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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4945.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4945 nell'anno 2024, vertente tra
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 domiciliato alla Via Francesco Cilea n. 267 elettivamente domiciliato in Napoli al
Vico Acitillo n. 160 presso lo studio dell'Avv. Marco Siviero (Codice Fiscale:
– dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 res.te alla via Scarlatti 209/G, rapp.to e difeso dall'avv. Roberta Nobile, C.F.
ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Napoli alla via C.F._4
Niccolò Tommaseo n. 9;
APPELLATO
pagina 1 di 6
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023, al n. 4945.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
13.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con ricorso depositato in data Parte_1
14.11.2024), dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023, con cui, il Tribunale ha così disposto “ 1) dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del 1/7/1999, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla via Francesco Cilea 267, facente parte del condominio Via Cilea 265/B, piano terreno e piano seminterrato, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla sez.
Avv., foglio 13, particella 453, sub.1 e, per l'effetto, condanna al Parte_1 rilascio dell'immobile, libero da persone o cose, fissando per l'esecuzione la data del
12 ottobre 2024; 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 50.439,85, oltre interessi al tasso legale dalle singole
[...] scadenze al saldo;
3) condanna a pagare le spese di lite in favore di Parte_1
, liquidandole in euro 150,00 per spese ed euro 3.810,00 a titolo di Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge”.
Iscritta la causa al numero 4945/2024 del Ruolo generale, con decreto del
20.11.2024 è stata sospesa provvisoriamente l'esecuzione della suindicata sentenza impugnata n. 6077/2024 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 12/6/2024, limitatamente alla statuizione di condanna del al rilascio dell'immobile Pt_1 locato;
nominato il consigliere relatore e fissata per la comparizione delle parti,
pagina 2 di 6 anche per la discussione, l'udienza collegiale per il giorno 14/1/2025 (poi differita al
18.3.2025), all'esito della quale si provvederà alla conferma, alla modifica o alla revoca della disposta sospensione;
disposto la notifica alla controparte, a cura dell'appellante, di ricorso e presente decreto nei termini di cui all'art. 435 c.p.c.; onerato parte appellante di fornire telematicamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
Con comparsa depositata in data 6.1.2025, si è costituito in giudizio CP_1
contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza, dell'avverso
[...] gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 26.3.2025 (riferita all'udienza del 18.3.2025 a trattazione scritta)
è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 6077/24 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.6.2024, revocato il decreto reso inaudita altera parte del 20.11.2024 ed è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio l'udienza del 13.5.2025.
All'udienza del 13.5.2025, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1,
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come Parte_1 tale, inammissibile.
Esso è stato proposto, con ricorso depositato (ossia iscritto a ruolo in data
14.11.2024), nonostante la sentenza impugnata (la n. 6077/2024 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 12.06.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn.
2320/2023) fosse stata notificata in data il 18.6.2024.
L' iscrizione a ruolo (del 14.11.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(18.6.2024, come documentato da parte appellata mediante la prova della notifica a mezzo pec del 18.6.2024 della sentenza di primo grado alla parte e al procuratore costituito in primo grado) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
pagina 3 di 6 . Pt_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n.
871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010;
Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.001 a 52.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 4 di 6 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4945/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023;
2. Dichiara tenuta e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4945 nell'anno 2024, vertente tra
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 domiciliato alla Via Francesco Cilea n. 267 elettivamente domiciliato in Napoli al
Vico Acitillo n. 160 presso lo studio dell'Avv. Marco Siviero (Codice Fiscale:
– dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 res.te alla via Scarlatti 209/G, rapp.to e difeso dall'avv. Roberta Nobile, C.F.
ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Napoli alla via C.F._4
Niccolò Tommaseo n. 9;
APPELLATO
pagina 1 di 6
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023, al n. 4945.2024 del ruolo generale degli affari contenziosi.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da verbale di udienza del
13.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con ricorso depositato in data Parte_1
14.11.2024), dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023, con cui, il Tribunale ha così disposto “ 1) dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del 1/7/1999, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli alla via Francesco Cilea 267, facente parte del condominio Via Cilea 265/B, piano terreno e piano seminterrato, identificato nel NCEU del Comune di Napoli alla sez.
Avv., foglio 13, particella 453, sub.1 e, per l'effetto, condanna al Parte_1 rilascio dell'immobile, libero da persone o cose, fissando per l'esecuzione la data del
12 ottobre 2024; 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 50.439,85, oltre interessi al tasso legale dalle singole
[...] scadenze al saldo;
3) condanna a pagare le spese di lite in favore di Parte_1
, liquidandole in euro 150,00 per spese ed euro 3.810,00 a titolo di Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge”.
Iscritta la causa al numero 4945/2024 del Ruolo generale, con decreto del
20.11.2024 è stata sospesa provvisoriamente l'esecuzione della suindicata sentenza impugnata n. 6077/2024 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 12/6/2024, limitatamente alla statuizione di condanna del al rilascio dell'immobile Pt_1 locato;
nominato il consigliere relatore e fissata per la comparizione delle parti,
pagina 2 di 6 anche per la discussione, l'udienza collegiale per il giorno 14/1/2025 (poi differita al
18.3.2025), all'esito della quale si provvederà alla conferma, alla modifica o alla revoca della disposta sospensione;
disposto la notifica alla controparte, a cura dell'appellante, di ricorso e presente decreto nei termini di cui all'art. 435 c.p.c.; onerato parte appellante di fornire telematicamente, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
Con comparsa depositata in data 6.1.2025, si è costituito in giudizio CP_1
contestando l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza, dell'avverso
[...] gravame, chiedendo dichiarare l'appello inammissibile, improcedibile e comunque infondato;
condannare l'appellante alle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 26.3.2025 (riferita all'udienza del 18.3.2025 a trattazione scritta)
è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 6077/24 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.6.2024, revocato il decreto reso inaudita altera parte del 20.11.2024 ed è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio l'udienza del 13.5.2025.
All'udienza del 13.5.2025, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1,
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'appello proposto da è tardivo e, dunque, come Parte_1 tale, inammissibile.
Esso è stato proposto, con ricorso depositato (ossia iscritto a ruolo in data
14.11.2024), nonostante la sentenza impugnata (la n. 6077/2024 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 12.06.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn.
2320/2023) fosse stata notificata in data il 18.6.2024.
L' iscrizione a ruolo (del 14.11.2024) è avvenuta, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data
(18.6.2024, come documentato da parte appellata mediante la prova della notifica a mezzo pec del 18.6.2024 della sentenza di primo grado alla parte e al procuratore costituito in primo grado) della notificazione della sentenza impugnata.
Il che comporta, come detto, l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
pagina 3 di 6 . Pt_1
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447-bis cod. proc. civ., del rito del lavoro (rito, peraltro, seguito correttamente in primo grado, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.), la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n.
871; Sez. VI - 3, Ord., 08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010;
Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n. 1396).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati costituiti.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore degli appellati costituiti vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.001 a 52.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 4 di 6 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4945/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 6077/2024, pubblicata il 12.06.2024, notificata il 18.6.2024, nel procedimento di prime cure iscritto al Rgn. 2320/2023;
2. Dichiara tenuta e condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati
[...] complessivamente in euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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