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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 402/2022 R.G. promosso da
Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. M. Scuderi P.IVA_1
Appellante - appellato
CONTRO
( , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 CodiceFiscale_1
medesimo
Appellato – Appellante
OGGETTO: appello – ricostruzione pensionistica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.11.2020 proponeva ricorso dinnanzi al giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Catania, lamentando l'illegittimità del provvedimento di ricostruzione pensionistica della Parte_1
nella parte in cui non aveva riconosciuto, ai fini dell'anzianità contributiva, le annualità del 1995 e del 2003, in quanto per tali anni non risultavano integralmente versati i contributi dovuti. Il ricorrente osservava, invero, che le somme ulteriormente richieste dalla erano state dichiarate prescritte con pronunce passate in Pt_1
giudicato e che non vi era alcuna norma che ricollegasse la parziale omissione contributiva all'annullamento dell'intera annualità, con conseguente perdita dell'anzianità contributiva.
Con sentenza n. 1370/2022, il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso di
CP_1
Rilevava in primo luogo che l'art. 1 l. n. 141/1992 - in materia di pensione di vecchiaia per gli iscritti alla – laddove per la determinazione della Parte_1
pensione faceva riferimento ad ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, doveva interpretarsi non attribuendo all'aggettivo “effettiva” il significato di
“integrale”, ma nel senso di escludere meccanismi automatici nella corresponsione delle prestazioni pensionistiche in assenza della relativa contribuzione, in conformità con quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 694/2021).
Quanto al Regolamento approvato con decreto ministeriale del 24.7.2006, poi modificato dal Regolamento approvato con delibera interministeriale del 27.12.2011, che escludeva efficacia ai fini del diritto a pensione e per il calcolo della stessa agli anni di iscrizione alla per i quali risultava un'omissione anche parziale nel Pt_1
pagamento dei contributi, per i quali era poi maturata la prescrizione, il primo giudice richiamava la previsione dell'art. 3 comma 1 l. n. 335/1995 che, nell'attribuire agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, imponeva il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate al momento dell'introduzione di tali atti.
Richiamato l'arresto della Corte di cassazione n. 53/2015, il tribunale riteneva che “I summenzionati principi di diritto e, in particolare, il principio del pro rata temporis di cui all'art. 3, comma 12. L. n. 335/1995 impongono di ritenere che la regola dell'inefficacia fissata dall'art. 1 del Regolamento per la rendita vitalizia non operi nei confronti degli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, con riguardo agli effetti derivanti delle quote di contribuzione già versate al momento dell'entrata in vigore del medesimo e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere”, quali, nel caso in esame quelli relativi alle annualità 1995 e 2003, da considerarsi, ai fini del calcolo della pensione, nei limiti di quanto effettivamente versato alla , essendo escluso ogni automatismo Pt_1
delle prestazioni in assenza di contribuzione.
Infine, rigettava la domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., non potendosi ravvisare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma ed escludeva la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Appellava la sentenza la Parte_1
soccombente con atto del 6 maggio 2022. Resisteva al gravame , Controparte_1
proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante principale lamenta, innanzitutto, l'erronea applicazione da parte del tribunale il principio di diritto secondo cui, una volta maturato il diritto alla pensione, l'ente previdenziale non può intervenire con atto unilaterale a ridurne l'importo, in quanto nel momento in cui sono stati adottati i regolamenti oggetto di causa, l'appellato non aveva ancora maturato il diritto alla pensione.
Ritiene, altresì, viziata la sentenza appellata nella parte in cui non ha considerato la modifica apportata dall'art. 1 comma 763 l. n. 296/2006 all'art. 3 comma 12 l. n.
335 del 1995: la dizione “nel rispetto del principio del pro rata temporis in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” è stata modificata in “avendo presente il principio del pro rata temporis (…) e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità ed equità tra generazioni”. Deduce che, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 17742/2015, mentre ai trattamenti pensionistici anteriori al 1° gennaio 2007 si applica la disciplina originaria di cui all'art. 3 comma 12 l.
