Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale , l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
((Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.))
La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato.
Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato ((e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)) , i quali, entro ((quarantotto ore)) dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. (125)
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non e' possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso e' obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall' articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
(24)
--------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1ª s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio. --------------- AGGIORNAMENTO (125)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 3 giugno 2025, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 04/06/2025, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 e' soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziche' entro quindici giorni".