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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3174/2020 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTI
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9.13 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per gli appellanti, l'avv. COMANDINI CECILE
Per , l'avv. MOLINARI DANIELE Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte appellante precisa le conclusioni come da note depositate telematicamente in data 16 settembre 2024.
L'avv. di parte appellata precisa le conclusioni come da note depositate telematicamente in data 18 settembre 2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3174/2020 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMANDINI CECILE, presso la quale è elettivamente domiciliato
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDINI Parte_1 C.F._2
CECILE, presso la quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MOLINARI DANIELE, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì quale Giudice di Appello, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì,
Giudice Avv. Laghi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1025/2018, depositata in cancelleria in data
27.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertata la mancanza dei requisiti promessi e pubblicizzati da parte convenuta e, conseguentemente, il vizio del consenso alla conclusioni del contratto ex art. 1427 c.c., condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto da parte attrice per l'affidamento dei propri figli da settembre 2015 a settembre 2016 e pari ad €. 1.815,00 oltre rivalutazione e interessi legali;
pagina 2 di 9 -nonchè condannare parte convenuta ex art. 2043, 2050 e 2059 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale la cui quantificazione viene rimessa all'equo apprezzamento del Giudice e, comunque, nei limiti di valore dello scaglione della presente causa.
Con vittoria di spese”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“voglia l'Ill.mo Giudice (in funzione di Giudice di Appello), accogliere le seguenti
Conclusioni respingere le domande degli appellanti/attori in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque non provate, e perciò stesso confermare integralmente la sentenza n°72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì.
Con vittoria di spese, competenze, onorari e incombenti di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e interponevano appello avverso la sentenza n. 72/2020 Parte_1 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Forlì all'esito del procedimento portante R.G. n. 1025/2018 promosso dagli odierni appellanti nei confronti della ditta al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento per vizi del consenso del contratto tra loro concluso, con conseguente restituzione della somma di euro 1.815,00 corrisposta all'odierna appellata per la fruizione del servizio loro fornito, oltre all'accertamento della responsabilità extracontrattuale con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli odierni appellanti, da liquidarsi in via equitativa.
Di seguito i fatti che hanno determinato l'instaurazione del presente giudizio di appello.
1) e convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Parte_1 Parte_1 di Forlì, la ditta domandando l'accertamento dell'invalidità del Controparte_2 contratto per vizi del consenso prestato all'odierna appellata. In quella sede, e Pt_1 Pt_1 esponevano di aver deciso di fruire del servizio di offerto da – alla quale affidavano CP_2
i due figli dal settembre 2015 al settembre 2016 e corrispondevano complessivamente la somma di euro 1.815,00 – solo e soltanto perché avevano riposto legittimo affidamento sulla regolarità del servizio offerto dalla struttura, come da documentazione informativa consegnata loro in fase precontrattuale;
sennonché, allegavano gli attori in primo grado, a seguito di sopralluogo della
Polizia Municipale e all'esito dell'accertamento condotto dal prendevano Parte_2
contezza delle violazioni poste in essere da rispetto alla normativa di settore. CP_2
Pertanto, chiedevano al primo giudicante di dichiarare l'annullamento del contratto, concluso pagina 3 di 9 dallo e dalla in costanza di errore circa le qualità dell'altro contraente. Altresì, Pt_1 Pt_1 gli odierni appellanti domandavano l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di CP_2 derivante dall'esercizio abusivo di attività pericolosa – nella specie “nido d'infanzia” –
[...]
con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
2) Si costituiva in primo grado in qualità di legale rappresentante dell' CP_1 CP_3
contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. A tal
[...] fine, l'odierna appellata si difendeva anzitutto esponendo gli eventi intercorsi con l'amministrazione comunale;
in secondo luogo, eccepiva l'infondatezza della pretesa vantata dalle controparti a fronte dell'assenza di prove circa l'errore, essenziale e riconoscibile, in cui asserivano di essere incorsi gli odierni appellanti, atteso che per le caratteristiche del servizio offerto da – e di cui hanno fruito senza alcuna contestazione Scaduto e per CP_2 Pt_1
oltre un anno – non poteva che trattarsi di babyparking; alla stessa stregua, respingeva la sussistenza di alcuna forma di responsabilità extracontrattuale, peraltro nemmeno provate dalle controparti negli elementi costitutivi delle fattispecie invocate.
3) La causa di primo grado veniva istruita mediante prova per testi. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2019, il Giudice di Pace di Forlì emetteva la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava le domande attoree e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.
4) e quindi, interponevano appello avverso la sent. n. Parte_1 Parte_1
72/2020, domandandone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
a) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure erroneamente sussumeva i fatti allegati dagli attori nella fattispecie dell'errore c.d. ostativo: trattavasi, invero, di errore incidente sul processo di formazione del consenso, atteso che lo e Pt_1
la accordavano la preferenza alla struttura ricreativa facendo Pt_1 CP_2
incolpevolmente legittimo affidamento sulla regolarità della struttura ricreativa e sulla legittimità del servizio offerto, anche alla luce e sulla base della documentazione consegnata ai genitori in fase precontrattuale da parte dell'odierna appellata;
b) Infondatezza e illogicità della sentenza impugnata, sia laddove il Giudice di primo grado ha escluso la rilevanza degli accertamenti di natura pubblicistica compiuti dal ai fini Pt_2
della valutazione circa la legittimità della pretesa attorea;
sia nella misura in cui ha erroneamente ritenuto carente di prova la sussistenza del danno patito dai genitori (i.e.
e ; Pt_1 Pt_1
c) Illegittimità della sentenza censurata per omissione della pronuncia sulla domanda di pagina 4 di 9 accertamento delle responsabilità ex artt. 2043, 2050 e 2059 cod. civ. – e sulle rispettive richieste di condanna risarcitoria di in favore degli odierni appellanti – CP_2 nonostante, in primis, la prova documentale dell'esercizio abusivo ex art. 348 cod. pen., da parte di di attività sottoposte ad autorizzazioni e vincoli di natura igienico- CP_2
sanitari/di sicurezza;
in secundis, la sussistenza in re ipsa del danno non patrimoniale, comunque discendente dall'esercizio abusivo dell'attività da parte di e dal CP_2
legittimo affidamento riposto dagli odierni appellanti nel rispetto delle prescrizioni di legge, tenendo conto della sussumibilità del servizio offerto dall'appellata alle attività pericolose di cui all'art. 2050 cod. civ.
5) si costituiva nel presente procedimento in qualità di legale rappresentante di CP_1 CP_2
contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente
[...]
conferma della sentenza appellata. A tal fine, eccepiva:
a) La diversa impostazione della difesa degli appellanti rispetto al primo grado, in cui insistevano nella tesi dell'errore incorso sulla tipologia di struttura (asilo nido, anziché babyparking);
b) Comunque, l'insussistenza dell'azione attorea sulla base dei seguenti argomenti: e Pt_1
erano consapevoli che non era un asilo nido, bensì un baby parking, Pt_1 CP_2
per la tipologia e le caratteristiche del servizio di cui avevano fruito senza nulla eccepire,
(servizio) che l'appellata provvedeva a descrivere in sede di comparsa;
inoltre, per l'assenza di prove circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, come prescritto dall'art. 1427 cod. civ.;
c) Alla stessa stregua, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria derivante dall'asserita responsabilità extracontrattuale per insussistenza, e per mancanza di prove, degli elementi costitutivi delle fattispecie invocate.
6) All'esito della prima udienza del 28 aprile 2021, svolta in modalità cartolare, il Giudice originariamente assegnatario rinviava per precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 15 dicembre 2022, la difesa di parte appellante dava atto dell'intervenuta sospensione momentanea dell'avv. Mellina Gottardo dall'Ordine degli
Avvocati e, a fronte della rimessione a giustizia di controparte, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2023, parte attrice riassumeva il procedimento in epigrafe, per il che il Giudice originariamente assegnatario fissava per la prosecuzione l'udienza del 29 marzo 2023.
pagina 5 di 9 Giusta decreto presidenziale n. 13/2023 la causa veniva riassegnata ad altro Giudice, che provvedeva a differire al 19 settembre 2024 l'udienza già fissata per la prosecuzione del giudizio.
Interveniva il decreto presidenziale n. 35/2024 con il quale veniva disposta la riassegnazione del presente procedimento alla scrivente.
Con Ordinanza del 18 dicembre 2024 il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruita la vicenda processuale, l'appello non merita accoglimento.
Anzitutto occorre definire il perimetro della presente pronuncia.
Le questioni sottoposte al vaglio del Giudice di prime cure, e devolute con il presente gravame al suintestato Tribunale, riguardano, in prima istanza, la configurabilità della causa di annullamento del contratto concluso tra le parti per errore essenziale sulle qualità del servizio offerto da in CP_2 seconda istanza, la sussistenza di responsabilità extracontrattuali derivanti dall'erogazione, in violazione della normativa di settore, del servizio di baby parking.
In particolare, l'appello proposto dagli attori è volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza.
Le censure mosse attengono, sostanzialmente, all'asserita errata qualificazione delle domande e delle allegazioni attoree, nonché all'omessa pronuncia in merito alla sussistenza di forme di responsabilità in capo all'appellata, con le rispettive conseguenze in termini di condanne richieste dallo e dalla Pt_1
rimaste disattese. Pt_1
Ebbene, le doglianze non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, ai fini del rigetto della domanda di annullamento per vizio del consenso, nella specie dell'errore essenziale sulle qualità del servizio offerto da è appena il caso di ribadire CP_2
quanto già esposto al riguardo, correttamente, dal Giudice di prime cure.
Invero, e formavano il proprio consenso sulla base del documento consegnato loro in Pt_1 Pt_1
fase precontrattuale, rectius informativa, da è sulla base di quanto ivi contenuto che gli CP_1
odierni appellanti si determinavano a scegliere la struttura così fruendo del servizio di CP_2
babyparking da settembre 2015 a settembre 2016, senza nulla contestare e corrispondendo tutto quanto dovuto, per una somma complessiva di euro 1.815,00.
Né in primo grado, né in sede d'appello, hanno infatti allegato di aver ottenuto concretamente un servizio diverso – in termini qualitativi e quantitativi – da quello prospettato da in fase CP_2 precontrattuale nel “Regolamento a.s. 2015/2016” (doc. 2 di parte appellante).
Peraltro, proprio in virtù del comportamento tenuto dai genitori nel corso della fruizione del servizio, pagina 6 di 9 tale asserito errore non poteva in alcun modo essere stato riconosciuto e/o riconoscibile dall'altro contraente: presupposto indefettibile, così come previsto dall'art. 1428 cod. civ., per la configurabilità della fattispecie quale causa di annullamento del contratto per vizio del consenso.
È granitico l'orientamento di legittimità secondo cui “La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità deriva, l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso della ordinaria diligenza” (si vedano, tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 3378/1993, Cass. Civ. sent. 10815/2004).
Ed infatti è proprio sulla totale carenza di prove che si fonda la ragione del rigetto della doglianza.
Segnatamente, e non hanno dimostrato l'essenzialità dell'errore. Anzi, dalle Pt_1 Pt_1
allegazioni attoree e dalle produzioni documentali (in particolare, si fa riferimento al Regolamento e ai bonifici di pagamento) è viceversa sconfessata l'essenzialità in concreto dell'errore in cui asserivano di essere incorsi gli odierni appellanti, dal momento che essi hanno goduto del servizio offerto da CP_2
esattamente nei termini illustrati in fase precontrattuale, ergo ottenendo la soddisfazione piena
[...]
dei propri interessi (a mero titolo esemplificativo, non hanno contestato la mancata fruizione del programma educativo, oppure l'indisponibilità/chiusura della struttura per le ore acquistate, o, ancora, del microonde per la preparazione dei pasti dei bambini).
Per altro verso, poi, il mancato rispetto della normativa di settore, come efficacemente motivato dal
Giudice di Pace, non trova ingresso nella valutazione circa la fondatezza della domanda attorea e l'ostacolo principale, ancora una volta, è costituito dalla mancata dimostrazione della compromissione totale o parziale del godimento del servizio a causa delle rilevazioni compiute dall'amministrazione comunale, sicché anche la relativa doglianza non potrà trovare accoglimento.
Dall'assenza di prove circa il danno patito dagli appellanti, richiesto ai fini dell'accertamento circa la sussistenza di responsabilità contrattuale da loro invocata, discende altresì il rigetto della relativa domanda.
Stessa sorte merita la censura mossa dallo Scaduto e dalla ai fini della domanda di Pt_1
accertamento della responsabilità extracontrattuale da loro ascritta in capo a CP_2
Ebbene, mette anzitutto conto precisare che riveste carattere assolutamente assorbente la totale carenza di prova del danno patito dagli appellanti;
ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e
26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
pagina 7 di 9 Non a caso la Suprema Corte ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n.
23542/15, SS.UU. n. 9936/14, Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
A mente dell'art. 2043 cod. civ., ad integrare la fattispecie della responsabilità extracontrattuale concorrono, cumulativamente: la condotta antigiuridica;
l'elemento psicologico del dolo o della colpa;
l'ingiustizia del danno e, chiaramente, il nesso causale tra la condotta lesiva tenuta dal danneggiante e l'ingiustizia del danno.
Ebbene, rispetto ad alcuno degli elementi sopra indicati è stata raggiunta la prova.
Soprattutto – è ciò è sufficiente a ritenere corretta la motivazione del Giudice a quo sul punto e, quindi infondata la domanda attorea – e in spregio alle regole probatorie, deducevano in via Pt_1 Pt_1
del tutto generica di aver patito un danno non patrimoniale, tuttavia senza alcuna precisazione sulla natura e sull'entità dell'ingiusto pregiudizio che sostenevano di aver subito.
Alla stessa stregua, non può trovare accoglimento la tesi attorea svolta in merito alla sussistenza del danno in re ipsa allorquando la condotta antigiuridica abbia assunto le forme di una astratta fattispecie penalmente perseguibile.
È costante e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, a stabilire che “… il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n. 7695 del 2008). Nè può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 8421 del 2011).
In altre parole, e avrebbero dovuto provare i fatti specifici che costituivano il Pt_1 Pt_1
fondamento della domanda di risarcimento del danno da reato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 cod. civ.
Così non è stato.
Gli appellanti, infatti non hanno offerto alcun elemento indiziario utilizzabile ai fini della prova presuntiva in discorso, tantomeno allegavano ulteriori circostanze dalle quali presumerla, non essendo a tal uopo sufficienti “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass.
pagina 8 di 9 Civ. Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018).
Per quanto sin qui esposto, e segnatamente per non aver fornito la prova del pregiudizio patito e, dunque, per non aver compiutamente dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, detta domanda non merita accoglimento.
Il rigetto dell'appello determina la conferma della sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Forlì.
Per tutto quanto suesposto, non può trovare accoglimento neppure la domanda attorea di condanna dell'appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, relativamente alle fasi svolte (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì;
3) Dichiara tenuta e condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di parte appellata della somma di euro 1.276,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3174/2020 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTI
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 9.13 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per gli appellanti, l'avv. COMANDINI CECILE
Per , l'avv. MOLINARI DANIELE Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte appellante precisa le conclusioni come da note depositate telematicamente in data 16 settembre 2024.
