Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23822 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23822/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vitello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, adottato in data 8.10.2021 e successivamente notificato in data 14.1.2022, a mezzo del quale il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. f), della l. n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. CO AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 14 marzo 2022 veniva impugnato il decreto n. -OMISSIS-, adottato in data 8 ottobre 2021 e successivamente notificato in data 14 gennaio 2022, a mezzo del quale il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente il 17 novembre 2016 ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. f), della l. n. 91/1992.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ Violazione di legge. Eccesso di potere. Motivazione erronea. In particolare, presupposto di fatto alla base della decisione non veridico ”.
Con atto depositato in data 19 luglio 2022 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Interno.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato a un unico motivo di censura con cui viene dedotto l’eccesso di potere da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato sotto i differenti profili del travisamento dei fatti e della carenza di istruttoria e di motivazione.
La doglianza è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso indicate.
Il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana è motivato unicamente in ragione della mancata integrazione, nella comunità nazionale, del nucleo familiare della ricorrente, desunta da precedenti penali risultanti a carico del di lei coniuge.
Ebbene, come documentato in atti, il matrimonio della ricorrente con il Sig. -OMISSIS- è stato sciolto dal Tribunale del distretto giudiziario di Scutari con sentenza, emessa in data 23 gennaio 2020, che ha acquisito l’autorità di cosa giudicata in data 3 marzo 2020.
Lo scioglimento del matrimonio disposto giudizialmente in data antecedente all’adozione del gravato provvedimento palesa evidentemente il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione in cui è incorsa l’Amministrazione resistente.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’Amministrazione tornare a determinarsi nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal presente pronunciamento.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente FF
Marco VI, Referendario
CO AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AI | IA RA AL |
IL SEGRETARIO