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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/23 RG in data 27.2.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Gabriella Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Rotunno n. 15;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 5.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.23, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario nel Comune di Serramezzana in data 21.4.18 con e che dalla loro CP_1 unione era nato il figlio (8.3.19), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge con CP_2 addebito, lamentando comportamenti di disinteresse per la famiglia, avendo sminuito la malattia del figlio e lasciando da sola la moglie nella gestione del piccolo.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, con ordinanza depositata in data 7.11.23, disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, determinando in € 200,00 il contributo per il mantenimento del minore, nonché disponendo che il resistente corrispondesse il 50% delle spese straordinarie per il figlio;
infine, rinviava la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Disposta la notifica dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si costituiva in giudizio e, in assenza di richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 5.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex ar.t 190 c.p.c per il deposito delle relative memorie.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente, senza che il resistente, che non è neanche comparso, abbia dato una diversa ricostruzione dei fatti.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, quali quella di addebito, lamentando la ricorrente condotte di disinteresse verso la famiglia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, non avendo provato parte ricorrente alcunchè.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ebbene, nel caso di specie, in mancanza totale di prove, la domanda di addebito va rigettata.
Quanto, invece, all'affidamento del minore , si osserva che, pur avendo la ricorrente richiesto CP_2
l'affido esclusivo, ha reso dichiarazioni che, in realtà, non denotano alcuna problematica per il minore. Egli frequenta tranquillamente il padre che va anche a prenderlo a scuola, né sono segnalate altre criticità, avendo la stessa ricorrente dichiarato che il bambino che, inizialmente aveva problemi psicologici, ora li ha superati.
Orbene, ritiene il Tribunale, che vada confermato l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
In proposito, si ricorda che l'art. 337 quater c.c. prevede, al co. 1, che: "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore". L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cfr. Cass. n. 21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, l'interesse del minore è quello di mantenere un rapporto costante con entrambi i genitori che sono figure presenti nella loro vita, anche se compatibilmente con gli impegni lavorativi, invitandosi le parti a mantenere un rapporto collaborativo nell'interesse del figlio.
Inoltre, a ciascun genitore deve essere riconosciuta la possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Quanto al diritto di visita, i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé il piccolo una volta a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00 che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, si individua nel mercoledì, nonché a fine settimana alterni dal sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 18,00. Quanto al periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, a partire da quest'anno, il 25 dicembre ed il 31 dicembre, nonché l'anno successivo il
24 dicembre ed il 1° gennaio;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze del figlio entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà, nonché trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
La casa coniugale, sita in Serramezzana alla via XX Settembre n. 13, va assegnata alla madre, dovendo confermarsi il termine di gg. 30 dalla notificazione della sentenza per rilasciare l'immobile libero da parte del resistente, laddove non avvenuto.
Quanto al mantenimento del minore, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, nel caso di specie, in mancanza di documentazione reddituale, sulle base delle sole dichiarazioni di parte ricorrente, la stessa ha dichiarato di gestire un agriturismo, mentre il resistente
è dipendente presso una fabbrica con turni, guadagnando circa € 1800,00/2000,00 mensili.
Si ritiene, pertanto, che in considerazione dei tempi di permanenza e dell'età del minore, vada confermato l'importo di € 200,00 mensili che il padre dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, in relazione all'esito del giudizio ed al rigetto della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - dichiara la separazione personale di nata ad [...] il 2.6.9, e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Serramezzana Roccadaspide il 21.4.18;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- dispone l'affido congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione CP_2 prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- dispone che i tempi di permanenza della minore presso il padre vengano stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé il piccolo una volta a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00 che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, si individua nel mercoledì, nonché a fine settimana alterni dal sabato dalle ore 10,00 fino alla domenica alle ore
18,00. Quanto al periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, a partire da quest'anno, il 25 dicembre ed il 31 dicembre, nonché l'anno successivo il 24 dicembre ed il 1° gennaio;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze del figlio entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà, nonché trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, disponendo, ove non avvenuto, che il resistente provveda a rilasciare l''immobile entro 30 gg dalla notifica della presente sentenza;
- determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento per il figlio al cui pagamento è tenuto il resistente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccadaspide per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.1.25 Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi