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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 125/2024 avente ad oggetto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. IACONO DAVIDE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018 emesso
[...] Controparte_1 in favore di Controparte_2
Va invero evidenziato che il suddetto decreto ingiuntivo è già stato oggetto di opposizione tempestiva definita con sentenza di questo Tribunale n. 1273/2022 del 22/09/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta da e Controparte_1 Parte_1
Non trovano nella fattispecie applicazione i principi sanciti dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 9479/2023 che individuano lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei soli casi di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE; in motivazione la Suprema Corte chiarisce che
“L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza”. Nessuna opposizione tardiva è dunque possibile qualora sia già stata promossa l'opposizione tempestiva, con l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena nel quale si è potuta esplicare pienamente la tutela giurisdizionale del debitore. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 125/2024: DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018. Controparte_1
CONDANNA e , in solido, a rimborsare a parte opposta le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 15/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 125/2024 avente ad oggetto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. IACONO DAVIDE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018 emesso
[...] Controparte_1 in favore di Controparte_2
Va invero evidenziato che il suddetto decreto ingiuntivo è già stato oggetto di opposizione tempestiva definita con sentenza di questo Tribunale n. 1273/2022 del 22/09/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta da e Controparte_1 Parte_1
Non trovano nella fattispecie applicazione i principi sanciti dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 9479/2023 che individuano lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei soli casi di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE; in motivazione la Suprema Corte chiarisce che
“L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza”. Nessuna opposizione tardiva è dunque possibile qualora sia già stata promossa l'opposizione tempestiva, con l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena nel quale si è potuta esplicare pienamente la tutela giurisdizionale del debitore. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 125/2024: DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2018 del 02/02/2018. Controparte_1
CONDANNA e , in solido, a rimborsare a parte opposta le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 15/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2