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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 825/2018 R.G. Lav. prev. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. M. Dimartino) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. U. Nucciarone), avente ad CP_1 oggetto: benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto;
osserva
, premesso di avere svolto attività lavorativa implicante Parte_1 esposizione a poveri di amianto nel periodo dal 1973 al 2003, espone: che in data 23 gennaio 2015 l' ha rilasciato attestazione positiva di esposizione CP_2 all'amianto ai sensi dell'art. 13 comma 7 della legge n. 257/1992, in quanto esso ricorrente risulta affetto da malattia professionale derivante da detta esposizione (neoplasia polmonare, e dunque malattia professionale asbesto correlata); di avere ottenuto la costituzione di apposita rendita diretta;
che l' ha CP_2 riconosciuto l'esposizione ad amianto per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso, fino al 31 dicembre 1987; che dall'attestazione resta escluso il CP_2 periodo dal 31 dicembre 1987 al 30 novembre 1992. Poste le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia accertare e dichiarare, in favore di esso ricorrente, il diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992, per il periodo testè indicato. L' premessa preliminarmente la decadenza e la prescrizione della CP_1 pretesa attrice, deduce che l'azionata pretesa è comunque infondata, anche avuto riguardo alla mancata esposizione qualificata ad amianto per un periodo superiore al decennio. L'esplicito tenore del ricorso autorizza anzitutto ad affermare che la pretesa ivi formulata si fondi sulla previsione del 7° comma del citato art. 13 della legge 257/1992, a mente del quale “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall' Controparte_3
contro gli infortuni sul lavoro ( ) il numero di settimane
[...] CP_2 coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.”; in presenza di patologie professionali asbesto correlate, pertanto, il richiamato beneficio previdenziale non presuppone una determinata durata ovvero una determinata soglia di esposizione. Alcuna rilevanza assume dunque la circostanza (addotta dall' ) che il CP_1 periodo di esposizione a fibre di amianto non ecceda il decennio, giacchè tale requisito Temporale è richiesto soltanto ai fini dell'applicazione dell'8° comma del medesimo art. 13 (statuente appunto il riconoscimento del beneficio previdenziale in favore dei lavoratori che abbiano subito una qualificata esposizione all'amianto per almeno un decennio). Va altresì disattesa l'eccezione di decadenza sostanziale ex art. 47, comma 5, del D.L. 269/2003, sollevata dall' , trattandosi di istituto non applicabile CP_1 al beneficio contributivo delineato dall'art. 13 comma 7 della legge n. 257/1992. Il citato art. 47 prevede infatti che il termine di decadenza ivi contemplato trovi applicazione per i “ lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1”, mentre detto comma 1° si riferisce espressamente al “coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257”. Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione decennale, va condivisa l'argomentazione difensiva alla cui stregua se – da un lato - costituisce requisito essenziale per l'applicazione dell'art.13, comma 7, della Legge 257/1992 il riconoscimento della malattia professionale causata da esposizione ad amianto da parte dell' , è inevitabile – dall'altro – ritenere che l'invocato termine CP_2 prescrizionale possa iniziare a decorrere dalla data di tale riconoscimento (27/03/2014). Alcuna prescrizione può dirsi dunque perfezionata, avendo il ricorrente introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 15/03/2018 e notificato il successivo 16 aprile. Ciò premesso, viene in considerazione la testimonianza resa da
[...]
(ex collega di lavoro del ricorrente), il quale ha riferito: di avere Tes_1 lavorato per la fabbricati (azienda del medesimo gruppo al quale CP_4 apparteneva la ditta datrice di lavoro del ricorrente, vale a dire del gruppo
“Moltisanti”) dal mese di febbraio 1989 al 2012; di avere lavorato nello stesso capannone in cui lavorava il;
di avere visto quest'ultimo preparare dei Pt_1 pacchi verosimilmente di eternit;
che l'eternit veniva utilizzato anche per coprire i materiali elettrici;
che l'amianto “prima del 1992 c'era sicuro”. Il contenuto della sopra riportata deposizione testimoniale autorizza ad affermare che il ricorrente sia stato esposto ad amianto anche nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1989 ed il 30 novembre 1992, con conseguente accoglimento della domanda attrice limitatamente a tale periodo.
In proposito, giova rammentare trattasi di fattispecie relativamente alla quale non occorre la prova del raggiungimento di una determinata soglia di esposizione, essendo sufficiente accertare la probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, anche con un ampio margine di approssimazione. Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 7°, della legge n. 257/1992, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 novembre 1992, con conseguente condanna dell a provvedere CP_1 al correlato accredito contributivo, alla necessaria riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento dei ratei pregressi, oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara dichiarato il diritto di , nato a Pozzallo in [...] 25 Parte_1 aprile 1957, ad usufruire della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 7°, della legge n. 257/1992, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 novembre 1992; condanna l' a provvedere al consequenziale accredito contributivo, CP_1 alla correlata riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento dei ratei pregressi, oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 26 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)