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19 novembre 1996
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23 dicembre 1996
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14 dicembre 2021
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Art. 110-bis. (( 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter. )) 2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione ((...)) di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
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- 1. Erogazioni liberalihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/10/2019, n. 12253Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2019 N. 12253/2019 REG.PROV.COLL. N. 14744/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14744 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da NN MA De VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Aromolo, Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Petitto in Roma, via A. Bertoloni n. 44; contro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale …Leggi di più...
- Assegnazione posti diplomatici·
- Art. 3 L. 241/1990·
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