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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 20063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 20063/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. MARTINO ELISA e dell'avv. CHIARA GRIFFERO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILIATO TIZIANA SALVATRICE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (17/01/2009) e (25/10/2010) sono nati dalla relazione tra R_ Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di
[...] CP_1 carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/08/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
I. Affidamento dei figli minori
AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con R_ Per_2 collocazione prevalente presso la madre in Torino, Piazza Bonghi n. 16, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli venga presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avvenga secondo il seguente regime:
a) I figli staranno con ciascun genitore a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì mattina quando i minori rientreranno a scuola, ovvero fino alle ore 10:00 del lunedì nel periodo non scolastico;
b) I figli staranno con il padre due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle attività ludico-sportive) fino alle ore 21:30 (comprensivo di cena);
c) I minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola o dalle attività ludico-sportive fino al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio).
I genitori concordano che nell'anno 2024, i figli trascorreranno il periodo del Natale con la madre e quello del Capodanno con il padre.
d) I figli trascorreranno la metà delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrendo con un genitore dall'uscita da scuola alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasqua alle ore 18:00 fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno con la madre il primo periodo e con il padre il secondo.
e) Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, i figli staranno con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane di agosto. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con la mamma e le ultime due settimane di agosto con il papà. I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti.
f) I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b). I genitori concordano che nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre.
g) Ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b).
h) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore terrà con sé i figli dalle ore
10:00 del giorno festivo fino al rientro a scuola.
DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
II. Mantenimento dei figli
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a partire dal mese Parte_1 CP_1 successivo all'allontanamento dall'abitazione familiare, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva pari ad € 800,00 (€ 400,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori.
DA' ATTO che l'assegno unico universale per i figli a carico viene percepito al 100% dalla signora
CP_1
DA' ATTO che le detrazioni fiscali per i figli siano di competenza di entrambi i genitori nella misura indicata al paragrafo III, primi due punti.
III. Spese straordinarie per i figli 1) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed R_ siano a carico del signor nella misura del 75 %, e della signora nella misura del Per_2 Pt_1 CP_1
25%, finché quest'ultima avrà uno stipendio medio netto inferiore ad € 1.000,00, dando atto che conseguentemente, le detrazioni fiscali per i figli competeranno al signor nella misura del 75% Pt_1
e alla signora nella misura del 25%. CP_1
2) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed R_ siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, dal giorno in cui la signora Per_2 avrà reperito un'occupazione lavorativa che le consenta di percepire una retribuzione media CP_1 mensile netta pari o superiore all'importo di € 1.000,00, dando atto che conseguentemente le detrazioni fiscali per i figli competeranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) DA' ATTO che la signora si impegna a comunicare al signor tempestivamente (e in CP_1 Pt_1 ogni caso entro 15 giorni dall'avvenuta variazione reddituale) di percepire l'importo suindicato a titolo di retribuzione lavorativa, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli dal giorno in cui percepirà il reddito indicato al punto precedente.
4) DA' ATTO che le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale.
5) DA' ATTO che le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
6) DA' ATTO che dal momento che il signor ha stipulato la polizza assicurativa sanitaria Pt_1 presso i conviventi concordano che, in deroga a quanto indicato ai punti 4) e 5), le Controparte_2 visite mediche per i figli rientranti in essa, la cui tipologia è nota ad entrambi, verranno effettuate nei centri specialistici convenzionati con tale assicurazione e che le relative spese verranno pertanto coperte in base alle condizioni ivi indicate. L'eventuale costo – totale o residuo – per la visita medica non coperta dalla polizza sanitaria suindicata verrà ripartita secondo le percentuali indicate ai punti
3) e 4). Nell'eventualità in cui la signora decidesse di sostenere una spesa medica per i figli, CP_1 senza il preventivo consenso del signor e senza usufruire della copertura assicurativa Pt_1 suindicata, pur sussistendone i presupposti, il relativo costo sarà a suo esclusivo carico e non potrà chiederne il rimborso al signor Pt_1
7) DA' ATTO che le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
8) DA' ATTO che le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico.
9) DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione.
10) DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
11) DA' ATTO che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro dieci giorni dal ricevimento.
12) DA' ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento della quota di competenza delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
13) DA' ATTO che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016.
IV. Questioni patrimoniali
ASSEGNA la casa familiare sita Torino, Piazza Bonghi Ruggero n. 16, oggetto di un contratto di locazione intestato ad entrambi i genitori, alla signora la quale si impegna a domandare CP_1 la modifica dell'intestazione del contratto solo a suo nome entro un mese dall'allontanamento del signor dall'abitazione. Pt_1
DA' ATTO che il signor si impegna ad allontanarsi dall'abitazione suindicata entro un mese Pt_1 dal deposito dell'emananda sentenza e in ogni caso non prima del 31 dicembre 2024 prelevando i propri beni ed effetti personali.
DA' ATTO che il canone di locazione, le spese condominiali, nonché tutte le utenze relative alla casa familiare suindicata saranno a carico al 50% di entrambi i conviventi fino al giorno in cui il signor non si allontanerà dall'immobile, anche se fatturate in un periodo successivo. Pt_1
DA' ATTO che le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia ragione o titolo, in relazione ai rapporti patrimoniali tutti, salvo quanto indicato nei punti precedenti.
