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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3953/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00009 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6227/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 , Ricorrente_1 snc ,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'avviso di liquidazione n. 2025/0RL00009 del 12.05.2025 con il quale l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Salerno richiedeva il pagamento dell'imposta di registro relativa all'immobile sito in Amalfi alla Indirizzo_1 ,per l'anno 2019.
Opponeva la società contribuente ,la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza ,in ogni caso, per insussistenza della pretesa atteso che spontaneamente e, prima ancora della scadenza del termine indicato nell'avviso di liquidazione, aveva provveduto ad effettuare il relativo pagamento.
Si costituiva ,con atto depositato il 02.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno la quale ribadiva la legittimità del proprio operato fondato sul mancato versamento dell'imposta di registro
, dovuta in conseguenza del tacito rinnovo del contratto di locazione dell'immobile controverso.
Con memorie ritualmente depositate ,la ricorrente resisteva agli avversi rilevi ribadendo di aver provveduto ad adempiere e ,fin dalla data dell'8.05.2025, alla propria obbligazione.
Circostanza questa non tenuta in conto in ragione delle difese avverse.
Dava atto ,tuttavia ,che l'Agenzia in data 30.07.2025 aveva provveduto all'annullamento totale dell'atto in autotutela e concludeva per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, ,la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto innanzi ,si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se pende giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento;
che,in punto di spese ,le stesse vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale;
che,infatti, è evidente la fondatezza delle doglianze della ricorrente che trovano conferma nella contrastante costituzione della resistente, avvenuta in data 02.10.2025 ,allorchè in data 30.07.2025 , essa Agenzia aveva già provveduto ad annullare l'atto ;
che,le spese,dunque, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di lite ,in favore della ricorrente, liquidate in € 150,00 oltre rimborso cut versato ed accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3953/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00009 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6227/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 , Ricorrente_1 snc ,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava l'avviso di liquidazione n. 2025/0RL00009 del 12.05.2025 con il quale l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Salerno richiedeva il pagamento dell'imposta di registro relativa all'immobile sito in Amalfi alla Indirizzo_1 ,per l'anno 2019.
Opponeva la società contribuente ,la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza ,in ogni caso, per insussistenza della pretesa atteso che spontaneamente e, prima ancora della scadenza del termine indicato nell'avviso di liquidazione, aveva provveduto ad effettuare il relativo pagamento.
Si costituiva ,con atto depositato il 02.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno la quale ribadiva la legittimità del proprio operato fondato sul mancato versamento dell'imposta di registro
, dovuta in conseguenza del tacito rinnovo del contratto di locazione dell'immobile controverso.
Con memorie ritualmente depositate ,la ricorrente resisteva agli avversi rilevi ribadendo di aver provveduto ad adempiere e ,fin dalla data dell'8.05.2025, alla propria obbligazione.
Circostanza questa non tenuta in conto in ragione delle difese avverse.
Dava atto ,tuttavia ,che l'Agenzia in data 30.07.2025 aveva provveduto all'annullamento totale dell'atto in autotutela e concludeva per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , sulle conclusioni delle parti, ,la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto innanzi ,si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria, anche se pende giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere sul merito del provvedimento;
che,in punto di spese ,le stesse vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale;
che,infatti, è evidente la fondatezza delle doglianze della ricorrente che trovano conferma nella contrastante costituzione della resistente, avvenuta in data 02.10.2025 ,allorchè in data 30.07.2025 , essa Agenzia aveva già provveduto ad annullare l'atto ;
che,le spese,dunque, come liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno al pagamento delle spese di lite ,in favore della ricorrente, liquidate in € 150,00 oltre rimborso cut versato ed accessori di legge, se dovuti.