CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5340/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti MICHELA IZZO (c.f.
), ROSA PISCITELLI (c.f. ) e CARMINA C.F._2 C.F._3
VALENTINO (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in C.F._4
Cancello Scalo (CE) alla via Napoli n. 720;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per TA del 14.3.2018 rep. 33646, Persona_1 dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, presso la C.F._5
quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 23.12.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933,
conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 32.882,00 - ed esistenziali arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo del 16.6.2020, all'immobile adibito a CP_2
magazzino di sua proprietà (sito nel Comune di San Felice a Cancello, alla via Napoli n. 617, riportato in catasto al foglio 4, part. 5090 sub 8, mq. 140), nonché ai mezzi ed attrezzature edilizie ivi custoditi di proprietà del padre, , costituenti gli attrezzi necessari per Controparte_3
l'espletamento della sua attività professionale. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei magazzini di sua proprietà, determinandone l'allagamento e il danneggiamento dei muri perimetrali sud dello stabile e dei beni custoditi al suo interno. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'agr. Prof. , richiamata in ricorso, nonché visura Persona_2 catastale dell'unità immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia CP_1
del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , del Controparte_4 [...]
e dell'Autorità di Bacino, sostenendo che il corso d'acqua in oggetto Controparte_5 non ha natura demaniale;
e, nel merito, l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 4.6.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in quanto, come già osservato da questo Tribunale in precedenti analoghi (cfr. sent. n. 3898/2017), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi elementi fattuali o giuridici, deve ritenersi che l'alveo in questione non costituisce un'opera fognaria, bensì un corso d'acqua naturale, che raccoglie le acque provenienti dalle colline circostanti e nel quale, purtuttavia, trovano recapito anche le acque luride provenienti dai Comuni ad esso circostanti. Tale ultima circostanza, tuttavia, non rende l'alveo un'opera artificiale destinata allo smaltimento degli scarichi fognari, ma un CP_2
alveo a carattere torrentizio, che, quando è secco, viene utilizzato come strada di accesso ai fondi latistanti (fenomeno questo molto diffuso nelle nostre regioni meridionali), tanto da essere definito
2 alveo-strada; esso svolge la funzione di sgrondo delle acque meteoriche raccolte dal bacino imbrifero che gli è sotteso. Si è, quindi, affermato che l'alveo de quo raccoglie le acque provenienti dalla montagna e che in esso vengono immessi anche scarichi fognari, ma ciò non trasforma la sua natura di corso naturale d'acqua pubblica, in cui semplicemente recapitano anche degli scarichi fognari. Se è vero che tali scarichi, se non depurati, certamente inquinano il corso d'acqua, come del resto notoriamente avviene per la maggior parte dei fiumi e torrenti d'Italia, non per questo, però, lo trasformano, dal punto di vista giuridico, in un collettore fognario;
ed, infatti, un corso d'acqua originariamente destinato al deflusso delle acque meteoriche e di falda, che sia stato poi utilizzato anche per il deflusso di acque luride di fogna, non perde per questo il carattere di acqua pubblica rientrante nel demanio idrico, atteso che la cattiva gestione dello stesso - pur potendo determinare uno stretto intreccio tra la sua funzione originale e la sua destinazione attuale - non può sopprimere la prima, onde non fa venir meno la sua natura di opera idraulica (Cass. 16.6.92 n. 7386). Si è, pertanto, condivisibilmente affermato che l'alveo benché oggi funga da corpo idrico di CP_2 recapito degli impianti fognari di alcune frazioni della zona, rimane un corso d'acqua naturale a carattere torrentizio ed è, quindi, un corso d'acqua pubblica, ai sensi dell'art. 1 della legge 5.1.94 n.
36 (come già lo era ai sensi del previdente art. 1 del r.d. n. 1775/33).
Va, conseguentemente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità dell'ente convenuto per i danni cagionati all'immobile del ricorrente a seguito dell'esondazione del predetto corso d'acqua pubblica, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera
3 idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente per i danni strutturali subiti dai magazzini in questione, risultante sia dai documenti in atti (cfr. verbale di registrazione testamento pubblico per TA , nonché visura catastale per la particella di Persona_3
cui al ricorso, allegati alla perizia di parte), sia dalle univoche dichiarazioni rese dai testi
[...]
(mamma del ricorrente) e (cognata del ricorrente), i quali, confermando il Tes_1 Tes_2 capo 2) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che il ricorrente era proprietario dell'immobile analiticamente indicato in ricorso.
Non può, invece, essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alla richiesta di risarcimento per i danni agli attrezzi e materiali contenuti all'interno dei suddetti magazzini: lo stesso ricorrente, infatti, nell'atto introduttivo ha affermato che “il signor Pt_1
e proprietario dell'immobile… adibito a magazzino - deposito ove all'interno si trovano
[...] mezzi ed attrezzature edilizie attesa l'attività professionale esercitata da anni dal proprio padre”
(cfr. pag. 1) ed ancora: “attesa l'attività professionale esercitata dal genitore del ricorrente nei due locali in magazzini vi erano custoditi mezzi ed attrezzature normalmente utilizzate per l'esercizio professionale” (cfr. pag. 13 ricorso). Che i beni mobili contenuti all'interno dei magazzini al momento dell'allagamento fossero di proprietà del padre, inoltre, risulta inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalle stesse risultanze della CTP allegata al ricorso.
Sulla base della stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, pertanto, il sig.
[...]
non era proprietario dei beni mobili custoditi all'interno dei magazzini di sua Parte_1
proprietà e, quindi, egli non può ritenersi legittimato a richiedere il relativo danno.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo
4 dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 16.6.2020 l'alveo esondava, CP_2 provocando l'allagamento delle unità immobiliari per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di
Caserta datato 16.6.2020, dall'estratto di una testata provinciale, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno entrambi confermato il capitolo 1) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
5 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato i capitoli 4) e 9) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della CP_2 presenza di pezzi di materiale detritico e spazzatura affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso;
inoltre, la stessa documentazione in atti (cfr. nota prot. 0240081 del 13.4.2018 del Genio Civile di Caserta U.O.D.) - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione dell'Alveo.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni per la realizzazione di un manufatto strutturale a sostegno della stabilità del muro perimetrale lato sud dello stabile, danni per asportazione, bonifica, disinfestazione, preparazione e tinteggiatura pareti dei 2 locali e, infine, danni Parte_2
per mezzi, attrezzature e cose mobili, quantificandoli in complessivi € 32.882,00.
Come già evidenziato sopra, il ricorrente non è legittimato a far valere il risarcimento per i danni subiti ai mezzi e alle attrezzature lavorative custodite all'interno del magazzino
(analiticamente indicate nella perizia di parte e riportate alla pag. 13 del ricorso, per un totale di danno rivendicato pari ad € 18.217,00), in quanto, per sua stessa prospettazione, beni di proprietà del padre e da questi utilizzati per l'esercizio della sua attività professionale.
Quanto, invece, al danno per la realizzazione di un manufatto strutturale a sostegno della stabilità del muro perimetrale sud dei magazzini, il riferimento al muro ivi presente e ai danni da esso riportati è stato comunque riferito dai testi e le quali hanno concordemente Tes_1 Tes_2
dichiarato che il muro perimetrale del magazzino (uno dei quali costituente anche muro divisorio dell'abitazione) è stato lesionato e, poiché era pericolante, si è dovuto intervenire con urgenza per ripararlo. Entrambe le testimoni hanno anche riferito che a tale riparazione ha provveduto direttamente il ricorrente;
inoltre, esse non hanno compiutamente specificato i danni riportati dal muro, il suo stato pregresso e le opere effettivamente compiute dal figlio per il ripristino: le dichiarazioni, quindi, pur dimostrando chiaramente il danneggiamento del muro, sono state tanto generiche da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità.
A tali deficit probatori non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, atteso che egli nella propria perizia, confermata in sede di escussione testimoniale, si è limitato a rilevare che:
6 “l'infiltrazione del liquido acquoso alla base del muro ha indubbiamente determinato un indebolimento dello stesso, sul quale – per ottenere un risultato tecnicamente valido – occorre intervenire dall'esterno, ovvero bloccare la causa del danno”.
Inoltre, la sua valutazione dei danni è basata esclusivamente sui prezziari delle opere edili ritenute astrattamente necessarie, senza nessun riferimento allo stato preesistente del muro di cui si indica come necessario il consolidamento strutturale, ai danni determinati dallo specifico evento esondativo e ai lavori effettivamente realizzati, non dimostrati neppure dalla produzione in giudizio di fatture o altre prove documentali.
Peraltro, in linea generale, la consulenza tecnica di parte, se anche avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass.
n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, rileva che le opere edili indicate dal CTP come necessarie si riferiscono a consistenti interventi strutturali all'edificio non solo non dimostrati da idonea documentazione, ma anche verosimilmente incompatibili con l'alluvione denunciata.
Né la prova della consistenza dei danni strutturali subiti può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte - peraltro sottoposta al riconoscimento di uno solo dei testi escussi - da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dell'unità immobiliare in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dello stesso, né il danneggiamento del muro di contenimento, così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sulla realizzazione di un manufatto strutturale al fine di bloccare la causa del danno, senza nessun riferimento a fatture o altri documenti idonei ad attestare i lavori svolti da ditte specializzate, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di
7 tutti i danni elencati nella perizia.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato che gli interventi, come dedotto nell'atto introduttivo e confermato dai testi in sede di escussione, sono stati effettuati con urgenza in seguito all'evento dedotto e che, pertanto, non sarebbe stato possibile verificare l'entità del danno.
Tuttavia, sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dell'immobile e del danneggiamento del muro perimetrale sud, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti al suddetto muro di contenimento, determinati, sulla base delle anzidette carenze probatorie, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 40% di € 6.767,80, pari ad € 2.707,12).
Quanto ai danni per l'asportazione del materiale melmoso nei 2 depositi, il perito di parte ha considerato l'attività di prelevamento della massa di liquido melmoso, per poi immetterla nelle condutture fognarie, nonché di quella solida, per poi conferirla in discarica, calcolando un costo totale di € 550,00.
Le testimoni e hanno confermato le attività di pulizia, precisando, tuttavia, che Tes_1 Tes_2 ad esse aveva provveduto direttamente il ricorrente aiutato dai familiari, senza l'intervento di ditte.
Ritiene, quindi, il Collegio che non sia possibile riconoscere per tale voce di danno l'importo rivendicato in ricorso (pari al costo di 3 operai per 2 giornate lavorative), dovendosi, piuttosto, riconoscere, anche attesa la mancanza di fatture o documenti attestati il trasporto a discarica dei materiali, un risarcimento determinato in via equitativa, tenuto conto dell'esecuzione della pulizia in economia, nella misura di € 300,00.
Quanto, infine, ai danni per la bonifica e la disinfestazione dei n. 2 vani deposito-magazzino, osserva il Collegio che non vi è prova in atti dei costi effettivamente sostenuti e delle attività
8 concretamente eseguite per la pulizia e il ripristino dei magazzini.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni di sanificazione con trattamenti di disinfestazione e dibiotizzazione eseguite mediante impiego di farmaci liquidi agenti per contatto.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario delle tabelle regionali della senza specificare le attività Controparte_1
concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nulla può, quindi, essere riconosciuto al ricorrente per tale voce di danno.
Quanto, infine, al danno rivendicato per la tinteggiatura delle pareti interne, la prova dell'allagamento dei locali lascia presumere che alcuni lavori di pulizia dei locali e di tinteggiatura delle pareti siano stati eseguiti, seppure direttamente dal ricorrente, in economia.
Il Collegio, quindi, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, tenuto conto dei siffatti elementi, della destinazione d'uso dei locali danneggiati e dei deficit probatori evidenziati sopra (mancanza di fatture di esecuzione dei lavori o di acquisto dei materiali necessari e mancanto riferimento dei testi a tali danni), ritiene di poter procedere anche per tale voce di danno ad una liquidazione equitativa, nella misura, ritenuta congrua, del 25% del valore indicato in perizia (€
3.590,10), pari ad € 897,50.
Va precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna
9 prova documentale della distanza dei locali deposito dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, va certamente riconosciuta la responsabilità della CP_1
[...]
Orbene, premesso che, come già osservato, l'alveo è un corso d'acqua naturale, che CP_2
raccoglie le acque provenienti dalle colline circostanti, sebbene in esso trovino recapito anche le acque luride provenienti dai Comuni ad esso circostanti;
esso è, dunque, un alveo a carattere torrentizio.
Orbene, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è CP_1
custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_6
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1
10 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Ad ogni modo, la mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del e dell'Autorità di Bacino rende superflua ogni delibazione circa la sussistenza CP_4
di una loro eventuale (cor)responsabilità.
La va, quindi, condannata a pagare, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 [...]
, la somma di € 3.904,62. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (16 giugno 2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca (rigetto integrale della domanda di risarcimento per il danneggiamento degli attrezzi da lavoro), ritiene il
Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso Controparte_1
del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione della soccombenza, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti Michela
Izzo, Rosa Piscitelli e Carmina Valentino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
11 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 3.904,62, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (16 giugno 2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti Michela Izzo, Rosa Piscitelli e Carmina Valentino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5340/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 4.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti MICHELA IZZO (c.f.
), ROSA PISCITELLI (c.f. ) e CARMINA C.F._2 C.F._3
VALENTINO (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in C.F._4
Cancello Scalo (CE) alla via Napoli n. 720;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per TA del 14.3.2018 rep. 33646, Persona_1 dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, presso la C.F._5
quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 23.12.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933,
conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 32.882,00 - ed esistenziali arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo del 16.6.2020, all'immobile adibito a CP_2
magazzino di sua proprietà (sito nel Comune di San Felice a Cancello, alla via Napoli n. 617, riportato in catasto al foglio 4, part. 5090 sub 8, mq. 140), nonché ai mezzi ed attrezzature edilizie ivi custoditi di proprietà del padre, , costituenti gli attrezzi necessari per Controparte_3
l'espletamento della sua attività professionale. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno dei magazzini di sua proprietà, determinandone l'allagamento e il danneggiamento dei muri perimetrali sud dello stabile e dei beni custoditi al suo interno. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'agr. Prof. , richiamata in ricorso, nonché visura Persona_2 catastale dell'unità immobiliare in oggetto.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia CP_1
del Tribunale delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del , del Controparte_4 [...]
e dell'Autorità di Bacino, sostenendo che il corso d'acqua in oggetto Controparte_5 non ha natura demaniale;
e, nel merito, l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attore, che non aveva rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 4.6.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in quanto, come già osservato da questo Tribunale in precedenti analoghi (cfr. sent. n. 3898/2017), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi elementi fattuali o giuridici, deve ritenersi che l'alveo in questione non costituisce un'opera fognaria, bensì un corso d'acqua naturale, che raccoglie le acque provenienti dalle colline circostanti e nel quale, purtuttavia, trovano recapito anche le acque luride provenienti dai Comuni ad esso circostanti. Tale ultima circostanza, tuttavia, non rende l'alveo un'opera artificiale destinata allo smaltimento degli scarichi fognari, ma un CP_2
alveo a carattere torrentizio, che, quando è secco, viene utilizzato come strada di accesso ai fondi latistanti (fenomeno questo molto diffuso nelle nostre regioni meridionali), tanto da essere definito
2 alveo-strada; esso svolge la funzione di sgrondo delle acque meteoriche raccolte dal bacino imbrifero che gli è sotteso. Si è, quindi, affermato che l'alveo de quo raccoglie le acque provenienti dalla montagna e che in esso vengono immessi anche scarichi fognari, ma ciò non trasforma la sua natura di corso naturale d'acqua pubblica, in cui semplicemente recapitano anche degli scarichi fognari. Se è vero che tali scarichi, se non depurati, certamente inquinano il corso d'acqua, come del resto notoriamente avviene per la maggior parte dei fiumi e torrenti d'Italia, non per questo, però, lo trasformano, dal punto di vista giuridico, in un collettore fognario;
ed, infatti, un corso d'acqua originariamente destinato al deflusso delle acque meteoriche e di falda, che sia stato poi utilizzato anche per il deflusso di acque luride di fogna, non perde per questo il carattere di acqua pubblica rientrante nel demanio idrico, atteso che la cattiva gestione dello stesso - pur potendo determinare uno stretto intreccio tra la sua funzione originale e la sua destinazione attuale - non può sopprimere la prima, onde non fa venir meno la sua natura di opera idraulica (Cass. 16.6.92 n. 7386). Si è, pertanto, condivisibilmente affermato che l'alveo benché oggi funga da corpo idrico di CP_2 recapito degli impianti fognari di alcune frazioni della zona, rimane un corso d'acqua naturale a carattere torrentizio ed è, quindi, un corso d'acqua pubblica, ai sensi dell'art. 1 della legge 5.1.94 n.
36 (come già lo era ai sensi del previdente art. 1 del r.d. n. 1775/33).
Va, conseguentemente, affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la controversia: la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità dell'ente convenuto per i danni cagionati all'immobile del ricorrente a seguito dell'esondazione del predetto corso d'acqua pubblica, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del
1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e
l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera
3 idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n. 9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699;
Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012,
n. 16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente per i danni strutturali subiti dai magazzini in questione, risultante sia dai documenti in atti (cfr. verbale di registrazione testamento pubblico per TA , nonché visura catastale per la particella di Persona_3
cui al ricorso, allegati alla perizia di parte), sia dalle univoche dichiarazioni rese dai testi
[...]
(mamma del ricorrente) e (cognata del ricorrente), i quali, confermando il Tes_1 Tes_2 capo 2) dell'articolazione istruttoria, hanno dichiarato che il ricorrente era proprietario dell'immobile analiticamente indicato in ricorso.
Non può, invece, essere riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alla richiesta di risarcimento per i danni agli attrezzi e materiali contenuti all'interno dei suddetti magazzini: lo stesso ricorrente, infatti, nell'atto introduttivo ha affermato che “il signor Pt_1
e proprietario dell'immobile… adibito a magazzino - deposito ove all'interno si trovano
[...] mezzi ed attrezzature edilizie attesa l'attività professionale esercitata da anni dal proprio padre”
(cfr. pag. 1) ed ancora: “attesa l'attività professionale esercitata dal genitore del ricorrente nei due locali in magazzini vi erano custoditi mezzi ed attrezzature normalmente utilizzate per l'esercizio professionale” (cfr. pag. 13 ricorso). Che i beni mobili contenuti all'interno dei magazzini al momento dell'allagamento fossero di proprietà del padre, inoltre, risulta inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalle stesse risultanze della CTP allegata al ricorso.
Sulla base della stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, pertanto, il sig.
[...]
non era proprietario dei beni mobili custoditi all'interno dei magazzini di sua Parte_1
proprietà e, quindi, egli non può ritenersi legittimato a richiedere il relativo danno.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo
4 dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 16.6.2020 l'alveo esondava, CP_2 provocando l'allagamento delle unità immobiliari per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di
Caserta datato 16.6.2020, dall'estratto di una testata provinciale, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno entrambi confermato il capitolo 1) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia
5 concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: tutti i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato i capitoli 4) e 9) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della CP_2 presenza di pezzi di materiale detritico e spazzatura affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso;
inoltre, la stessa documentazione in atti (cfr. nota prot. 0240081 del 13.4.2018 del Genio Civile di Caserta U.O.D.) - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione dell'Alveo.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni per la realizzazione di un manufatto strutturale a sostegno della stabilità del muro perimetrale lato sud dello stabile, danni per asportazione, bonifica, disinfestazione, preparazione e tinteggiatura pareti dei 2 locali e, infine, danni Parte_2
per mezzi, attrezzature e cose mobili, quantificandoli in complessivi € 32.882,00.
Come già evidenziato sopra, il ricorrente non è legittimato a far valere il risarcimento per i danni subiti ai mezzi e alle attrezzature lavorative custodite all'interno del magazzino
(analiticamente indicate nella perizia di parte e riportate alla pag. 13 del ricorso, per un totale di danno rivendicato pari ad € 18.217,00), in quanto, per sua stessa prospettazione, beni di proprietà del padre e da questi utilizzati per l'esercizio della sua attività professionale.
Quanto, invece, al danno per la realizzazione di un manufatto strutturale a sostegno della stabilità del muro perimetrale sud dei magazzini, il riferimento al muro ivi presente e ai danni da esso riportati è stato comunque riferito dai testi e le quali hanno concordemente Tes_1 Tes_2
dichiarato che il muro perimetrale del magazzino (uno dei quali costituente anche muro divisorio dell'abitazione) è stato lesionato e, poiché era pericolante, si è dovuto intervenire con urgenza per ripararlo. Entrambe le testimoni hanno anche riferito che a tale riparazione ha provveduto direttamente il ricorrente;
inoltre, esse non hanno compiutamente specificato i danni riportati dal muro, il suo stato pregresso e le opere effettivamente compiute dal figlio per il ripristino: le dichiarazioni, quindi, pur dimostrando chiaramente il danneggiamento del muro, sono state tanto generiche da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità.
A tali deficit probatori non supplisce neppure la relazione del tecnico di parte, atteso che egli nella propria perizia, confermata in sede di escussione testimoniale, si è limitato a rilevare che:
6 “l'infiltrazione del liquido acquoso alla base del muro ha indubbiamente determinato un indebolimento dello stesso, sul quale – per ottenere un risultato tecnicamente valido – occorre intervenire dall'esterno, ovvero bloccare la causa del danno”.
Inoltre, la sua valutazione dei danni è basata esclusivamente sui prezziari delle opere edili ritenute astrattamente necessarie, senza nessun riferimento allo stato preesistente del muro di cui si indica come necessario il consolidamento strutturale, ai danni determinati dallo specifico evento esondativo e ai lavori effettivamente realizzati, non dimostrati neppure dalla produzione in giudizio di fatture o altre prove documentali.
Peraltro, in linea generale, la consulenza tecnica di parte, se anche avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa, quindi, si può riconoscere solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass.
n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, rileva che le opere edili indicate dal CTP come necessarie si riferiscono a consistenti interventi strutturali all'edificio non solo non dimostrati da idonea documentazione, ma anche verosimilmente incompatibili con l'alluvione denunciata.
Né la prova della consistenza dei danni strutturali subiti può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte - peraltro sottoposta al riconoscimento di uno solo dei testi escussi - da cui emerge in maniera evidente l'allagamento dell'unità immobiliare in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dello stesso, né il danneggiamento del muro di contenimento, così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Le generiche dichiarazioni rese e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sulla realizzazione di un manufatto strutturale al fine di bloccare la causa del danno, senza nessun riferimento a fatture o altri documenti idonei ad attestare i lavori svolti da ditte specializzate, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di
7 tutti i danni elencati nella perizia.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato che gli interventi, come dedotto nell'atto introduttivo e confermato dai testi in sede di escussione, sono stati effettuati con urgenza in seguito all'evento dedotto e che, pertanto, non sarebbe stato possibile verificare l'entità del danno.
Tuttavia, sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dell'immobile e del danneggiamento del muro perimetrale sud, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti al suddetto muro di contenimento, determinati, sulla base delle anzidette carenze probatorie, nella misura, ritenuta congrua, del 40% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 40% di € 6.767,80, pari ad € 2.707,12).
Quanto ai danni per l'asportazione del materiale melmoso nei 2 depositi, il perito di parte ha considerato l'attività di prelevamento della massa di liquido melmoso, per poi immetterla nelle condutture fognarie, nonché di quella solida, per poi conferirla in discarica, calcolando un costo totale di € 550,00.
Le testimoni e hanno confermato le attività di pulizia, precisando, tuttavia, che Tes_1 Tes_2 ad esse aveva provveduto direttamente il ricorrente aiutato dai familiari, senza l'intervento di ditte.
Ritiene, quindi, il Collegio che non sia possibile riconoscere per tale voce di danno l'importo rivendicato in ricorso (pari al costo di 3 operai per 2 giornate lavorative), dovendosi, piuttosto, riconoscere, anche attesa la mancanza di fatture o documenti attestati il trasporto a discarica dei materiali, un risarcimento determinato in via equitativa, tenuto conto dell'esecuzione della pulizia in economia, nella misura di € 300,00.
Quanto, infine, ai danni per la bonifica e la disinfestazione dei n. 2 vani deposito-magazzino, osserva il Collegio che non vi è prova in atti dei costi effettivamente sostenuti e delle attività
8 concretamente eseguite per la pulizia e il ripristino dei magazzini.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni di sanificazione con trattamenti di disinfestazione e dibiotizzazione eseguite mediante impiego di farmaci liquidi agenti per contatto.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario delle tabelle regionali della senza specificare le attività Controparte_1
concretamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nulla può, quindi, essere riconosciuto al ricorrente per tale voce di danno.
Quanto, infine, al danno rivendicato per la tinteggiatura delle pareti interne, la prova dell'allagamento dei locali lascia presumere che alcuni lavori di pulizia dei locali e di tinteggiatura delle pareti siano stati eseguiti, seppure direttamente dal ricorrente, in economia.
Il Collegio, quindi, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, tenuto conto dei siffatti elementi, della destinazione d'uso dei locali danneggiati e dei deficit probatori evidenziati sopra (mancanza di fatture di esecuzione dei lavori o di acquisto dei materiali necessari e mancanto riferimento dei testi a tali danni), ritiene di poter procedere anche per tale voce di danno ad una liquidazione equitativa, nella misura, ritenuta congrua, del 25% del valore indicato in perizia (€
3.590,10), pari ad € 897,50.
Va precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna
9 prova documentale della distanza dei locali deposito dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, va certamente riconosciuta la responsabilità della CP_1
[...]
Orbene, premesso che, come già osservato, l'alveo è un corso d'acqua naturale, che CP_2
raccoglie le acque provenienti dalle colline circostanti, sebbene in esso trovino recapito anche le acque luride provenienti dai Comuni ad esso circostanti;
esso è, dunque, un alveo a carattere torrentizio.
Orbene, in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989 sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione (cfr. TRAP Napoli sent. n. 484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è CP_1
custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della , in solido con gli enti CP_6
consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
sono stati recentemente affermati dal TSAP: la è effettivamente titolare passiva CP_1
10 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Ad ogni modo, la mancata chiamata in causa del Consorzio territorialmente competente, nonché del e dell'Autorità di Bacino rende superflua ogni delibazione circa la sussistenza CP_4
di una loro eventuale (cor)responsabilità.
La va, quindi, condannata a pagare, a titolo risarcitorio, in favore di Controparte_1 [...]
, la somma di € 3.904,62. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (16 giugno 2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca (rigetto integrale della domanda di risarcimento per il danneggiamento degli attrezzi da lavoro), ritiene il
Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso Controparte_1
del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione della soccombenza, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti Michela
Izzo, Rosa Piscitelli e Carmina Valentino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
11 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_1
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 3.904,62, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (16 giugno 2020) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti Michela Izzo, Rosa Piscitelli e Carmina Valentino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12