Articolo 4 della Legge 3 ottobre 2016, n. 186
Articolo 3Articolo 5
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18 ottobre 2016
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2016