Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/04/2022, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00585/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2018, proposto da
GI LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Malzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. 118 del 10/05/2018, notificata in data 29.05.2018, emessa dall'Area Tecnica Urbanistica, comminante la sanzione amministrativa di € 20.000,00, “ per aver eseguito le opere di cui innanzi in violazione del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ”;
ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11323 del 26.03.2018 di comunicazione di avvio del procedimento per irrogazione di sanzione amministrativa;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per il Comune resistente il difensore avv. F. Tuccari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario dell’immobile, destinato a civile abitazione, identificato nel catasto del Comune di Francavilla Fontana al foglio 137 p.lla 1057 sub 1-2, composto da n° 6 vani più accessori, sito in Contrada Spirito Santo – ha impugnato l’ordinanza n. 118/18, con la quale il Comune di Francavilla Fontana gli ha irrogato la sanzione amministrativa di € 20.000, “ per aver eseguito le opere di cui innanzi in violazione del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ”.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere; 2) illegittimità della motivazione per relationem; 3) violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione dell’art. 10 l. n. 241/90; mancata valutazione delle memorie presentate dal privato; 5) violazione dell’art. 31 co. 4-bis d.P.R. n. 380/01 (TUE); violazione del principio di legalità.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 5.4.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i primi quattro motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente ha anzitutto eccepito il difetto di motivazione dell’atto impugnato, per non avere l’Amministrazione – in thesi – esternato le ragioni militanti nel senso dell’irrogazione della sanzione nella misura massima edittale, neanche mediante riferimento ad altri atti del procedimento.
In subordine, il ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità, avendo l’Amministrazione irrogato la sanzione nella misura massima edittale, senza tener conto né della risalenza degli abusi – realizzati ad oltre dieci anni dall’accertamento dei fatti, ad opera del dante causa dell’odierno ricorrente – e né della loro natura modesta, concretantisi gli stessi in opere precarie e di natura pertinenziale rispetto al manufatto principale.
Infine, il ricorrente lamenta il fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto delle memorie da lui presentate ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/90.
Le censure sono tutte infondate.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di Francavilla Fontana in data 6.12.2015, è stata accertata la realizzazione delle seguenti opere abusive:
a) un locale della superficie di mq. 64 circa, di altezza variabile pari a mt. 3,50 nel punto più alto e mt. 3,10 nel punto più basso, con solaio in pannelli coibentati, con due lati in muratura costituiti dalla recinzione, per l’occasione sopraelevati di circa mt. 0,75, un terzo lato in pannelli coibentati ed il restante, sul quale è posto portone, in lamiera grecata, privo di pavimentazione essendo il piano di calpestio in terra battuta;
b) un locale, posto in adiacenza di quello al punto 1) da un lato ed in adiacenza del corpo principale di fabbrica dall’altro, avente la superficie di mq. 38,40, di altezza variabile pari a mt. 3,10 nel punto più alto e mt. 3,00 nel punto più basso, con tre lati realizzati in pannelli coibentati così come solaio di copertura ed un lato in muratura rappresentato dalla parete del corpo principale di fabbrica;
c) una tettoia in pannelli coibentati, ricoprente un’area di mt. 36 circa, sostenuta da n. 2 pilastrini in ferro ancorati al suolo ed alla parete con bulloni.
2.2. Tanto premesso, si legge nell’impugnata ordinanza che l’Amministrazione, ai fini dell’irrogazione della sanzione, ha fatto applicazione delle disposizioni di cui: “ … al Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative n. 55 del 22.6.2017 ”.
Orbene, ai sensi dell’art. 3 di detto Regolamento (giammai impugnato dal ricorrente): “ Il comma 4-bis dell’art. 31 del DPR 380/2001 prevede che: <<L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti>>.
Tali sanzioni amministrative e pecuniarie, da applicare a qualsiasi categoria edilizia, in relazione all’entità delle opere accertate, sono individuate dalla seguente tabella: … ”.
Segue apposita tabella, che quantifica l’entità della sanzione in funzione di una serie di parametri (interventi che hanno comportato aumento di superficie; interventi che hanno comportato aumenti di volume), i quali opportunamente sviluppati nel caso di specie conducono all’irrogazione della sanzione nella misura massima edittale.
2.3. Per tali ragioni, è evidente che, sotto un primo profilo, l’obbligo di motivazione è stato pienamente assolto dall’Amministrazione resistente, mediante riferimento ad un atto di portata generale (il Reg. com. n. 55/17), espressamente citato nel provvedimento impugnato.
2.4. In secondo luogo, non può in alcun modo dirsi violato il principio di proporzionalità, atteso che l’irrogazione della sanzione nella misura massima di € 20.000 costituisce la conseguenza aritmetica dei calcoli sviluppati dall’Amministrazione resistente in attuazione del cennato Regolamento, i quali tengono conto espressamente della specifica natura e consistenza dell’abuso realizzato dal ricorrente.
2.5. Infine, nessun rilievo assumono le considerazioni del ricorrente in ordine alla risalenza degli abusi, al non averli lui realizzati, e alla loro presunta natura minimale, atteso che l’oggetto dell’irrogata sanzione non è la realizzazione dell’abuso in sé considerato, ma la non ottemperanza del ricorrente all’ordine di demolizione, la quale si muove su logiche del tutto differenti da quelle indicate dal ricorrente, mirando unicamente a reprimere la violazione dell’ordine di demolizione di un accertato (e incontestato) abuso.
2.6. Per tali ragioni, i primi quattro motivi di gravame sono infondati, e devono pertanto essere disattesi.
3. Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione del principio di legalità, per avere l’Amministrazione applicato una previsione normativa (l’art. 31 co. 4-bis TUE) non esistente all’epoca di realizzazione dell’abuso.
La censura è infondata.
3.1. Anzitutto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all’epoca esatta di realizzazione degli abusi.
Già soltanto per tali ragioni, pertanto, la sua doglianza va disattesa, risolvendosi, a ben vedere, in una mera petizione di principio, sfornita come tale di qualsivoglia elemento probatorio.
3.2. A ciò aggiungasi altresì, ad BU , che per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ ciò che viene sanzionato, nella misura massima di euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine demolitorio legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate. Il disvalore (ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacché la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie ” (TAR Napoli, III, 2.11.2021, n. 6858, nonché la giurisprudenza ivi citata).
3.3. Per tali ragioni, anche il quinto motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO