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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Mercurio e Nicola Badolato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Badolato in Viale Monza n. 355;
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E contro
C.F. e P. VA , in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina presso il CP_3 cui studio in Messina, Via Orso Corbino 7, è elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI delle PARTI: come da fogli di Pc ritualmente depositati
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione notificato in data 20.9.2024, la sentenza n. Parte_1 7353/2024, pubblicata il 24.7.2024 e notificata il 26.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto introdotto nei confronti della e con la costituzione in giudizio di Controparte_1 [...] quale cessionaria del credito azionato in via esecutiva, ha: parzialmente Controparte_2 accolto l'opposizione proposta dal , dichiarato la nullità dell'art. 6 ultimo comma del Pt_1 capitolato allegato al contratto di mutuo rep. n. 91321 racc. 14947 del 16/11/2007 e “accertato il diritto di agire in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo, come modificato dal successivo accordo di rinegoziazione, per il pagamento dell'importo di € 7.135,94 a titolo di rate insolute, € 66.178,20 a titolo di capitale a scadere alla data del 15/07/2019, oltre agli interessi di mora del 7,50% a scalare, sulle rate scadute dalle singole scadenze al soddisfo e agli interessi di mora sul capitale residuo dal 15/07/2019 sino al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
L'appellata si è costituita in data 12.12.2024 chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'appello proposto dal o comunque il suo rigetto nel merito per Pt_1 infondatezza.
All'udienza del 17.6.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*******
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto in quanto tardivamente proposto.
Va invero osservato:
a) che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del
1969 (v., tra le altre: Cass. 17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass.
12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 24.7.2024 ed è stata notificata in data
26.7.2024 (all. n. 1 fascicolo di parte appellante); c) che occorre fare riferimento al c.d. termine breve per proporre appello previsto dal comma 1 dell'art. 325 c.p.c., ovvero al termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado;
d) che nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 25.8.2024;
e) che invece la citazione è stata notificata solo il 20.9.2024, e dunque ben oltre il termine
"breve" di giorni trenta previsto a tal fine dall'art. 325 c.p.c..
Il gravame proposto da deve in definitiva essere dichiarato inammissibile per Parte_1 tardività.
******* L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 71.164,93 - e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7353/2024, pubblicata il 24.7.2024 e
[...] notificata il 26.7.2024, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'appello;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_2 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Mercurio e Nicola Badolato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Badolato in Viale Monza n. 355;
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E contro
C.F. e P. VA , in persona della procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina presso il CP_3 cui studio in Messina, Via Orso Corbino 7, è elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI delle PARTI: come da fogli di Pc ritualmente depositati
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione notificato in data 20.9.2024, la sentenza n. Parte_1 7353/2024, pubblicata il 24.7.2024 e notificata il 26.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a precetto introdotto nei confronti della e con la costituzione in giudizio di Controparte_1 [...] quale cessionaria del credito azionato in via esecutiva, ha: parzialmente Controparte_2 accolto l'opposizione proposta dal , dichiarato la nullità dell'art. 6 ultimo comma del Pt_1 capitolato allegato al contratto di mutuo rep. n. 91321 racc. 14947 del 16/11/2007 e “accertato il diritto di agire in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo, come modificato dal successivo accordo di rinegoziazione, per il pagamento dell'importo di € 7.135,94 a titolo di rate insolute, € 66.178,20 a titolo di capitale a scadere alla data del 15/07/2019, oltre agli interessi di mora del 7,50% a scalare, sulle rate scadute dalle singole scadenze al soddisfo e agli interessi di mora sul capitale residuo dal 15/07/2019 sino al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
L'appellata si è costituita in data 12.12.2024 chiedendo una pronuncia di CP_2 inammissibilità dell'appello proposto dal o comunque il suo rigetto nel merito per Pt_1 infondatezza.
All'udienza del 17.6.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*******
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto in quanto tardivamente proposto.
Va invero osservato:
a) che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del
1969 (v., tra le altre: Cass. 17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass.
12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 24.7.2024 ed è stata notificata in data
26.7.2024 (all. n. 1 fascicolo di parte appellante); c) che occorre fare riferimento al c.d. termine breve per proporre appello previsto dal comma 1 dell'art. 325 c.p.c., ovvero al termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado;
d) che nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 25.8.2024;
e) che invece la citazione è stata notificata solo il 20.9.2024, e dunque ben oltre il termine
"breve" di giorni trenta previsto a tal fine dall'art. 325 c.p.c..
Il gravame proposto da deve in definitiva essere dichiarato inammissibile per Parte_1 tardività.
******* L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 71.164,93 - e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
pagina 2 di 3 Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7353/2024, pubblicata il 24.7.2024 e
[...] notificata il 26.7.2024, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'appello;
- CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_2 delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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