L'avv. di parte appellata precisa le conclusioni come da note depositate telematicamente in data 18 settembre 2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3174/2020 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMANDINI CECILE, presso la quale è elettivamente domiciliato
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. COMANDINI Parte_1 C.F._2
CECILE, presso la quale è elettivamente domiciliata
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MOLINARI DANIELE, presso il quale è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì quale Giudice di Appello, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì,
Giudice Avv. Laghi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1025/2018, depositata in cancelleria in data
27.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertata la mancanza dei requisiti promessi e pubblicizzati da parte convenuta e, conseguentemente, il vizio del consenso alla conclusioni del contratto ex art. 1427 c.c., condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto da parte attrice per l'affidamento dei propri figli da settembre 2015 a settembre 2016 e pari ad €. 1.815,00 oltre rivalutazione e interessi legali;
pagina 2 di 9 -nonchè condannare parte convenuta ex art. 2043, 2050 e 2059 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale la cui quantificazione viene rimessa all'equo apprezzamento del Giudice e, comunque, nei limiti di valore dello scaglione della presente causa.
Con vittoria di spese”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“voglia l'Ill.mo Giudice (in funzione di Giudice di Appello), accogliere le seguenti
Conclusioni respingere le domande degli appellanti/attori in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque non provate, e perciò stesso confermare integralmente la sentenza n°72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì.
Con vittoria di spese, competenze, onorari e incombenti di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e interponevano appello avverso la sentenza n. 72/2020 Parte_1 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Forlì all'esito del procedimento portante R.G. n. 1025/2018 promosso dagli odierni appellanti nei confronti della ditta al fine di ottenere Controparte_2
l'annullamento per vizi del consenso del contratto tra loro concluso, con conseguente restituzione della somma di euro 1.815,00 corrisposta all'odierna appellata per la fruizione del servizio loro fornito, oltre all'accertamento della responsabilità extracontrattuale con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli odierni appellanti, da liquidarsi in via equitativa.
Di seguito i fatti che hanno determinato l'instaurazione del presente giudizio di appello.
1) e convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Parte_1 Parte_1 di Forlì, la ditta domandando l'accertamento dell'invalidità del Controparte_2 contratto per vizi del consenso prestato all'odierna appellata. In quella sede, e Pt_1 Pt_1 esponevano di aver deciso di fruire del servizio di offerto da – alla quale affidavano CP_2
i due figli dal settembre 2015 al settembre 2016 e corrispondevano complessivamente la somma di euro 1.815,00 – solo e soltanto perché avevano riposto legittimo affidamento sulla regolarità del servizio offerto dalla struttura, come da documentazione informativa consegnata loro in fase precontrattuale;
sennonché, allegavano gli attori in primo grado, a seguito di sopralluogo della
Polizia Municipale e all'esito dell'accertamento condotto dal prendevano Parte_2
contezza delle violazioni poste in essere da rispetto alla normativa di settore. CP_2
Pertanto, chiedevano al primo giudicante di dichiarare l'annullamento del contratto, concluso pagina 3 di 9 dallo e dalla in costanza di errore circa le qualità dell'altro contraente. Altresì, Pt_1 Pt_1 gli odierni appellanti domandavano l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di CP_2 derivante dall'esercizio abusivo di attività pericolosa – nella specie “nido d'infanzia” –
[...]
con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
2) Si costituiva in primo grado in qualità di legale rappresentante dell' CP_1 CP_3
contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. A tal
[...] fine, l'odierna appellata si difendeva anzitutto esponendo gli eventi intercorsi con l'amministrazione comunale;
in secondo luogo, eccepiva l'infondatezza della pretesa vantata dalle controparti a fronte dell'assenza di prove circa l'errore, essenziale e riconoscibile, in cui asserivano di essere incorsi gli odierni appellanti, atteso che per le caratteristiche del servizio offerto da – e di cui hanno fruito senza alcuna contestazione Scaduto e per CP_2 Pt_1
oltre un anno – non poteva che trattarsi di babyparking; alla stessa stregua, respingeva la sussistenza di alcuna forma di responsabilità extracontrattuale, peraltro nemmeno provate dalle controparti negli elementi costitutivi delle fattispecie invocate.
3) La causa di primo grado veniva istruita mediante prova per testi. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 settembre 2019, il Giudice di Pace di Forlì emetteva la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava le domande attoree e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.
4) e quindi, interponevano appello avverso la sent. n. Parte_1 Parte_1
72/2020, domandandone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
a) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure erroneamente sussumeva i fatti allegati dagli attori nella fattispecie dell'errore c.d. ostativo: trattavasi, invero, di errore incidente sul processo di formazione del consenso, atteso che lo e Pt_1
la accordavano la preferenza alla struttura ricreativa facendo Pt_1 CP_2
incolpevolmente legittimo affidamento sulla regolarità della struttura ricreativa e sulla legittimità del servizio offerto, anche alla luce e sulla base della documentazione consegnata ai genitori in fase precontrattuale da parte dell'odierna appellata;
b) Infondatezza e illogicità della sentenza impugnata, sia laddove il Giudice di primo grado ha escluso la rilevanza degli accertamenti di natura pubblicistica compiuti dal ai fini Pt_2
della valutazione circa la legittimità della pretesa attorea;
sia nella misura in cui ha erroneamente ritenuto carente di prova la sussistenza del danno patito dai genitori (i.e.
e ; Pt_1 Pt_1
c) Illegittimità della sentenza censurata per omissione della pronuncia sulla domanda di pagina 4 di 9 accertamento delle responsabilità ex artt. 2043, 2050 e 2059 cod. civ. – e sulle rispettive richieste di condanna risarcitoria di in favore degli odierni appellanti – CP_2 nonostante, in primis, la prova documentale dell'esercizio abusivo ex art. 348 cod. pen., da parte di di attività sottoposte ad autorizzazioni e vincoli di natura igienico- CP_2
sanitari/di sicurezza;
in secundis, la sussistenza in re ipsa del danno non patrimoniale, comunque discendente dall'esercizio abusivo dell'attività da parte di e dal CP_2
legittimo affidamento riposto dagli odierni appellanti nel rispetto delle prescrizioni di legge, tenendo conto della sussumibilità del servizio offerto dall'appellata alle attività pericolose di cui all'art. 2050 cod. civ.
5) si costituiva nel presente procedimento in qualità di legale rappresentante di CP_1 CP_2
contestando le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente
[...]
conferma della sentenza appellata. A tal fine, eccepiva:
a) La diversa impostazione della difesa degli appellanti rispetto al primo grado, in cui insistevano nella tesi dell'errore incorso sulla tipologia di struttura (asilo nido, anziché babyparking);
b) Comunque, l'insussistenza dell'azione attorea sulla base dei seguenti argomenti: e Pt_1
erano consapevoli che non era un asilo nido, bensì un baby parking, Pt_1 CP_2
per la tipologia e le caratteristiche del servizio di cui avevano fruito senza nulla eccepire,
(servizio) che l'appellata provvedeva a descrivere in sede di comparsa;
inoltre, per l'assenza di prove circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, come prescritto dall'art. 1427 cod. civ.;
c) Alla stessa stregua, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria derivante dall'asserita responsabilità extracontrattuale per insussistenza, e per mancanza di prove, degli elementi costitutivi delle fattispecie invocate.
6) All'esito della prima udienza del 28 aprile 2021, svolta in modalità cartolare, il Giudice originariamente assegnatario rinviava per precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 15 dicembre 2022, la difesa di parte appellante dava atto dell'intervenuta sospensione momentanea dell'avv. Mellina Gottardo dall'Ordine degli
Avvocati e, a fronte della rimessione a giustizia di controparte, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2023, parte attrice riassumeva il procedimento in epigrafe, per il che il Giudice originariamente assegnatario fissava per la prosecuzione l'udienza del 29 marzo 2023.
pagina 5 di 9 Giusta decreto presidenziale n. 13/2023 la causa veniva riassegnata ad altro Giudice, che provvedeva a differire al 19 settembre 2024 l'udienza già fissata per la prosecuzione del giudizio.
Interveniva il decreto presidenziale n. 35/2024 con il quale veniva disposta la riassegnazione del presente procedimento alla scrivente.
Con Ordinanza del 18 dicembre 2024 il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruita la vicenda processuale, l'appello non merita accoglimento.
Anzitutto occorre definire il perimetro della presente pronuncia.
Le questioni sottoposte al vaglio del Giudice di prime cure, e devolute con il presente gravame al suintestato Tribunale, riguardano, in prima istanza, la configurabilità della causa di annullamento del contratto concluso tra le parti per errore essenziale sulle qualità del servizio offerto da in CP_2 seconda istanza, la sussistenza di responsabilità extracontrattuali derivanti dall'erogazione, in violazione della normativa di settore, del servizio di baby parking.
In particolare, l'appello proposto dagli attori è volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza.
Le censure mosse attengono, sostanzialmente, all'asserita errata qualificazione delle domande e delle allegazioni attoree, nonché all'omessa pronuncia in merito alla sussistenza di forme di responsabilità in capo all'appellata, con le rispettive conseguenze in termini di condanne richieste dallo e dalla Pt_1
rimaste disattese. Pt_1
Ebbene, le doglianze non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, ai fini del rigetto della domanda di annullamento per vizio del consenso, nella specie dell'errore essenziale sulle qualità del servizio offerto da è appena il caso di ribadire CP_2
quanto già esposto al riguardo, correttamente, dal Giudice di prime cure.
Invero, e formavano il proprio consenso sulla base del documento consegnato loro in Pt_1 Pt_1
fase precontrattuale, rectius informativa, da è sulla base di quanto ivi contenuto che gli CP_1
odierni appellanti si determinavano a scegliere la struttura così fruendo del servizio di CP_2
babyparking da settembre 2015 a settembre 2016, senza nulla contestare e corrispondendo tutto quanto dovuto, per una somma complessiva di euro 1.815,00.
Né in primo grado, né in sede d'appello, hanno infatti allegato di aver ottenuto concretamente un servizio diverso – in termini qualitativi e quantitativi – da quello prospettato da in fase CP_2 precontrattuale nel “Regolamento a.s. 2015/2016” (doc. 2 di parte appellante).
Peraltro, proprio in virtù del comportamento tenuto dai genitori nel corso della fruizione del servizio, pagina 6 di 9 tale asserito errore non poteva in alcun modo essere stato riconosciuto e/o riconoscibile dall'altro contraente: presupposto indefettibile, così come previsto dall'art. 1428 cod. civ., per la configurabilità della fattispecie quale causa di annullamento del contratto per vizio del consenso.
È granitico l'orientamento di legittimità secondo cui “La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità deriva, l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso della ordinaria diligenza” (si vedano, tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 3378/1993, Cass. Civ. sent. 10815/2004).
Ed infatti è proprio sulla totale carenza di prove che si fonda la ragione del rigetto della doglianza.
Segnatamente, e non hanno dimostrato l'essenzialità dell'errore. Anzi, dalle Pt_1 Pt_1
allegazioni attoree e dalle produzioni documentali (in particolare, si fa riferimento al Regolamento e ai bonifici di pagamento) è viceversa sconfessata l'essenzialità in concreto dell'errore in cui asserivano di essere incorsi gli odierni appellanti, dal momento che essi hanno goduto del servizio offerto da CP_2
esattamente nei termini illustrati in fase precontrattuale, ergo ottenendo la soddisfazione piena
[...]
dei propri interessi (a mero titolo esemplificativo, non hanno contestato la mancata fruizione del programma educativo, oppure l'indisponibilità/chiusura della struttura per le ore acquistate, o, ancora, del microonde per la preparazione dei pasti dei bambini).
Per altro verso, poi, il mancato rispetto della normativa di settore, come efficacemente motivato dal
Giudice di Pace, non trova ingresso nella valutazione circa la fondatezza della domanda attorea e l'ostacolo principale, ancora una volta, è costituito dalla mancata dimostrazione della compromissione totale o parziale del godimento del servizio a causa delle rilevazioni compiute dall'amministrazione comunale, sicché anche la relativa doglianza non potrà trovare accoglimento.
Dall'assenza di prove circa il danno patito dagli appellanti, richiesto ai fini dell'accertamento circa la sussistenza di responsabilità contrattuale da loro invocata, discende altresì il rigetto della relativa domanda.
Stessa sorte merita la censura mossa dallo Scaduto e dalla ai fini della domanda di Pt_1
accertamento della responsabilità extracontrattuale da loro ascritta in capo a CP_2
Ebbene, mette anzitutto conto precisare che riveste carattere assolutamente assorbente la totale carenza di prova del danno patito dagli appellanti;
ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e
26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
pagina 7 di 9 Non a caso la Suprema Corte ha affermato che è consentito al giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n.
23542/15, SS.UU. n. 9936/14, Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
A mente dell'art. 2043 cod. civ., ad integrare la fattispecie della responsabilità extracontrattuale concorrono, cumulativamente: la condotta antigiuridica;
l'elemento psicologico del dolo o della colpa;
l'ingiustizia del danno e, chiaramente, il nesso causale tra la condotta lesiva tenuta dal danneggiante e l'ingiustizia del danno.
Ebbene, rispetto ad alcuno degli elementi sopra indicati è stata raggiunta la prova.
Soprattutto – è ciò è sufficiente a ritenere corretta la motivazione del Giudice a quo sul punto e, quindi infondata la domanda attorea – e in spregio alle regole probatorie, deducevano in via Pt_1 Pt_1
del tutto generica di aver patito un danno non patrimoniale, tuttavia senza alcuna precisazione sulla natura e sull'entità dell'ingiusto pregiudizio che sostenevano di aver subito.
Alla stessa stregua, non può trovare accoglimento la tesi attorea svolta in merito alla sussistenza del danno in re ipsa allorquando la condotta antigiuridica abbia assunto le forme di una astratta fattispecie penalmente perseguibile.
È costante e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, a stabilire che “… il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n. 7695 del 2008). Nè può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 8421 del 2011).
In altre parole, e avrebbero dovuto provare i fatti specifici che costituivano il Pt_1 Pt_1
fondamento della domanda di risarcimento del danno da reato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 cod. civ.
Così non è stato.
Gli appellanti, infatti non hanno offerto alcun elemento indiziario utilizzabile ai fini della prova presuntiva in discorso, tantomeno allegavano ulteriori circostanze dalle quali presumerla, non essendo a tal uopo sufficienti “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass.
pagina 8 di 9 Civ. Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018).
Per quanto sin qui esposto, e segnatamente per non aver fornito la prova del pregiudizio patito e, dunque, per non aver compiutamente dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, detta domanda non merita accoglimento.
Il rigetto dell'appello determina la conferma della sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Forlì.
Per tutto quanto suesposto, non può trovare accoglimento neppure la domanda attorea di condanna dell'appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, relativamente alle fasi svolte (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza n. 72/2020 emessa dal Giudice di Pace di Forlì;
3) Dichiara tenuta e condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di parte appellata della somma di euro 1.276,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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