NULLA sulle spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 20063/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'avv. MARTINO ELISA e dell'avv. CHIARA GRIFFERO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILIATO TIZIANA SALVATRICE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (17/01/2009) e (25/10/2010) sono nati dalla relazione tra R_ Per_2 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di
[...] CP_1 carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/08/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
I. Affidamento dei figli minori
AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con R_ Per_2 collocazione prevalente presso la madre in Torino, Piazza Bonghi n. 16, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli venga presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, la frequentazione dei figli avvenga secondo il seguente regime:
a) I figli staranno con ciascun genitore a week-end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì mattina quando i minori rientreranno a scuola, ovvero fino alle ore 10:00 del lunedì nel periodo non scolastico;
b) I figli staranno con il padre due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle attività ludico-sportive) fino alle ore 21:30 (comprensivo di cena);
c) I minori trascorreranno la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che i figli possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola o dalle attività ludico-sportive fino al 30 dicembre alle ore 18:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 18:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio).
I genitori concordano che nell'anno 2024, i figli trascorreranno il periodo del Natale con la madre e quello del Capodanno con il padre.
d) I figli trascorreranno la metà delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche) con ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrendo con un genitore dall'uscita da scuola alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasqua alle ore 18:00 fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno con la madre il primo periodo e con il padre il secondo.
e) Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, i figli staranno con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane di agosto. I genitori concordano che nell'anno 2025, i minori trascorreranno le prime due settimane di agosto con la mamma e le ultime due settimane di agosto con il papà. I figli verranno prelevati e riaccompagnati dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con i minori ed i relativi recapiti.
f) I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del proprio compleanno comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b). I genitori concordano che nell'anno 2025 i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il padre.
g) Ogni genitore potrà tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui alle lettere a) - b).
h) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore terrà con sé i figli dalle ore
10:00 del giorno festivo fino al rientro a scuola.
DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per i figli, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
II. Mantenimento dei figli
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a partire dal mese Parte_1 CP_1 successivo all'allontanamento dall'abitazione familiare, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva pari ad € 800,00 (€ 400,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori.
DA' ATTO che l'assegno unico universale per i figli a carico viene percepito al 100% dalla signora
CP_1
DA' ATTO che le detrazioni fiscali per i figli siano di competenza di entrambi i genitori nella misura indicata al paragrafo III, primi due punti.
III. Spese straordinarie per i figli 1) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed R_ siano a carico del signor nella misura del 75 %, e della signora nella misura del Per_2 Pt_1 CP_1
25%, finché quest'ultima avrà uno stipendio medio netto inferiore ad € 1.000,00, dando atto che conseguentemente, le detrazioni fiscali per i figli competeranno al signor nella misura del 75% Pt_1
e alla signora nella misura del 25%. CP_1
2) DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli ed R_ siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, dal giorno in cui la signora Per_2 avrà reperito un'occupazione lavorativa che le consenta di percepire una retribuzione media CP_1 mensile netta pari o superiore all'importo di € 1.000,00, dando atto che conseguentemente le detrazioni fiscali per i figli competeranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) DA' ATTO che la signora si impegna a comunicare al signor tempestivamente (e in CP_1 Pt_1 ogni caso entro 15 giorni dall'avvenuta variazione reddituale) di percepire l'importo suindicato a titolo di retribuzione lavorativa, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per i figli dal giorno in cui percepirà il reddito indicato al punto precedente.
4) DA' ATTO che le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale.
5) DA' ATTO che le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente e d) farmaci prescritti.
6) DA' ATTO che dal momento che il signor ha stipulato la polizza assicurativa sanitaria Pt_1 presso i conviventi concordano che, in deroga a quanto indicato ai punti 4) e 5), le Controparte_2 visite mediche per i figli rientranti in essa, la cui tipologia è nota ad entrambi, verranno effettuate nei centri specialistici convenzionati con tale assicurazione e che le relative spese verranno pertanto coperte in base alle condizioni ivi indicate. L'eventuale costo – totale o residuo – per la visita medica non coperta dalla polizza sanitaria suindicata verrà ripartita secondo le percentuali indicate ai punti
3) e 4). Nell'eventualità in cui la signora decidesse di sostenere una spesa medica per i figli, CP_1 senza il preventivo consenso del signor e senza usufruire della copertura assicurativa Pt_1 suindicata, pur sussistendone i presupposti, il relativo costo sarà a suo esclusivo carico e non potrà chiederne il rimborso al signor Pt_1
7) DA' ATTO che le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private ed f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
8) DA' ATTO che le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico.
9) DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione.
10) DA' ATTO che le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
11) DA' ATTO che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro dieci giorni dal ricevimento.
12) DA' ATTO che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento della quota di competenza delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
13) DA' ATTO che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016.
IV. Questioni patrimoniali
ASSEGNA la casa familiare sita Torino, Piazza Bonghi Ruggero n. 16, oggetto di un contratto di locazione intestato ad entrambi i genitori, alla signora la quale si impegna a domandare CP_1 la modifica dell'intestazione del contratto solo a suo nome entro un mese dall'allontanamento del signor dall'abitazione. Pt_1
DA' ATTO che il signor si impegna ad allontanarsi dall'abitazione suindicata entro un mese Pt_1 dal deposito dell'emananda sentenza e in ogni caso non prima del 31 dicembre 2024 prelevando i propri beni ed effetti personali.
DA' ATTO che il canone di locazione, le spese condominiali, nonché tutte le utenze relative alla casa familiare suindicata saranno a carico al 50% di entrambi i conviventi fino al giorno in cui il signor non si allontanerà dall'immobile, anche se fatturate in un periodo successivo. Pt_1
DA' ATTO che le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsivoglia ragione o titolo, in relazione ai rapporti patrimoniali tutti, salvo quanto indicato nei punti precedenti.
NULLA sulle spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
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