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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9431 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18862/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18862/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marescalco ( ), presso lo studio del C.F._3 quale, in Portici, via A. Diaz n. 180/B, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
UC ) presso lo studio del quale, in Roma, via Adolfo Ravà, n. 75, è C.F._4 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c.
L'opposta, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 3735/2022 Parte_1 Parte_2 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare a la Controparte_1 complessiva somma di euro 59.104,28 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 13387199 concluso con Unicredit. del contratto di CP_1 conto corrente n. 5464277 concluso con Credito Italiano s.p.a. e del contratto di conto corrente n.
10226983 concluso con Unicredit s.p.a. Gli opponenti hanno: 1) eccepito la “carenza di legittimazione attiva” della controparte la quale non ha dimostrato l'inclusione, nel contratto di cessione in blocco, dei crediti vantati nei propri confronti. Tanto, sostengono i debitori, alla luce della genericità dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che non identifica in modo sufficientemente puntuale i crediti esclusi dalla cessione (così si legge, in particolare, alla pagina 3 dell'atto di citazione: “la mera elencazione dei crediti (peraltro classificati con semplici indicazioni numeriche), non facenti parti della cessione in blocco, non consente di inferire che quelli non elencati vi rientrino automaticamente” (p. 3 atto di citazione); 2) prospettato la mancanza di forma scritta (con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b.) sia del contratto di conto corrente n.
5464277 (risultando prodotto nel fascicolo monitorio un contratto diverso -identificato con il n.
69394/00 e stipulato in data 4 luglio 1989 con Credito Italiano s.p.a.- sul quale il numero 5464277 risulta aggiunto a matita), sia del contratto di finanziamento n. 13387199 (prodotto in sede monitoria in copia illeggibile e non sottoscritta nel piano di ammortamento); 3) lamentato, limitatamente ai rapporti n. 10226683 e n. 13387199, la pattuizione di interessi usurari e (rispetto al solo rapporto n.
10226683 -in questo senso dovendo intendersi, nell'ambito dell'estremamente sintetica doglianza,
l'inciso “gli interessi a debito del correntista dovranno essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna in quanto” contenuto alla pagina 4 dell'atto di citazione) la violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c.
(che, a partire dal 13.6.2023, ha svolto attività processuale per conto della Controparte_1 mandataria , premesso di essere cessionaria in blocco dei crediti azionati in sede CP_3 monitoria, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco (doc. 4 del fascicolo monitorio) e la lista dei crediti ceduti (doc. 6 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dalla quale risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- dei crediti vantati nei confronti degli opponenti); cessione pure comunicata alla controparte come risulta dai documenti allegati al fascicolo monitorio;
ii) che, in ogni caso, la comunicazione della cessione (ben possibile anche per effetto della pubblicazione ex art. 58 t.u.b. o della notificazione del decreto ingiuntivo) non rileva quanto al perfezionamento del contratto di cessione di crediti;
iii) che risulta prodotto il pagina 2 di 12 contratto n. 13387199 in copia leggibile (doc. 6 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); iv) che la conclusione del contratto di finanziamento risulta confermata dal pagamento di ben 51 delle 120 rate pattuite;
v) che il contratto n. 5464277 non può considerarsi nullo per difetto di forma, poiché il documento depositato, recante il numero 69394/00 ed intestato a Credito Italiano
s.p.a., corrisponde al contratto richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo con il numero 5464277, essendo stato semplicemente rinumerato e trasferito ad UniCredit s.p.a. a seguito della fusione del
27.08.1998 (doc. 5) tra i e per effetto della quale è Parte_3 Controparte_4 nata poi rinominata UniCredit s.p.a.; vi) che l'esistenza e l'entità del Controparte_5 credito sono state provate avendo l'opposta prodotto sin dalla fase monitoria i contratti e gli estratti conto ex art. 50 t.u.b. ed avendo, in questa sede, altresì prodotto, quanto al contratto di finanziamento, l'estratto conto partitario (doc. 8) ed il piano di ammortamento (doc. 9), nonché, quanto ai rapporti di conto corrente, gli estratti conto integrali e scalari (docc. 11 e 13); vii) che
“parte opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito ai saldi indicati di volta in volta negli estratti conto periodici inviatigli in relazione ad entrambi i contratti di conto corrente azionati” sì che, stante l'art. 1832 c.c., i conti devono ritenersi approvati (p. 14 comparsa di costituzione); viii) che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul creditore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
ix) che per il contratto di finanziamento non sussiste la violazione (peraltro prospettata in modo assai generico) della disciplina in materia di usura posto che “sia i tassi corrispettivi - fissati nella misura del 10,75% (T.a.n.) e dell'11,37 %
(T.a.e.g.) - sia gli interessi di mora risultano decisamente inferiori rispetto al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia” (p. 20 comparsa di costituzione); x) che, quanto al rapporto di conto corrente n. 10226683, risulta rispettata la disciplina ratione temporis applicabile quanto alla pari capitalizzazione degli interessi.
Alla prima udienza la parte opponente ha disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. il documento 6
(ritenuto, peraltro, irrilevante al pari del documento 4) depositato dall'opposta ed ha dedotto la inidoneità del documento 3 (proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito) a provare l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (non risultando depositati gli estratti integrali del conto corrente dall'apertura del rapporto), è stato assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 13.6.2023).
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01.07.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali. pagina 3 di 12 2. L'opposizione è, per la ragione di seguito indicata, fondata (sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto) e, tuttavia, il e la devono essere condannati al pagamento Pt_1 Parte_2 della somma indicata in dispositivo.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che in data 19 settembre 2025 (successivamente, quindi, all'udienza per la precisazione delle conclusioni) ha depositato comparsa Controparte_2 conclusionale a firma dell'avv. Luigi UC, il quale però non ha provveduto ad allegare alcuna procura alle liti. Dato atto della validità della costituzione della società incorporante successivamente alla precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 3, sent. 29 dicembre 1997, n.
13090), risulta provato che, con atto notarile del 31.10.2024 per notaio (rep. n. Persona_1
88912, racc. n. 19863) (incorporante) è subentrata in tutto il patrimonio Controparte_2 attivo e passivo di (incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti ed obblighi di CP_3 quest'ultima, con efficacia giuridica dal giorno 11 novembre 2024 (doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale). Ciò posto, quanto alla validità della procura alle liti è sufficiente evidenziare che ove
“in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché
l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione” (Cass., sez. 1, sent. 19.07.2021, n. 20621).
Quanto al presente procedimento, verificatasi una mera modificazione delle società (incorporata ed incorporante) con la prosecuzione dei rapporti, anche processuali, in capo all'incorporante, la procura alle liti rilasciata da in favore dell'avv. Luigi UC deve ritenersi valida CP_3 ed efficace anche con riferimento ad Controparte_2
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre, in via preliminare, precisare che, pur avendo fatto riferimento ad un difetto di legittimazione attiva, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio consente di ritenere che gli opponenti abbiano inteso - solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n.
32814).
pagina 4 di 12 2.2.1. Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, gli opponenti non hanno, in modo puntuale, contestato la stessa esistenza del contratto di cessione (con quanto ne consegue anche alla luce di Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ma, in modo alquanto generico, hanno, nella sostanza, dedotto che il credito in origine vantato nei loro confronti da Unicredit s.p.a. non sarebbe stato oggetto della cessione (la cui conclusione, in astratto, non è stata esclusa) in forza della quale è stato depositato il ricorso monitorio, non potendo -tra l'altro- tale cessione desumersi dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La doglianza non può essere accolta.
Sin dal procedimento monitorio è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale risulta che Unicredit s.p.a. ha ceduto a i crediti che derivavano, tra gli altri, da Controparte_1 contratti di prestito personale e scoperti di conto corrente, conclusi dalla cedente e risultanti -alla data del 19 giugno 2019- nella sua titolarità, denominati in euro, derivanti da contratti regolati dalla legge italiana, classificati “in sofferenza”, in relazione ai quali la cedente non era parte di contenziosi;
crediti, inoltre (si legge sempre nell'estratto), vantati nei confronti di debitori che
“abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati”.
Ebbene, premesso che il disconoscimento del documento 6 depositato dall'opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta deve ritenersi del tutto irrituale, non consentendo in alcuna misura di apprezzare i profili della prospettata difformità delle copie prodotte rispetto agli originali
(tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n.
23902), ritiene questo Giudice che l'estratto della Gazzetta Ufficiale sia da solo sufficiente a ritenere provata l'inclusione, nella cessione in blocco in favore dell'odierna opposta, dei crediti in origine vantati nei confronti degli odierni opponenti da Unicredit s.p.a. Infatti, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso di cessione identificante in modo sufficientemente puntuale i crediti ceduti in blocco (ipotesi ricorrente per il caso concreto, avuto riguardo alla indicazione di ben 16 criteri -positivi e negativi - di identificazione dei crediti ceduti), il debitore è tenuto ad indicare in modo specifico quale dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco sia mancante con riferimento al credito vantato nei propri confronti (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884). Ebbene, con riferimento al caso concreto gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione del genere di quella richiamata dalla giurisprudenza da ultimo citata, ma si sono limitati a sottolineare la genericità dei criteri mediante i quali si sarebbe data pubblicità dei crediti ceduti in blocco (come se il requisito -negativo- relativo ai numeri delle posizioni creditorie escluse dalla cessione fosse l'unico adoperato per identificare i crediti ceduti). pagina 5 di 12 Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare che, nel caso concreto, risulta altresì provata (per presunzioni -secondo quanto ben possibile come chiarito, tra l'altro, da Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) addirittura la conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco comprensivo dei crediti vantati sulla base dei contratti azionati in sede monitoria. Tanto, in particolare, si desume dal documento 4 di parte opposta (pur, di per sé, non idoneo a fornire la prova della cessione, avuto riguardo all'entità delle parti omissate), nonché dalla disponibilità, da parte della ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c., di due dei tre contratti alla base della domanda proposta in sede monitoria (disponibilità che, relativa a documenti non oggetto di uno specifico regime di pubblicità, non può che giustificarsi ai sensi dell'art. 1262 c. c.) e dal fatto che, nonostante il lungo tempo decorso dalla decadenza dal beneficio del termine (ovvero dalla scadenza del termine finale quanto al contratto di finanziamento) gli opponenti non hanno dedotto di aver ricevuto la richiesta di pagamento da parte di terzi, asseriti creditori.
Infine, pacifico (oltre che documentalmente provato) deve ritenersi tanto il trasferimento del credito da a a seguito dell'operazione di scissione parziale per atto Controparte_1 CP_3 notarile del 21.12.2022 per notaio rep. n. 14657 – racc. n. 7926 (cfr. estratto della Persona_2
Gazzetta Ufficiale, parte 2, n. 7 del 17.01.2023 ed atto notarile allegati alla comparsa di costituzione del 13 giugno 2023), quanto la già richiamata fusione di in CP_3 Controparte_2
Ne discende (fermo quanto si dirà) l'accertamento della attuale titolarità, in capo ad
[...]
dei crediti portati dal decreto ingiuntivo n. 3735/2022 di questo Tribunale. Controparte_2
2.2.2. A diversa conclusione non potrebbe pervenirsi sulla base della dedotta inidoneità della comunicazione della cessione (doc. 3 del fascicolo monitorio) a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. Tanto perchè la notificazione della cessione non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione (pur sempre bilaterale), ma, solo, al fine di escludere il pagamento liberatorio dal ceduto eseguito al cedente (pagamento che non è stato allegato dagli opponenti).
2.3. Quanto ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 2) e 3) occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184). Ne discende che ove pure debba dichiararsi la nullità pagina 6 di 12 del decreto ingiuntivo, dovrà comunque procedersi all'esame nel merito della domanda proposta già in sede monitoria.
Ancora, quanto all'esame della domanda formulata dalla parte asseritamente creditrice, non può non richiamarsi il condiviso, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel chiedere l'adempimento del contratto il creditore è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte gravando sull'asserito debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.3.2. Ebbene, pacifica - oltre che documentalmente provata già in sede monitoria - la conclusione del contratto di conto corrente n. 10226983 (a riguardo è opportuno precisare, da un lato, che dalla lettura del documento contrattuale –doc 8– allegato al fascicolo monitorio non è dato evincere le pattuizioni in ordine agli interessi moratori sì che non è possibile effettuare quel sindacato sulla vessatorietà della relativa pattuizione conclusa con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” -tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-
582/21, FY c. e, dall'altro, che, considerata la Parte_4 significativa entità del capitale -euro 36.028,58- le somme richieste a titolo di interessi moratori sono, tenuto pure conto della pattuizione degli interessi corrispettivi e dell'art. 1224 c.c., esigue -ciò che conferma l'inesistenza di pattuizione in violazione dell'art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.), la creditrice ha pure provato la conclusione, per iscritto, del contratto di finanziamento n. 13387199.
Tanto ha fatto mediante la produzione, nella presente sede, di un documento contrattuale impeccabile quanto a visibilità e, dunque, leggibile in ogni sua parte (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione). Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando la mancata sottoscrizione del piano di ammortamento;
tale piano, infatti, non concorre a determinare il contenuto essenziale del contratto avendo solo finalità illustrativa delle modalità di svolgimento del rapporto (cfr., tra le altre,
Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
2.3.3. L'opposta non ha invece documentato la conclusione del contratto di conto corrente n.
5464277. Sin dal procedimento monitorio la creditrice ha a riguardo prodotto un contratto diverso
(doc. 9), identificato con il n. 69394/00, stipulato in data 4 luglio 1989 con Credito Italiano s.p.a., sul quale il numero 5464277 risulta aggiunto a matita. La deduzione dell'opposta (secondo la quale tale documento corrisponderebbe al contratto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato il rapporto contrattuale semplicemente rinumerato e trasferito ad Unicredit s.p.a. a seguito della fusione tra i e avvenuta in data 27 agosto 1998), pur Parte_3 Controparte_4 supportata dall'atto di fusione (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), non è (secondo questo pagina 7 di 12 Giudice) sufficiente a dimostrare l'effettiva identità e continuità del rapporto contrattuale in esame.
Difatti la mera apposizione a matita del numero 5464277 sul documento identificato con il n.
69394/00 -in assenza di un documento comprovante il trasferimento o la rinumerazione del contratto- non consente di ritenere effettivamente concluso il contratto n. 5464277, essendo appena il caso di osservare che il documento 9 consta, in realtà, di sole due pagine di un apparente contratto, ma non contiene la riproduzione delle condizioni generali dello stesso.
Non vi è – dunque - alcun elemento probatorio che consenta di ricondurre il rapporto indicato in ricorso con il numero 5464277 al documento depositato.
Da quanto sopra osservato discende la mancata possibilità di ritenere effettivamente concluso il contratto n. 5464277 (id est, la mancata prova, da parte della ricorrente in sede monitoria, del titolo del diritto derivante da tale rapporto), con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e con assorbimento di tutte le ulteriori questioni prospettate limitatamente a tale contratto.
Ad una differente conclusione non può, infine, giungersi sulla base della documentazione contabile depositata agli atti e, in parte, riferibile al rapporto n. 5464277 (doc. 10 fascicolo monitorio). Tale documentazione, infatti, se è indice dello svolgimento del rapporto, non consente di ritenere provato il contenuto delle pattuizioni essenziali del contratto (e, pertanto, non consente di ritenere concluso un contratto pur in un tempo nel quale ancora non sussisteva l'obbligo di forma scritta ad substantiam).
2.3.4. Provato il titolo della pretesa limitatamente ai rapporti n. 10226983 e n. 13387199 deve altresì ritenersi che la creditrice abbia reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da comportare l'insorgere dell'onere -a carico degli odierni opponenti- di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
2.3.4.1. Tanto è a dirsi, in particolare, alla luce degli estratti conto ex art. 50 t.u.b. prodotti dall'opposta sin dalla fase monitoria, nonché dei documenti 6 e 7 del fascicolo monitorio (quanto al finanziamento) e dei documenti (relativi al conto corrente 10226983) contenuti nella cartella
“estratti conto periodici” pure depositati in sede monitoria.
In questo senso, del resto, depone la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818 cui si rinvia anche per ulteriori, conformi precedenti della Suprema Corte) secondo la quale l'estratto ex art. 50 t.u.b. (idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo) può assolvere all'onere di provare l'entità del credito anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente “non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento pagina 8 di 12 processuale” (peraltro, come già sottolineato, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato altresì corredato dal documento 7 e da quelli contenuti nella cartella “estratti conto periodici”). Ancora (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono), con riferimento al rapporto n.
13387199 è appena il caso di osservare pure che allorquando il contratto alla base del ricorso proposto in sede monitoria sia un contratto riconducibile al mutuo, il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base della sola copia del contratto, atteso che lo stesso (prevedendo un obbligo di restituzione delle somme mutuate mediante un predeterminato numero di rate di importo fisso) consente (a fronte dell'allegazione del numero di rate rimaste inadempiute -così come fatto dall'opposta che ha allegato l'adempimento di sole 51 delle 120 rate) di quantificare in modo esatto l'entità del credito.
La genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti consente dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza, di ritenere sufficientemente provata l'entità del credito sulla base dei documenti già depositati in sede monitoria.
2.5. Infondata risulta pure la doglianza (per quanto detto, svolta in relazione al solo conto corrente n.
10226983) relativa alla violazione del divieto posto all'art. 1283 c.c.
Avuto riguardo alla data di conclusione del contratto (2004) deve infatti ritenersi che la clausola contenuta all'art. 7.2 (“I rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto -con valuta data di regolamento dell'operazione- gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”) sia conforme al principio di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori risultante dall'art. 2, co. 2, della delibera CICR del 9 febbraio
2000. Né in senso contrario è possibile valorizzare la differente misura degli interessi attivi e passivi, essendo a riguardo sufficiente richiamare il condiviso principio per il quale “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass., sez. 1, ord. 24 aprile 2024, n. 11014).
pagina 9 di 12 2.6. Da ultimo, inammissibile per genericità risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non avendo gli opponenti indicato i costi e le spese asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96 e neppure avendo indicato le soglie vigenti al momento della conclusione dei contratti, sì che la pur richiesta c.t.U. contabile non potrebbe che avere natura esplorativa (tra le altre, Cass, S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597;
Cass., sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2018, n. 2311).
2.7. Ne discende che, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo (stante la mancata prova del contratto di conto corrente n. 5464277) ed esclusa la possibilità di adottare alcuna condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 767,12 (importo risultante dal documento in sede monitoria prodotto ai sensi dell'art. 50 t.u.b.) richiesta con riferimento al contratto di conto corrente da ultimo richiamato, e devono essere condannati al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di euro 58.337,16 (euro 22.103,09 quale saldo debitore del conto corrente n. 10226983 ed euro 36.234,07 quanto al contratto di finanziamento n. 13387199) oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la convenzione -in contratto- della misura degli interessi preclude l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. stante la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata) dalla domanda al saldo.
3. Tanto detto, al fine di assicurare la “stabilizzazione” della presente decisione (potendo, in caso di mancata esplicita motivazione in ordine alla vessatorietà/non vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, essere superato anche il giudicato da decreto ingiuntivo opposto -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco RI SA), occorre dare atto degli esiti di quell'esame officioso della vessatorietà/non vessatorietà delle (sole) clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_6
che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
[...]
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. cui si Parte_4 rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali).
3.1. Ebbene, richiamati i parametri alla stregua dei quali valutare la concreta sussistenza del
“significativo squilibrio” e della contrarietà alla buona fede cui fa riferimento l'art. 33 cod. cons.
(parametri desumibili, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco
RI SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, , questo Giudice Persona_3 ritiene non vessatoria la clausola (art. 7 del contratto prodotto nel giudizio di opposizione quale documento 7) relativa agli interessi moratori poiché la stessa non prevede una maggiorazione degli pagina 10 di 12 interessi moratori rispetto ai corrispettivi superiore a quella media rilevata dalla Banca d'Italia per il periodo nel quale è stato concluso il contratto alla base del decreto ingiuntivo.
3.2. Neppure risulta vessatoria la clausola contenuta all'art. 8 del medesimo contratto da ultimo richiamato (peraltro irrilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio considerato il decorso del termine finale apposto al contratto) atteso che la stessa non comporta deroga rispetto alla disciplina che troverebbe altrimenti applicazione (art. 1186 c.c.).
Non vessatorie (poiché non comportano deroga al foro del consumatore) risultano anche le clausole contenute agli artt. 11 del contratto di finanziamento e 14 del contratto di conto corrente.
3.3. Non risulta, infine, possibile ritenere vessatorie le clausole contenute agli artt. 3 e 4 del contratto di finanziamento e 4 e 7 del contratto di conto corrente n. 10226983. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo dei contratti alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13,
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, Persona_4
C 395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_5
5.
Considerato che
all'esito del presente giudizio gli opponenti sono stati condannati al pagamento di somme (peraltro di poco inferiori a quelle azionate in sede monitoria), stante il criterio della soccombenza, gli stessi devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3735/2022 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 58.337,16 oltre Controparte_2 interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 23.07.2022 al saldo;
pagina 11 di 12 3) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18862/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
( ) e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marescalco ( ), presso lo studio del C.F._3 quale, in Portici, via A. Diaz n. 180/B, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice di ( , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
UC ) presso lo studio del quale, in Roma, via Adolfo Ravà, n. 75, è C.F._4 elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c.
L'opposta, non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 3735/2022 Parte_1 Parte_2 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto di pagare a la Controparte_1 complessiva somma di euro 59.104,28 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n. 13387199 concluso con Unicredit. del contratto di CP_1 conto corrente n. 5464277 concluso con Credito Italiano s.p.a. e del contratto di conto corrente n.
10226983 concluso con Unicredit s.p.a. Gli opponenti hanno: 1) eccepito la “carenza di legittimazione attiva” della controparte la quale non ha dimostrato l'inclusione, nel contratto di cessione in blocco, dei crediti vantati nei propri confronti. Tanto, sostengono i debitori, alla luce della genericità dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che non identifica in modo sufficientemente puntuale i crediti esclusi dalla cessione (così si legge, in particolare, alla pagina 3 dell'atto di citazione: “la mera elencazione dei crediti (peraltro classificati con semplici indicazioni numeriche), non facenti parti della cessione in blocco, non consente di inferire che quelli non elencati vi rientrino automaticamente” (p. 3 atto di citazione); 2) prospettato la mancanza di forma scritta (con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b.) sia del contratto di conto corrente n.
5464277 (risultando prodotto nel fascicolo monitorio un contratto diverso -identificato con il n.
69394/00 e stipulato in data 4 luglio 1989 con Credito Italiano s.p.a.- sul quale il numero 5464277 risulta aggiunto a matita), sia del contratto di finanziamento n. 13387199 (prodotto in sede monitoria in copia illeggibile e non sottoscritta nel piano di ammortamento); 3) lamentato, limitatamente ai rapporti n. 10226683 e n. 13387199, la pattuizione di interessi usurari e (rispetto al solo rapporto n.
10226683 -in questo senso dovendo intendersi, nell'ambito dell'estremamente sintetica doglianza,
l'inciso “gli interessi a debito del correntista dovranno essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna in quanto” contenuto alla pagina 4 dell'atto di citazione) la violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c.
(che, a partire dal 13.6.2023, ha svolto attività processuale per conto della Controparte_1 mandataria , premesso di essere cessionaria in blocco dei crediti azionati in sede CP_3 monitoria, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco (doc. 4 del fascicolo monitorio) e la lista dei crediti ceduti (doc. 6 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dalla quale risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- dei crediti vantati nei confronti degli opponenti); cessione pure comunicata alla controparte come risulta dai documenti allegati al fascicolo monitorio;
ii) che, in ogni caso, la comunicazione della cessione (ben possibile anche per effetto della pubblicazione ex art. 58 t.u.b. o della notificazione del decreto ingiuntivo) non rileva quanto al perfezionamento del contratto di cessione di crediti;
iii) che risulta prodotto il pagina 2 di 12 contratto n. 13387199 in copia leggibile (doc. 6 depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta); iv) che la conclusione del contratto di finanziamento risulta confermata dal pagamento di ben 51 delle 120 rate pattuite;
v) che il contratto n. 5464277 non può considerarsi nullo per difetto di forma, poiché il documento depositato, recante il numero 69394/00 ed intestato a Credito Italiano
s.p.a., corrisponde al contratto richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo con il numero 5464277, essendo stato semplicemente rinumerato e trasferito ad UniCredit s.p.a. a seguito della fusione del
27.08.1998 (doc. 5) tra i e per effetto della quale è Parte_3 Controparte_4 nata poi rinominata UniCredit s.p.a.; vi) che l'esistenza e l'entità del Controparte_5 credito sono state provate avendo l'opposta prodotto sin dalla fase monitoria i contratti e gli estratti conto ex art. 50 t.u.b. ed avendo, in questa sede, altresì prodotto, quanto al contratto di finanziamento, l'estratto conto partitario (doc. 8) ed il piano di ammortamento (doc. 9), nonché, quanto ai rapporti di conto corrente, gli estratti conto integrali e scalari (docc. 11 e 13); vii) che
“parte opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione in merito ai saldi indicati di volta in volta negli estratti conto periodici inviatigli in relazione ad entrambi i contratti di conto corrente azionati” sì che, stante l'art. 1832 c.c., i conti devono ritenersi approvati (p. 14 comparsa di costituzione); viii) che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul creditore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
ix) che per il contratto di finanziamento non sussiste la violazione (peraltro prospettata in modo assai generico) della disciplina in materia di usura posto che “sia i tassi corrispettivi - fissati nella misura del 10,75% (T.a.n.) e dell'11,37 %
(T.a.e.g.) - sia gli interessi di mora risultano decisamente inferiori rispetto al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia” (p. 20 comparsa di costituzione); x) che, quanto al rapporto di conto corrente n. 10226683, risulta rispettata la disciplina ratione temporis applicabile quanto alla pari capitalizzazione degli interessi.
Alla prima udienza la parte opponente ha disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. il documento 6
(ritenuto, peraltro, irrilevante al pari del documento 4) depositato dall'opposta ed ha dedotto la inidoneità del documento 3 (proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito) a provare l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (non risultando depositati gli estratti integrali del conto corrente dall'apertura del rapporto), è stato assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 13.6.2023).
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01.07.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali. pagina 3 di 12 2. L'opposizione è, per la ragione di seguito indicata, fondata (sì che deve essere dichiarata la nullità del decreto opposto) e, tuttavia, il e la devono essere condannati al pagamento Pt_1 Parte_2 della somma indicata in dispositivo.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che in data 19 settembre 2025 (successivamente, quindi, all'udienza per la precisazione delle conclusioni) ha depositato comparsa Controparte_2 conclusionale a firma dell'avv. Luigi UC, il quale però non ha provveduto ad allegare alcuna procura alle liti. Dato atto della validità della costituzione della società incorporante successivamente alla precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 3, sent. 29 dicembre 1997, n.
13090), risulta provato che, con atto notarile del 31.10.2024 per notaio (rep. n. Persona_1
88912, racc. n. 19863) (incorporante) è subentrata in tutto il patrimonio Controparte_2 attivo e passivo di (incorporata) ed in tutte le ragioni, diritti ed obblighi di CP_3 quest'ultima, con efficacia giuridica dal giorno 11 novembre 2024 (doc. 4 allegato alla comparsa conclusionale). Ciò posto, quanto alla validità della procura alle liti è sufficiente evidenziare che ove
“in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché
l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione” (Cass., sez. 1, sent. 19.07.2021, n. 20621).
Quanto al presente procedimento, verificatasi una mera modificazione delle società (incorporata ed incorporante) con la prosecuzione dei rapporti, anche processuali, in capo all'incorporante, la procura alle liti rilasciata da in favore dell'avv. Luigi UC deve ritenersi valida CP_3 ed efficace anche con riferimento ad Controparte_2
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre, in via preliminare, precisare che, pur avendo fatto riferimento ad un difetto di legittimazione attiva, il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio consente di ritenere che gli opponenti abbiano inteso - solo- escludere la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta (sulla distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto v., di recente, Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n.
32814).
pagina 4 di 12 2.2.1. Tanto detto, occorre pure precisare che, avuto sempre riguardo al tenore degli atti di parte, gli opponenti non hanno, in modo puntuale, contestato la stessa esistenza del contratto di cessione (con quanto ne consegue anche alla luce di Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ma, in modo alquanto generico, hanno, nella sostanza, dedotto che il credito in origine vantato nei loro confronti da Unicredit s.p.a. non sarebbe stato oggetto della cessione (la cui conclusione, in astratto, non è stata esclusa) in forza della quale è stato depositato il ricorso monitorio, non potendo -tra l'altro- tale cessione desumersi dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La doglianza non può essere accolta.
Sin dal procedimento monitorio è stato prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale risulta che Unicredit s.p.a. ha ceduto a i crediti che derivavano, tra gli altri, da Controparte_1 contratti di prestito personale e scoperti di conto corrente, conclusi dalla cedente e risultanti -alla data del 19 giugno 2019- nella sua titolarità, denominati in euro, derivanti da contratti regolati dalla legge italiana, classificati “in sofferenza”, in relazione ai quali la cedente non era parte di contenziosi;
crediti, inoltre (si legge sempre nell'estratto), vantati nei confronti di debitori che
“abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati”.
Ebbene, premesso che il disconoscimento del documento 6 depositato dall'opposta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta deve ritenersi del tutto irrituale, non consentendo in alcuna misura di apprezzare i profili della prospettata difformità delle copie prodotte rispetto agli originali
(tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n.
23902), ritiene questo Giudice che l'estratto della Gazzetta Ufficiale sia da solo sufficiente a ritenere provata l'inclusione, nella cessione in blocco in favore dell'odierna opposta, dei crediti in origine vantati nei confronti degli odierni opponenti da Unicredit s.p.a. Infatti, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, a fronte della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso di cessione identificante in modo sufficientemente puntuale i crediti ceduti in blocco (ipotesi ricorrente per il caso concreto, avuto riguardo alla indicazione di ben 16 criteri -positivi e negativi - di identificazione dei crediti ceduti), il debitore è tenuto ad indicare in modo specifico quale dei requisiti identificativi dei crediti ceduti in blocco sia mancante con riferimento al credito vantato nei propri confronti (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884). Ebbene, con riferimento al caso concreto gli opponenti non hanno svolto alcuna specifica contestazione del genere di quella richiamata dalla giurisprudenza da ultimo citata, ma si sono limitati a sottolineare la genericità dei criteri mediante i quali si sarebbe data pubblicità dei crediti ceduti in blocco (come se il requisito -negativo- relativo ai numeri delle posizioni creditorie escluse dalla cessione fosse l'unico adoperato per identificare i crediti ceduti). pagina 5 di 12 Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, è peraltro appena il caso di osservare che, nel caso concreto, risulta altresì provata (per presunzioni -secondo quanto ben possibile come chiarito, tra l'altro, da Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) addirittura la conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco comprensivo dei crediti vantati sulla base dei contratti azionati in sede monitoria. Tanto, in particolare, si desume dal documento 4 di parte opposta (pur, di per sé, non idoneo a fornire la prova della cessione, avuto riguardo all'entità delle parti omissate), nonché dalla disponibilità, da parte della ricorrente ex artt. 633 ss. c.p.c., di due dei tre contratti alla base della domanda proposta in sede monitoria (disponibilità che, relativa a documenti non oggetto di uno specifico regime di pubblicità, non può che giustificarsi ai sensi dell'art. 1262 c. c.) e dal fatto che, nonostante il lungo tempo decorso dalla decadenza dal beneficio del termine (ovvero dalla scadenza del termine finale quanto al contratto di finanziamento) gli opponenti non hanno dedotto di aver ricevuto la richiesta di pagamento da parte di terzi, asseriti creditori.
Infine, pacifico (oltre che documentalmente provato) deve ritenersi tanto il trasferimento del credito da a a seguito dell'operazione di scissione parziale per atto Controparte_1 CP_3 notarile del 21.12.2022 per notaio rep. n. 14657 – racc. n. 7926 (cfr. estratto della Persona_2
Gazzetta Ufficiale, parte 2, n. 7 del 17.01.2023 ed atto notarile allegati alla comparsa di costituzione del 13 giugno 2023), quanto la già richiamata fusione di in CP_3 Controparte_2
Ne discende (fermo quanto si dirà) l'accertamento della attuale titolarità, in capo ad
[...]
dei crediti portati dal decreto ingiuntivo n. 3735/2022 di questo Tribunale. Controparte_2
2.2.2. A diversa conclusione non potrebbe pervenirsi sulla base della dedotta inidoneità della comunicazione della cessione (doc. 3 del fascicolo monitorio) a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. Tanto perchè la notificazione della cessione non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione (pur sempre bilaterale), ma, solo, al fine di escludere il pagamento liberatorio dal ceduto eseguito al cedente (pagamento che non è stato allegato dagli opponenti).
2.3. Quanto ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 2) e 3) occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954;
Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184). Ne discende che ove pure debba dichiararsi la nullità pagina 6 di 12 del decreto ingiuntivo, dovrà comunque procedersi all'esame nel merito della domanda proposta già in sede monitoria.
Ancora, quanto all'esame della domanda formulata dalla parte asseritamente creditrice, non può non richiamarsi il condiviso, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel chiedere l'adempimento del contratto il creditore è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte gravando sull'asserito debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.3.2. Ebbene, pacifica - oltre che documentalmente provata già in sede monitoria - la conclusione del contratto di conto corrente n. 10226983 (a riguardo è opportuno precisare, da un lato, che dalla lettura del documento contrattuale –doc 8– allegato al fascicolo monitorio non è dato evincere le pattuizioni in ordine agli interessi moratori sì che non è possibile effettuare quel sindacato sulla vessatorietà della relativa pattuizione conclusa con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” -tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-
582/21, FY c. e, dall'altro, che, considerata la Parte_4 significativa entità del capitale -euro 36.028,58- le somme richieste a titolo di interessi moratori sono, tenuto pure conto della pattuizione degli interessi corrispettivi e dell'art. 1224 c.c., esigue -ciò che conferma l'inesistenza di pattuizione in violazione dell'art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.), la creditrice ha pure provato la conclusione, per iscritto, del contratto di finanziamento n. 13387199.
Tanto ha fatto mediante la produzione, nella presente sede, di un documento contrattuale impeccabile quanto a visibilità e, dunque, leggibile in ogni sua parte (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione). Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando la mancata sottoscrizione del piano di ammortamento;
tale piano, infatti, non concorre a determinare il contenuto essenziale del contratto avendo solo finalità illustrativa delle modalità di svolgimento del rapporto (cfr., tra le altre,
Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
2.3.3. L'opposta non ha invece documentato la conclusione del contratto di conto corrente n.
5464277. Sin dal procedimento monitorio la creditrice ha a riguardo prodotto un contratto diverso
(doc. 9), identificato con il n. 69394/00, stipulato in data 4 luglio 1989 con Credito Italiano s.p.a., sul quale il numero 5464277 risulta aggiunto a matita. La deduzione dell'opposta (secondo la quale tale documento corrisponderebbe al contratto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato il rapporto contrattuale semplicemente rinumerato e trasferito ad Unicredit s.p.a. a seguito della fusione tra i e avvenuta in data 27 agosto 1998), pur Parte_3 Controparte_4 supportata dall'atto di fusione (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), non è (secondo questo pagina 7 di 12 Giudice) sufficiente a dimostrare l'effettiva identità e continuità del rapporto contrattuale in esame.
Difatti la mera apposizione a matita del numero 5464277 sul documento identificato con il n.
69394/00 -in assenza di un documento comprovante il trasferimento o la rinumerazione del contratto- non consente di ritenere effettivamente concluso il contratto n. 5464277, essendo appena il caso di osservare che il documento 9 consta, in realtà, di sole due pagine di un apparente contratto, ma non contiene la riproduzione delle condizioni generali dello stesso.
Non vi è – dunque - alcun elemento probatorio che consenta di ricondurre il rapporto indicato in ricorso con il numero 5464277 al documento depositato.
Da quanto sopra osservato discende la mancata possibilità di ritenere effettivamente concluso il contratto n. 5464277 (id est, la mancata prova, da parte della ricorrente in sede monitoria, del titolo del diritto derivante da tale rapporto), con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e con assorbimento di tutte le ulteriori questioni prospettate limitatamente a tale contratto.
Ad una differente conclusione non può, infine, giungersi sulla base della documentazione contabile depositata agli atti e, in parte, riferibile al rapporto n. 5464277 (doc. 10 fascicolo monitorio). Tale documentazione, infatti, se è indice dello svolgimento del rapporto, non consente di ritenere provato il contenuto delle pattuizioni essenziali del contratto (e, pertanto, non consente di ritenere concluso un contratto pur in un tempo nel quale ancora non sussisteva l'obbligo di forma scritta ad substantiam).
2.3.4. Provato il titolo della pretesa limitatamente ai rapporti n. 10226983 e n. 13387199 deve altresì ritenersi che la creditrice abbia reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da comportare l'insorgere dell'onere -a carico degli odierni opponenti- di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
2.3.4.1. Tanto è a dirsi, in particolare, alla luce degli estratti conto ex art. 50 t.u.b. prodotti dall'opposta sin dalla fase monitoria, nonché dei documenti 6 e 7 del fascicolo monitorio (quanto al finanziamento) e dei documenti (relativi al conto corrente 10226983) contenuti nella cartella
“estratti conto periodici” pure depositati in sede monitoria.
In questo senso, del resto, depone la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818 cui si rinvia anche per ulteriori, conformi precedenti della Suprema Corte) secondo la quale l'estratto ex art. 50 t.u.b. (idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo) può assolvere all'onere di provare l'entità del credito anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente “non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento pagina 8 di 12 processuale” (peraltro, come già sottolineato, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato altresì corredato dal documento 7 e da quelli contenuti nella cartella “estratti conto periodici”). Ancora (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono), con riferimento al rapporto n.
13387199 è appena il caso di osservare pure che allorquando il contratto alla base del ricorso proposto in sede monitoria sia un contratto riconducibile al mutuo, il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base della sola copia del contratto, atteso che lo stesso (prevedendo un obbligo di restituzione delle somme mutuate mediante un predeterminato numero di rate di importo fisso) consente (a fronte dell'allegazione del numero di rate rimaste inadempiute -così come fatto dall'opposta che ha allegato l'adempimento di sole 51 delle 120 rate) di quantificare in modo esatto l'entità del credito.
La genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti consente dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza, di ritenere sufficientemente provata l'entità del credito sulla base dei documenti già depositati in sede monitoria.
2.5. Infondata risulta pure la doglianza (per quanto detto, svolta in relazione al solo conto corrente n.
10226983) relativa alla violazione del divieto posto all'art. 1283 c.c.
Avuto riguardo alla data di conclusione del contratto (2004) deve infatti ritenersi che la clausola contenuta all'art. 7.2 (“I rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto -con valuta data di regolamento dell'operazione- gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed eventuali altre, nonché applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”) sia conforme al principio di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori risultante dall'art. 2, co. 2, della delibera CICR del 9 febbraio
2000. Né in senso contrario è possibile valorizzare la differente misura degli interessi attivi e passivi, essendo a riguardo sufficiente richiamare il condiviso principio per il quale “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass., sez. 1, ord. 24 aprile 2024, n. 11014).
pagina 9 di 12 2.6. Da ultimo, inammissibile per genericità risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura, non avendo gli opponenti indicato i costi e le spese asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96 e neppure avendo indicato le soglie vigenti al momento della conclusione dei contratti, sì che la pur richiesta c.t.U. contabile non potrebbe che avere natura esplorativa (tra le altre, Cass, S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597;
Cass., sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2018, n. 2311).
2.7. Ne discende che, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo (stante la mancata prova del contratto di conto corrente n. 5464277) ed esclusa la possibilità di adottare alcuna condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 767,12 (importo risultante dal documento in sede monitoria prodotto ai sensi dell'art. 50 t.u.b.) richiesta con riferimento al contratto di conto corrente da ultimo richiamato, e devono essere condannati al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma complessiva di euro 58.337,16 (euro 22.103,09 quale saldo debitore del conto corrente n. 10226983 ed euro 36.234,07 quanto al contratto di finanziamento n. 13387199) oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. (la convenzione -in contratto- della misura degli interessi preclude l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. stante la clausola di apertura della disposizione da ultimo richiamata) dalla domanda al saldo.
3. Tanto detto, al fine di assicurare la “stabilizzazione” della presente decisione (potendo, in caso di mancata esplicita motivazione in ordine alla vessatorietà/non vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, essere superato anche il giudicato da decreto ingiuntivo opposto -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco RI SA), occorre dare atto degli esiti di quell'esame officioso della vessatorietà/non vessatorietà delle (sole) clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_6
che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
[...]
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. cui si Parte_4 rinvia anche per ulteriori precedenti giurisprudenziali).
3.1. Ebbene, richiamati i parametri alla stregua dei quali valutare la concreta sussistenza del
“significativo squilibrio” e della contrarietà alla buona fede cui fa riferimento l'art. 33 cod. cons.
(parametri desumibili, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco
RI SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, , questo Giudice Persona_3 ritiene non vessatoria la clausola (art. 7 del contratto prodotto nel giudizio di opposizione quale documento 7) relativa agli interessi moratori poiché la stessa non prevede una maggiorazione degli pagina 10 di 12 interessi moratori rispetto ai corrispettivi superiore a quella media rilevata dalla Banca d'Italia per il periodo nel quale è stato concluso il contratto alla base del decreto ingiuntivo.
3.2. Neppure risulta vessatoria la clausola contenuta all'art. 8 del medesimo contratto da ultimo richiamato (peraltro irrilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio considerato il decorso del termine finale apposto al contratto) atteso che la stessa non comporta deroga rispetto alla disciplina che troverebbe altrimenti applicazione (art. 1186 c.c.).
Non vessatorie (poiché non comportano deroga al foro del consumatore) risultano anche le clausole contenute agli artt. 11 del contratto di finanziamento e 14 del contratto di conto corrente.
3.3. Non risulta, infine, possibile ritenere vessatorie le clausole contenute agli artt. 3 e 4 del contratto di finanziamento e 4 e 7 del contratto di conto corrente n. 10226983. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo dei contratti alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13,
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, Persona_4
C 395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_5
5.
Considerato che
all'esito del presente giudizio gli opponenti sono stati condannati al pagamento di somme (peraltro di poco inferiori a quelle azionate in sede monitoria), stante il criterio della soccombenza, gli stessi devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3735/2022 di questo Tribunale;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., della somma di euro 58.337,16 oltre Controparte_2 interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 23.07.2022 al saldo;
pagina 11 di 12 3) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in euro 7.051,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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