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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 535/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO Parte_1 C.F._1
CUCCUREDDU e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VANNA QUARGNENTI
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANGELO MOCCI P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare l'incompetenza di a disporre alcuna ritenuta sulle competenze mensili dovute al CP_1
Dott. da Parte_1 CP_2 3. per l'effetto, condannare ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_2 correnti rispettivamente in Selargius e Nuoro, a rimborsare in favore del ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 indebitamente trattenuta da su disposizione di CP_2 CP_1 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria anche ex art. 1284 c.c.;
4. con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, nella denegata ipotesi dovesse riconoscersi una qualche validità al provvedimento
14/19.01.2022 adottato da CP_1
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che nessun diritto aveva a determinare unilateralmente l'ammontare delle CP_3 somme che afferma essere state indebitamente corrisposte al per indennità di reperibilità; per Pt_1 l'effetto, dichiarare che né né in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_2 avevano alcun diritto di disporre ed effettuare trattenute sulle competenze mensili dovute al Dott.
dal gennaio 2022; Pt_1
pagina 1 di 4
4. condannare, quindi, ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, correnti CP_1 CP_2 rispettivamente in Selargius e Nuoro a rimborsare in favore del ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 indebitamente trattenuta da su disposizione di maggiorata di CP_2 CP_1 interessi e rivalutazione monetaria anche ex art. 1284 c.c.;
5. con vittoria di spese e competenze di lite.
Per Controparte_2 conclude per il rigetto del ricorso col favore delle spese o, in subordine, per la loro compensazione;
Per CP_4
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver operato in qualità di medico convenzionato di emergenza sanitaria Parte_1 territoriale 118 presso la sede di Alghero della fino 31/12/2021 e, a decorrere dal CP_3 01/01/2022, per l' ha Controparte_5 convenuto quest'ultima, unitamente all' al fine di sentirle condannarle al Controparte_2 rimborso delle somme di €. 636,00 mensili, per un totale di € 6.921,60, trattenute, a partire da gennaio 2022, a titolo di indennità di reperibilità erroneamente corrisposta nel periodo fra dicembre 2005 e settembre 2011.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno della domanda la carenza di potere dell' in ordine alla CP_1 Contr trattenuta per i mesi successivi al gennaio 2022, per essere stato medico convenzionato con fino al 31.12.2021 e, dal primo gennaio 2022, con e per non avere nata l'[...], alcun CP_2 CP_1 rapporto con i medici convenzionati affidato il recupero di eventuali crediti alla Gestione CP_2
Regionale Sanitaria Liquidatoria. Contr Ha inoltre rilevato il ricorrente l'illiceità della condotta di poi proseguita da non essendo CP_1 consentito alla parte di un rapporto contrattuale di procedere a compensazione di somme in mancanza di accordo con l'altro contraente o di accertamento giudiziale.
Si è costituita sostenendo la competenza, in ordine alle trattenute, della Gestione regionale CP_2 sanitaria liquidatoria in forza dell'art. 34, comma 1, lettera b) della legge n.17/2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, nell'istituire tale ente, l'ha dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e Contr passive e di tutte le cause pendenti in capo ad
Si è inoltre costituita affermando la propria competenza ad effettuare le ritenute sulle CP_1 competenze mensili del ricorrente e, nel merito, la correttezza del proprio operato.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Le somme oggetto delle trattenute per cui è causa, relative all'indennità di turno erroneamente corrisposta nel periodo dicembre 2005/settembre 2011, afferiscono al rapporto di lavoro intercorso, nel Contr relativo periodo, tra il ricorrente ed datore di lavoro del ricorrente fino al 31.12.2021.
Trattandosi di credito di ne consegue l'attuale pertinenza, in forza delle disposizioni di CP_3 legge intervenute, di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, dotata di autonoma personalità giuridica.
pagina 2 di 4 Ed infatti, con l'art. 34, comma 1, lettera b) L.R. n.17/2021 la Regione Sardegna ha soppresso l'art. 3, comma 6 L.R. 24/2020, ai sensi del quale avrebbe dovuto svolgere ”la funzione di ufficio CP_1 liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all e di quelli facenti in precedenza capo alle Parte_2 Part soppresse e alle soppresse aziende sanitarie” prevendo che “Contestualmente all'istituzione di
nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di CP_1 sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell Parte_2
e di quelle facenti capo in precedenza alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie”. Contr Il transito -da ad del personale dipendente e convenzionato, in attuazione della legge CP_2 regionale n. 24/2020, è intervenuto in forza della deliberazione n. 50/50 della Giunta della R.A.S. del
28 dicembre 2021, con decorrenza 1 gennaio 2022.
Il protocollo di intesa del 13 dicembre 2021, sottoscritto fra l'Assessore all'Igiene e Sanità della Regione e i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria, ha previsto, quanto alla gestione del rapporto di lavoro, quanto segue: “I lavoratori avranno un unico interlocutore, identificato in
Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle presenze, nonché problematiche legate al CP_2 trattamento stipendiale saranno gestite da L'azienda che produce i servizi amministrativi per CP_2 conto di tutte le aziende sanitarie è la quale provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini” CP_1
La circostanza, conseguente a tale protocollo di intesa, che elabori i cedolini stipendiali sulla CP_1 base delle giornaliere inviate da non è sufficiente ad attribuire a tali enti la legittimazione ad CP_2 effettuare trattenute per compensazioni di crediti vantati dal precedente datore ( nei confronti CP_3 dei medici convenzionati, per il recupero dei quali la L.R. n. 17/2021, come sopra osservato, ha istituito l'apposita Gestione Liquidatoria, dotata di propria autonomia.
Né vale sostenere la titolarità di sul presupposto dell'art. 3 L.R. n. 24/2020 che prevede che CP_1
“L' svolge per le costituende Aziende locali, l' l' e le CP_1 Controparte_6 CP_7 CP_2
Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata
(…) c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
(…) m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;” dal momento che tale disposto è comunque da ritenersi superato dall'art. 34 L.R. n. 17/2021 che ha espressamente istituito la Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di attribuendole la competenza per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' Parte_2
e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie.
L'utilizzo, per l'espletamento di tutte le attività, del personale dell' parimenti previsto da tale CP_1 norma, non è a sua volta elemento significativo, denotando esclusivamente un modus operandi che ne sancisce, a livello amministrativo, la fruibilità di personale a favore di Gestione Liquidatoria, senza tuttavia attribuire all'ente alcuna titolarità sui rapporti di dare avere dei medici convenzionati. CP_1
Ne consegue che né né soggetti autonomi ed estranei al pregresso rapporto creditorio CP_2 CP_1 tra il ricorrente ed il datore ATS (le cui posizioni attive e passive sono state affidate a Gestione
Liquidatoria), hanno titolo per effettuare, mediante trattenuta stipendiale, il recupero dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile a quest'ultima.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza, determinata dalla pagina 3 di 4 legislazione regionale, in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'incompetenza di a disporre le ritenute sulle CP_1 competenze mensili dovute al ricorrente da CP_2 condanna ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al CP_1 CP_2 ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 trattenute da su disposizione di CP_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
CP_1
compensa le spese di lite;
Sassari, 31/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 535/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO Parte_1 C.F._1
CUCCUREDDU e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA LUCIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VANNA QUARGNENTI
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANGELO MOCCI P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare l'incompetenza di a disporre alcuna ritenuta sulle competenze mensili dovute al CP_1
Dott. da Parte_1 CP_2 3. per l'effetto, condannare ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_2 correnti rispettivamente in Selargius e Nuoro, a rimborsare in favore del ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 indebitamente trattenuta da su disposizione di CP_2 CP_1 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria anche ex art. 1284 c.c.;
4. con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, nella denegata ipotesi dovesse riconoscersi una qualche validità al provvedimento
14/19.01.2022 adottato da CP_1
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che nessun diritto aveva a determinare unilateralmente l'ammontare delle CP_3 somme che afferma essere state indebitamente corrisposte al per indennità di reperibilità; per Pt_1 l'effetto, dichiarare che né né in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_2 avevano alcun diritto di disporre ed effettuare trattenute sulle competenze mensili dovute al Dott.
dal gennaio 2022; Pt_1
pagina 1 di 4
4. condannare, quindi, ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, correnti CP_1 CP_2 rispettivamente in Selargius e Nuoro a rimborsare in favore del ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 indebitamente trattenuta da su disposizione di maggiorata di CP_2 CP_1 interessi e rivalutazione monetaria anche ex art. 1284 c.c.;
5. con vittoria di spese e competenze di lite.
Per Controparte_2 conclude per il rigetto del ricorso col favore delle spese o, in subordine, per la loro compensazione;
Per CP_4
1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver operato in qualità di medico convenzionato di emergenza sanitaria Parte_1 territoriale 118 presso la sede di Alghero della fino 31/12/2021 e, a decorrere dal CP_3 01/01/2022, per l' ha Controparte_5 convenuto quest'ultima, unitamente all' al fine di sentirle condannarle al Controparte_2 rimborso delle somme di €. 636,00 mensili, per un totale di € 6.921,60, trattenute, a partire da gennaio 2022, a titolo di indennità di reperibilità erroneamente corrisposta nel periodo fra dicembre 2005 e settembre 2011.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno della domanda la carenza di potere dell' in ordine alla CP_1 Contr trattenuta per i mesi successivi al gennaio 2022, per essere stato medico convenzionato con fino al 31.12.2021 e, dal primo gennaio 2022, con e per non avere nata l'[...], alcun CP_2 CP_1 rapporto con i medici convenzionati affidato il recupero di eventuali crediti alla Gestione CP_2
Regionale Sanitaria Liquidatoria. Contr Ha inoltre rilevato il ricorrente l'illiceità della condotta di poi proseguita da non essendo CP_1 consentito alla parte di un rapporto contrattuale di procedere a compensazione di somme in mancanza di accordo con l'altro contraente o di accertamento giudiziale.
Si è costituita sostenendo la competenza, in ordine alle trattenute, della Gestione regionale CP_2 sanitaria liquidatoria in forza dell'art. 34, comma 1, lettera b) della legge n.17/2021 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, nell'istituire tale ente, l'ha dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e Contr passive e di tutte le cause pendenti in capo ad
Si è inoltre costituita affermando la propria competenza ad effettuare le ritenute sulle CP_1 competenze mensili del ricorrente e, nel merito, la correttezza del proprio operato.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Le somme oggetto delle trattenute per cui è causa, relative all'indennità di turno erroneamente corrisposta nel periodo dicembre 2005/settembre 2011, afferiscono al rapporto di lavoro intercorso, nel Contr relativo periodo, tra il ricorrente ed datore di lavoro del ricorrente fino al 31.12.2021.
Trattandosi di credito di ne consegue l'attuale pertinenza, in forza delle disposizioni di CP_3 legge intervenute, di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, dotata di autonoma personalità giuridica.
pagina 2 di 4 Ed infatti, con l'art. 34, comma 1, lettera b) L.R. n.17/2021 la Regione Sardegna ha soppresso l'art. 3, comma 6 L.R. 24/2020, ai sensi del quale avrebbe dovuto svolgere ”la funzione di ufficio CP_1 liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all e di quelli facenti in precedenza capo alle Parte_2 Part soppresse e alle soppresse aziende sanitarie” prevendo che “Contestualmente all'istituzione di
nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di CP_1 sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell Parte_2
e di quelle facenti capo in precedenza alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie”. Contr Il transito -da ad del personale dipendente e convenzionato, in attuazione della legge CP_2 regionale n. 24/2020, è intervenuto in forza della deliberazione n. 50/50 della Giunta della R.A.S. del
28 dicembre 2021, con decorrenza 1 gennaio 2022.
Il protocollo di intesa del 13 dicembre 2021, sottoscritto fra l'Assessore all'Igiene e Sanità della Regione e i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria, ha previsto, quanto alla gestione del rapporto di lavoro, quanto segue: “I lavoratori avranno un unico interlocutore, identificato in
Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle presenze, nonché problematiche legate al CP_2 trattamento stipendiale saranno gestite da L'azienda che produce i servizi amministrativi per CP_2 conto di tutte le aziende sanitarie è la quale provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini” CP_1
La circostanza, conseguente a tale protocollo di intesa, che elabori i cedolini stipendiali sulla CP_1 base delle giornaliere inviate da non è sufficiente ad attribuire a tali enti la legittimazione ad CP_2 effettuare trattenute per compensazioni di crediti vantati dal precedente datore ( nei confronti CP_3 dei medici convenzionati, per il recupero dei quali la L.R. n. 17/2021, come sopra osservato, ha istituito l'apposita Gestione Liquidatoria, dotata di propria autonomia.
Né vale sostenere la titolarità di sul presupposto dell'art. 3 L.R. n. 24/2020 che prevede che CP_1
“L' svolge per le costituende Aziende locali, l' l' e le CP_1 Controparte_6 CP_7 CP_2
Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, le seguenti funzioni in maniera centralizzata
(…) c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
(…) m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;” dal momento che tale disposto è comunque da ritenersi superato dall'art. 34 L.R. n. 17/2021 che ha espressamente istituito la Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di attribuendole la competenza per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' Parte_2
e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse
[...] aziende sanitarie.
L'utilizzo, per l'espletamento di tutte le attività, del personale dell' parimenti previsto da tale CP_1 norma, non è a sua volta elemento significativo, denotando esclusivamente un modus operandi che ne sancisce, a livello amministrativo, la fruibilità di personale a favore di Gestione Liquidatoria, senza tuttavia attribuire all'ente alcuna titolarità sui rapporti di dare avere dei medici convenzionati. CP_1
Ne consegue che né né soggetti autonomi ed estranei al pregresso rapporto creditorio CP_2 CP_1 tra il ricorrente ed il datore ATS (le cui posizioni attive e passive sono state affidate a Gestione
Liquidatoria), hanno titolo per effettuare, mediante trattenuta stipendiale, il recupero dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile a quest'ultima.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza, determinata dalla pagina 3 di 4 legislazione regionale, in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'incompetenza di a disporre le ritenute sulle CP_1 competenze mensili dovute al ricorrente da CP_2 condanna ed in persona dei legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al CP_1 CP_2 ricorrente le somme di €. 636,00 mensili da gennaio 2022 trattenute da su disposizione di CP_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
CP_1
compensa le spese di lite;
Sassari, 31/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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