335/1995, per quelli maturati successivamente a tale data trova applicazione il principio del pro rata temporis attenuato, potendo gli enti previdenziali emettere delibere che mirano alla salvaguardi dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente, e non più rispettando in modo assoluto, il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Dunque, sostiene che - contrariamente a quanto stabilito dal tribunale – non avendo l'appellato ancora maturato il diritto a pensione al 1° gennaio del 2007, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 763 l. n. 296/2006 e, conseguentemente, i Regolamenti adottati nel 2006 e nel 2011.
2. Costituendosi l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica, essendo stato notificato una prima volta, in data 10.5.2022, senza il decreto di fissazione dell'udienza, ed una seconda volta in modo completo in data 19.5.2022, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e comunque dopo la consumazione del potere di impugnazione: “la prima notifica è inesistente ed insanabile e la seconda è nulla in quanto l'appello si è consumato”.
Eccepisce, ancora, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Propone, quindi, appello incidentale per il riconoscimento integrale delle annualità 1995 e 2003 ai fini del calcolo economico per la liquidazione del quantum della pensione, riconoscendo sia le somme versate sia quelle prescritte.
3. Le eccezioni preliminari sono infondate.
Quanto alla notifica dell'appello principale, osserva il collegio che nel rito del lavoro ai fini della tempestività dell'appello rileva la data di deposito del ricorso e che nel caso di specie alla prima notifica, priva del decreto di fissazione dell'udienza, ne è seguita una seconda regolare, peraltro entro il termine di dieci giorni assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza. In ogni caso la costituzione dell'appellato ha sanato anche il vizio della prima notifica: “Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio” (Cassazione civile sez.
III, 17/07/2023, n.20601).
L'appello principale risulta conforme anche alle prescrizioni dell'art. 434 c.p.c.
Invero, la norma richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante principale ha individuato, con ampi richiami giurisprudenziali, la normativa ritenuta corretta per la fattispecie in esame, argomentando sulle conseguenze della sua applicazione.
4. Va, invece, dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in quanto non notificato.
Sul punto il collegio si riporta, condividendole, alle argomentazioni di cui alla sentenza del giudice di legittimità n. 15726/2022: “Non emergono ragioni, infatti, che inducano a ritenere superato l'orientamento espresso da questa Corte, a Sezioni
Unite, con la decisione n. 20604 del 30/07/2008. Le Sezioni Unite, infatti, hanno adottato la soluzione che oggi si vorrebbe superare proprio esaminando e disattendendo - al netto della tesi della comunitarizzazione della CEDU su cui è sufficiente il rinvio a Cass. 30/01/2018, n. 2286 - proprio gli argomenti addotti dagli odierni ricorrenti. Per la sentenza evocata - a cui si rinvia per un esame della giurisprudenza di contrario avviso e per le ragioni del suo superamento - nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Nello stesso senso si muove la giurisprudenza più recente;
cfr. a titolo esemplificativo, Cass. 26/11/2020, n. 27079; Cass. 14/03/2018, n. 6159; Cass.
7/07/2018, n. 14839.
Il principio peraltro è stato esteso all'appello incidentale (Cass. 3/04/2017, n.
8595; Cass. 19/01/2016, n. 837), in considerazione del fatto che la costituzione dell'appellato si perfeziona, al pari di quella dell'appellante, con il solo deposito del fascicolo contenente la memoria difensiva ex art. 436 c.p.c., ma "per una valida proposizione dell'appello incidentale è necessario che: a) esso sia contenuto nella memoria difensiva;
b) la memoria sia depositata, a pena di decadenza, nei dieci giorni precedenti l'udienza di discussione;
c) entro tale termine la memoria contenente l'impugnazione incidentale sia notificata all'appellante.
Il predetto termine di dieci giorni, fissato dall'art. 436 c.p.c., comma 3, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale sia per l'inequivocabile dato letterale della norma;
e benché si affermi che la fase della notifica sia estranea all'edictio actionis (Cass. 3/08/2005, n. 16236), il che è esatto afferendo la notificazione alla c.d. vocatio in ius, che richiede il coinvolgimento della controparte convenuta, nondimeno, proprio al fine di armonizzare il sistema con i principi espressi dalle Sezioni unite su richiamate, è necessario che nel predetto termine l'attività notificatoria sia stata quanto meno avviata. Ciò, del resto, è conforme al tenore testuale della disposizione in esame, in cui l'espressione "almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente" è riferita non solo al deposito dell'atto ma anche alla sua notificazione".
Pur non avendo il codice di rito stabilito un termine entro cui l'appellato deve depositare la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione della memoria difensiva, indispensabile per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio sulla sua impugnazione, si ritiene, sin da Cass. Sez. Un., 16/12/1986,
n. 7533, che ciò possa avvenire al più tardi all'udienza di discussione, in cui l'appellante incidentale ha l'onere di dimostrare di aver notificato alla controparte l'impugnazione, salva la necessità di un ulteriore termine per la sua rinnovazione nell'ipotesi in cui la notificazione sia affetta da vizi che consentano l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.: ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie.
In consapevole dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1986, si era posta una parte della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4/10/1996, n.
8707, Cass. 4/08/2004, n. 14952; Cass. 3/08/2005, n. 16236; Cass. 22/05/2007, n.
11888), ritenendo che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale dovesse intendersi comminata dall'art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge, e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. Si è dunque sostenuto che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio (il quale va disposto anche nel caso di notificazione tardiva).
L'intervento delle Sezioni Unite n. 20604/2008, con la tesi restrittiva propugnata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111
Cost., comma 2) e nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, non sconfessato dalla giurisprudenza successiva, ha di fatto superato quest'orientamento, imponendo la necessità di parificare la posizione dell'appellante incidentale a quella dell'appellante principale. L'argomento, con cui si vorrebbe che il principio della ragionevole durata del processo facesse aggio su quelli della tutela del diritto di difesa, del contraddittorio e di risulta sul diritto ad avere un giudizio, è fallace: l'adempimento della notificazione dell'atto contenente l'appello incidentale non è gravoso e, dunque, non può ledere il diritto di difesa, serve proprio a garantire il contraddittorio ed a garantirlo nella logica dell'assicurazione della ragionevole durata del processo, posto che un ordine ex art. 291 c.p.c., comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione;
in fine, e conclusivamente, proprio l'elementarità dell'onere esclude che si mortifichi il principio dell'effettività del diritto al giudizio.
Deve dunque ribadirsi che ove il giudice dell'appello non possa verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio sulla impugnazione incidentale, per la mancata produzione della memoria contenente l'impugnazione incidentale notificata da parte dell'appellato e in difetto di una situazione di legittimo impedimento all'adempimento di detto onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito dichiarativa della improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., comma 1.”.
5. Nel merito l'appello principale è fondato.
Le sezioni unite della Corte (sentenza n. 18136/2015), in una fattispecie di pensionamento post 1.1.2007, sebbene a carico di altra cassa previdenziale, hanno ricostruito gli effetti della modifica dell'art. 3 comma 12 l. n. 335/1995 nel senso sostenuto dall'appellante. Dopo una complessa ricostruzione dei dati normativi e giurisprudenziali ed un'articolata motivazione a fondamento dell'orientamento condiviso, le sezioni unite giungono alle seguenti conclusioni: “16. In conclusione, all'esito della presente disamina, possono affermarsi i principi di diritto che seguono:
"A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell'art. 3, comma 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del prò rata - il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Pt_1
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e
20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 - il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.
B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai vigilanti CP_2 prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel Pt_1
rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 novembre 2003)".
17. In attuazione di questi principi, essendo il diritto maturato in data 1 giugno
2008, la pensione dell'assicurato M., odierno ricorrente, deve essere liquidata sulla base delle delibere CNRP da ultimo richiamate. Essendo il giudice di merito pervenuto alla stessa conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata, con le integrazioni desumibili dalla motivazione che precede, deve essere confermata”.
Poiché nel caso di specie è incontestato che il alla data del 31.12.2006 CP_1
non aveva ancor maturato il diritto a pensione, si applicano pienamente i regolamenti del 2006 e del 2011 che escludono dal computo dell'anzianità contributiva, sia ai fini del diritto che della quantificazione della pensione, le annualità per le quali i contributi non sono stati versati integralmente.
6. In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, rigettata la domanda proposta da nei confronti della cassa. Controparte_1
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
;
[...]
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio che liquida in € 5.500,00 quanto al giudizio di primo grado ed in €
6.200,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi