide su diritti dei soci e della stessa società: non essendo altrimenti impugnabile, esso ha carattere anche definitivo ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. ("ex plurimis", Cass. 336/99, 6308/98, 4979/98, 8303/97, 9267/96, 4137/95, 11109/93, 13096/92). Si deve dare atto, tuttavia, di un diverso indirizzo giurisprudenziale, sia pure minoritario. La sentenza di questa Corte n. 10718/96 (seguita, di recente, da Cass. 11798/98), infatti, nell'affermare che l'atto appartiene in ogni caso alla volontaria giurisdizione e nel prospettare, ai fini della tutela del socio dissenziente, la diversa ed alternativa soluzione della revocabilità ex art. 742 c.p.c. del provvedimento "atipico" emesso dal presidente del tribunale, ovvero dell'estensione, in via analogica, del mezzo del reclamo ex art. 742-bis davanti al presidente della Corte d'appello, ha escluso, comunque la natura decisoria di tale decreto, richiamando due precedenti: l'uno, costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1392/87, secondo cui la nomina del liquidatore, pur implicando che la società sia sciolta, resta in ogni caso atto di volontaria giurisdizione, atteso che i contrasti sulla ricorrenza dei presupposti del provvedimento non valgono ad attribuirgli un valore decisorio sulla sussistenza della causa di scioglimento ed avendo il legislatore implicitamente riservato ai soci dissenzienti la facoltà di proporre la questione dello scioglimento in sede contenziosa ordinaria;
l'altro, rappresentato da Corte Cost. n. 77/68 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2450, comma 3, cod. civ.), secondo cui il presidente del tribunale nomina il liquidatore sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta ne' l'intervenuto scioglimento, ne' le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che, sulla questione, uno qualunque degli interessati può promuovere un giudizio ordinario per dimostrare l'insussistenza della causa di scioglimento ed ottenere la rimozione degli effetti del decreto. Anche volendo prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria di questa Corte (con l'adesione della prevalente dottrina) è di segno diverso, essendosi sostanzialmente consolidata nel senso dell'utilizzabilità del ricorso straordinario per cassazione nell'ipotesi di provvedimento adottato in situazione di non accertato o controverso motivo di scioglimento della società, il Collegio ritiene di non poter comunque seguire l'orientamento suindicato, sulla base delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 336/99, cui integralmente aderisce. Non è dubbio, infatti, che il potere attribuito al presidente del tribunale dall'art. 2450, comma 3, cod. civ. abbia funzione suppletiva (o surrogatoria) dell'inerzia o dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea: il suo esercizio, quindi, postula che non siano in discussione non solo, e non tanto, i fatti oggettivi della mancata formazione della prescritta maggioranza, ovvero della mancata partecipazione all'assemblea di un numero di soci tale da raggiungere il "quorum" costitutivo (quale condizione primaria per dichiarare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno), quanto - e soprattutto - la consistenza e gli effetti di tali eventi, nel senso che ad essi deve essere pacificamente ricollegabile l'inevitabile compromissione dello scopo sociale, tant'è che la norma equipara l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento o di perdurante inattività dell'assemblea a quella del mancato raggiungimento della maggioranza sulla scelta della persona del liquidatore, ossia a fattispecie in cui la causa di scioglimento è stata già accertata e valutata dall'assemblea medesima. Se così è, il presidente del tribunale deve necessariamente accertare la sussistenza di tale presupposto, avvalendosi, ove occorra (quando, cioè, la pacificità delle conseguenze dei casi indicati nell'art. 2450, comma 3, cod. civ. non emerga direttamente dagli atti), dei poteri inquisitori conferitigli dall'art. 738, comma 3, cod. proc. civ.: ne' vale obiettare che trattasi di poteri il cui esercizio è, di regola, facoltativo, perché il principio del contraddittorio, dettato dall'art. 101 cod. proc. civ., è applicabile - sia pure con i modi del rito camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme - anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato.
Al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 593/92 ha posto in rilievo che l'accertamento dei presupposti della nomina del liquidatore è idoneo ad incidere su situazioni giuridiche dei soci che non possono non essere qualificate come diritti soggettivi, quali il diritto alla prosecuzione dell'attività sociale e quello, alternativo, alla liquidazione della quota (nello stesso senso, da ultimo, Cass. 4979/98): non vi dev'essere, quindi, un dissenso sulla causa di scioglimento, perché "quando, invece, detto accordo sostanziale non emerga o non venga accertato, il tipo di accertamento relativo alla sussistenza della causa di scioglimento è idoneo di per sè ad incidere sui diritti soggettivi inerenti al cambiamento dello scopo sociale e detti diritti viola in fatto quando il contrasto oggettivamente vi sia, ancorché non emerso in fase processuale per mancata instaurazione di un contraddittorio, sia pure informale".
A ciò si aggiunga che, anche indipendentemente dal rispetto del principio del contraddittorio, il provvedimento presidenziale di nomina del liquidatore non può non contenere una sia pur succinta motivazione in ordine alla pacificità della dedotta causa di scioglimento della società, sì da evidenziare che tale presupposto dell'esercizio del potere attribuito dall'art. 2450, comma 3, cod. civ., emerge quantomeno dagli atti: in difetto di ciò, si deve ritenere che l'accertamento della sussistenza del presupposto non sia stato effettuato in alcun modo.
Quanto alla possibilità, per il socio dissenziente, di pronunciare un separato giudizio ordinario, al fine di far valere l'insussistenza della causa di scioglimento e di ottenere la rimozione degli effetti del decreto di nomina del liquidatore, va osservato, per un verso, che, sebbene il presidente del tribunale non debba - ne' possa - accertare l'intervenuto scioglimento della società e/o le cause che lo hanno prodotto, è comunque certo che non possa emettere il provvedimento in caso di non accertata pacificità dell'esistenza di dette cause;
per altro verso, che, nell'ipotesi di provvedimento "atipico" di nomina del liquidatore ed a fronte delle sue gravi ed immediate conseguenze non soltanto per i soci dissenzienti, ma anche per la stessa società ed i terzi (alla cui tutela è principalmente volto il legittimo esercizio del potere previsto dall'art. 2450, comma 3, cod. civ.), l'esperimento di un giudizio ordinario si configura come rimedio astratto, privo di tempestiva e reale efficacia.
Le considerazioni svolte in ordine all'ammissibilità del ricorso valgono anche per ritenerne la fondatezza: dal provvedimento impugnato, non preceduto da alcun tipo di indagine e/o di contraddittorio e caratterizzato, in punto di motivazione, dal mero richiamo dell'art. 2450 cod. civ., non risulta che l'organo adito abbia accertato in qualche modo la pacificità della causa di scioglimento della società (eventualmente riscontrabile sulla base degli atti prodotti), quale presupposto indefettibile per il legittimo esercizio dal potere di nomina del liquidatore. Ne deriva che il provvedimento ha implicitamente assunto valore e funzione decisori, in violazione del principio secondo cui la controversia sulla esistenza o meno dei presupposti per l'emanazione del decreto medesimo deve essere risolto mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria: la procedura prevista dall'art. 2450, comma 3, cod. civ., quindi, non poteva nemmeno essere proposta, onde, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi, ravvisabili anche nell'incertezza obiettivamente ingenerata dai precedenti giurisprudenziali citati, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1999.