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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2637 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 31.12.2024, promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Sergio Shawo e Susanna Randazzo presso il cui studio sito a Fano alla Via
Risorgimento n. 6/A, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
RIASSUNTA DA
pagina 1 di 15
Sergio Shawo, presso il cui studio sito a Fano alla Via Risorgimento n. 8/B, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso per riassunzione attore -
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Controparte_1 P.IVA_1
Frisoni presso il cui studio sito a Rimini, Corso D'Augusto n. 220 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuto -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attore:
“insiste per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni così come formulate
nel proprio atto introduttivo. Riguardo alla quantificazione dei danni, l'istante
aderisce alle conclusioni del consulente di ufficio”.
Per il convenuto:
pagina 2 di 15 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto, di ogni eccezione, deduzione e
richiesta avversaria, IN VIA PRINCIPALE, respingere nell'an e nel quantum, la
domanda di parte attrice siccome palesemente generica, infondata e sfornita di
alcun supporto probatorio, non sussistendo alcun profilo di responsabilità a carico
dell'Ente convenuto ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. ricorrendo sotto
quest'ultimo aspetto l'ipotesi del caso fortuito configurandosi nella esclusiva
responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento. IN SUBORDINE:
respingersi in ogni caso la domanda di parte attrice, ricorrendo l'esclusivo apporto
colposo della stessa nell'occorso ex art. 1227 comma 2° c. civile nella produzione
del sinistro. IN ULTERIORE SUBORDINE: salvo gravame, in denegata e remota
ipotesi, affermarsi un minoritario grado di responsabilità del Controparte_1
convenuto in ragione di un preponderante concorso causale colposo di parte
attrice ex art. 1227 comma 1° c. civile, in virtù del richiamo operato, in sede
extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c., riducendo l'entità del chiesto risarcimento,
che si contesta nel suo ammontare, in quanto manifestamente eccessivo. Vinte in
ogni caso le spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali, Iva e
CPA come per legge.”
pagina 3 di 15 MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 26.11.2020 Parte_1
conveniva in giudizio il , al fine di ottenere il ristoro dei danni Controparte_1
patiti a seguito del sinistro occorsole il 30 ottobre 2019 allorquando, alle ore 8,15
circa, mentre percorreva alla guida del proprio ciclomotore la via della Pieve in località Lucrezia di Cartoceto, in prossimità di una rotatoria, era finita a terra a causa di una buca coperta di acqua. Precisava che nella caduta aveva riportato la frattura del femore sinistro e chiedeva la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
nella misura di €.38.635,00 o in quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva il , il quale contestava la domanda, Controparte_1
eccependo che l'incidente era imputabile a colpa esclusiva o, quam minus,
prevalente della danneggiata, a conoscenza delle condizioni dei luoghi, perché
dimorante nei pressi;
che non sussisteva alcuna situazione di insidia non percepibile con l'ordinaria diligenza;
che il danno era eccessivo. Concludeva,
pagina 4 di 15 pertanto, per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione del
quantum.
In istruttoria, previo interrogatorio formale dell'attrice, erano escussi alcuni testimoni ed aveva corso una consulenza tecnica.
Deceduta l'attrice, il giudizio era riassunto dall'erede con Parte_2
conferma delle domande.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 31.12.2024.
2 – La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227
pagina 5 di 15 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. 2023 n. 11152).
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: «in tema di responsabilità civile per danni da cose
in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
pagina 6 di 15 connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
sinistro» (cfr. Cass. 2018 n. 2482; conformi Cass. nn. 14228 e 21675 del 2023;
Sezioni Unite n. 20943 del 2022).
Nella fattispecie, l'accadimento di fatto esposto in citazione è confermato dal testimone , il quale ha riferito d'aver visto la verso le Testimone_1 Parte_1
8.45, alla guida del ciclomotore, perdere il controllo del veicolo e cadere a terra a causa di una buca presente sul manto stradale non visibile in quanto coperta d'acqua, precisando che il “motorino” prese “come uno scalino”; il testimone ha pure confermato, come riproducenti i luoghi il giorno del sinistro, le fotografie allegate da parte attrice che mostrano la presenza di una buca coperta di acqua
(a differenza delle fotografie di parte convenuta che non rappresentano la strada il giorno dell'incidente: v. dep. . Tes_1
Il del resto, non contesta il fatto, ossia la caduta quale CP_1
conseguenza della buca presente nel manto stradale, ma assume che l'evento sarebbe ascrivibile a colpa esclusiva o concorrente dell'attrice, che avrebbe potuto prevedere la presenza dell'insidia.
pagina 7 di 15 L'assunto è, tuttavia, smentito dalle risultanze fattuali, poiché è accertato che la buca al momento dell'incidente non era visibile a causa della pioggia battente che, oltre a ridurre la visibilità, aveva riempito d'acqua la cavità (il teste ha riferito che, solo dopo che il veicolo finì nella buca, nella stessa c'era Tes_1
“meno acqua”), di modo che, com'è agevole rilevare dalle fotografie, non era percepibile la profondità dell'avvallamento e lo “scalino” generato dal dissesto stradale, reso ancora più insidioso dalla presenza in immediata contiguità di altri avvallamenti di modestissimo spessore e tali da indurre affidamento sulla percorribilità della sede viaria;
la vittima, sebbene anziana, per quanto risulta ex
actis, era lucida ed orientata (vd. certificato PS, doc. 2 attrice).
L'affermazione di una corresponsabilità colposa dell'attrice è, dunque,
contraddetta dalle evidenze istruttorie e resta, in ogni caso, non provata
(segnatamente non è dimostrato che l'attrice fosse solita percorrere quella strada per raggiungere la propria abitazione o partire da essa, né tanto meno che la buca, come quelle dimensioni, fosse presente già da tempo prima dell'incidente,
come pure non è provato che l'attrice non osservasse la destra, trovandosi peraltro la buca di poco scostata dal margine stradale).
pagina 8 di 15 Il è, dunque, obbligato al risarcimento del danno nella CP_1
incontestata qualità di custode, la cui possibilità di controllo e vigilanza sul bene demaniale è indiscussa, trovando invero conferma nella circostanza che l'incidente si verificò all'interno del centro abitato (v. rapporto, doc. 2 convenuto).
In tali condizioni, non può certo ritenersi un'impossibilità del di evitare CP_1
l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene. Occorre, invero, rilevare che, se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte dell'Ente (così Cass. 2012 n. 16540 in motivazione)
3 - In merito al quantum, occorre procedere ad esame delle singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
3.1 – E' anzitutto allegato il danno biologico.
Il consulente d'ufficio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ebbe a patire lesioni consistenti in frattura femore sinistro,
pluriframmentata e scomposta.
Da dette lesioni sono derivati postumi permanenti, consistenti in (esiti algo/artro/disfunzionali di frattura femorale distale scomposta ed a più frammenti,
pagina 9 di 15 osteosintesi), quantificabili complessivamente nella misura del 9%, nonché
un'inabilità temporanea totale di giorni 30, temporanea parziale di 30 giorni al
75%, parziale di 30 giorni al 50%, parziale di 30 giorni al 25%.
3.2 – Quanto al danno morale, si rileva trattarsi di pregiudizio rappresentato dalla soggettiva perturbazione dello stato d'animo, dalla sofferenza interiore, dolore, vergogna, disistima di sé, in conseguenza della lesione del diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno sulle dinamiche relazionali della persona (cfr.
Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018 n. 20795; Cass.
2018 n. 23469).
Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, e ciò anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (cfr. Cass. 2018 n. 11269).
Nella specie, l'entità non modesta dei postumi permanenti – elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 n.
25164) - nonché la particolare penosità delle cure (in degenza ospedaliera e con pagina 10 di 15 interventi chirurgici) costituiscono elementi coerenti ed altamente probanti della sussistenza del danno in questione, che va dunque risarcito.
3.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di Milano (aggiornata al giugno 2024), in quanto assunti come valore "equo" in grado di garantire la parità
di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione
Cass. 2015 n. 13982).
Il danno da liquidare è quello cd. da premorienza, in merito al quale va ribadito che ove la persona offesa sia deceduta, come pacificamente nella fattispecie, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto
iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non pagina 11 di 15 costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (cfr. Cass. 2021, n.
41933; conf. anche Cass. 2024, n. 15112; Cass. 2025 n. 8481).
Sul piano dei criteri liquidativi, deve farsi applicazione del principio enunciato dalla citata Cass. n. 41933 del 2021 – secondo cui il danno in discorso
“va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto
di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità
permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio
e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente
vissuti”. In particolare, si precisa che «il calcolo del danno da premorienza deve
essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che
sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di
invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra,
assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che
derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni
anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva».
pagina 12 di 15 Posto, dunque, che la danneggiata, di anni 79 al momento del sinistro (a seguito del quale ha riportato una invalidità permanente pari al 9%), è deceduta
(il 27.3.2024) a causa di una patologia del tutto indipendente dal sinistro,
applicando l'indicato principio, spetta un risarcimento a titolo di danno da invalidità permanente nella misura di €.6.446,21 così calcolata: le tabelle milanesi prevedono per una persona di anni 79 che riporti il 9% di invalidità un risarcimento – nella duplice componente del danno biologico (“dinamico-
relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione) - pari ad euro €.16.732,00; calcolando che per l'ISTAT a 79 anni la speranza di vita (nella provincia di Pesaro e Urbino) arriva a 11,464, si ottiene un risarcimento per il primo anno di €.1.459,52;
considerato che
la signora è deceduta dopo Parte_1
4 anni e 5 mesi giorni dal sinistro si ottiene un risarcimento di €.6.446,21
(€.5.838,08 + €.608,13), in moneta attuale.
Va, altresì, determinato il danno biologico da invalidità temporanea in
€.8.625,00 (€.115,00 x 30; €.86,25 x 30; €.57,50 x 30; €.28,75 x 30).
Il danno non patrimoniale (biologico e morale) si liquida, dunque, in complessivi €.15.071,21.
pagina 13 di 15 3.4 – Inammissibile, perché tardivamente avanzata in conclusionale, è la richiesta di “personalizzazione” del danno, peraltro formulata in termini del tutto generici.
4 – In definitiva, la domanda va accolta nella misura di €.15.071,21,
somma non suscettibile di rivalutazione monetaria, essendo espressa ai valori attuali (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
Su detta somma, in difetto di specifiche allegazioni, si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e riassunta da contro Parte_1 Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
risarcire i danni patiti da in conseguenza dell'incidente di cui è Parte_1
pagina 14 di 15 causa mediante pagamento in favore di di €.15.071,21 oltre Parte_2
interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna, altresì, il , in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_2
€.5.077,00 per compensi, €.562,01 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 12.11.2024,
definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso a Pesaro in data 14.4.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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