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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2037/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2037/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. TATEO Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Trivulzio, n. 120
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI Parte_2 C.F._2
CARLO, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cairoli, n. 11
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 25/10/2005, (atto n.122, parte II,
Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° co., c.c.;
2) ordinare al Comune di Vigevano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni relative alla separazione:
3.1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
ognuno comunicherà all'altro eventuali trasferimenti di residenza o domicilio;
Per_ 3.2) la figlia ora maggiorenne non economicamente autosufficiente, avrà collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale, che pertanto verrà formalmente assegnata alla madre, con tutto quanto l'arreda; i genitori provvederanno congiuntamente al suo mantenimento sino alla sua autosufficienza economica;
Per_ 3.3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente e con ampia facoltà, assecondando esigenze, impegni e desideri della figlia e previo accordo con la madre;
- durante le festività di Natale e Pasqua e nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la Per_ figlia sempre liberamente e con ampia facoltà, assecondando esigenze, impegni e desideri della stessa, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_ 3.4) le parti concordano che il mantenimento ordinario della figlia minore sarà interamente a carico della madre, che conseguentemente l'avrà interamente a suo carico anche fiscalmente;
il padre contribuirà in misura del 50 % delle spese extra assegno, come da
Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/16 del 9.11.16;
3.5) il marito trasferirà la residenza dalla casa familiare il giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni, così come modificate con le note scritte del 9.10.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ha provveduto al deposito della Parte_1 documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. ed ha dichiarato di voler rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c da parte di
Parte_2
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pag. 2/4 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Vigevano il giorno 25/10/2005, con atto trascritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.122, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3/4 pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2037/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2037/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. TATEO Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Trivulzio, n. 120
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI Parte_2 C.F._2
CARLO, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cairoli, n. 11
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in , in data 25/10/2005, (atto n.122, parte II,
Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, 1° co., c.c.;
2) ordinare al Comune di Vigevano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni relative alla separazione:
3.1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
ognuno comunicherà all'altro eventuali trasferimenti di residenza o domicilio;
Per_ 3.2) la figlia ora maggiorenne non economicamente autosufficiente, avrà collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale, che pertanto verrà formalmente assegnata alla madre, con tutto quanto l'arreda; i genitori provvederanno congiuntamente al suo mantenimento sino alla sua autosufficienza economica;
Per_ 3.3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente e con ampia facoltà, assecondando esigenze, impegni e desideri della figlia e previo accordo con la madre;
- durante le festività di Natale e Pasqua e nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la Per_ figlia sempre liberamente e con ampia facoltà, assecondando esigenze, impegni e desideri della stessa, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_ 3.4) le parti concordano che il mantenimento ordinario della figlia minore sarà interamente a carico della madre, che conseguentemente l'avrà interamente a suo carico anche fiscalmente;
il padre contribuirà in misura del 50 % delle spese extra assegno, come da
Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/16 del 9.11.16;
3.5) il marito trasferirà la residenza dalla casa familiare il giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni, così come modificate con le note scritte del 9.10.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ha provveduto al deposito della Parte_1 documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. ed ha dichiarato di voler rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c da parte di
Parte_2
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pag. 2/4 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Vigevano il giorno 25/10/2005, con atto trascritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.122, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3/4 pag. 4/4